In breve
- Casellario giudiziale (art. 24 DPR 313/2002): condanne definitive, senza non menzione, patteggiamenti ≤ 2 anni, decreti penali, ammende, giudice di pace; carichi pendenti (art. 27): processi in corso; visura (art. 33): tutto; europeo (art. 25-ter).
- Si chiedono all'ufficio del casellario di ogni procura: di persona, per delega, per posta, con prenotazione online; SPID digitale in sperimentazione dal 15/9/2026.
- 19,92 euro (16 bollo + 3,92 diritti), +3,92 con urgenza; gratis per adozioni, cause di lavoro, gratuito patrocinio; validità 6 mesi.
- Il datore privato non può chiederlo (salvo art. 25-bis per chi lavora con minori); le amministrazioni lo acquisiscono d'ufficio: autocertificazione.
- Errori: istanza all'ufficio, poi tribunale ex art. 40; cancellazione solo nei casi dell'art. 5.
Quale certificato per quale uso
«L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; […] e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali; […] f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale […]; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace […]».
| Certificato | Che cosa contiene | Chi lo chiede e dove | Costo |
|---|---|---|---|
| Casellario giudiziale (art. 24) | Condanne definitive e altri provvedimenti iscritti, con le esclusioni dell'art. 24 (non menzione, patteggiamenti ≤ 2 anni, decreti penali, ammende, giudice di pace, 131-bis, riabilitazione) | L'interessato o un delegato, in qualsiasi procura; prenotazione online | 19,92 euro; +3,92 urgenza; esenzioni |
| Carichi pendenti (art. 27) | Procedimenti in corso in cui la persona è imputata (non le indagini), con le stesse esclusioni | L'interessato o un delegato, alla procura competente | 19,92 euro; +3,92 urgenza |
| Casellario europeo (art. 25-ter) | Condanne negli altri Stati UE più attestazione sulle iscrizioni italiane (cittadini italiani); informazioni dallo Stato di cittadinanza (cittadini UE) | L'interessato, alla procura | Come il casellario |
| Visura (art. 33) | Tutte le iscrizioni, comprese quelle non menzionate nei certificati; senza efficacia certificativa | L'interessato, alla procura | Bollo e diritti come i certificati |
| Certificato ex art. 25-bis | Condanne per reati sessuali contro minori e interdizioni | Il datore di lavoro che impiega persone a contatto con minori | Diritti; bollo secondo l'uso |
| Certificato selettivo o generale (art. 28) | Tutte le iscrizioni pertinenti (selettivo) o tutte (generale) | Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, d'ufficio via convenzioni e PDND | Gratuito per l'amministrazione |
| Certificato per l'autorità giudiziaria (art. 21) | Tutte le iscrizioni | Giudici e PM | — |
La distinzione più importante è tra ciò che vede il privato e ciò che vedono le amministrazioni: il certificato dell'interessato, quello che si consegna a un datore di lavoro, a un locatore o a un'associazione, omette per legge le condanne «minori» e quelle coperte dai benefici, mentre le amministrazioni lo acquisiscono d'ufficio nella versione selettiva o generale e vedono anche quelle. Per questo l'autocertificazione nei concorsi va letta con attenzione, come spiega la guida sul casellario giudiziale; la non menzione e la riabilitazione sono gli strumenti per ripulire il certificato del privato. Il certificato dei carichi pendenti copre solo la fase successiva all'esercizio dell'azione penale: chi vuole sapere se è indagato deve usare la richiesta ex art. 335 c.p.p. (registro degli indagati). La visura, infine, è lo strumento per controllare che cosa risulta nel sistema prima di compilare dichiarazioni o chiedere permessi.
Come si chiede, in pratica
- Scegliere il certificato in base a chi lo chiede e all'uso (lavoro privato, estero, concorso, licenza, adozione): nel dubbio, il casellario dell'interessato più i carichi pendenti; per verificare la propria posizione, la visura.
- Prenotare online sul portale del Ministero (dove attivo) o presentarsi allo sportello del casellario della procura con documento, modulo e marche da bollo; per delega, delega scritta più copia del documento dell'interessato; per posta, copia del documento e bolli; PEC dove convenzionato; in via sperimentale con SPID per il certificato digitale.
- Pagare: 16 euro di bollo (ogni due pagine) e 3,92 di diritti; urgenza +3,92; per uso elettorale importi ridotti; esenzione per adozione e affidamento, cause di lavoro e previdenza, gratuito patrocinio, riparazione per errore giudiziario e gli altri usi della tabella del DPR 642/1972, da indicare nel modulo.
