Vai al contenuto
avvocato.cocontatta un avvocato Sei un avvocato? Iscriviti

ReatoDiritto penale · Edilizia, ambiente e animali

Il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.): fumi, polveri ed esalazioni

Il fumo della canna fumaria del ristorante che entra ogni sera nelle finestre, le polveri di un cantiere, gli odori di verniciatura di un'officina, l'acqua di un terrazzo senza grondaia che finisce sul vicino, le deiezioni dei cani lasciati sul balcone: tutti casi in cui la Cassazione ha applicato una vecchia contravvenzione del codice penale, il getto pericoloso di cose. Accanto al processo penale resta la tutela civile contro le immissioni. Questa pagina spiega quando il fatto è reato, il criterio della tollerabilità, il rapporto con le autorizzazioni, le pene e l'oblazione.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Condotte: gettare o versare cose, o provocare fumi, gas e vapori molesti.
  • Pericolo: basta l'idoneità a molestare persone, senza danno effettivo.
  • Criterio: superamento della normale tollerabilità.
  • Pena: arresto fino a un mese o ammenda; oblazione possibile.
  • Tutela civile: azione contro le immissioni (art. 844 c.c.).

Il reato

Art. 674 c.p.

«Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda [...].»

È un reato di pericolo: non serve un nocumento effettivo, basta l'attitudine a offendere o molestare, accertabile anche senza perizia (Cass. 3114/2024 e 971/2015). La molestia deve riguardare persone, non solo cose (Cass. 19968/2017). Per luogo di altrui uso si intende qualsiasi area che un altro soggetto ha titolo, anche per semplice tolleranza, di utilizzare (Cass. 39599/2024). Rientrano anche gli odori molesti, purché non del tutto momentanei (Cass. 3678/2006), e basta la colpa (Cass. 35801/2024).

Casi decisi dalla Cassazione

SituazioneEsitoFonte
Fumi e odori immessi di continuo nell'appartamento confinanteReato, oltre la normale tollerabilitàCass. 14467/2017
Fumi della cucina di un ristoranteReato, oltre la normale tollerabilitàCass. 18422/2006
Attività autorizzata con emissioni nei limitiReato esclusoCass. 40849/2010
Molestie dovute al mancato uso di accorgimenti tecniciReato anche con autorizzazioneCass. 23796/2007
Acqua piovana riversata dal terrazzo senza grondaia sul vicinoReatoCass. 44362/2007
Deiezioni dei cani lasciati sul balcone che finiscono di sottoReato, anche per omessa custodiaCass. 32063/2008

Per gli odori prodotti da attività autorizzate e conformi alle regole la Cassazione applica oggi il criterio della normale tollerabilità dell'art. 844 c.c., tenendo conto della condizione dei luoghi (Cass. 38434/2025); decisioni precedenti avevano adottato il criterio più rigido della stretta tollerabilità (Cass. 36905/2015).

Oblazione e tutela civile

La contravvenzione è punita con pene alternative, quindi l'imputato può chiedere l'oblazione: versando la metà del massimo dell'ammenda e le spese il reato si estingue, ma la domanda non è ammessa se restano conseguenze dannose che il contravventore può eliminare, e il giudice può respingerla per la gravità del fatto (art. 162-bis c.p.). Rimuovere la causa delle emissioni, per esempio alzando la canna fumaria o installando filtri, è quindi utile anche nel processo. Chi subisce le immissioni può agire in sede civile per farle cessare e ottenere il risarcimento (art. 844 c.c.; si vedano le pagine sul danno da immissioni e sulla canna fumaria in condominio). Per i rumori si veda la pagina sul disturbo della quiete.

  1. Annotare date, orari e durata di fumi, odori o getti.
  2. Raccogliere foto, video e testimoni tra i vicini.
  3. Segnalare a polizia locale, ARPA o ASL per i rilievi.
  4. Diffidare per iscritto il responsabile a eliminare la causa.
  5. Scegliere tra denuncia e azione civile, o percorrerle entrambe.

Domande frequenti

Il fumo del barbecue o della canna fumaria del vicino può essere reato?
Sì, se le emissioni di fumo, gas o vapori sono idonee a molestare le persone e superano la normale tollerabilità (art. 674 c.p.; Cass. 14467/2017, relativa a fumi e odori immessi di continuo nell'appartamento confinante). Non occorre un danno effettivo: basta l'attitudine a molestare, che il giudice può accertare anche con testimoni, senza perizia (Cass. 3114/2024). Un episodio isolato e momentaneo difficilmente basta.
L'azienda ha l'autorizzazione alle emissioni: può comunque essere condannata?
Se le emissioni sono una conseguenza diretta dell'attività autorizzata e rispettano i limiti, il reato è escluso (Cass. 40849/2010). Può invece configurarsi se le molestie derivano dal mancato uso degli accorgimenti tecnici possibili (Cass. 23796/2007). Per gli odori di attività autorizzate e conformi la Cassazione applica ora il criterio della normale tollerabilità (Cass. 38434/2025), mentre in passato aveva usato quello più rigido della stretta tollerabilità (Cass. 36905/2015).
Che pena si rischia?
L'arresto fino a un mese o l'ammenda. Trattandosi di contravvenzione con pene alternative, si può chiedere l'oblazione pagando la metà del massimo dell'ammenda e le spese: il reato si estingue, ma il giudice può respingere la domanda per la gravità del fatto e non la ammette se restano conseguenze dannose eliminabili dal contravventore (art. 162-bis c.p.). Basta la colpa (Cass. 35801/2024).
Oltre alla denuncia, che cosa posso fare contro il vicino?
Si può agire davanti al giudice civile per far cessare le immissioni di fumo, calore, esalazioni o rumori che superano la normale tollerabilità e ottenere il risarcimento (art. 844 c.c.; si veda la pagina sul danno da immissioni). Le due strade sono indipendenti e possono essere percorse insieme.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme