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ReatoDiritto penale · Reati contro l'amministrazione della giustizia

La calunnia (art. 368 c.p.)

Denunciare qualcuno sapendolo innocente è un delitto grave, punito da due a sei anni: protegge la giustizia dalle accuse false e chi le subisce dal processo ingiusto. Ma non ogni denuncia archiviata è calunnia: serve la certezza dell'innocenza in chi accusa, e il denunciante che ha sbagliato in buona fede non ne risponde. La linea di confine decide molte controdenunce.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Il reato: chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza (anche anonima o sotto falso nome) rivolta all'autorità giudiziaria o a un'autorità che deve riferirle, incolpa di un reato una persona che sa innocente, o simula a suo carico le tracce di un reato (art. 368 c.p.).
  • Pena: reclusione da 2 a 6 anni; aumentata se il reato attribuito è punito con più di 10 anni; da 4 a 12 anni se ne deriva una condanna a più di 5 anni; da 6 a 20 se ne deriva l'ergastolo.
  • Dolo: certezza dell'innocenza dell'accusato; il dubbio, l'errore e la valutazione sbagliata escludono il reato.
  • Procedura: d'ufficio; arresto facoltativo; custodia possibile; udienza preliminare; prescrizione 6 anni (7 e 6 mesi).
  • Vicini ma diversi: simulazione di reato (367), autocalunnia (369), falsa testimonianza (372), diffamazione (595).
Norma
Art. 368 c.p.
Pena
Reclusione 2-6 anni; aumentata fino a un terzo se il reato attribuito ha pena massima superiore a 10 anni; 4-12 anni se dal fatto deriva una condanna oltre 5 anni; 6-20 anni se deriva l'ergastolo; diminuita se il fatto attribuito è una contravvenzione (art. 370)
Procedibilità
D'ufficio
Arresto in flagranza
Facoltativo (pena massima superiore a 3 anni)
Custodia cautelare
Consentita (pena massima non inferiore a 5 anni)
Giudizio
Tribunale monocratico con udienza preliminare
Prescrizione
6 anni (7 anni e 6 mesi con interruzioni)

Gli elementi del reato

Art. 368, primo comma, c.p. — Calunnia

«Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

La calunnia ha due forme: quella formale (o verbale), con una denuncia, querela, richiesta o istanza che attribuisce un reato a una persona determinata o determinabile, anche in modo anonimo; e quella materiale, con la simulazione a carico di qualcuno delle tracce di un reato (mettere refurtiva nella sua auto, creare falsi documenti). Il destinatario è l'autorità giudiziaria o un'autorità che ha l'obbligo di riferirle: polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma anche un pubblico ufficiale che riceve la notizia di reato nell'esercizio delle funzioni. L'accusa deve avere per oggetto un fatto costituente reato (delitto o contravvenzione) e una persona innocente, cioè che non ha commesso quel fatto o l'ha commesso senza che sia reato; l'incolpazione di un fatto vero, anche con esagerazioni, non è calunnia, né lo è l'attribuzione di comportamenti solo immorali o civilmente illeciti. L'elemento decisivo è il dolo: l'agente deve sapere con certezza che l'accusato è innocente. Il dolo eventuale non basta: chi denuncia nel dubbio, o sulla base di un convincimento errato ma sincero, o attribuendo a un fatto vero una qualificazione giuridica sbagliata, non commette calunnia; ne risponde invece chi inventa il fatto, chi altera le circostanze essenziali sapendo che senza di esse non ci sarebbe reato, chi accusa una persona sapendo che l'autore è un altro. Il reato si consuma nel momento in cui la denuncia giunge all'autorità, a prescindere dall'apertura del procedimento e dall'esito; la successiva ritrattazione non lo estingue. Le aggravanti del secondo e terzo comma dipendono dalla gravità del reato attribuito e dalle conseguenze: la pena è aumentata se il reato attribuito è punito con più di dieci anni, e sale da quattro a dodici anni se dalla calunnia deriva una condanna superiore a cinque anni, da sei a venti se deriva l'ergastolo.