- Ritirare e usare entro sei mesi; per l'estero, apostille o legalizzazione in procura e traduzione giurata; conservare copia.
- Se c'è un errore: istanza all'ufficio locale con i documenti; se non provvede, ricorso al tribunale del luogo di nascita (Roma per i nati all'estero) con il rito dell'art. 666 c.p.p. (art. 40).
Due avvertenze. La prima riguarda i datori di lavoro privati: non possono chiedere il casellario del candidato né pretenderne la consegna come condizione generale, salvo che una norma lo preveda (chi lavora con minori, art. 25-bis; alcune professioni e licenze); la richiesta va comunque limitata a ciò che è pertinente al lavoro, e il Garante privacy sanziona le raccolte generalizzate. La seconda riguarda le dichiarazioni: chi autocertifica alle amministrazioni risponde del falso (falsa autocertificazione), e chi dichiara «nessuna condanna» in un contratto privato mentendo può vederlo risolto per dolo; la consulenza con un difensore prima di compilare moduli delicati (concorsi, licenze, adozioni, cittadinanza) costa meno di un'esclusione.
Domande frequenti
Un datore di lavoro mi chiede «il casellario e i carichi pendenti»: quali certificati porto e dove li prendo?
Due certificati, richiesti da lei, non dal datore, che non ha titolo per chiederli direttamente (salvo il certificato speciale per chi lavora con minori). Il certificato del casellario giudiziale (art. 24 DPR 313/2002) si chiede all'ufficio locale del casellario di qualsiasi procura della Repubblica, di persona con un documento, tramite un delegato con delega scritta e copia del suo documento, per posta, o con la prenotazione online sul portale del Ministero e ritiro allo sportello; costa 19,92 euro (16 di bollo e 3,92 di diritti), 3,92 in più se lo vuole in giornata, e vale sei mesi. Il certificato dei carichi pendenti (art. 27) si chiede alla procura competente e riporta i procedimenti in cui lei è imputato dopo l'esercizio dell'azione penale, non le indagini in corso: per quelle esiste solo la richiesta al registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. Nel certificato del casellario non compaiono le condanne con non menzione, i patteggiamenti fino a due anni, i decreti penali, le contravvenzioni con sola ammenda e le sentenze del giudice di pace: se ha avuto uno di questi, il certificato uscirà «nullo» e non è tenuto a dire altro, salvo che un contratto le chieda espressamente di più.
Devo mandare il certificato all'estero per un visto di lavoro: quale serve e come si legalizza?
Di regola il certificato del casellario giudiziale e, se richiesto, quello dei carichi pendenti, entrambi in bollo; per i Paesi dell'Unione europea può servire anche il certificato del casellario europeo (art. 25-ter), che per i cittadini italiani riporta le condanne pronunciate negli altri Stati membri con l'attestazione sulle iscrizioni italiane. Per l'uso all'estero il certificato va legalizzato o apostillato presso la procura (ufficio apostille) se il Paese aderisce alla Convenzione dell'Aja, e tradotto con traduzione giurata; alcune ambasciate accettano solo il certificato rilasciato da meno di tre mesi. Chieda al consolato quale documento pretende, perché molti Paesi vogliono il «certificato penale» con l'indicazione che non ci sono precedenti, e in questi casi conviene richiedere anche la visura per verificare che cosa risulta nel sistema. Se ha residenza all'estero può farlo chiedere da un delegato in Italia o per posta.
Ho una condanna vecchia che non compare nel certificato: nel concorso pubblico devo dichiararla?
Dipende da come il bando formula la domanda. La regola dell'art. 28, c. 8, DPR 313/2002 è che chi rende una dichiarazione sostitutiva alle amministrazioni indica le iscrizioni che comparirebbero nel certificato richiesto dall'interessato: se la condanna non compare (non menzione, patteggiamento fino a due anni, reato estinto, riabilitazione) può dichiarare di non averla, salvo che il bando chieda espressamente «anche le condanne per le quali è stata concessa la non menzione» o «i patteggiamenti», formula frequente in molti bandi. Le amministrazioni acquisiscono comunque d'ufficio il certificato selettivo o generale (art. 28), in cui la condanna compare: una dichiarazione falsa è reato (art. 76 DPR 445/2000) e causa di esclusione. Prima di compilare, chieda la visura (art. 33), che mostra tutte le iscrizioni senza efficacia certificativa, e legga il bando; nel dubbio dichiari la condanna con l'indicazione dei benefici.
