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GuidaDiritto civile · Il processo civile

Quanto dura una causa civile e la legge Pinto

Una causa civile può durare pochi mesi o molti anni, a seconda del tribunale, della materia e di come si muovono le parti. La legge fissa però una durata ragionevole, oltre la quale lo Stato deve un indennizzo, e prevede strumenti per accelerare che vanno usati per tempo, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Questa pagina spiega i termini di durata ragionevole, i rimedi preventivi, quanto spetta per ogni anno di ritardo, come e quando si presenta la domanda e come si ottiene il pagamento.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Durata ragionevole: tre anni in primo grado, due in appello, uno in Cassazione.
  • Rimedi preventivi: vanno chiesti almeno sei mesi prima della scadenza, o niente indennizzo.
  • Indennizzo: da 400 a 800 euro per anno di ritardo, entro il valore della causa.
  • Domanda: alla corte d'appello, anche mentre il processo è in corso.
  • Pagamento: dichiarazione all'amministrazione entro un anno dal decreto.

La durata ragionevole

Art. 2, c. 2-bis, L. 89/2001 (estratto)

«Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. [...] Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni.»

Il termine è comunque rispettato se il giudizio si chiude in modo irrevocabile entro sei anni (c. 2-ter), e non si contano i periodi di sospensione e il tempo tra la sentenza e l'impugnazione (c. 2-quater). Il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto, il comportamento delle parti, del giudice e di chiunque abbia contribuito al ritardo (c. 2). La durata effettiva varia molto da un tribunale all'altro; il Ministero della giustizia pubblica periodicamente i dati statistici sui tempi degli uffici.

Come accelerare: i rimedi preventivi

Chi vuole conservare il diritto all'indennizzo deve usare i rimedi preventivi, altrimenti la domanda è inammissibile (art. 2, c. 1). Nel processo civile sono: introdurre la causa con il procedimento semplificato di cognizione; chiedere il passaggio dal rito ordinario al semplificato entro l'udienza di trattazione; nelle cause in cui il semplificato non si applica, anche in appello, chiedere la decisione a seguito di trattazione orale; le richieste vanno fatte almeno sei mesi prima che scadano i termini di durata ragionevole (art. 1-ter). Strumenti come la mediazione, la conciliazione e il decreto ingiuntivo possono, a seconda dei casi, chiudere prima la lite (si veda anche la pagina su conciliazione e chiusura della causa).

L'equa riparazione

AspettoRegolaNorma
ImportoDa 400 a 800 euro per anno o frazione oltre sei mesi eccedente; +20% dopo il terzo anno, +40% dopo il settimoArt. 2-bis, c. 1
RiduzioniFino al 20% o 40% con più di dieci o cinquanta parti; fino a un terzo se la domanda è stata integralmente respintaArt. 2-bis, c. 1-bis e 1-ter
LimiteNon oltre il valore della causa o del diritto accertatoArt. 2-bis, c. 3
EsclusioniLite temeraria, rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, abusi processualiArt. 2, c. 2-quinquies
Pregiudizio presunto assenteContumacia, estinzione per rinuncia o inattività, prescrizione del reato per l'imputatoArt. 2, c. 2-sexies
DomandaRicorso al presidente della corte d'appello del distretto del giudice di primo grado; decreto entro 30 giorniArt. 3
TermineSei mesi dalla decisione definitiva, o anche in pendenza del processoArt. 4; Corte cost. 88/2018

Il ricorso si propone contro il Ministero della giustizia per i processi del giudice ordinario, allegando gli atti del processo presupposto; se è respinto si può proporre opposizione (art. 3, c. 6). Per ricevere il pagamento il creditore deve presentare all'amministrazione, entro un anno dal decreto e a pena di decadenza, la dichiarazione sostitutiva con i dati richiesti (art. 5-sexies), e i pagamenti avvengono nei limiti delle risorse disponibili (art. 3, c. 7).

  1. Annotare la data di inizio della causa: deposito del ricorso o notifica della citazione.
  2. Chiedere per tempo il rito semplificato o la decisione orale.
  3. Conservare copia degli atti, dei verbali e dei provvedimenti.
  4. Presentare il ricorso alla corte d'appello entro sei mesi dalla decisione definitiva.
  5. Inviare la dichiarazione per il pagamento entro un anno dal decreto.

Domande frequenti

Quanto dovrebbe durare, per legge, una causa civile?
Il termine ragionevole si considera rispettato se il processo non supera tre anni in primo grado, due in appello e uno in Cassazione, e comunque se si conclude in modo definitivo in sei anni complessivi; per l'esecuzione forzata il limite è di tre anni, per le procedure concorsuali di sei (art. 2, c. 2-bis e 2-ter, L. 89/2001). Non si contano i periodi di sospensione e i tempi tra una sentenza e la sua impugnazione.
Quanto spetta per il ritardo?
Di regola tra 400 e 800 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, che eccede la durata ragionevole; la somma può aumentare fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per quelli successivi al settimo, può diminuire se le parti sono molte o se la domanda è stata integralmente respinta, e non può superare il valore della causa (art. 2-bis L. 89/2001).
Devo fare qualcosa durante la causa per non perdere l'indennizzo?
Sì: la domanda è inammissibile se non si sono usati i rimedi preventivi (art. 2, c. 1, L. 89/2001). Nel processo civile sono l'introduzione della causa con il rito semplificato, la richiesta di passare al rito semplificato o l'istanza di decisione dopo trattazione orale, da presentare almeno sei mesi prima che scadano i termini di durata ragionevole (art. 1-ter).
Entro quando e a chi si chiede l'indennizzo?
Con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice di primo grado, contro il Ministero della giustizia per i processi del giudice ordinario; il decreto va emesso entro trenta giorni (art. 3 L. 89/2001). La domanda si propone entro sei mesi dalla decisione definitiva, ma anche mentre il processo è in corso, una volta superata la durata ragionevole (art. 4; Corte cost. 88/2018). Per ottenere il pagamento occorre poi presentare all'amministrazione la dichiarazione prevista entro un anno dal decreto (art. 5-sexies).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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