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GuidaDiritto penale · Reati contro la persona

La rissa (art. 588 c.p.)

La rissa è una violenta contesa tra almeno tre persone, divise in fazioni contrapposte, che si colpiscono a vicenda. Chi vi partecipa è punito anche se non ha ferito nessuno, perché la zuffa mette in pericolo l'incolumità di tutti; se qualcuno muore o resta ferito, la pena sale per tutti i partecipanti. Non c'è rissa, invece, quando un gruppo aggredisce e gli altri si limitano a difendersi, e la legittima difesa tra corrissanti è ammessa solo in casi eccezionali. Questa pagina spiega quando si configura il reato, chi ne risponde e come ci si difende.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Almeno tre persone, in fazioni contrapposte, che si colpiscono con l'intento reciproco di offendersi.
  • Rissa semplice: multa fino a 2.000 euro, anche senza feriti.
  • Con un morto o un ferito: da sei mesi a sei anni per tutti i partecipanti.
  • Chi si limita a difendersi da un'aggressione non partecipa a una rissa.
  • Legittima difesa solo contro una reazione imprevedibile e sproporzionata.

Il reato e le pene

Art. 588 c.p.

«Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.»

La rissa è un reato di pericolo: si punisce la partecipazione a una zuffa violenta perché, per sua natura, può coinvolgere altre persone e mettere a rischio l'incolumità di tutti. Servono almeno tre persone e più «centri di aggressione», cioè gruppi contrapposti animati dalla volontà reciproca di colpirsi (Cass. 5920/1990). Non occorre che tutti si colpiscano nello stesso momento né nello stesso luogo: bastano episodi concatenati nello stesso contesto (Cass. 1729/1988), e la rissa può avvenire anche in un luogo privato (Cass. 12328/1988). L'importo della multa per la rissa semplice è stato portato a 2.000 euro dal DL 130/2020.

Se durante la rissa, o subito dopo e per effetto di essa, qualcuno muore o resta ferito, tutti i partecipanti rispondono della rissa aggravata, con la reclusione da sei mesi a sei anni, anche se non hanno causato loro la morte o la lesione. Chi ha materialmente ucciso o ferito risponde anche di omicidio o di lesioni; gli altri ne rispondono solo se hanno concorso consapevolmente a quei fatti, perché la sola partecipazione alla rissa non basta (Cass. 1022/1983).

Aggressione o rissa: la differenza decisiva

SituazioneQualificazioneRiferimento
Due o più gruppi si affrontano volendo colpirsi a vicendaRissa per tutti i partecipantiArt. 588 c.p.
Un gruppo aggredisce, l'altro si limita a difendersiNiente rissa: gli aggressori rispondono delle violenze, gli aggrediti non sono punibiliCass. 43524/2004 e 22587/2022
Durante una scazzottata uno estrae un coltello o un'armaChi reagisce a quell'offesa nuova e più grave può invocare la legittima difesaCass. 7635/2007
Chi resta passivo, para i colpi o fuggePuò invocare la legittima difesa; chi colpisce attivamente noCass. 33112/2020

Per chi viene coinvolto, la prima questione è quasi sempre questa: si è partecipato a una contesa o si è subita un'aggressione? Se un gruppo attacca e l'altro si difende, manca la rissa: gli aggressori rispondono delle percosse o delle lesioni inflitte, gli aggrediti sono coperti dalla legittima difesa (Cass. 22587/2022). Tra corrissanti, invece, la legittima difesa è di regola esclusa, perché chi partecipa accetta il pericolo in cui si mette; la si ammette solo quando un altro compie un'azione imprevedibile e sproporzionata, che crea un pericolo nuovo e diverso da quello accettato (Cass. 7635/2007). Invocare genericamente di essersi difesi non basta: servono elementi concreti (Cass. 22040/2020), come video, testimoni e referti. Anche l'attenuante della provocazione è di regola incompatibile con la rissa (Cass. 43382/2005).

Il processo

Si procede d'ufficio, senza bisogno di querela. Per la rissa aggravata il pubblico ministero procede con citazione diretta a giudizio, salvo che nella rissa qualcuno sia morto o abbia riportato lesioni gravi o gravissime (art. 550, c. 2, c.p.p.). Per i fatti meno gravi si possono valutare la particolare tenuità del fatto e la messa alla prova; il risarcimento del danno ai feriti incide sulle attenuanti. Le risse in occasione di manifestazioni sportive possono comportare anche il Daspo.

  1. Non rilasciare dichiarazioni sul posto senza difensore: la ricostruzione dei ruoli è decisiva.
  2. Conservare le prove: video di telecamere e cellulari, nomi dei testimoni, referti medici.
  3. Chiarire se si è aggrediti o partecipanti, e in quale momento si è intervenuti.
  4. Presentare querela o denuncia per le lesioni subite, se si è stati aggrediti.
  5. Valutare con il difensore riti alternativi, messa alla prova e risarcimento.

Le circostanze che aumentano o diminuiscono la pena sono spiegate nella pagina su attenuanti e aggravanti; i diritti dei feriti nel processo in quella su persona offesa e parte civile.

Domande frequenti

Mi sono solo difeso da chi mi ha aggredito: rispondo di rissa?
No, se ci si è limitati a difendersi. Per la Cassazione non c'è rissa quando un gruppo aggredisce deliberatamente altre persone e queste si difendono: gli aggrediti non sono punibili e gli aggressori rispondono delle violenze commesse, non di rissa (Cass. 43524/2004 e 22587/2022). La difesa deve però restare tale: se chi è aggredito passa a colpire a sua volta per offendere, entra nella contesa.
Nella rissa uno è rimasto ferito, ma io non l'ho toccato: rischio la pena più alta?
Sì. Se nella rissa qualcuno muore o riporta una lesione, tutti i partecipanti sono puniti con la reclusione da sei mesi a sei anni per il solo fatto di aver partecipato, anche se non hanno causato loro la morte o la ferita (art. 588, c. 2, c.p.). Dell'omicidio o delle lesioni, invece, risponde chi li ha provocati, e la sola partecipazione alla rissa non basta a renderne complici gli altri (Cass. 1022/1983).
Nella rissa vale la legittima difesa?
Di regola no, perché chi partecipa a una rissa accetta volontariamente il pericolo e la sua difesa non è necessaria. È ammessa solo in casi eccezionali: quando un corrissante compie un'azione imprevedibile e sproporzionata, più grave di quella accettata, come estrarre un'arma durante una scazzottata (Cass. 7635/2007), o quando chi si difende resta in posizione passiva, parando i colpi o fuggendo (Cass. 33112/2020).
Quante persone servono perché ci sia una rissa?
Almeno tre, divise in almeno due parti che si affrontano con l'intento reciproco di colpirsi. Non serve che tutti si picchino contemporaneamente né che la zuffa avvenga in un solo punto: contano l'unità di contesto e il legame tra gli episodi (Cass. 1729/1988). Non è necessario neppure che avvenga in un luogo pubblico (Cass. 12328/1988). Tra due sole persone si tratta invece di percosse o lesioni reciproche.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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