Il certificato riporta un'iscrizione sbagliata o una condanna che doveva essere cancellata: come la correggo?
Prima con un'istanza all'ufficio locale del casellario della procura, allegando i documenti (sentenza, provvedimento di riabilitazione o di estinzione, certificato di morte), che provvede alle rettifiche materiali e alle eliminazioni dovute per legge (art. 5); se l'ufficio non provvede o la questione è controversa, decide il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio locale nel cui territorio lei è nato (il tribunale di Roma per i nati all'estero), in composizione monocratica e con il procedimento di esecuzione dell'art. 666 c.p.p. (art. 40 DPR 313/2002), su ricorso suo o del pubblico ministero. Le cancellazioni automatiche sono limitate: ammende dopo dieci anni, provvedimenti del giudice di pace, 131-bis dopo dieci anni, morte, ottantesimo anno; per il resto la condanna resta nel sistema e si può solo renderla invisibile nel certificato del privato con la non menzione o con la riabilitazione.
Fonti normative
- Art. 24 DPR 313/2002 — Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato
- Art. 27 DPR 313/2002 — Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
- Art. 25-ter DPR 313/2002 — Certificato del casellario giudiziale europeo
- Art. 25-bis DPR 313/2002 — Certificato richiesto dal datore di lavoro (attività con minori)
- Art. 33 DPR 313/2002 — Visura delle iscrizioni
- Art. 40 DPR 313/2002 — Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleIl casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altriChe cosa si iscrive (art. 3), che cosa non compare nel certificato del privato (art. 24) e in quelli delle amministrazioni (art. 28), carichi pendenti, visura, datore di lavoro e minori, cancellazione (art. 5), costi e validità, autocertificazione, non menzione, riabilitazione.
- Il procedimento penaleLa non menzione della condanna nel casellarioChe cos'è (art. 175 c.p.: con una prima condanna a pena detentiva non superiore a 2 anni o pecuniaria non superiore a 516 euro, anche congiunte se la pena pecuniaria ragguagliata più quella detentiva non supera 30 mesi, e dal 2022 anche con pena sostitutiva nei limiti, il giudice, valutati i criteri dell'art. 133, può ordinare in sentenza che non si faccia menzione della condanna nel certificato del casellario spedito a richiesta di privati, non per ragioni elettorali; ulteriori non menzioni possibili per reati commessi prima quando le pene cumulate non superano i limiti, Corte cost. 225/1975 e 155/1984; discrezionale, motivata su gravità del fatto e capacità a delinquere; revoca di diritto se il condannato commette poi un delitto, c. 3), chi vede che cosa (DPR 313/2002: il certificato richiesto dall'interessato ex art. 24 omette le condanne con non menzione non revocata, le contravvenzioni con sola ammenda, i reati estinti ex art. 167, i patteggiamenti fino a 2 anni, i decreti penali, il 131-bis, i provvedimenti del giudice di pace, la riabilitazione; è quello che si consegna al datore di lavoro privato e ai terzi; le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ottengono il certificato selettivo o generale ex art. 28, in cui la non menzione non opera, e la visura ex art. 33 mostra tutto all'interessato; i giudici e il PM vedono tutto; nei concorsi pubblici la dichiarazione sostitutiva deve indicare le condanne anche con non menzione se il bando lo richiede; casellario europeo ECRIS; certificato antipedofilia ex art. 25-bis per chi lavora con minori), quando e come si chiede (in sentenza: richiesta del difensore in conclusioni, con la sospensione condizionale ex art. 163; nel patteggiamento come clausola dell'accordo, anche se il patteggiamento fino a 2 anni è comunque escluso dal certificato del privato; nel giudizio abbreviato; in appello; in esecuzione: art. 442 c. 2-bis c.p.p. e Corte cost. 208/2024 per chi non appella la sentenza abbreviata; per la giurisprudenza la richiesta omessa in sentenza non si recupera in esecuzione fuori dai casi previsti; con decreto penale non serve; motivazione e impugnazione del diniego), effetti e limiti (non cancella l'iscrizione: la condanna resta e vale per la recidiva, per la revoca della sospensione condizionale, per i limiti dei benefici successivi; non incide sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza, sull'interdizione; non vale per le amministrazioni e i concorsi; non vale per il certificato dei carichi pendenti; espatrio e visti: le condanne restano nella visura e nei certificati per il passaporto; la revoca per nuovo delitto opera automaticamente e la condanna riappare), differenze (sospensione condizionale: sospende l'esecuzione della pena, non la visibilità; patteggiamento fino a 2 anni: escluso dal certificato del privato per legge, art. 24 lett. e; particolare tenuità: iscritta ma esclusa dal certificato del privato e da quelli delle amministrazioni; riabilitazione: dopo 3 anni estingue pene accessorie ed effetti penali e toglie la condanna dal certificato del privato, ma non da quelli delle amministrazioni; eliminazione delle iscrizioni ex art. 5: solo per ammende dopo 10 anni, giudice di pace, 131-bis, morte, 80 anni), errori (dichiarare «nessuna condanna» in un concorso pubblico: falso; contare sulla non menzione per lavori con minori o per il porto d'armi; non chiederla in sede di patteggiamento sopra i 2 anni).
