In breve
- Che cos'è: un accordo con concessioni reciproche su una lite in corso o prevedibile.
- Forma: va provata per iscritto; per gli immobili lo scritto è necessario.
- Stabilità: non si annulla per errore di diritto né si rescinde per lesione.
- Novativa: se sostituisce il vecchio rapporto, niente risoluzione salvo patto.
- Lavoratore: rinunce impugnabili in sei mesi, salvo accordo in sede protetta.
Che cos'è e quando serve
«La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.»
Servono due elementi: una situazione incerta, almeno nell'opinione delle parti, e concessioni reciproche per superarla (Cass. 30930/2025 e 1067/2023). Senza concessioni dall'una e dall'altra parte non c'è transazione ma, per esempio, un riconoscimento di debito o una rinuncia. Le ammissioni fatte nel testo come parte dello scambio non valgono come confessione (Cass. 28375/2024). Le parti devono poter disporre dei diritti in gioco: è nulla la transazione su diritti che per loro natura o per legge sono indisponibili, come quelli relativi allo stato delle persone (art. 1966).
Forma, validità e impugnazione
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Prova | Per iscritto; forma scritta necessaria per diritti reali immobiliari | Artt. 1967, 1350 n. 12 |
| Errore sulle questioni di diritto controverse | Non è causa di annullamento | Art. 1969 |
| Squilibrio tra le concessioni | Non si può impugnare per lesione | Art. 1970 |
| Pretesa consapevolmente temeraria | L'altra parte può chiedere l'annullamento | Art. 1971 |
| Contratto illecito o titolo nullo | Nulla se il contratto è illecito; annullabile da chi ignorava la nullità | Art. 1972 |
| Documenti falsi, giudicato ignorato, documenti scoperti poi | Annullabilità nei limiti di legge | Artt. 1973-1975 |
| Inadempimento della transazione novativa | Niente risoluzione, salvo patto espresso | Art. 1976 |
La transazione che chiude una causa può essere firmata anche davanti al giudice, con un verbale che ha efficacia di titolo esecutivo (si veda la pagina su transazione e conciliazione giudiziale), o nell'ambito della mediazione e della negoziazione assistita. Il testo deve dire con chiarezza quali pretese sono rinunciate, chi paga cosa ed entro quando, chi sopporta le spese legali e se il rapporto originario viene sostituito o solo modificato.
Le rinunce e transazioni del lavoratore
Le rinunce e le transazioni su diritti del lavoratore che derivano da norme inderogabili di legge o dei contratti collettivi non sono valide: il lavoratore può impugnarle, anche con un semplice atto scritto stragiudiziale, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data dell'atto, se successivo (art. 2113 c.c.). La regola non si applica agli accordi conclusi davanti al giudice o nelle sedi protette: commissioni di conciliazione, sedi sindacali, collegi di conciliazione e arbitrato (artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c.; si veda la pagina su conciliazione in sede protetta e rinunce).
- Definire con precisione la lite che si vuole chiudere.
- Scrivere le concessioni di ciascuna parte, importi e scadenze.
- Chiarire se il vecchio rapporto è sostituito e prevedere la risoluzione.
- Regolare spese legali, rinunce agli atti e cancellazioni.
- Usare la sede protetta per gli accordi con i lavoratori.
Domande frequenti
Una transazione a voce è valida?
Ho transatto pensando di aver torto, poi ho scoperto che avevo ragione: posso annullarla?
Se l'altra parte non paga quanto promesso nella transazione?
Il lavoratore può rinunciare a differenze retributive con una transazione?
Fonti normative
- Art. 1965 c.c. — Nozione
- Art. 1966 c.c. — Capacità e disponibilità dei diritti
- Art. 1967 c.c. — Prova
- Art. 1969 c.c. — Errore di diritto
- Art. 1976 c.c. — Risoluzione per inadempimento
- Art. 2113 c.c. — Rinunzie e transazioni del lavoratore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il processo civileChiudere la causa: conciliazione, proposta del giudice, rinunciaConciliazione davanti al giudice e verbale esecutivo, proposta del giudice e spese per chi la rifiuta, rinuncia agli atti, abbandono della causa ed estinzione.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- Il processo civileLa negoziazione assistita dagli avvocatiObbligatoria fino a 50.000 euro e per i sinistri stradali: invito, 30 giorni, convenzione da 1 a 3 mesi, prove raccolte dagli avvocati, accordo titolo esecutivo.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoRinunce e transazioni del lavoratoreArt. 2113 c.c.: rinunce su diritti inderogabili annullabili entro 6 mesi; sedi protette (giudice, ispettorato, sindacato, certificazione, avvocati); quietanze a saldo.
- ContrattiCome si interpreta un contrattoSenso letterale e comune intenzione, comportamento delle parti, clausole lette insieme, buona fede, conservazione, clausole ambigue contro chi le ha scritte, consumatore.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- ContrattiNullità e annullabilità del contrattoContratto nullo (norme imperative, elementi mancanti, causa illecita: chiunque, senza prescrizione, d'ufficio) e annullabile (incapacità, errore, violenza, dolo.
- ContrattiCompensazione, remissione, novazione: come si estingue un debito senza pagarloEstinguere un debito senza pagarlo: compensazione legale, giudiziale e volontaria, crediti non compensabili, remissione, novazione, confusione, impossibilità.