In breve
- Maltrattamento (art. 544-ter): lesioni, sevizie, fatiche o lavori insopportabili, sostanze vietate, per crudeltà o senza necessità: 6 mesi-2 anni e multa 5.000-30.000 euro; +½ se l'animale muore.
- Uccisione (544-bis): 6 mesi-3 anni e multa; 1-4 anni e 10.000-60.000 euro con sevizie. Combattimenti (544-quinquies): 2-4 anni. Greggi, mandrie, bovini, equini (638): 1-4 anni.
- Abbandono e detenzione incompatibile (727): arresto fino a 1 anno o ammenda 5.000-10.000; +⅓ su strada; sospensione della patente se da un veicolo.
- Aggravanti 2025 (544-septies): minori presenti, più animali, video diffusi online; confisca obbligatoria e affido dell'animale; società responsabili (231).
- Tutti d'ufficio; esclusi i fatti «necessari» delle leggi su caccia, pesca, allevamento, macellazione, sperimentazione (art. 19-ter disp. coord.).
- Norme
- Artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 544-septies, 638, 727 c.p. (come modificati dalla L. 82/2025); art. 19-ter disp. coord. c.p.; art. 260-bis c.p.p.; art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001
- Pena per il maltrattamento
- Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 euro; aumentata della metà se dal fatto deriva la morte; aumenti ulteriori con le aggravanti dell'art. 544-septies
- Procedibilità
- D'ufficio per tutti i reati contro gli animali; denuncia di chiunque; associazioni ed enti riconosciuti come persone offese e parti civili
- Giudice e misure
- Tribunale monocratico; arresto in flagranza facoltativo per i delitti con pena massima superiore a 3 anni (uccisione aggravata, combattimenti); sequestro preventivo e probatorio dell'animale; affido definitivo (art. 260-bis c.p.p.)
- Confisca e pene accessorie
- Confisca obbligatoria dell'animale con la condanna o il patteggiamento; sospensione da 3 mesi a 3 anni delle attività di trasporto, commercio o allevamento; interdizione in caso di recidiva (art. 544-sexies); divieto di abbattimento e alienazione durante il processo
- Prescrizione
- 6 anni per il maltrattamento (7 anni e 6 mesi con le interruzioni); 4 anni per l'abbandono (contravvenzione)
- Riti
- Patteggiamento, messa alla prova, sospensione condizionale, particolare tenuità per i fatti minimi; oblazione per l'art. 727 (metà del massimo dell'ammenda, art. 162-bis)
I reati e le pene dopo la legge 82/2025
«Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale».
| Reato | Condotta | Pena (dal 2025) |
|---|---|---|
| Maltrattamento (544-ter) | Lesioni, sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili; stupefacenti o sostanze vietate; trattamenti dannosi; per crudeltà o senza necessità | 6 mesi-2 anni e multa 5.000-30.000 euro; +½ se muore |
| Uccisione (544-bis) | Cagionare la morte per crudeltà o senza necessità | 6 mesi-3 anni e multa 5.000-30.000; 1-4 anni e 10.000-60.000 con sevizie o sofferenze prolungate |
| Spettacoli e manifestazioni vietati (544-quater) | Organizzare o promuovere spettacoli con sevizie o strazio | 4 mesi-2 anni e multa 15.000-30.000; +⅓-½ con scommesse, profitto o morte |
| Combattimenti (544-quinquies) | Promuovere, organizzare, dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate; allevare o addestrare per essi; proprietari consenzienti e partecipanti | 2-4 anni e multa 50.000-160.000; 3 mesi-2 anni e 5.000-30.000 per allevatori, proprietari e partecipanti |
| Uccisione o danneggiamento di animali altrui (638) | Tre o più animali di gregge o mandria; bovini ed equini anche singoli; senza necessità | 1-4 anni |
| Abbandono e detenzione incompatibile (727) | Abbandonare animali domestici o abituati alla cattività; detenerli in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze | Arresto fino a 1 anno o ammenda 5.000-10.000; +⅓ su strada; sospensione della patente 6 mesi-1 anno se con veicolo |
| Aggravanti comuni (544-septies) | Fatti alla presenza di minori; contro più animali; diffusione online di immagini o video | Pene aumentate |
La legge 82/2025 ha riscritto il titolo IX-bis del codice penale, ora «Dei delitti contro gli animali»: le pene sono salite, le multe sono diventate congiunte alla reclusione, l'art. 638 punisce da uno a quattro anni chi uccide o danneggia tre o più capi di gregge o mandria o anche un solo bovino o equino, e tre aggravanti nuove colpiscono chi agisce davanti a minori, contro più animali o diffonde in rete le immagini dei fatti. Il cuore del maltrattamento resta la clausola «per crudeltà o senza necessità»: crudeltà è l'inflizione di sofferenza per il gusto di farlo o con indifferenza, necessità è la situazione che rende inevitabile la condotta (difesa da un'aggressione, cure dolorose ma utili, soppressione veterinaria), e la giurisprudenza ha ricondotto al reato la catena troppo corta con lesioni, i collari elettrici e a strozzo usati per punire, le percosse «educative», il trasporto in condizioni disumane, la privazione di cibo e acqua, la caccia con mezzi vietati. I delitti sono dolosi: il fatto colposo (l'animale ferito per distrazione) non è punito, salvo che la custodia negligente diventi la detenzione incompatibile dell'art. 727. L'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento esclude i casi previsti dalle leggi speciali su caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi e zoo, e le manifestazioni storiche autorizzate dalla regione: chi resta in quelle regole non commette reato, chi ne esce sì.