- Il procedimento penaleLa riabilitazione: cancellare gli effetti della condannaGli effetti (art. 178 c.p.: estingue le pene accessorie, interdizione dai pubblici uffici, dalle professioni, incapacità di contrattare con la PA, e ogni altro effetto penale della condanna, salvo diversa disposizione; effetti penali = ostacoli a sospensione condizionale, benefici, recidiva, cause di esclusione da concorsi e licenze fondate sulla condanna; non tocca gli effetti civili e amministrativi previsti da leggi speciali, né la confisca; casellario: la condanna riabilitata non è riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. d DPR 313/2002, ma resta nel casellario e nelle visure delle autorità giudiziarie; c. 7: le pene accessorie perpetue restano e si estinguono su richiesta dopo almeno 7 anni dalla riabilitazione con ulteriore buona condotta), i requisiti (art. 179: decorso di almeno 3 anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è altrimenti estinta, per esempio per indulto, prescrizione della pena, esito positivo dell'affidamento; 8 anni per i recidivi aggravati e reiterati dell'art. 99 c. 2-4; 10 anni per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza dalla revoca della misura; con la sospensione condizionale il termine decorre dall'inizio del periodo di sospensione, quindi dalla irrevocabilità della sentenza, e con la sospensione «breve» dell'art. 163 c. 4 la riabilitazione arriva dopo un anno; prove effettive e costanti di buona condotta: lavoro, famiglia, assenza di denunce e procedimenti, condotta sociale, non basta l'assenza di reati secondo la giurisprudenza; nessuna misura di sicurezza in corso, salvo espulsione e confisca; adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, risarcimento, spese processuali secondo parte della giurisprudenza, salvo la prova dell'impossibilità o della rinuncia del danneggiato o dell'irreperibilità), la procedura (art. 683 c.p.p.: istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza, con l'indicazione degli elementi e i documenti: certificati del casellario e dei carichi pendenti, prova del pagamento o della transazione con la vittima, delle spese di giustizia, contratto di lavoro, certificato di residenza e stato di famiglia, dichiarazioni; il tribunale acquisisce informazioni dalla polizia e dai servizi sociali; udienza camerale con difensore; decisione con ordinanza ricorribile per cassazione; rigetto per difetto di buona condotta riproponibile dopo 2 anni; tempi medi da 6 mesi a oltre un anno; anche per più condanne insieme e per sentenze straniere riconosciute, art. 181; anche per il patteggiamento e il decreto penale, dove però l'estinzione del reato ex art. 445 c. 2 opera già dopo 5 anni, 2 per le contravvenzioni), la revoca (art. 180: di diritto se entro 7 anni il riabilitato commette un delitto non colposo per cui è inflitta la reclusione di almeno 2 anni o pena più grave; dichiarata con la sentenza di condanna o dal tribunale di sorveglianza), gli usi pratici (concorsi pubblici e requisiti di condotta, iscrizione ad albi, licenze commerciali e di polizia, porto d'armi, appalti e casellario ANAC, cittadinanza e permessi per gli stranieri dove però la condanna resta valutabile, guardie giurate, incarichi in società e banche; la riabilitazione non serve per le condanne già non menzionate ex art. 175, che però restano visibili alle PA, né per la sentenza di patteggiamento estinta ex art. 445), differenze con non menzione, estinzione del reato, tenuità, revisione.
