In breve
- Compensazione: debiti reciproci di denaro liquidi ed esigibili si annullano fino a concorrenza.
- Va eccepita: il giudice non la applica da solo.
- Remissione: il creditore rinuncia, e il debito si estingue se il debitore non rifiuta.
- Novazione: serve una nuova obbligazione e una volontà chiara di estinguere la vecchia.
- Impossibilità: senza colpa del debitore, l'obbligazione si estingue.
La compensazione
«Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.»
| Tipo | Requisiti | Norma |
|---|---|---|
| Legale | Debiti di denaro o di cose fungibili dello stesso genere, liquidi ed esigibili; effetto dal giorno della coesistenza | Artt. 1242-1243 |
| Giudiziale | Il controcredito non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione; il giudice può sospendere la condanna | Art. 1243, c. 2 |
| Volontaria | Accordo delle parti anche senza i requisiti legali | Art. 1252 |
| Esclusa | Restituzione di cose sottratte, depositate o in comodato; crediti impignorabili; rinuncia preventiva; divieti di legge | Art. 1246 |
La compensazione non è rilevabile d'ufficio: chi la vuole far valere deve eccepirla, e la prescrizione del proprio credito non la impedisce se non era compiuta quando i debiti hanno cominciato a coesistere (art. 1242). Si incontra spesso nei rapporti con crediti incrociati e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.
Remissione, novazione e confusione
Il creditore può rinunciare al credito: la dichiarazione di remissione estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari entro un congruo termine di non volerne profittare (art. 1236 c.c.); la restituzione volontaria del titolo originale al debitore prova la liberazione (art. 1237). La novazione sostituisce la vecchia obbligazione con una nuova, di oggetto o titolo diverso, e richiede una volontà di estinguere quella precedente che risulti in modo non equivoco (art. 1230); non basta concedere una dilazione, rilasciare un nuovo documento o modificare aspetti accessori (art. 1231). La confusione si verifica quando creditore e debitore diventano la stessa persona, per esempio per successione, ed estingue l'obbligazione liberando anche i garanti (art. 1253).
L'impossibilità sopravvenuta
L'obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore; se l'impossibilità è temporanea, il debitore non risponde del ritardo finché dura, ma l'obbligazione si estingue se si protrae fino a far venire meno l'obbligo o l'interesse del creditore (art. 1256 c.c.). Se l'impossibilità è parziale, il debitore si libera eseguendo la parte ancora possibile (art. 1258). Nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità incide anche sulla controprestazione (si veda la pagina su inadempimento e risoluzione).
- Verificare se i crediti reciproci sono certi, liquidi ed esigibili.
- Dichiarare per iscritto la compensazione al creditore.
- Eccepirla nel processo, perché il giudice non la applica d'ufficio.
- Documentare rinunce e accordi del creditore per iscritto.
- Precisare nei piani di rientro se il vecchio debito resta o viene sostituito.
Domande frequenti
Il mio cliente non paga, ma io gli devo una somma per un altro lavoro: posso compensare?
Il mio credito si è prescritto: posso ancora usarlo in compensazione?
Ci sono debiti che non si possono compensare?
Firmare un piano di rientro o una nuova scadenza cancella il vecchio debito?
Fonti normative
- Art. 1241 c.c. — Estinzione per compensazione
- Art. 1243 c.c. — Compensazione legale e giudiziale
- Art. 1246 c.c. — Casi in cui la compensazione non si verifica
- Art. 1236 c.c. — Remissione del debito
- Art. 1230 c.c. — Novazione oggettiva
- Art. 1256 c.c. — Impossibilità sopravvenuta
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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