In breve
- Almeno tre persone, in fazioni contrapposte, che si colpiscono con l'intento reciproco di offendersi.
- Rissa semplice: multa fino a 2.000 euro, anche senza feriti.
- Con un morto o un ferito: da sei mesi a sei anni per tutti i partecipanti.
- Chi si limita a difendersi da un'aggressione non partecipa a una rissa.
- Legittima difesa solo contro una reazione imprevedibile e sproporzionata.
Il reato e le pene
«Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.»
La rissa è un reato di pericolo: si punisce la partecipazione a una zuffa violenta perché, per sua natura, può coinvolgere altre persone e mettere a rischio l'incolumità di tutti. Servono almeno tre persone e più «centri di aggressione», cioè gruppi contrapposti animati dalla volontà reciproca di colpirsi (Cass. 5920/1990). Non occorre che tutti si colpiscano nello stesso momento né nello stesso luogo: bastano episodi concatenati nello stesso contesto (Cass. 1729/1988), e la rissa può avvenire anche in un luogo privato (Cass. 12328/1988). L'importo della multa per la rissa semplice è stato portato a 2.000 euro dal DL 130/2020.
Se durante la rissa, o subito dopo e per effetto di essa, qualcuno muore o resta ferito, tutti i partecipanti rispondono della rissa aggravata, con la reclusione da sei mesi a sei anni, anche se non hanno causato loro la morte o la lesione. Chi ha materialmente ucciso o ferito risponde anche di omicidio o di lesioni; gli altri ne rispondono solo se hanno concorso consapevolmente a quei fatti, perché la sola partecipazione alla rissa non basta (Cass. 1022/1983).
Aggressione o rissa: la differenza decisiva
| Situazione | Qualificazione | Riferimento |
|---|---|---|
| Due o più gruppi si affrontano volendo colpirsi a vicenda | Rissa per tutti i partecipanti | Art. 588 c.p. |
| Un gruppo aggredisce, l'altro si limita a difendersi | Niente rissa: gli aggressori rispondono delle violenze, gli aggrediti non sono punibili | Cass. 43524/2004 e 22587/2022 |
| Durante una scazzottata uno estrae un coltello o un'arma | Chi reagisce a quell'offesa nuova e più grave può invocare la legittima difesa | Cass. 7635/2007 |
| Chi resta passivo, para i colpi o fugge | Può invocare la legittima difesa; chi colpisce attivamente no | Cass. 33112/2020 |
Per chi viene coinvolto, la prima questione è quasi sempre questa: si è partecipato a una contesa o si è subita un'aggressione? Se un gruppo attacca e l'altro si difende, manca la rissa: gli aggressori rispondono delle percosse o delle lesioni inflitte, gli aggrediti sono coperti dalla legittima difesa (Cass. 22587/2022). Tra corrissanti, invece, la legittima difesa è di regola esclusa, perché chi partecipa accetta il pericolo in cui si mette; la si ammette solo quando un altro compie un'azione imprevedibile e sproporzionata, che crea un pericolo nuovo e diverso da quello accettato (Cass. 7635/2007). Invocare genericamente di essersi difesi non basta: servono elementi concreti (Cass. 22040/2020), come video, testimoni e referti. Anche l'attenuante della provocazione è di regola incompatibile con la rissa (Cass. 43382/2005).
Il processo
Si procede d'ufficio, senza bisogno di querela. Per la rissa aggravata il pubblico ministero procede con citazione diretta a giudizio, salvo che nella rissa qualcuno sia morto o abbia riportato lesioni gravi o gravissime (art. 550, c. 2, c.p.p.). Per i fatti meno gravi si possono valutare la particolare tenuità del fatto e la messa alla prova; il risarcimento del danno ai feriti incide sulle attenuanti. Le risse in occasione di manifestazioni sportive possono comportare anche il Daspo.
- Non rilasciare dichiarazioni sul posto senza difensore: la ricostruzione dei ruoli è decisiva.
- Conservare le prove: video di telecamere e cellulari, nomi dei testimoni, referti medici.
- Chiarire se si è aggrediti o partecipanti, e in quale momento si è intervenuti.
- Presentare querela o denuncia per le lesioni subite, se si è stati aggrediti.
- Valutare con il difensore riti alternativi, messa alla prova e risarcimento.
Le circostanze che aumentano o diminuiscono la pena sono spiegate nella pagina su attenuanti e aggravanti; i diritti dei feriti nel processo in quella su persona offesa e parte civile.
Domande frequenti
Mi sono solo difeso da chi mi ha aggredito: rispondo di rissa?
Nella rissa uno è rimasto ferito, ma io non l'ho toccato: rischio la pena più alta?
Nella rissa vale la legittima difesa?
Quante persone servono perché ci sia una rissa?
Fonti normative
- Art. 588 c.p. — Rissa
- Art. 52 c.p. — Difesa legittima
- Art. 550 c.p.p. — Casi di citazione diretta a giudizio
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
- Il procedimento penaleLa legittima difesaPericolo attuale, offesa ingiusta, necessità e proporzione; difesa in casa e nei negozi dopo la L. 36/2019, eccesso colposo e grave turbamento (art. 55), scriminanti.
- Il procedimento penaleCircostanze attenuanti e aggravanti: come cambiano la penaAggravanti comuni (61), attenuanti comuni (62) e generiche (62-bis), calcolo degli aumenti e delle diminuzioni (63-65), bilanciamento (69), contestazione e motivazione.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.