- Il procedimento penaleCome sapere se si è indagati: il registro delle notizie di reatoIl registro (art. 335 c.p.p.: il PM iscrive immediatamente ogni notizia di reato che contenga un fatto determinato e non inverosimile riconducibile a un reato, con tempo e luogo; iscrive il nome della persona non appena risultano indizi a suo carico, non semplici sospetti; annotazione preliminare in un modello separato se il fatto appare commesso con una causa di giustificazione; aggiornamento senza nuova iscrizione se cambia la qualificazione; modello 21 noti, 44 ignoti, 45 fatti non costituenti reato nella prassi), la richiesta di certificato (c. 3: le iscrizioni sono comunicate all'indagato, alla persona offesa e ai difensori che ne fanno richiesta, esclusi i delitti dell'art. 407 c. 2 lett. a, mafia, terrorismo, omicidio, rapina ed estorsione aggravate, droga associativa, tratta, violenza sessuale aggravata; c. 3-bis: segreto con decreto motivato per specifiche esigenze investigative, massimo 3 mesi non rinnovabili; la risposta «non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione» copre sia l'assenza di iscrizioni sia il segreto; modulo in procura o PEC, documento, eventuale delega al difensore; alcune procure chiedono i diritti di certificato), la persona offesa (c. 3-ter: dopo 6 mesi dalla denuncia o querela può chiedere di essere informata sullo stato del procedimento), gli effetti (art. 335-bis: la sola iscrizione non produce effetti pregiudizievoli civili o amministrativi, per esempio in gare, concorsi, licenze), la retrodatazione (art. 335-quater: l'indagato chiede al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione, entro 20 giorni da quando ha potuto conoscere gli atti che dimostrano il ritardo, indicando ragioni e atti a pena di inammissibilità; il giudice retrodata se il ritardo è inequivocabile e non giustificato; memorie in 7 + 7 giorni, ordinanza, questione riproponibile; art. 335-ter: il GIP ordina al PM l'iscrizione con decreto motivato), i termini delle indagini (art. 405 c. 2: un anno dall'iscrizione del nome, 6 mesi per le contravvenzioni, 18 mesi per i delitti dell'art. 407 c. 2; art. 406: una sola proroga fino a 6 mesi, con avviso all'indagato e alla persona offesa e memorie in 5 giorni; art. 407: durata massima 18 mesi, 1 anno per le contravvenzioni, 2 anni per i reati gravi; c. 3: atti compiuti dopo la scadenza inutilizzabili; art. 415-bis: avviso di conclusione con 20 giorni per memorie, documenti e interrogatorio), come si viene a sapere (informazione di garanzia per gli atti garantiti, invito a comparire, perquisizione, notifica della proroga, avviso di conclusione delle indagini, decreto penale, richiesta di archiviazione con avviso), che cosa fare (nominare un difensore, chiedere il certificato, non contattare i testimoni, conservare i documenti).
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)I requisiti (art. 131-bis c. 1 c.p., come riscritto dal D.Lgs. 150/2022: reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, o con sola pena pecuniaria; offesa di particolare tenuità per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate secondo l'art. 133 c. 1, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, cioè risarcimento, restituzione, scuse, ripristino; comportamento non abituale; c. 5: la pena si calcola senza le circostanze, salvo quelle a pena di specie diversa e ad effetto speciale, senza bilanciamento; c. 6: si applica anche ai reati che prevedono la tenuità come attenuante; Corte cost. 156/2020: anche ai reati senza minimo edittale detentivo, cioè con pena da 15 giorni, come la ricettazione attenuata), le esclusioni (c. 2: motivi abietti o futili, crudeltà anche verso animali, sevizie, minorata difesa anche per età, morte o lesioni gravissime come conseguenza non voluta; c. 3: delitti da manifestazioni sportive con massimo oltre 2 anni e 6 mesi, oltraggio a magistrato in udienza e art. 341-bis verso agenti, delitti di peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, incendio, matrimonio forzato, lesioni aggravate, mutilazioni genitali, violenza sessuale, atti sessuali con minori, adescamento, stalking, revenge