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ProceduraDiritto penale · Arresto e misure cautelari

Gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico

Gli arresti domiciliari sono custodia cautelare a tutti gli effetti, scontata in casa invece che in cella: chi esce senza permesso commette evasione e finisce in carcere. Dal 2024 il giudice deve motivare perché i domiciliari con braccialetto non bastano prima di disporre il carcere, e il braccialetto è diventato la regola.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Che cosa sono: il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, da un altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o assistenza o da una casa famiglia protetta (art. 284 c.p.p.); l'imputato «si considera in stato di custodia cautelare».
  • Presupposti: gli stessi del carcere (gravi indizi, esigenze cautelari, delitto con pena massima sopra i 3 anni), ma esclusi se il giudice prevede la sospensione condizionale della pena.
  • Braccialetto elettronico: prescritto di regola, salvo che il giudice lo ritenga non necessario; il rifiuto comporta il carcere (art. 275-bis).
  • Uscite: solo con autorizzazione del giudice per esigenze indispensabili di vita o lavoro; controlli della polizia in ogni momento.
  • Violazioni: allontanarsi è evasione (reclusione da 1 a 3 anni) e comporta di regola il carcere; la manomissione del braccialetto idem.

Dove e come si scontano

Art. 284, commi 1-3, c.p.p. — Arresti domiciliari

«Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. […] Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa».

Il luogo lo fissa il giudice: la casa dell'imputato, quella di un familiare o di chi si dichiara disponibile a ospitarlo, una comunità terapeutica, un luogo di cura; non un immobile occupato abusivamente (comma 1-ter) e, nei reati contro la persona, non un luogo che non tuteli la vittima: il giudice «dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa» (comma 1-bis), perciò la casa familiare condivisa con la vittima è esclusa. Chi chiede i domiciliari in sostituzione del carcere deve indicare un domicilio idoneo con la dichiarazione di disponibilità di chi lo ospita, e la polizia verifica; la mancanza di un luogo idoneo è una delle ragioni per cui il carcere resta anche quando la pena prevedibile è bassa. Le comunicazioni possono essere limitate: il divieto di incontrare o comunicare con persone diverse dai conviventi, esteso a telefono e internet, è frequente all'inizio per proteggere le prove. Le uscite richiedono un'autorizzazione specifica (per lavorare, per curarsi, per fare la spesa se nessuno può provvedere), rilasciata con orari e percorsi; i colloqui con il difensore sono sempre ammessi. Il pubblico ministero e la polizia «possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni» (comma 4), anche di notte.

Il braccialetto elettronico

Nel disporre gli arresti domiciliari, anche in sostituzione del carcere, il giudice «prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici», salvo che le ritenga non necessarie, dopo che la polizia ha accertato la fattibilità tecnica e operativa (art. 275-bis): il braccialetto è quindi la regola. Con lo stesso provvedimento il giudice stabilisce che, se l'imputato nega il consenso ai mezzi di controllo, si applica il carcere; l'accettazione o il rifiuto sono dichiarati all'agente che esegue l'ordinanza e trasmessi al giudice. Chi accetta deve agevolare l'installazione e rispettare le prescrizioni (mantenere carico il dispositivo, non uscire dal raggio, non manomettere). Dal 2023 il giudice che sceglie il carcere deve indicare le ragioni specifiche per cui i domiciliari con braccialetto sono inidonei (art. 275, comma 3-bis): è un argomento centrale nelle richieste di sostituzione. In caso di indisponibilità dei dispositivi la misura si esegue senza, ma il giudice deve valutare se i domiciliari «semplici» siano adeguati.

Chi non può averli e quando finiscono

  1. Esclusi: chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti, salvo che il giudice ritenga il fatto di lieve entità e le esigenze soddisfabili con i domiciliari (art. 284, comma 5-bis); i domiciliari sono inoltre esclusi, come il carcere, quando il giudice prevede la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-bis).
  2. Durata: gli stessi termini di fase e complessivi della custodia in carcere (art. 303), perché i domiciliari sono custodia; i giorni si computano nella pena (art. 657) e danno diritto alla riparazione in caso di assoluzione.
  3. Revoca e sostituzione: quando indizi o esigenze vengono meno o si attenuano, il giudice revoca la misura o la sostituisce con una meno grave (obbligo di presentazione alla polizia, obbligo o divieto di dimora), anche d'ufficio in occasione dell'interrogatorio di garanzia (art. 299); la richiesta si presenta in ogni tempo con i documenti che dimostrano il mutamento (tempo trascorso, lavoro, risarcimento).
  4. Impugnazione: riesame entro dieci giorni dall'esecuzione; appello contro i rigetti; cassazione.

Le violazioni: evasione e ritorno in carcere

Art. 385, primo e terzo comma, c.p. — Evasione

«Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni. […] Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani».

