In breve
- Durata ragionevole: tre anni in primo grado, due in appello, uno in Cassazione.
- Rimedi preventivi: vanno chiesti almeno sei mesi prima della scadenza, o niente indennizzo.
- Indennizzo: da 400 a 800 euro per anno di ritardo, entro il valore della causa.
- Domanda: alla corte d'appello, anche mentre il processo è in corso.
- Pagamento: dichiarazione all'amministrazione entro un anno dal decreto.
La durata ragionevole
«Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. [...] Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.»
Il termine è comunque rispettato se il giudizio si chiude in modo irrevocabile entro sei anni (c. 2-ter), e non si contano i periodi di sospensione e il tempo tra la sentenza e l'impugnazione (c. 2-quater). Il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto, il comportamento delle parti, del giudice e di chiunque abbia contribuito al ritardo (c. 2). La durata effettiva varia molto da un tribunale all'altro; il Ministero della giustizia pubblica periodicamente i dati statistici sui tempi degli uffici.
Come accelerare: i rimedi preventivi
Chi vuole conservare il diritto all'indennizzo deve usare i rimedi preventivi, altrimenti la domanda è inammissibile (art. 2, c. 1). Nel processo civile sono: introdurre la causa con il procedimento semplificato di cognizione; chiedere il passaggio dal rito ordinario al semplificato entro l'udienza di trattazione; nelle cause in cui il semplificato non si applica, anche in appello, chiedere la decisione a seguito di trattazione orale; le richieste vanno fatte almeno sei mesi prima che scadano i termini di durata ragionevole (art. 1-ter). Strumenti come la mediazione, la conciliazione e il decreto ingiuntivo possono, a seconda dei casi, chiudere prima la lite (si veda anche la pagina su conciliazione e chiusura della causa).
L'equa riparazione
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Importo | Da 400 a 800 euro per anno o frazione oltre sei mesi eccedente; +20% dopo il terzo anno, +40% dopo il settimo | Art. 2-bis, c. 1 |
| Riduzioni | Fino al 20% o 40% con più di dieci o cinquanta parti; fino a un terzo se la domanda è stata integralmente respinta | Art. 2-bis, c. 1-bis e 1-ter |
| Limite | Non oltre il valore della causa o del diritto accertato | Art. 2-bis, c. 3 |
| Esclusioni | Lite temeraria, rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, abusi processuali | Art. 2, c. 2-quinquies |
| Pregiudizio presunto assente | Contumacia, estinzione per rinuncia o inattività, prescrizione del reato per l'imputato | Art. 2, c. 2-sexies |
| Domanda | Ricorso al presidente della corte d'appello del distretto del giudice di primo grado; decreto entro 30 giorni | Art. 3 |
| Termine | Sei mesi dalla decisione definitiva, o anche in pendenza del processo | Art. 4; Corte cost. 88/2018 |
Il ricorso si propone contro il Ministero della giustizia per i processi del giudice ordinario, allegando gli atti del processo presupposto; se è respinto si può proporre opposizione (art. 3, c. 6). Per ricevere il pagamento il creditore deve presentare all'amministrazione, entro un anno dal decreto e a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva con i dati richiesti (art. 5-sexies), e i pagamenti avvengono nei limiti delle risorse disponibili (art. 3, c. 7).
- Annotare la data di inizio della causa: deposito del ricorso o notifica della citazione.
- Chiedere per tempo il rito semplificato o la decisione orale.
- Conservare copia degli atti, dei verbali e dei provvedimenti.
- Presentare il ricorso alla corte d'appello entro sei mesi dalla decisione definitiva.
- Inviare la dichiarazione per il pagamento entro un anno dal decreto.
Domande frequenti
Quanto dovrebbe durare, per legge, una causa civile?
Quanto spetta per il ritardo?
Devo fare qualcosa durante la causa per non perdere l'indennizzo?
Entro quando e a chi si chiede l'indennizzo?
Fonti normative
- Art. 1-ter L. 89/2001 — Rimedi preventivi
- Art. 2 L. 89/2001 — Diritto all'equa riparazione
- Art. 2-bis L. 89/2001 — Misura dell'indennizzo
- Art. 3 L. 89/2001 — Procedimento
- Art. 4 L. 89/2001 — Termine di proponibilità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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