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ReatoDiritto penale · Edilizia, ambiente e animali

L'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) e l'incendio colposo

Un agricoltore brucia le sterpaglie in un giorno di vento e il fuoco raggiunge la pineta, uno spettacolo pirotecnico fa partire le fiamme in collina, qualcuno appicca il fuoco per liberare un terreno da costruire: l'incendio di boschi è punito più severamente dell'incendio comune, anche quando è colposo, e le pene sono state aumentate nel 2023. Questa pagina spiega che cosa si intende per incendio boschivo, le pene per il fatto doloso e colposo, le aggravanti, le regole sull'abbruciamento dei residui agricoli, i divieti nei periodi a rischio e i vincoli sulle aree percorse dal fuoco.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Doloso: reclusione da 6 a 10 anni.
  • Colposo: reclusione da 2 a 5 anni.
  • Bosco: anche sterpaglie, macchia e pascoli vicini ad aree boscate.
  • Stoppie: piccoli cumuli ammessi, ma mai nei periodi di massimo rischio.
  • Aree bruciate: vincoli di 10 e 15 anni su edificazione e destinazione.

Il reato

Art. 423-bis, c. 1 e 2, c.p.

«Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a cinque anni.»

Per incendio boschivo si intende il fuoco capace di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli vicini a queste aree (Cass. 41927/2016 e 7332/2008); rientrano anche boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea (Cass. 31345/2020). Rispetto all'incendio comune, punito da tre a sette anni (art. 423 c.p.), cambia l'oggetto. Le pene sono state aumentate dal D.L. 105/2023. La colpa può derivare anche da attività pericolose svolte senza adeguate cautele, come uno spettacolo pirotecnico (Cass. 48942/2017).

Aggravanti, pene accessorie e riduzioni

CircostanzaEffettoNorma
Pericolo per edifici, danno ad aree o specie protette, ad animali domestici o d'allevamentoPena aumentataArt. 423-bis, c. 3
Danno grave, esteso e persistente all'ambienteAumento della metàArt. 423-bis, c. 4
Fine di profitto o abuso di chi opera nella prevenzione e lotta agli incendiAumento da un terzo alla metà (fatto doloso)Art. 423-bis, c. 5
Messa in sicurezza e ripristino prima del dibattimento; collaborazioneRiduzione dalla metà a due terzi; da un terzo alla metàArt. 423-bis, ult. c.
Condanna per il fatto dolosoInterdizioni, estinzione del rapporto di pubblico impiego se la pena è di almeno due anni, confiscaArtt. 423-ter e 423-quater

Per l'incendio boschivo colposo la Corte costituzionale ha ammesso la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, come per l'incendio colposo comune (Corte cost. 3/2023). Se dall'incendio derivano morti o feriti si aggiungono i reati di omicidio colposo o lesioni colpose.

Abbruciamenti, divieti e aree percorse dal fuoco

Bruciare residui vegetali in piccoli cumuli, fino a tre metri steri per ettaro al giorno e nel luogo di produzione, è una normale pratica agricola; nei periodi di massimo rischio dichiarati dalle regioni è sempre vietato e i comuni possono vietarlo quando le condizioni sono sfavorevoli (art. 182, c. 6-bis, D.Lgs. 152/2006). A questi abbruciamenti non si applica il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, c. 6). Nelle aree e nei periodi a rischio chi viola i divieti di accendere fuochi rischia una sanzione da 5.000 a 50.000 euro, e gli esercenti di attività turistiche anche la revoca della licenza (art. 10, c. 5-7, L. 353/2000). Sulle aree percorse dal fuoco la destinazione non può cambiare per quindici anni e per dieci anni sono vietati nuove costruzioni, pascolo e caccia (art. 10, c. 1); costruire in violazione del divieto è un reato edilizio (si veda la pagina sull'abuso edilizio).

  1. Verificare i divieti regionali e comunali prima di bruciare residui.
  2. Avvisare subito i soccorsi se il fuoco sfugge al controllo.
  3. Documentare condizioni meteo, cautele adottate e orari.
  4. Valutare con il difensore la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi.
  5. Controllare il catasto comunale delle aree percorse dal fuoco prima di comprare.

Domande frequenti

Ho bruciato le sterpaglie e il fuoco è sfuggito: che cosa rischio?
Se le fiamme raggiungono boschi, macchia, sterpaglie o pascoli vicini ad aree boscate, si risponde di incendio boschivo colposo, punito con la reclusione da due a cinque anni (art. 423-bis, c. 2, c.p.; sulla nozione Cass. 41927/2016 e 31345/2020), con pene aumentate se c'è pericolo per edifici o danni ad aree protette o animali. Se l'incendio colpisce altri beni, si applica l'incendio colposo comune, da uno a cinque anni (art. 449 c.p.).
Si possono ancora bruciare le stoppie e le potature?
Sì, entro limiti precisi: l'abbruciamento in piccoli cumuli, fino a tre metri steri per ettaro al giorno, nel luogo di produzione, è una normale pratica agricola (art. 182, c. 6-bis, D.Lgs. 152/2006). È però sempre vietato nei periodi di massimo rischio dichiarati dalle regioni, e i comuni possono vietarlo in condizioni sfavorevoli. Violare i divieti nei periodi a rischio comporta una sanzione da 5.000 a 50.000 euro (art. 10 L. 353/2000).
Un terreno bruciato può diventare edificabile?
No, per molti anni: le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono cambiare destinazione per quindici anni, e per dieci anni sono vietati edifici e infrastrutture non già previsti dagli strumenti urbanistici, oltre al pascolo e alla caccia (art. 10 L. 353/2000). Gli atti di vendita devono richiamare il vincolo, a pena di nullità.
La pena si riduce se collaboro o rimedio ai danni?
Sì. Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori o, prima dell'apertura del dibattimento, mette in sicurezza e ripristina i luoghi, e da un terzo alla metà per chi aiuta concretamente le autorità (art. 423-bis c.p.). La confisca non si applica se l'imputato ha efficacemente ripristinato lo stato dei luoghi (art. 423-quater).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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