porn, tortura, rapina ed estorsione aggravate, usura, riciclaggio e reimpiego, aborto illegale, spaccio non lieve, abusi di mercato, pirateria audiovisiva, reati ambientali; Corte cost. 172/2025: cancellata l'esclusione per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, artt. 336 e 337; Corte cost. 5/2026: incendio boschivo colposo; Corte cost. 44/2026: tentata estorsione semplice), l'abitualità (c. 4: delinquente abituale, professionale o per tendenza; più reati della stessa indole anche se ciascuno tenue; condotte plurime, abituali e reiterate; i precedenti non della stessa indole non ostano; la Cassazione richiede almeno due reati della stessa indole oltre a quello in esame per l'abitualità), come si applica (in ogni fase: archiviazione ex art. 411 c. 1-bis c.p.p. con avviso a indagato e persona offesa e 10 giorni per opporsi; sentenza di non doversi procedere prima del dibattimento ex art. 469 c. 1-bis sentita la persona offesa; nell'udienza preliminare; in dibattimento con sentenza di proscioglimento; anche in appello e in cassazione se i presupposti risultano dagli atti; d'ufficio; nel decreto penale e nel patteggiamento con limiti; dal giudice di pace con l'art. 34 D.Lgs. 274/2000; rapporto con la messa alla prova, l'oblazione e le condotte riparatorie ex art. 162-ter), gli effetti (proscioglimento con accertamento del fatto: la sentenza dibattimentale ha efficacia di giudicato nel civile sul fatto e sull'autore, art. 651-bis c.p.p., per cui il risarcimento resta dovuto; confisca obbligatoria possibile; iscrizione nel casellario, art. 3 c. 1 lett. f DPR 313/2002, eliminata dopo 10 anni, art. 5 c. 2 lett. d-bis, ma non riportata nel certificato richiesto dall'interessato, art. 24 c. 1 lett. f-bis, cioè quello che si consegna al datore di lavoro, né nei certificati richiesti dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, art. 28 c. 7; visibile alle autorità giudiziarie e conta per l'abitualità futura; nessuna pena accessoria, nessuna sospensione della patente come sanzione penale ma restano le sanzioni amministrative accessorie secondo la giurisprudenza per la guida in stato di ebbrezza; spese), casi tipici (furto in supermercato di pochi euro, guida in stato di ebbrezza con tasso poco sopra soglia e nessun incidente, lesioni lievi da lite, danneggiamento minimo, omesso versamento poco sopra soglia, ricettazione di oggetti di modesto valore, coltivazione di poche piante, resistenza a pubblico ufficiale senza violenza reale dopo la sentenza 172/2025), come prepararla (documentare il risarcimento e le scuse, l'assenza di precedenti della stessa indole, l'entità del danno, il contesto; chiederla in via subordinata all'assoluzione).
- Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiChe cosa sono le dichiarazioni sostitutive (art. 46: certificazioni su nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, titoli, redditi, casellario; art. 47: atto di notorietà su fatti a diretta conoscenza) e la regola dell'art. 76 (considerate rese a pubblico ufficiale; sanzione del codice penale aumentata da un terzo alla metà; esibire un atto non più vero = uso di atto falso), il reato (art. 483: falsità ideologica del privato in atto pubblico, fino a 2 anni, aumentata; Sezioni Unite: si applica quando la dichiarazione è destinata a provare la verità dei fatti; artt. 495-496 per identità, stato e qualità personali; 489 per l'uso), conseguenze amministrative (art. 75: decadenza dai benefici, revoca di quelli erogati, divieto di accesso a contributi per 2 anni; art. 71: controlli anche a campione, irregolarità e omissioni sanabili), ISEE, bonus e contributi (art. 316-ter: indebita percezione, sola sanzione amministrativa fino a 3.999,96 euro; 640-bis: truffa aggravata), concorsi pubblici (esclusione, decadenza dall'assunzione, art. 76 c. 4 interdizione), casi tipici (residenza, carichi pendenti, titolo di studio, stato di famiglia per l'alloggio, reddito per l'esenzione, smarrimento del documento), dolo e buona fede, procedibilità d'ufficio, prescrizione, tenuità, messa alla prova e difese (ambiguità del modulo, dato non rilevante, rettifica spontanea).
