Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto penale · Reati contro la pubblica amministrazione

La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Minacciare un vigile per non farsi multare, intimidire un funzionario perché chiuda un occhio su una pratica, aggredire un controllore per costringerlo a lasciar perdere: quando la violenza o la minaccia serve a piegare un pubblico ufficiale a fare o non fare qualcosa, il reato è quello dell'art. 336 del codice penale. Si distingue dalla resistenza, che riguarda chi si oppone a un atto mentre viene compiuto, ed è punito più gravemente quando riguarda le forze dell'ordine o il personale della scuola. Questa pagina spiega il reato, le pene, le aggravanti e le difese.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Il reato: violenza o minaccia per far fare a un pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri o fargli omettere un atto.
  • Pena: reclusione da 6 mesi a 5 anni; fino a 3 anni per costringerlo a un atto dovuto.
  • Aggravanti: forze dell'ordine, personale della scuola, armi, gruppi, manifestazioni.
  • Resistenza: se ci si oppone a un atto mentre viene compiuto.
  • Atti arbitrari: se è il pubblico ufficiale a provocare, non si è puniti.

Il reato e le pene

Art. 336, c. 1, c.p.

«Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.»

IpotesiPenaNorma
Costringere a un atto contrario ai doveri o a omettere un attoReclusione da 6 mesi a 5 anniArt. 336, c. 1
Costringere a un atto del proprio ufficio o influire sul pubblico ufficialeReclusione fino a 3 anniArt. 336, c. 3
Genitore o tutore contro personale scolasticoAumento fino alla metàArt. 336, c. 2
Contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezzaAumento fino alla metàArt. 336, c. 4
Manifestazioni, armi, travisamento, più persone, scritto anonimoPena aumentataArt. 339, c. 1
Più di cinque persone armate o più di dieci personeReclusione da 3 a 15 anniArt. 339, c. 2

Il reato si consuma con la violenza o la minaccia finalizzata a costringere, anche se poi l'atto non viene compiuto o omesso (Cass. 1702/2021). La differenza con la resistenza sta nel momento: se la violenza serve a impedire l'atto mentre è in corso si applica l'art. 337, se interviene prima per ottenerne l'omissione si applica l'art. 336 (Cass. 51961/2021). La semplice minaccia a un privato è invece un reato diverso (si veda la pagina sulla minaccia).

Difese e procedimento

Non è punibile chi ha reagito a un pubblico ufficiale che ha dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni (art. 393-bis c.p.): la difesa deve dimostrare l'arbitrarietà concreta del comportamento. Quando il fatto è commesso contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni, non si può ottenere la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, c. 3, n. 2), ma l'esclusione non vale per i fatti anteriori alla sua introduzione (Cass. 11495/2025). Si procede d'ufficio; se la violenza provoca lesioni, si aggiunge il reato di lesioni personali.

  1. Ricostruire subito i fatti: chi ha detto che cosa, in quale momento dell'atto.
  2. Cercare video e testimoni, anche di terzi presenti.
  3. Verificare la qualifica della persona coinvolta e l'atto che stava compiendo.
  4. Valutare gli atti arbitrari del pubblico ufficiale.
  5. Scegliere il difensore prima di rendere dichiarazioni.

Domande frequenti

Che differenza c'è con la resistenza a pubblico ufficiale?
Dipende dal momento. Se la violenza o la minaccia è usata mentre il pubblico ufficiale compie l'atto, per impedirlo, è resistenza (art. 337 c.p.); se è usata prima che l'atto inizi, per costringerlo a non compierlo o a compiere un atto contrario ai suoi doveri, è violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336) (Cass. 51961/2021). Le pene base sono le stesse, da sei mesi a cinque anni.
Il reato c'è anche se il pubblico ufficiale non si lascia intimidire?
Sì: il reato si consuma con la violenza o la minaccia rivolta a costringere il pubblico ufficiale, anche se l'atto voluto poi non viene compiuto o omesso, perché lo scopo fa parte del dolo specifico e non del risultato (Cass. 1702/2021). La minaccia deve comunque essere idonea a coartare la volontà di chi la riceve.
Quali sono le aggravanti?
La pena aumenta fino alla metà se il fatto riguarda ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, o se il genitore o il tutore di un alunno se la prende con il personale della scuola (art. 336). Aumenta inoltre se il fatto avviene durante manifestazioni pubbliche, con armi, da persone travisate o riunite, o con scritti anonimi, e diventa la reclusione da tre a quindici anni se commesso da più di cinque persone armate o da più di dieci persone (art. 339).
Ci sono casi in cui non si è puniti?
Sì: non si applica la pena quando è stato il pubblico ufficiale a provocare il fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni (art. 393-bis c.p.). Non si può invece invocare la particolare tenuità del fatto quando la vittima è un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni (art. 131-bis, c. 3, n. 2), regola che vale solo per i fatti successivi alla sua introduzione (Cass. 11495/2025).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro la pubblica amministrazioneLa resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)La resistenza a pubblico ufficiale: violenza o minaccia per opporsi a un atto d'ufficio, 6 mesi-5 anni aumentati contro la polizia (2025).
  • Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.
  • Reati contro la pubblica amministrazioneLa concussioneArt. 317 c.p.: pubblico ufficiale che costringe a dare o promettere, da 6 a 12 anni; induzione indebita (319-quater) e il privato; confisca, pene accessorie.
  • Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.
  • Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
  • Reati contro la personaLe lesioni personali (art. 582 c.p.)Lievi (6 mesi-3 anni, a querela), gravi (3-7 anni) e gravissime (6-12 anni), le aggravanti dell'art. 585, il risarcimento.
  • Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.
  • Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniL'interrogatorio: gli avvertimenti obbligatori, la facoltà di non rispondere, la contestazione del fatto, l'invito a presentarsi.