Sequestro, confisca, processo, difese
«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».
- La segnalazione: a polizia locale, carabinieri (anche forestali), guardie zoofile e ASL veterinaria, con foto, video, date e testimoni; i reati sono d'ufficio e chiunque può denunciare; le associazioni riconosciute possono chiedere il sequestro, ricorrere contro i provvedimenti e costituirsi parte civile.
- Il sequestro e l'affido: l'animale viene visitato dal veterinario (la relazione è la prova principale), sequestrato e affidato a canili, rifugi o associazioni; dal 2025 il giudice può disporne l'affido definitivo già nelle indagini (art. 260-bis c.p.p.) e, salvo decisione dell'autorità giudiziaria, l'animale non può essere abbattuto né alienato finché pende il processo.
- Il processo: tribunale monocratico; per i fatti minori sono possibili la particolare tenuità, la sospensione condizionale (spesso subordinata a prescrizioni), la messa alla prova con lavoro presso rifugi, il patteggiamento; per l'abbandono l'oblazione con la metà dell'ammenda massima; le pene accessorie e la confisca seguono anche il patteggiamento.
- Le società: allevamenti, trasportatori, circhi e imprese rispondono in via amministrativa per i delitti commessi nel loro interesse (art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001, sanzione pecuniaria fino a 500 quote e sanzioni interdittive).
- Le difese: la necessità (difesa propria o di altri animali, stato del luogo, cure), l'assenza di crudeltà nell'uso di strumenti consentiti, la natura colposa del fatto, la conformità alle leggi di settore, la mancanza di lesioni o sofferenze accertate dal veterinario, le cure prestate subito dopo; per l'art. 727 la prova che le condizioni di detenzione, pur non ideali, non producevano gravi sofferenze.
In pratica, per chi assiste a un maltrattamento contano le immagini e la tempestività: la visita veterinaria fissata subito dalle forze dell'ordine è la prova che decide il processo. Per chi possiede animali, la riforma del 2025 alza il costo dell'incuria: la catena, il balcone, l'auto al sole, il cane lasciato alla partenza per le vacanze non sono più solo cattive abitudini, ma reati con sequestro dell'animale, multe da migliaia di euro e, per chi lavora con gli animali, la sospensione dell'attività.
Domande frequenti
Il vicino tiene il cane legato a una catena corta, senza riparo, e lo sento guaire: che cosa posso fare?
Segnali con foto e video alla polizia locale, ai carabinieri forestali o alle guardie zoofile, che possono intervenire con un veterinario e sequestrare l'animale. La detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e produttive di gravi sofferenze è la contravvenzione dell'art. 727, secondo comma (arresto fino a un anno o ammenda da 5.000 a 10.000 euro); se ne derivano lesioni, malattie o denutrizione, scatta il maltrattamento (art. 544-ter, delitto, da sei mesi a due anni e multa), aggravato della metà se l'animale muore. I reati sono perseguibili d'ufficio: non serve la querela, basta la denuncia, e le associazioni riconosciute possono costituirsi parte civile.
Ho investito un gatto e sono andato via: è reato?
L'uccisione è reato solo se commessa per crudeltà o senza necessità: l'investimento accidentale non lo è, perché i delitti contro gli animali sono dolosi. Ma il codice della strada impone di fermarsi e soccorrere l'animale ferito (art. 189, c. 9-bis, sanzione amministrativa da 421 euro), e lasciare morire un animale che si poteva salvare può essere valutato come maltrattamento per omissione da chi ne ha assunto la custodia. Caso diverso è l'abbandono volontario di un animale domestico in strada: art. 727, con la pena aumentata di un terzo e, se fatto con un veicolo, la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
Il veterinario, il cacciatore, l'allevatore rischiano il maltrattamento?
