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ReatoDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.)

Vetrine distrutte e auto incendiate durante un corteo, uno stadio reso inagibile dagli ultras, negozi saccheggiati durante una rivolta: quando i danni sono così estesi da mettere in pericolo l'ordine pubblico, non si contesta il semplice danneggiamento ma la devastazione o il saccheggio, puniti con pene altissime. La differenza tra i due reati e la responsabilità di chi partecipa ai disordini senza distruggere nulla sono i temi decisivi. Questa pagina spiega gli elementi del reato, le pene, la giurisprudenza sui cortei e sugli stadi e le possibili attenuanti.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Pena: reclusione da 8 a 15 anni.
  • Aggravante: fatti commessi durante manifestazioni pubbliche.
  • Soglia: danni vasti e indiscriminati che mettono in pericolo l'ordine pubblico.
  • Concorso: partecipazione consapevole ai disordini, non la mera presenza.
  • Attenuante: suggestione di una folla in tumulto, se la riunione non era vietata.

Il reato

Art. 419 c.p.

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.»

È un reato contro l'ordine pubblico: serve una distruzione o un danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose, che offenda non solo il patrimonio ma anche la civile convivenza (Cass. 6961/2022), con un pericolo concreto per la vita collettiva (Cass. 5166/1990). Non è necessariamente un reato di gruppo: può commetterlo anche un solo agente con un effetto distruttivo su larga scala (Cass. 9520/2019). Il dolo richiede che l'agente, oltre a volere la propria condotta, percepisca che si inserisce in un contesto che la rende concausa della devastazione (Cass. 17494/2022). L'aggravante delle manifestazioni pubbliche è stata introdotta dal D.L. 53/2019.

Cortei, stadi e concorso

SituazioneEsitoFonte
Lancio di fumogeni durante gravi disordiniConcorso nella devastazione anche senza danneggiareCass. 3759/2014
Aiuto a un singolo atto di danneggiamentoDa solo non prova il concorso nella devastazioneCass. 45646/2015
Stadio reso inagibile dai tifosiDevastazione, non danneggiamentoCass. 21845/2004
Scontri di piazza al G8 di Genova del 2001Condanne confermate; rinvio sull'attenuante della folla in tumulto per alcuni imputatiCass. 42130/2012
Ribaltamento di un furgone per bloccare la poliziaNon basta un singolo atto violentoCass. 15543/2009

Quando i fatti non raggiungono la soglia della devastazione si applicano il danneggiamento, aggravato se commesso durante manifestazioni pubbliche, la resistenza a pubblico ufficiale o le altre norme sui cortei e blocchi stradali. Per gli eventi sportivi si aggiunge il Daspo.

  1. Acquisire i video integrali, non solo gli estratti usati dall'accusa.
  2. Ricostruire la posizione e i movimenti dell'imputato nei momenti dei danni.
  3. Distinguere la condotta individuale dal contesto dei disordini.
  4. Valutare la derubricazione in danneggiamento o resistenza.
  5. Chiedere l'attenuante della folla in tumulto, se ne ricorrono le condizioni.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra devastazione e danneggiamento?
La devastazione richiede una distruzione o un danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose, tale da offendere e mettere concretamente in pericolo l'ordine pubblico (Cass. 6961/2022 e 5166/1990); in quel caso assorbe il danneggiamento (Cass. 946/2012). Un singolo atto violento, come il ribaltamento di un furgone, non basta (Cass. 15543/2009).
Ero nel corteo ma non ho rotto nulla: posso essere accusato?
Può rispondere in concorso chi partecipa consapevolmente ai disordini diffusi, anche senza compiere personalmente un danneggiamento, per esempio lanciando fumogeni durante gli scontri (Cass. 3759/2014). La semplice agevolazione di un singolo atto di danneggiamento, però, non prova da sola la consapevolezza di contribuire alla devastazione complessiva (Cass. 45646/2015). La semplice presenza passiva, senza partecipazione ai disordini, non basta.
Quali pene si rischiano?
La reclusione da otto a quindici anni, aumentata se il fatto è commesso durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, o su armi, munizioni o viveri in luoghi di vendita o deposito (art. 419 c.p.). Può applicarsi l'attenuante di chi ha agito per suggestione di una folla in tumulto, se non si trattava di riunioni vietate e il colpevole non è delinquente abituale o professionale (art. 62, n. 3, c.p.).
Gli scontri allo stadio possono essere devastazione?
Sì. La Cassazione ha applicato il reato a gruppi di tifosi che hanno reso uno stadio inagibile (Cass. 21845/2004) o che hanno aggredito ripetutamente le forze di polizia con oggetti contundenti prima di una partita (Cass. 20313/2010). A queste condanne si aggiunge di regola il Daspo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro il patrimonioIl danneggiamento di cose altruiArt. 635 c.p. dopo il D.Lgs. 7/2016: violenza o minaccia, beni pubblici, cose esposte alla pubblica fede, querela o d'ufficio, imbrattamento (art. 639), sanzione civile.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneBlocco stradale, manifestazioni e occupazioni: i reatiBloccare strade o binari con il corpo è reato, con oggetti costa da uno a sei anni; danneggiamenti in piazza, resistenza, rivolte in carcere e nei CPR.
  • Reati contro la pubblica amministrazioneLa resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)La resistenza a pubblico ufficiale: violenza o minaccia per opporsi a un atto d'ufficio, 6 mesi-5 anni aumentati contro la polizia (2025).
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.
  • Licenze, autorizzazioni, divietiDASPO urbano, allontanamento e foglio di via obbligatorioAllontanamento di 48 ore, divieto di accesso del questore fino a 2 anni, zone rosse, foglio di via da 6 mesi a 4 anni: quando sono illegittimi e come si impugnano.
  • Il procedimento penaleIl concorso di persone nel reatoTutti i concorrenti rispondono dello stesso reato: contributo morale e materiale, semplice presenza, reato diverso da quello voluto, aggravanti e attenuanti.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneL'associazione per delinquere (art. 416 c.p.)Tre o più persone, vincolo stabile, programma di delitti indeterminato, struttura minima: pene per promotori, capi e partecipi, differenza con il concorso, aggravanti.
  • Edilizia, ambiente e animaliL'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e l'incendio colposoIncendio boschivo doloso da 6 a 10 anni, colposo da 2 a 5, aggravanti, sterpaglie e pascoli, bruciare le stoppie, divieti nei periodi a rischio, aree bruciate.