Le figure vicine

ReatoChe cosa lo distinguePena
Calunnia (art. 368)Accusa falsa contro una persona determinata, rivolta all'autorità2-6 anni
Simulazione di reato (art. 367)Denuncia di un reato mai avvenuto senza accusare nessuno (la finta rapina per l'assicurazione), o simulazione di tracce, tale da far iniziare un procedimento1-3 anni
Autocalunnia (art. 369)Incolpare sé stessi di un reato non avvenuto o commesso da altri, anche con confessione1-3 anni
Falsa testimonianza (art. 372)Dichiarazioni false rese come testimone davanti al giudice; ritrattabile fino alla chiusura del dibattimento2-6 anni
False informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis)Dichiarazioni false o reticenti alla polizia o al PM durante le indaginiFino a 4 anni
Diffamazione (art. 595)Offesa alla reputazione comunicando con più persone, fuori dalle sedi giudiziarieFino a 1 anno; fino a 3 se con la stampa o attribuendo un fatto determinato
Denuncia infondata ma in buona fedeNessun reato; possibile condanna alle spese e ai danni nel processo, se colpa grave

Difese e conseguenze

Chi è accusato di calunnia dopo una denuncia archiviata o un'assoluzione si difende soprattutto sul dolo: dimostrando gli elementi che aveva quando ha denunciato (documenti, testimonianze, il consiglio di un professionista), il carattere valutativo o dubitativo dell'esposto («ritengo», «chiedo di accertare»), la corrispondenza dei fatti narrati alla realtà anche se la qualificazione era sbagliata, l'assenza di alterazioni consapevoli. Rileva anche l'esercizio di un diritto: chi denuncia per tutelarsi o segnala un sospetto fondato non commette reato, e la giurisprudenza distingue la calunnia dal legittimo esercizio del diritto di difesa dell'imputato che, per difendersi, attribuisce ad altri il fatto, purché non lo faccia con una specifica denuncia contro persone che sa innocenti. Sul fronte opposto, la vittima della calunnia denuncia il fatto (procedibile d'ufficio), si costituisce parte civile e ottiene il risarcimento del danno morale, delle spese legali sostenute per difendersi dall'accusa falsa e degli altri pregiudizi (sospensioni dal lavoro, misure cautelari subite, danno alla reputazione); nel processo per calunnia la sentenza di assoluzione o l'archiviazione dell'accusa originaria sono una prova importante ma non sufficiente, perché il giudice deve accertare autonomamente la conoscenza dell'innocenza. Per la calunnia commessa per ottenere le misure di protezione dei collaboratori di giustizia le pene sono aumentate da un terzo alla metà (art. 22 L. 6/2018). La particolare tenuità è applicabile solo se il minimo edittale non supera i due anni: per la calunnia semplice (minimo due anni) è dunque possibile, nei casi marginali; la messa alla prova è esclusa (massimo sei anni) e il patteggiamento resta la via più frequente quando la prova del dolo è solida.

Domande frequenti

Se la mia denuncia viene archiviata rischio la calunnia?

No, di per sé. La calunnia richiede che chi denuncia sappia con certezza che l'accusato è innocente: chi denuncia un fatto che ritiene vero, anche per errore o valutandolo male, non risponde. Il rischio esiste quando si attribuisce consapevolmente un fatto inventato, si alterano le circostanze in modo decisivo o si simulano prove. L'archiviazione «perché il fatto non sussiste» può indurre l'accusato a sporgere controquerela, ma il pubblico ministero deve provare il dolo.

Qual è la differenza tra calunnia e diffamazione?

La calunnia è un'accusa falsa rivolta all'autorità giudiziaria (o a chi ha l'obbligo di riferirle: polizia, pubblici ufficiali) e mira a far aprire un procedimento contro un innocente: è un reato contro la giustizia, procedibile d'ufficio, punito da 2 a 6 anni. La diffamazione è la lesione della reputazione davanti a più persone (social, stampa, colleghi), a querela, punita fino a 3 anni. Accusare qualcuno di un reato sui social senza denunciarlo è diffamazione; denunciarlo sapendolo innocente è calunnia; fare entrambe le cose, entrambi i reati.