No, se restano dentro le regole del loro settore: l'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento esclude dai delitti contro gli animali i casi previsti dalle leggi speciali su caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense e giardini zoologici, e le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione. Chi esce da quelle regole, però, risponde: la caccia fuori stagione o con mezzi vietati non è «necessità», l'allevatore che tiene animali in condizioni di sofferenza non è coperto, e le pratiche vietate (collari elettrici, taglio di code e orecchie non terapeutico) sono maltrattamento. Il veterinario che pratica l'eutanasia per ragioni cliniche agisce per necessità.
Che cosa succede all'animale durante il processo?
L'animale è sequestrato e affidato in custodia a associazioni o enti; con la riforma del 2025 il giudice può disporne l'affido definitivo già nelle indagini o nel dibattimento (art. 260-bis c.p.p.) e, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, è vietato abbatterlo o venderlo finché il processo pende. Con la condanna o il patteggiamento la confisca è obbligatoria (art. 544-sexies) e, per chi svolge attività di trasporto, commercio o allevamento, scatta la sospensione da tre mesi a tre anni, l'interdizione con la recidiva; le società rispondono anche in via amministrativa (art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001).
Fonti normative
- Art. 544-ter c.p. — Maltrattamento di animali
- Art. 544-bis c.p. — Uccisione di animali
- Art. 544-quinquies c.p. — Divieto di combattimenti tra animali
- Art. 544-sexies c.p. — Confisca e pene accessorie
- Art. 544-septies c.p. — Circostanze aggravanti
- Art. 727 c.p. — Abbandono di animali
- Art. 638 c.p. — Uccisione o danneggiamento di animali altrui
- L. 82/2025 — Modifiche al codice penale e ad altre leggi in materia di reati contro gli animali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Edilizia, ambiente e animaliRumori molesti e disturbo delle occupazioni o del riposo (art. 659 c.p.)La contravvenzione (art. 659 c. 1: schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, strepiti di animali suscitati o non impediti, che disturbano le occupazioni o il riposo delle persone o gli spettacoli e i ritrovi pubblici; arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 309 euro; c. 2: esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità, ammenda da 103 a 516 euro), la pluralità (idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone, anche se si lamenta uno solo; il condominio come contesto tipico; l'orario notturno; la prova con testimoni e verbali della polizia, senza necessità di perizia fonometrica per il primo comma), la querela (dal 2023, D.Lgs. 150/2022: querela della persona offesa entro 3 mesi, salvo spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici e persone incapaci per età o infermità, che restano d'ufficio; remissione), chi risponde (chi produce il rumore, il gestore del locale anche per gli avventori all'esterno se non impedisce, il padrone del cane, i genitori per i minori, il condominio per gli impianti), i rapporti con la legge sul rumore (L. 447/1995: limiti del DPCM 14 novembre 1997 per zone e fasce orarie, sanzioni amministrative da 1.000 a 10.000 euro per il superamento dei limiti, da 2.000 a 20.000 per l'inottemperanza alle ordinanze del sindaco, da 500 a 20.000 per le violazioni dei regolamenti; competenza di ARPA e polizia locale; il rapporto tra c. 2 e sanzione amministrativa), la via civile (art. 844 c.c.: immissioni oltre la normale tollerabilità, criterio comparativo dei 3 decibel sopra il rumore di fondo di notte e 5 di giorno usato dai giudici; perizia fonometrica; inibitoria e risarcimento; ricorso d'urgenza art. 700 c.p.c.; regolamento di condominio e orari; amministratore e assemblea), la movida e i locali (ordinanze sindacali, orari, limiti di emissione, licenza e revoca, responsabilità del gestore per gli schiamazzi degli avventori se non adotta cautele, art. 659 c. 1 per il gestore e c. 2 per il mestiere rumoroso, sequestro dell'impianto), gli animali (art. 659 per gli strepiti non impediti, art. 672 c.p. omessa custodia, regolamenti comunali, sanzioni), le difese (mancanza di pluralità di persone disturbate, rispetto dei limiti e degli orari, normale tollerabilità, tenuità del fatto, oblazione con la metà dell'ammenda massima, art. 162-bis, per il c. 1 e un terzo per il c. 2), che cosa fare (diario dei rumori, testimoni, richieste scritte, intervento della polizia locale con verbale, esposto, querela, mediazione condominiale, causa civile).
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.