Allontanarsi dal luogo degli arresti senza autorizzazione, anche per pochi minuti e per una ragione banale, è il reato di evasione, punito con la reclusione da uno a tre anni (da due a cinque con violenza o effrazione), con arresto in flagranza e nuovo procedimento; la pena è diminuita per chi si costituisce prima della condanna. Sul piano cautelare, in caso di violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, e in caso di manomissione o di condotte gravi o reiterate che impediscono il funzionamento del braccialetto, il giudice «dispone la revoca della misura degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere», salvo che il fatto sia di lieve entità (art. 276, comma 1-ter); per le altre trasgressioni (comunicazioni vietate, orari) può sostituire o cumulare la misura con una più grave (comma 1). La violazione preclude inoltre, per i cinque anni successivi, nuovi domiciliari (comma 5-bis) e pesa sulla futura concessione delle misure alternative. Chi ha un'urgenza (un malore, un incendio) deve avvisare immediatamente la polizia o il carabiniere di zona: lo stato di necessità esclude il reato, ma va documentato subito.

Arresti domiciliari e detenzione domiciliare

Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare, disposta prima della condanna definitiva per esigenze processuali; la detenzione domiciliare è una modalità di esecuzione della pena decisa dal tribunale di sorveglianza (o, come pena sostitutiva, dal giudice della cognizione), con regole diverse su durata, permessi e lavoro. Chi passa dai domiciliari cautelari alla condanna definitiva con pena residua breve chiede di regola la conversione in detenzione domiciliare o l'affidamento in prova, restando a casa senza soluzione di continuità; il difensore deve attivarsi prima che l'ordine di esecuzione sia emesso.

Domande frequenti

Posso uscire per andare al lavoro o dal medico?

Solo con l'autorizzazione del giudice, che può concederla se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita o è in situazione di assoluta indigenza, per il tempo strettamente necessario, anche per svolgere un'attività lavorativa (art. 284, comma 3). La richiesta va motivata e documentata; per le urgenze mediche si avvisa subito la polizia. Uscire senza autorizzazione è evasione.

Posso ricevere visite e usare il telefono?

Di regola si può comunicare con chi coabita e con chi assiste l'imputato; il giudice può vietare o limitare le comunicazioni con altre persone e, in pratica, il divieto di comunicare con l'esterno (anche via telefono e internet) è frequente nella prima fase. Il colloquio con il difensore è sempre garantito. Le visite di terzi richiedono che il provvedimento non le vieti.

Che cosa succede se rifiuto il braccialetto?

Il giudice, nel disporre i domiciliari con il braccialetto, prevede già che in caso di rifiuto si applichi il carcere (art. 275-bis, comma 1): il rifiuto, dichiarato all'agente che esegue la misura, porta quindi in cella. Se il braccialetto non è tecnicamente disponibile la misura si esegue senza, e il giudice valuta se i domiciliari semplici sono sufficienti.

I giorni ai domiciliari si scontano dalla pena?

Sì: l'imputato agli arresti domiciliari «si considera in stato di custodia cautelare» (art. 284, comma 5), quindi i giorni si computano nella pena da eseguire, valgono i termini massimi della custodia e in caso di assoluzione spetta la riparazione per ingiusta detenzione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Che cosa si impugna e con quale rimedio, termine di 10 giorni (decorrenza per imputato e difensore), forma e deposito, tribunale competente, trasmissione degli atti entro 5 giorni, deposito e accesso agli atti, udienza in camera di consiglio (avviso 3 giorni prima), comparizione personale e differimento, poteri del tribunale (annulla, riforma, conferma anche per ragioni diverse), motivazione mancante e autonoma valutazione, decisione in 10 giorni e deposito in 30-45, perdita di efficacia, appello dell'art. 310 (20 giorni), ricorso per cassazione diretto o successivo, sospensione dell'appello del PM, riproposizione e revoca.
  • Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaStato di flagranza e flagranza differita, arresto obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381), reati a querela, arresto dei privati, divieti, diritti dell'arrestato (art. 386), i termini 24+48+48 ore, udienza di convalida, misura cautelare, direttissimo, ricorso per cassazione, riparazione.
  • Arresto e misure cautelariLa riparazione per ingiusta detenzionePresupposti (art. 314): assoluzione con formula piena, proscioglimento per altre cause e condanna con custodia illegittima, archiviazione e non luogo a procedere, arresto e fermo (Corte cost. 109/1999), prescrizione (Corte cost. 219/2008); esclusione per dolo o colpa grave (silenzio, menzogne, frequentazioni, condotte ambigue) e computo nella pena; domanda (art. 315) entro 2 anni, corte d'appello, forma e documenti; criteri di liquidazione (parametro aritmetico giornaliero, correttivi, domiciliari, danno ulteriore), tetto massimo, procedura in camera di consiglio, provvisionale, ricorso per cassazione, differenza con la riparazione dell'errore giudiziario (art. 643), tassazione.
  • Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaContenuto della misura (luoghi, distanza minima di 1.000 metri, persona offesa, congiunti e conviventi, divieto di comunicazione, lavoro e casa), braccialetto elettronico e conseguenze del rifiuto o dell'infattibilità, allontanamento dalla casa familiare e assegno per i conviventi (282-bis), reati per cui si applica anche sotto i limiti di pena, allontanamento d'urgenza della polizia e del PM con convalida in 48+48 ore (384-bis), comunicazioni alla vittima e alla questura, durata, revoca e sostituzione con avviso alla persona offesa, violazione (387-bis: pena, arresto, custodia), rapporti con ammonimento, ordini di protezione civili e sospensione condizionale.