In breve
- Chi: indiziati di mafia e di gravi reati, chi vive dei proventi di reati.
- Quali beni: sproporzionati al reddito o frutto di attività illecite, senza prova della provenienza.
- Quando: solo i beni acquistati nel periodo di pericolosità.
- Termini: confisca entro un anno e sei mesi dall'immissione in possesso.
- Terzi: crediti tutelati se anteriori e in buona fede.
Presupposti e procedimento
«Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.»
Il tribunale può disporre il sequestro, anche d'ufficio, sugli stessi presupposti (art. 20). Le misure patrimoniali sono autonome da quelle personali: si applicano anche se la pericolosità non è più attuale e persino dopo la morte del proposto, nei confronti degli eredi entro cinque anni (art. 18; si vedano le misure di prevenzione personali). Per le Sezioni Unite la confisca di prevenzione ha natura preventiva, non penale, e colpisce solo i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata (Cass. SU 4880/2015). Dopo la sentenza De Tommaso della Corte europea, la Corte costituzionale ha escluso dalle misure patrimoniali la categoria degli «abitualmente dediti a traffici delittuosi» (Corte cost. 24/2019).
Aziende, terzi e impugnazioni
| Strumento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Termine per la confisca | Un anno e sei mesi dall'immissione in possesso, prorogabile di sei mesi | Art. 24, c. 2 |
| Amministrazione giudiziaria | Per attività economiche sottoposte a intimidazione mafiosa o che agevolano soggetti pericolosi | Art. 34 |
| Controllo giudiziario | Se l'agevolazione è occasionale, da uno a tre anni | Art. 34-bis |
| Creditori | Tutelati se titolo anteriore al sequestro, buona fede e mancanza di altri beni | Art. 52 |
| Impugnazioni | Corte d'appello entro 30 giorni; cassazione entro 10 per violazione di legge | Artt. 10 e 27 |
Le differenze con la confisca penale e con il sequestro preventivo sono spiegate nelle rispettive pagine. Le imprese a rischio di infiltrazione possono essere colpite anche dall'interdittiva antimafia, e l'impresa che l'ha impugnata può chiedere al tribunale il controllo giudiziario (art. 34-bis, c. 6). La difesa si gioca soprattutto sulla ricostruzione documentale dei redditi e delle fonti lecite di ogni acquisto, anno per anno.
- Ricostruire i redditi dichiarati e le fonti lecite di ogni acquisto.
- Datare gli acquisti rispetto al periodo di presunta pericolosità.
- Documentare prestiti, donazioni, eredità, vendite.
- Valutare il controllo giudiziario per l'azienda.
- Impugnare entro trenta giorni davanti alla corte d'appello.
Domande frequenti
Si possono confiscare i beni senza una condanna penale?
Quali beni possono essere confiscati?
Quanto dura il sequestro?
Sono creditore di una persona colpita dalla confisca: perdo il credito?
Fonti normative
- Art. 20 D.Lgs. 159/2011 — Sequestro
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
- Art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 — Controllo giudiziario delle aziende
- Art. 52 D.Lgs. 159/2011 — Diritti dei terzi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.
- Il procedimento penaleLa confisca: diretta, per equivalente, allargataArtt. 240, 240-bis e 322-ter c.p.: confisca facoltativa e obbligatoria, profitto in denaro, per equivalente, allargata, società, concorrenti e prescrizione.
- Arresto e misure cautelariIl sequestro preventivo di beni, conti e societàArt. 321 c.p.p.: sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca, anche per equivalente; motivazione sul pericolo (SU 36959/2021), riesame in 10 giorni, appello, revoca.
- Reati contro il patrimonioIl riciclaggio (art. 648-bis c.p.)Art. 648-bis c.p.: da 4 a 12 anni, anche da contravvenzioni; il conto prestato e il money mule, dolo eventuale, impiego (648-ter), autoriciclaggio, confisca.
- Reati contro il patrimonioL'autoriciclaggioChi reinveste i proventi del proprio reato nascondendone l'origine: da 2 a 8 anni, la non punibilità del mero godimento personale, i reati tributari, la confisca.
- Appalti pubbliciL'interdittiva antimafia: effetti sugli appalti e ricorsoD.Lgs. 159/2011: elementi da cui il prefetto desume l'infiltrazione, contraddittorio di 20 giorni (92 c. 2-bis), divieti e recessi, controllo giudiziario.
- Licenze, autorizzazioni, divietiL'avviso orale del questore e come reagireL'avviso orale (art. 3 D.Lgs. 159/2011): chi lo riceve, i divieti su armi e apparati, i minori, la revoca in 60 giorni, il ricorso al TAR, la sorveglianza speciale.
- Il procedimento penaleIl ricorso per cassazione penaleIl ricorso per cassazione penale: i motivi dell'art. 606 c.p.p., non i fatti; 15, 30 o 45 giorni; solo cassazionisti; inammissibilità e sanzione fino a 2.065 euro.