In breve
- Conciliazione in udienza: il verbale è titolo esecutivo.
- Proposta del giudice: chi la rifiuta senza motivo rischia le spese successive.
- Rinuncia agli atti: serve l'accettazione delle altre parti; chi rinuncia paga le spese.
- Inattività: senza riassunzione entro tre mesi il processo si estingue.
- Estinzione: il diritto resta, gli atti del processo no.
La conciliazione davanti al giudice
«Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.»
Il giudice fissa la comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione su richiesta congiunta, o d'ufficio; le parti possono farsi rappresentare da un procuratore che conosca i fatti e abbia il potere di conciliare o transigere, con procura per atto pubblico o scrittura autenticata, anche dal difensore (art. 185 c.p.c.). Il tentativo si può rinnovare in ogni momento dell'istruzione. L'accordo è raccolto in un verbale separato sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere, o, se redatto con strumenti informatici, con la dichiarazione del giudice che le parti lo hanno accettato (art. 88 disp. att. c.p.c.). Il contenuto è quello di una transazione, con il vantaggio del titolo esecutivo immediato.
La proposta del giudice e le spese
Fino a quando fissa l'udienza di rimessione in decisione, il giudice può formulare una proposta transattiva o conciliativa, tenendo conto della natura della causa, del valore e della presenza di questioni di facile soluzione; la proposta non è motivo di ricusazione (art. 185-bis c.p.c.). Chi la rifiuta senza giustificato motivo e poi ottiene non più di quanto proposto è condannato alle spese maturate dopo la proposta (art. 91). Per questo la proposta va valutata con attenzione insieme al proprio avvocato.
Rinuncia, abbandono ed estinzione
| Uscita | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Rinuncia agli atti | Accettazione senza riserve delle parti costituite interessate; il giudice dichiara l'estinzione; il rinunciante rimborsa le spese salvo accordo | Art. 306 |
| Nessuno alla prima udienza | Nuova udienza; se nessuno compare di nuovo, cancellazione ed estinzione | Art. 181 |
| Causa cancellata o termine perentorio non rispettato | Riassunzione entro tre mesi, altrimenti estinzione di diritto | Art. 307 |
| Effetti dell'estinzione | L'azione resta; gli atti perdono efficacia, salvo sentenze di merito e sulla competenza; spese a carico di chi le ha anticipate | Art. 310 |
L'estinzione non cancella il diritto: la causa si può riproporre, ma bisogna fare attenzione alla prescrizione e alle decadenze, e le prove raccolte valgono solo come argomenti di prova (art. 310). Prima della causa, o in alternativa, si possono usare la mediazione e la negoziazione assistita.
- Valutare con l'avvocato costi, tempi ed esito probabile della causa.
- Preparare una procura con potere di conciliare, se non si può essere presenti.
- Considerare con attenzione la proposta del giudice e motivare il rifiuto.
- Scrivere nel verbale importi, scadenze, spese e rinunce.
- Riassumere nei termini la causa cancellata, se si vuole proseguire.
Domande frequenti
Se ci accordiamo davanti al giudice, che valore ha l'accordo?
Il giudice ci ha fatto una proposta: se la rifiuto che cosa rischio?
Voglio chiudere la causa senza sentenza: posso rinunciare?
Che cosa succede se nessuno si presenta alle udienze?
Fonti normative
- Art. 185 c.p.c. — Tentativo di conciliazione
- Art. 185-bis c.p.c. — Proposta di conciliazione del giudice
- Art. 91 c.p.c. — Condanna alle spese
- Art. 306 c.p.c. — Rinuncia agli atti del giudizio
- Art. 307 c.p.c. — Estinzione per inattività
- Art. 310 c.p.c. — Effetti dell'estinzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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