- Concorsi pubbliciCome si impugna un concorso pubblicoIl giudice (giudice amministrativo per tutte le controversie sulle procedure concorsuali di assunzione, art. 63 c. 4 D.Lgs. 165/2001, e per le progressioni verticali; giudice ordinario per il rapporto dopo l'assunzione e per le progressioni economiche; ricorso al TAR della sede dell'amministrazione o Lazio per i concorsi nazionali), che cosa e quando si impugna (bando con clausole immediatamente escludenti: 60 giorni dalla pubblicazione sul portale inPA, art. 3 D.P.R. 487/1994; esclusione per difetto di requisiti o irregolarità della domanda: 60 giorni dalla comunicazione; preselezione e prove non superate: dalla comunicazione del punteggio, art. 7; graduatoria: dalla pubblicazione sul portale e sul sito, art. 15 c. 6; ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) in 120 giorni), prima del ricorso (accesso agli elaborati propri e altrui, ai verbali e ai criteri, art. 24 c. 7 L. 241/1990, con avviso ai controinteressati sul portale, art. 12 c. 3; istanza di riesame; ammissione con riserva chiesta con la cautelare per sostenere le prove), i vizi tipici (commissione illegittima: politici, sindacalisti, incompatibilità, art. 9; criteri di valutazione non fissati alla prima riunione o fissati dopo la correzione, art. 12; quesiti orali non estratti a sorte; violazione dell'anonimato delle prove scritte; punteggi incoerenti con i criteri o errore di fatto nella correzione; titoli valutati in modo difforme dal bando; requisiti applicati in modo diverso ai candidati; prove svolte in giorni vietati o con malfunzionamento digitale senza recupero, art. 7 e 13; riserve e preferenze applicate male, art. 5; mancate misure per disabilità e DSA, art. 3 c. 2 lett. f a pena di nullità), il sindacato del giudice (discrezionalità tecnica della commissione: annullamento solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione dei criteri; voto numerico come motivazione sufficiente quando i criteri sono predeterminati; niente rifacimento della prova da parte del giudice; CTU eccezionale), il processo (ricorso notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, notifica per pubblici proclami autorizzata dal presidente quando i controinteressati sono molti, art. 41 c. 4 c.p.a.; domanda cautelare per l'ammissione con riserva alle prove successive o alla graduatoria; contributo unificato 650 euro; tempi), gli esiti (annullamento dell'esclusione o della valutazione con rinnovo della prova o della correzione da parte di una commissione anche diversa; riformulazione della graduatoria; risarcimento della perdita di chance quando il posto è ormai coperto; graduatoria valida due anni dall'approvazione e scorrimento degli idonei), gli errori (aspettare la graduatoria per impugnare l'esclusione; contestare il merito del compito; non chiedere subito l'accesso e la cautelare; non notificare ai controinteressati).
- Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoLe licenze (porto di fucile per caccia e per tiro a volo, rilasciate dal questore, validità 5 anni; porto di pistola per difesa personale, rilasciata dal prefetto per dimostrato bisogno, validità annuale; nulla osta all'acquisto e licenza di collezione; certificato medico), i divieti automatici (art. 43 c. 1 TULPS: condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro; condanne a pene restrittive per violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico; diserzione in guerra e porto abusivo di armi; art. 11 c. 1: condanne superiori a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ammonizione, misure di sicurezza, delinquenza abituale), il potere discrezionale (art. 43 c. 2: la licenza può essere ricusata ai condannati per altri delitti, a chi non può provare la buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, anche dopo la riabilitazione; art. 11 c. 2: condanne per delitti contro l'ordine pubblico, le persone, furto e rapina; revoca quando vengono meno le condizioni, art. 11 c. 3; revoca e sospensione per abuso, art. 10), il divieto di detenzione (art. 39: il prefetto può vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne, con ritiro cautelare immediato da parte della polizia, termine di 150 giorni per cedere le armi e confisca in mancanza; obbligo di comunicare la licenza ai conviventi, art. 42, con sanzione da 2.000 a 10.000 euro e revoca), i casi tipici (liti familiari e segnalazioni del coniuge, denunce anche archiviate, ammonimento del questore, abuso di alcol o stupefacenti, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, precedenti remoti e riabilitazione, frequentazioni, disturbi psichici, comportamenti imprudenti con le armi, mancato pagamento delle tasse), il procedimento (preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni, art. 10-bis L. 241/1990; motivazione; accesso agli atti; termini; revoca senza contraddittorio nei casi urgenti), i ricorsi (ricorso gerarchico al prefetto contro il questore in 30 giorni; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica in 120; sospensiva; il sindacato del giudice: motivazione generica, fatti irrilevanti o remoti, mancata valutazione degli elementi favorevoli, difetto di istruttoria, sproporzione tra fatto e divieto, contraddizione tra revoca del porto e mantenimento della detenzione), gli esiti (annullamento con riesame, nuova domanda dopo il tempo e la riabilitazione, restituzione delle armi cedute o custodite), la strategia (rispondere al preavviso con documenti, dimostrare la cessazione delle circostanze, distinguere il porto dalla detenzione, cedere le armi in tempo per evitare la confisca).
