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IstitutoDiritto civile · Contratti

Compensazione, remissione, novazione: come si estingue un debito senza pagarlo

Un debito non si estingue solo con il pagamento. Se il creditore deve a sua volta qualcosa al debitore, i due debiti possono compensarsi; il creditore può rinunciare al credito; le parti possono sostituire la vecchia obbligazione con una nuova; il debito si estingue se creditore e debitore diventano la stessa persona, o se la prestazione diventa impossibile senza colpa. Questa pagina spiega questi modi di estinzione, i requisiti, i limiti e gli errori da evitare.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Compensazione: debiti reciproci di denaro liquidi ed esigibili si annullano fino a concorrenza.
  • Va eccepita: il giudice non la applica da solo.
  • Remissione: il creditore rinuncia, e il debito si estingue se il debitore non rifiuta.
  • Novazione: serve una nuova obbligazione e una volontà chiara di estinguere la vecchia.
  • Impossibilità: senza colpa del debitore, l'obbligazione si estingue.

La compensazione

Art. 1241 c.c.

«Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.»

TipoRequisitiNorma
LegaleDebiti di denaro o di cose fungibili dello stesso genere, liquidi ed esigibili; effetto dal giorno della coesistenzaArtt. 1242-1243
GiudizialeIl controcredito non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione; il giudice può sospendere la condannaArt. 1243, c. 2
VolontariaAccordo delle parti anche senza i requisiti legaliArt. 1252
EsclusaRestituzione di cose sottratte, depositate o in comodato; crediti impignorabili; rinuncia preventiva; divieti di leggeArt. 1246

La compensazione non è rilevabile d'ufficio: chi la vuole far valere deve eccepirla, e la prescrizione del proprio credito non la impedisce se non era compiuta quando i debiti hanno cominciato a coesistere (art. 1242). Si incontra spesso nei rapporti con crediti incrociati e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Remissione, novazione e confusione

Il creditore può rinunciare al credito: la dichiarazione di remissione estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari entro un congruo termine di non volerne profittare (art. 1236 c.c.); la restituzione volontaria del titolo originale al debitore prova la liberazione (art. 1237). La novazione sostituisce la vecchia obbligazione con una nuova, di oggetto o titolo diverso, e richiede una volontà di estinguere quella precedente che risulti in modo non equivoco (art. 1230); non basta concedere una dilazione, rilasciare un nuovo documento o modificare aspetti accessori (art. 1231). La confusione si verifica quando creditore e debitore diventano la stessa persona, per esempio per successione, ed estingue l'obbligazione liberando anche i garanti (art. 1253).

L'impossibilità sopravvenuta

L'obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore; se l'impossibilità è temporanea, il debitore non risponde del ritardo finché dura, ma l'obbligazione si estingue se si protrae fino a far venire meno l'obbligo o l'interesse del creditore (art. 1256 c.c.). Se l'impossibilità è parziale, il debitore si libera eseguendo la parte ancora possibile (art. 1258). Nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità incide anche sulla controprestazione (si veda la pagina su inadempimento e risoluzione).

  1. Verificare se i crediti reciproci sono certi, liquidi ed esigibili.
  2. Dichiarare per iscritto la compensazione al creditore.
  3. Eccepirla nel processo, perché il giudice non la applica d'ufficio.
  4. Documentare rinunce e accordi del creditore per iscritto.
  5. Precisare nei piani di rientro se il vecchio debito resta o viene sostituito.

Domande frequenti

Il mio cliente non paga, ma io gli devo una somma per un altro lavoro: posso compensare?
Sì, se entrambi i debiti sono di denaro, liquidi ed esigibili: si estinguono automaticamente per le quantità corrispondenti dal giorno in cui coesistono (artt. 1241-1243 c.c.). La compensazione però va eccepita: il giudice non la rileva d'ufficio (art. 1242). Se il proprio credito non è ancora determinato ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione giudiziale per la parte che riconosce esistente.
Il mio credito si è prescritto: posso ancora usarlo in compensazione?
Sì, se la prescrizione non era ancora compiuta quando i due debiti hanno iniziato a coesistere (art. 1242 c.c.): la compensazione opera da quel giorno.
Ci sono debiti che non si possono compensare?
Sì: il debito di restituire cose sottratte al proprietario, depositate o date in comodato, i crediti impignorabili, i casi in cui il debitore ha rinunciato in anticipo alla compensazione e quelli vietati dalla legge (art. 1246 c.c.). Le parti possono comunque accordarsi per una compensazione volontaria anche fuori dai requisiti legali (art. 1252).
Firmare un piano di rientro o una nuova scadenza cancella il vecchio debito?
Di regola no: il rilascio o la rinnovazione di un documento, l'aggiunta o l'eliminazione di un termine e le altre modifiche accessorie non producono novazione (art. 1231 c.c.). La novazione richiede una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso e una volontà non equivoca di estinguere la precedente (art. 1230).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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