In breve
- Stupefacente è la sostanza inclusa nelle tabelle del testo unico, aggiornate dal Ministero della salute.
- Tabelle I e III: spaccio punito da 6 a 20 anni.
- Tabelle II e IV, tra cui la cannabis: da 2 a 6 anni.
- Lieve entità: stessa pena per tutte le sostanze.
- Limiti per l'uso personale: in milligrammi di principio attivo, ma sono solo uno degli indici.
Come sono fatte le tabelle
«Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle [...]»
| Tabella | Che cosa contiene (art. 14) | Pena per lo spaccio (art. 73) |
|---|---|---|
| I | Oppio e oppiacei, coca e cocaina, sostanze di tipo amfetaminico, allucinogeni, sostanze di sintesi riconducibili al THC | Da 6 a 20 anni (c. 1) |
| II | Cannabis e prodotti da essa ottenuti | Da 2 a 6 anni (c. 4) |
| III | Barbiturici e sedativi assimilabili con notevole capacità di indurre dipendenza | Da 6 a 20 anni (c. 1) |
| IV | Sostanze con capacità di indurre dipendenza minore | Da 2 a 6 anni (c. 4) |
| Medicinali, sezioni A-E | Farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope | Uso personale se non si supera il quantitativo prescritto (art. 75, c. 1-bis) |
Le pene distinte per tabella derivano dalla sentenza della Corte costituzionale 32/2014, che ha annullato la riforma del 2006 e fatto rivivere il testo originario dell'art. 73; la sentenza 40/2019 ha poi abbassato da otto a sei anni il minimo per le tabelle I e III. Attenzione: il testo consolidato dell'art. 73 nelle banche dati ufficiali riporta ancora la versione del 2006, con una nota che rinvia al testo anteriore. I fatti di lieve entità sono puniti da sei mesi a cinque anni qualunque sia la sostanza (art. 73, c. 5). Sulle pene e sulle difese si veda la pagina sullo spaccio.
I quantitativi e il principio attivo
| Sostanza | Dose media singola | Moltiplicatore | Limite (principio attivo) |
|---|---|---|---|
| Eroina | 25 mg | 10 | 250 mg |
| Cocaina | 150 mg | 5 | 750 mg |
| THC (cannabis) | 25 mg | 20 | 500 mg |
| MDMA | 150 mg | 5 | 750 mg |
| Amfetamina | 100 mg | 5 | 500 mg |
| Ketamina | 300 mg | 3 | 900 mg |
I valori sono quelli del DM 11 aprile 2006, che moltiplica la dose media singola per un coefficiente variabile secondo le caratteristiche della sostanza, in particolare la capacità di alterare il comportamento e le capacità psicomotorie; il decreto del 4 agosto 2006 che raddoppiava il limite del THC è stato annullato dal TAR Lazio (sent. 2487/2007). I limiti non sono una soglia automatica: per stabilire l'uso personale contano anche le modalità di presentazione, il peso lordo, il confezionamento in dosi e le altre circostanze (art. 75, c. 1-bis). Poiché si ragiona in principio attivo, l'analisi di laboratorio della sostanza sequestrata è decisiva (art. 75, c. 3). Per la canapa e le infiorescenze si veda la pagina sulla coltivazione di cannabis, per la guida la pagina sulla guida sotto effetto di stupefacenti.
- Individuare la sostanza e la tabella in cui è inclusa.
- Chiedere il risultato delle analisi sul principio attivo.
- Confrontare il dato con i limiti del DM 11 aprile 2006.
- Valutare gli altri indici: confezionamento, strumenti, denaro, messaggi.
- Valutare la lieve entità o l'uso personale con il difensore.
Domande frequenti
Che differenza fa la legge tra droghe pesanti e leggere?
Quanta droga si può tenere per uso personale?
Il limite per la cannabis non era stato raddoppiato?
Perché conta la percentuale di principio attivo?
Fonti normative
- Art. 13 DPR 309/1990 — Tabelle delle sostanze soggette a controllo
- Art. 14 DPR 309/1990 — Criteri per la formazione delle tabelle
- Art. 73 DPR 309/1990 — Produzione, traffico e detenzione illeciti
- Art. 75 DPR 309/1990 — Condotte integranti illeciti amministrativi
- Art. 2 DL 36/2014 — Efficacia degli atti amministrativi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Lo spaccio di stupefacenti: 6-20 anni per le droghe pesanti, 2-6 per le leggere, detenzione a fine di spaccio, quantità e prova, arresto, patteggiamento, lieve entità.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)La lieve entità: 6 mesi-5 anni, esclusa se continuativa e abituale (DL 23/2026), Corte cost. 90/2025 e messa alla prova, indici di lievità, arresto.
- StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990La detenzione per uso personale non è reato: convocazione del prefetto, sospensione della patente e del passaporto da 1 a 3 mesi, programma terapeutico, quantità e prova.
- StupefacentiLa coltivazione di cannabis: quando è reatoCass. SU 12348/2020: coltivazione domestica minima per uso personale non è reato; art. 73, lieve entità; cannabis light dopo il DL 48/2025; semi.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneAffidamento terapeutico fino a 6 anni con programma SerD (art. 94 DPR 309/1990), sospensione della pena dopo il programma (art. 90), domiciliare terapeutica (94-ter).
- Il procedimento penalePerquisizione e sequestro: che cosa può fare la poliziaPerquisizione personale, domiciliare e informatica con decreto o in flagranza (convalida in 48+48 ore, opposizione in 10 giorni), sequestro probatorio.
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.