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrima dell'appuntamento (controllare la data di notifica degli atti ricevuti e i termini che corrono: 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 60 per cartella e avviso di accertamento, 60 per l'impugnazione scritta del licenziamento, 15 per l'opposizione al decreto penale, 60 al prefetto e 30 al giudice di pace per la multa, 3 mesi per la querela; scrivere una cronologia dei fatti con date, nomi e importi; raccogliere contratti, lettere, e-mail, messaggi, foto, ricevute, sentenze e verbali; portare il documento d'identità e il codice fiscale; per il gratuito patrocinio la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno, soglia 13.659,64 euro), durante il colloquio (esporre i fatti in ordine, senza omettere quelli sfavorevoli, perché l'avvocato li scoprirà dalla controparte; l'avvocato è tenuto a rendere noto il livello di complessità dell'incarico e a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo distinguendo compenso, spese e oneri, art. 13 c. 5 L. 247/2012; verifica del conflitto di interessi con l'altra parte; le domande: quali possibilità concrete, quali prove mancano, quali rischi in caso di sconfitta, comprese le spese della controparte, quanto tempo, quali alternative alla causa, mediazione, negoziazione, transazione, chi seguirà materialmente la pratica e come si comunica), la riservatezza (segreto professionale su tutto ciò che è appreso anche nella consulenza, art. 6 L. 247/2012, esteso a collaboratori e praticanti; l'avvocato non può essere obbligato a testimoniare, art. 200 c.p.p.; la rivelazione è reato, art. 622 c.p.; vale anche se l'incarico non viene conferito), i costi (la consulenza può essere gratuita, a forfait o a tempo secondo la politica dello studio, da chiarire prima dell'appuntamento; il compenso è pattuito per iscritto di regola al conferimento dell'incarico, a tempo, forfetario, per fasi o a percentuale sul valore, art. 13 c. 2-3; divieto di patto di quota lite; se non c'è accordo si applicano i parametri del DM 55/2014; gratuito patrocinio; consulenza a distanza), che cosa non è (senza procura non c'è difesa in giudizio e i termini continuano a correre; un parere orale non è un parere scritto; l'avvocato può rifiutare l'incarico; il secondo parere è legittimo), dopo (preventivo scritto e lettera d'incarico; procura alle liti; documenti in copia; tempi della prima azione, diffida, mediazione, ricorso; come cambiare avvocato se il rapporto non funziona).
- Il procedimento penaleL'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)La norma (art. 162-ter c.p., introdotto dalla L. 103/2017: nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con restituzioni o risarcimento ed eliminato ove possibile le conseguenze dannose o pericolose, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; risarcimento anche con offerta reale ex artt. 1208 ss. c.c. non accettata se il giudice ne riconosce la congruità; termine ulteriore fino a 6 mesi, anche a rate, per chi non ha potuto adempiere per fatto non addebitabile, con sospensione del processo e della prescrizione e prescrizioni; confisca ex art. 240 c. 2; non si applica allo stalking, art. 612-bis), i reati (tutti quelli a querela rimettibile: dopo il D.Lgs. 150/2022 anche furto semplice e con aggravanti minori, lesioni fino a 40 giorni, violenza privata, minaccia, sequestro di persona semplice, violazione di domicilio, truffa e appropriazione indebita non aggravate, danneggiamento, diffamazione, invasione di terreni; esclusi i reati a querela irrevocabile, come i reati sessuali, e quelli procedibili d'ufficio o per i quali la querela non ammette remissione), i requisiti secondo la Cassazione (riparazione integrale, comprensiva del danno non patrimoniale, e non parziale; eliminazione delle conseguenze; congruità valutata dal giudice con riferimento anche al danno che sarebbe liquidato in sede civile; il dissenso della persona offesa non è un veto, Cass. IV 46572/2024; offerta reale formale con deposito o messa a disposizione effettiva, Cass. II 13546/2024; tempistica: entro l'apertura del dibattimento, nel rito abbreviato entro la richiesta; con decreto penale opposto, nel giudizio conseguente), la procedura (istanza scritta con prova del pagamento o dell'offerta; audizione della persona offesa; ordinanza di sospensione se chiesto il termine; sentenza di proscioglimento per estinzione ex art. 129 o 531 c.p.p.; la sentenza non è tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario, a differenza del 131-bis e della messa alla prova, art. 3 DPR 313/2002; spese; la vittima che ha rifiutato l'offerta reale congrua conserva l'azione civile per l'eventuale danno ulteriore), i confronti (remissione della querela: dipende dalla vittima, spese a carico del querelato; attenuante del risarcimento art. 62 n. 6: riduce la pena ma non estingue; 131-bis: non punibilità per tenuità, iscritta nel casellario; messa alla prova: lavoro di pubblica utilità e programma, per reati fino a 4 anni anche d'ufficio; giustizia riparativa: esito riparativo = remissione tacita ex art. 152 c. 3 n. 2), strategia (risarcire prima possibile con quietanza; se la vittima rifiuta, offerta reale tramite ufficiale giudiziario o deposito; quantificare con criteri tabellari; conseguenze per la vittima).