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IstitutoDiritto penale · Stupefacenti

Le tabelle delle sostanze stupefacenti e i quantitativi

Per la legge italiana una sostanza è uno stupefacente se compare nelle tabelle allegate al testo unico, aggiornate con decreto del Ministero della salute. La tabella decide molto: le droghe delle tabelle I e III sono punite con pene da sei a venti anni, quelle delle tabelle II e IV, come la cannabis, da due a sei. Un decreto del 2006 fissa poi, in milligrammi di principio attivo, i quantitativi che aiutano a distinguere l'uso personale dallo spaccio. Questa pagina spiega come sono fatte le tabelle, quali pene corrispondono e come si leggono i limiti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Stupefacente è la sostanza inclusa nelle tabelle del testo unico, aggiornate dal Ministero della salute.
  • Tabelle I e III: spaccio punito da 6 a 20 anni.
  • Tabelle II e IV, tra cui la cannabis: da 2 a 6 anni.
  • Lieve entità: stessa pena per tutte le sostanze.
  • Limiti per l'uso personale: in milligrammi di principio attivo, ma sono solo uno degli indici.

Come sono fatte le tabelle

Art. 13, c. 1, DPR 309/1990

«Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle [...]»

TabellaChe cosa contiene (art. 14)Pena per lo spaccio (art. 73)
IOppio e oppiacei, coca e cocaina, sostanze di tipo amfetaminico, allucinogeni, sostanze di sintesi riconducibili al THCDa 6 a 20 anni (c. 1)
IICannabis e prodotti da essa ottenutiDa 2 a 6 anni (c. 4)
IIIBarbiturici e sedativi assimilabili con notevole capacità di indurre dipendenzaDa 6 a 20 anni (c. 1)
IVSostanze con capacità di indurre dipendenza minoreDa 2 a 6 anni (c. 4)
Medicinali, sezioni A-EFarmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotropeUso personale se non si supera il quantitativo prescritto (art. 75, c. 1-bis)

Le pene distinte per tabella derivano dalla sentenza della Corte costituzionale 32/2014, che ha annullato la riforma del 2006 e fatto rivivere il testo originario dell'art. 73; la sentenza 40/2019 ha poi abbassato da otto a sei anni il minimo per le tabelle I e III. Attenzione: il testo consolidato dell'art. 73 nelle banche dati ufficiali riporta ancora la versione del 2006, con una nota che rinvia al testo anteriore. I fatti di lieve entità sono puniti da sei mesi a cinque anni qualunque sia la sostanza (art. 73, c. 5). Sulle pene e sulle difese si veda la pagina sullo spaccio.

I quantitativi e il principio attivo

SostanzaDose media singolaMoltiplicatoreLimite (principio attivo)
Eroina25 mg10250 mg
Cocaina150 mg5750 mg
THC (cannabis)25 mg20500 mg
MDMA150 mg5750 mg
Amfetamina100 mg5500 mg
Ketamina300 mg3900 mg

I valori sono quelli del DM 11 aprile 2006, che moltiplica la dose media singola per un coefficiente variabile secondo le caratteristiche della sostanza, in particolare la capacità di alterare il comportamento e le capacità psicomotorie; il decreto del 4 agosto 2006 che raddoppiava il limite del THC è stato annullato dal TAR Lazio (sent. 2487/2007). I limiti non sono una soglia automatica: per stabilire l'uso personale contano anche le modalità di presentazione, il peso lordo, il confezionamento in dosi e le altre circostanze (art. 75, c. 1-bis). Poiché si ragiona in principio attivo, l'analisi di laboratorio della sostanza sequestrata è decisiva (art. 75, c. 3). Per la canapa e le infiorescenze si veda la pagina sulla coltivazione di cannabis, per la guida la pagina sulla guida sotto effetto di stupefacenti.

  1. Individuare la sostanza e la tabella in cui è inclusa.
  2. Chiedere il risultato delle analisi sul principio attivo.
  3. Confrontare il dato con i limiti del DM 11 aprile 2006.
  4. Valutare gli altri indici: confezionamento, strumenti, denaro, messaggi.
  5. Valutare la lieve entità o l'uso personale con il difensore.

Domande frequenti

Che differenza fa la legge tra droghe pesanti e leggere?
La differenza sta nelle tabelle. Per le sostanze delle tabelle I e III, come eroina, cocaina, amfetamine e allucinogeni, lo spaccio è punito con la reclusione da sei a venti anni; per quelle delle tabelle II e IV, come la cannabis e i suoi derivati, da due a sei anni (art. 73, c. 1 e 4, DPR 309/1990, nel testo tornato in vigore dopo Corte cost. 32/2014 e con il minimo fissato da Corte cost. 40/2019). Per i fatti di lieve entità la pena è invece la stessa per tutte le sostanze (c. 5).
Quanta droga si può tenere per uso personale?
Non esiste una quantità «libera». Per decidere se la detenzione è per uso esclusivamente personale si tiene conto dei limiti massimi fissati con decreto, ma anche delle modalità di presentazione, del peso lordo, del confezionamento in dosi e delle altre circostanze (art. 75, c. 1-bis, DPR 309/1990). I limiti del DM 11 aprile 2006 sono espressi in principio attivo: per esempio 500 mg di THC, 750 mg di cocaina, 250 mg di eroina.
Il limite per la cannabis non era stato raddoppiato?
Un decreto del 4 agosto 2006 aveva portato il limite del THC da 500 a 1.000 milligrammi, ma è stato annullato dal TAR Lazio con la sentenza n. 2487 del 2007: vale quindi il limite di 500 mg del DM 11 aprile 2006. Dopo la sentenza della Corte costituzionale 32/2014 il legislatore ha fatto tornare efficaci gli atti amministrativi adottati in precedenza (art. 2 DL 36/2014).
Perché conta la percentuale di principio attivo?
Perché i limiti del decreto non si riferiscono al peso della sostanza, ma alla quantità di principio attivo che contiene: lo stesso peso di hashish o di cocaina può contenere quantità di principio attivo molto diverse. Per questo la sostanza sequestrata viene analizzata, e gli esiti degli esami tossicologici accompagnano la segnalazione al prefetto (art. 75, c. 3, DPR 309/1990). L'analisi è spesso decisiva anche nel processo per spaccio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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