Si può ritrattare?

La ritrattazione non estingue la calunnia (a differenza della falsa testimonianza, art. 376): il reato è consumato con la presentazione della denuncia. Ritirare la querela o chiarire prima che l'accusato subisca conseguenze può però valere come attenuante e pesa sulla pena; se il fatto denunciato è un reato a querela, la remissione non cancella la calunnia già commessa.

Che cosa può fare chi è stato calunniato?

Sporgere denuncia (il reato è procedibile d'ufficio), costituirsi parte civile nel processo per la calunnia e chiedere il risarcimento del danno morale e patrimoniale (spese legali sostenute per difendersi dall'accusa falsa, danni alla reputazione, perdita di lavoro), oppure agire in sede civile. La sentenza di assoluzione o l'archiviazione nel procedimento originario sono la base della prova, ma non bastano: va dimostrato che il denunciante sapeva.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa falsa testimonianza (art. 372 c.p.)Elementi (qualità di testimone davanti all'autorità giudiziaria, penale o civile; affermare il falso, negare il vero, reticenza; dolo generico; irrilevanza dell'influenza sulla decisione e della falsità su circostanze marginali), pena 2-6 anni, procedibilità d'ufficio, prescrizione, figure vicine (false informazioni al PM art. 371-bis fino a 4 anni con sospensione del procedimento; false dichiarazioni al difensore 371-ter; falsa perizia 373; frode processuale e depistaggio 375; favoreggiamento 378; autocalunnia; false dichiarazioni sostitutive 483 e testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c.), obblighi del testimone (art. 198 c.p.p.: dire la verità, non obbligato su fatti autoincriminanti; avvertimenti dell'art. 497), facoltà di astensione dei prossimi congiunti (art. 199) e nullità senza avviso, ritrattazione (art. 376: nel penale fino alla chiusura del dibattimento, nel civile prima della sentenza), non punibilità (art. 384: necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da grave nocumento nella libertà o nell'onore, esteso al convivente dalle Sezioni Unite 10381/2021; chi non doveva essere sentito o non fu avvertito; Corte cost. 416/1996 e 75/2009), come nasce il procedimento (art. 207 c.p.p.: trasmissione degli atti con la decisione; nessun arresto in udienza), prova della falsità (sentenza del primo processo non vincolante, contraddizioni, prove esterne), difese (errore, ricordo, percezione, domanda suggestiva, dichiarazione non rilevante), pene accessorie ed effetti.
  • Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
  • Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
  • Falso e fede pubblicaLa falsa autocertificazione: reato, pene, decadenza dai beneficiChe cosa sono le dichiarazioni sostitutive (art. 46: certificazioni su nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, titoli, redditi, casellario; art. 47: atto di notorietà su fatti a diretta conoscenza) e la regola dell'art. 76 (considerate rese a pubblico ufficiale; sanzione del codice penale aumentata da un terzo alla metà; esibire un atto non più vero = uso di atto falso), il reato (art. 483: falsità ideologica del privato in atto pubblico, fino a 2 anni, aumentata; Sezioni Unite: si applica quando la dichiarazione è destinata a provare la verità dei fatti; artt. 495-496 per identità, stato e qualità personali; 489 per l'uso), conseguenze amministrative (art. 75: decadenza dai benefici, revoca di quelli erogati, divieto di accesso a contributi per 2 anni; art. 71: controlli anche a campione, irregolarità e omissioni sanabili), ISEE, bonus e contributi (art. 316-ter: indebita percezione, sola sanzione amministrativa fino a 3.999,96 euro; 640-bis: truffa aggravata), concorsi pubblici (esclusione, decadenza dall'assunzione, art. 76 c. 4 interdizione), casi tipici (residenza, carichi pendenti, titolo di studio, stato di famiglia per l'alloggio, reddito per l'esenzione, smarrimento del documento), dolo e buona fede, procedibilità d'ufficio, prescrizione, tenuità, messa alla prova e difese (ambiguità del modulo, dato non rilevante, rettifica spontanea).