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ProceduraDiritto civile · Il processo civile

Chiudere la causa: conciliazione, proposta del giudice, rinuncia

Non tutte le cause finiscono con una sentenza. Le parti possono conciliarsi davanti al giudice, con un verbale che vale come titolo esecutivo; il giudice stesso può proporre una soluzione, e chi la rifiuta senza motivo rischia di pagare le spese; l'attore può rinunciare agli atti, o le parti possono semplicemente smettere di occuparsene, con l'estinzione del processo. Questa pagina spiega le diverse uscite, i loro effetti e i costi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Conciliazione in udienza: il verbale è titolo esecutivo.
  • Proposta del giudice: chi la rifiuta senza motivo rischia le spese successive.
  • Rinuncia agli atti: serve l'accettazione delle altre parti; chi rinuncia paga le spese.
  • Inattività: senza riassunzione entro tre mesi il processo si estingue.
  • Estinzione: il diritto resta, gli atti del processo no.

La conciliazione davanti al giudice

Art. 185, ultimo comma, c.p.c.

«Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.»

Il giudice fissa la comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione su richiesta congiunta, o d'ufficio; le parti possono farsi rappresentare da un procuratore che conosca i fatti e abbia il potere di conciliare o transigere, con procura per atto pubblico o scrittura autenticata, anche dal difensore (art. 185 c.p.c.). Il tentativo si può rinnovare in ogni momento dell'istruzione. L'accordo è raccolto in un verbale separato sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere, o, se redatto con strumenti informatici, con la dichiarazione del giudice che le parti lo hanno accettato (art. 88 disp. att. c.p.c.). Il contenuto è quello di una transazione, con il vantaggio del titolo esecutivo immediato.

La proposta del giudice e le spese

Fino a quando fissa l'udienza di rimessione in decisione, il giudice può formulare una proposta transattiva o conciliativa, tenendo conto della natura della causa, del valore e della presenza di questioni di facile soluzione; la proposta non è motivo di ricusazione (art. 185-bis c.p.c.). Chi la rifiuta senza giustificato motivo e poi ottiene non più di quanto proposto è condannato alle spese maturate dopo la proposta (art. 91). Per questo la proposta va valutata con attenzione insieme al proprio avvocato.

Rinuncia, abbandono ed estinzione

UscitaRegolaNorma
Rinuncia agli attiAccettazione senza riserve delle parti costituite interessate; il giudice dichiara l'estinzione; il rinunciante rimborsa le spese salvo accordoArt. 306
Nessuno alla prima udienzaNuova udienza; se nessuno compare di nuovo, cancellazione ed estinzioneArt. 181
Causa cancellata o termine perentorio non rispettatoRiassunzione entro tre mesi, altrimenti estinzione di dirittoArt. 307
Effetti dell'estinzioneL'azione resta; gli atti perdono efficacia, salvo sentenze di merito e sulla competenza; spese a carico di chi le ha anticipateArt. 310

L'estinzione non cancella il diritto: la causa si può riproporre, ma bisogna fare attenzione alla prescrizione e alle decadenze, e le prove raccolte valgono solo come argomenti di prova (art. 310). Prima della causa, o in alternativa, si possono usare la mediazione e la negoziazione assistita.

  1. Valutare con l'avvocato costi, tempi ed esito probabile della causa.
  2. Preparare una procura con potere di conciliare, se non si può essere presenti.
  3. Considerare con attenzione la proposta del giudice e motivare il rifiuto.
  4. Scrivere nel verbale importi, scadenze, spese e rinunce.
  5. Riassumere nei termini la causa cancellata, se si vuole proseguire.

Domande frequenti

Se ci accordiamo davanti al giudice, che valore ha l'accordo?
Quando le parti si conciliano davanti al giudice si forma un processo verbale della convenzione, che costituisce titolo esecutivo (art. 185 c.p.c.): se l'altra parte non paga, si può procedere direttamente all'esecuzione. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere o, se redatto in forma telematica, contiene la dichiarazione del giudice che le parti hanno accettato gli accordi (art. 88 disp. att. c.p.c.).
Il giudice ci ha fatto una proposta: se la rifiuto che cosa rischio?
Se poi la domanda è accolta in misura non superiore alla proposta, chi l'ha rifiutata senza giustificato motivo è condannato a pagare le spese del processo maturate dopo la proposta (art. 91 c.p.c.). La proposta non vincola, e non è motivo di ricusazione del giudice (art. 185-bis): conviene valutarla con il proprio avvocato e motivare un eventuale rifiuto.
Voglio chiudere la causa senza sentenza: posso rinunciare?
Si può rinunciare agli atti del giudizio, ma la rinuncia estingue il processo solo se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, senza riserve o condizioni; le dichiarazioni si fanno personalmente o con procura speciale, in udienza o con atto notificato, e chi rinuncia deve rimborsare le spese agli altri, salvo accordo (art. 306 c.p.c.). La rinuncia agli atti non è rinuncia al diritto.
Che cosa succede se nessuno si presenta alle udienze?
Se nessuna parte compare alla prima udienza, il giudice fissa una nuova udienza; se nessuno compare nemmeno a questa, la causa è cancellata dal ruolo e il processo si estingue (art. 181 c.p.c.). Più in generale, se la causa cancellata non è riassunta entro tre mesi, il processo si estingue di diritto (art. 307). L'estinzione non estingue il diritto: si può ricominciare, ma gli atti del vecchio processo perdono efficacia (art. 310).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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