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IstitutoDiritto civile · Contratti

La transazione: chiudere una lite con un accordo

Con una transazione le parti rinunciano ciascuna a qualcosa per chiudere una lite già iniziata o evitarne una che sta per nascere. È lo strumento con cui si concludono gran parte delle controversie, in tribunale e fuori. Ma ha regole precise: serve lo scritto, non tutti i diritti sono transigibili, alcune cause di annullamento sono escluse e le rinunce del lavoratore hanno una disciplina propria. Questa pagina spiega come funziona e quali errori evitare.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Che cos'è: un accordo con concessioni reciproche su una lite in corso o prevedibile.
  • Forma: va provata per iscritto; per gli immobili lo scritto è necessario.
  • Stabilità: non si annulla per errore di diritto né si rescinde per lesione.
  • Novativa: se sostituisce il vecchio rapporto, niente risoluzione salvo patto.
  • Lavoratore: rinunce impugnabili in sei mesi, salvo accordo in sede protetta.

Che cos'è e quando serve

Art. 1965 c.c.

«La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.»

Servono due elementi: una situazione incerta, almeno nell'opinione delle parti, e concessioni reciproche per superarla (Cass. 30930/2025 e 1067/2023). Senza concessioni dall'una e dall'altra parte non c'è transazione ma, per esempio, un riconoscimento di debito o una rinuncia. Le ammissioni fatte nel testo come parte dello scambio non valgono come confessione (Cass. 28375/2024). Le parti devono poter disporre dei diritti in gioco: è nulla la transazione su diritti che per loro natura o per legge sono indisponibili, come quelli relativi allo stato delle persone (art. 1966).

Forma, validità e impugnazione

SituazioneRegolaNorma
ProvaPer iscritto; forma scritta necessaria per diritti reali immobiliariArtt. 1967, 1350 n. 12
Errore sulle questioni di diritto controverseNon è causa di annullamentoArt. 1969
Squilibrio tra le concessioniNon si può impugnare per lesioneArt. 1970
Pretesa consapevolmente temerariaL'altra parte può chiedere l'annullamentoArt. 1971
Contratto illecito o titolo nulloNulla se il contratto è illecito; annullabile da chi ignorava la nullitàArt. 1972
Documenti falsi, giudicato ignorato, documenti scoperti poiAnnullabilità nei limiti di leggeArtt. 1973-1975
Inadempimento della transazione novativaNiente risoluzione, salvo patto espressoArt. 1976

La transazione che chiude una causa può essere firmata anche davanti al giudice, con un verbale che ha efficacia di titolo esecutivo (si veda la pagina su transazione e conciliazione giudiziale), o nell'ambito della mediazione e della negoziazione assistita. Il testo deve dire con chiarezza quali pretese sono rinunciate, chi paga cosa ed entro quando, chi sopporta le spese legali e se il rapporto originario viene sostituito o solo modificato.

Le rinunce e transazioni del lavoratore

Le rinunce e le transazioni su diritti del lavoratore che derivano da norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi non sono valide: il lavoratore può impugnarle, anche con un semplice atto scritto stragiudiziale, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell'atto, se successivo (art. 2113 c.c.). La regola non si applica agli accordi conclusi davanti al giudice o nelle sedi protette: commissioni di conciliazione, sedi sindacali, collegi di conciliazione e arbitrato (artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c.; si veda la pagina su conciliazione in sede protetta e rinunce).

  1. Definire con precisione la lite che si vuole chiudere.
  2. Scrivere le concessioni di ciascuna parte, importi e scadenze.
  3. Chiarire se il vecchio rapporto è sostituito e prevedere la risoluzione.
  4. Regolare spese legali, rinunce agli atti e cancellazioni.
  5. Usare la sede protetta per gli accordi con i lavoratori.

Domande frequenti

Una transazione a voce è valida?
La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.), e quando riguarda diritti reali su immobili la forma scritta è necessaria per la validità (art. 1350, n. 12). Un accordo solo verbale è quindi difficile o impossibile da far valere: meglio un documento firmato che indichi la lite, le reciproche concessioni e gli effetti.
Ho transatto pensando di aver torto, poi ho scoperto che avevo ragione: posso annullarla?
Di regola no: la transazione non può essere annullata per errore di diritto sulle questioni che erano oggetto della controversia (art. 1969 c.c.), né rescissa per lesione (art. 1970). Si può annullare invece se l'altra parte era consapevole della temerarietà della sua pretesa (art. 1971), se si fondava su documenti poi riconosciuti falsi (art. 1973), su una lite già decisa con sentenza definitiva ignorata (art. 1974) o, per un affare determinato, se documenti scoperti dopo provano che una parte non aveva alcun diritto (art. 1975).
Se l'altra parte non paga quanto promesso nella transazione?
Si può agire per l'adempimento, o chiedere la risoluzione. Se però la transazione ha estinto il rapporto precedente sostituendolo con uno nuovo (transazione novativa), la risoluzione per inadempimento non si può chiedere, salvo che sia stata espressamente pattuita (art. 1976 c.c.): conviene prevederla nel testo.
Il lavoratore può rinunciare a differenze retributive con una transazione?
Le rinunce e le transazioni su diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi non sono valide e si possono impugnare, anche con una lettera, entro sei mesi dalla fine del rapporto o dall'atto, se successivo (art. 2113 c.c.). Sono invece stabili quelle concluse in sede giudiziale o nelle sedi protette previste dalla legge, come le commissioni di conciliazione e le sedi sindacali (artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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