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IstitutoDiritto civile · Contratti

Obbligazioni solidali: quando si paga anche per gli altri

Due fratelli firmano insieme il mutuo, tre soci garantiscono lo stesso debito, più persone causano insieme un danno: quando l'obbligazione è solidale, il creditore può chiedere tutto a uno solo, che poi deve rivalersi sugli altri. Non sempre però i debitori sono solidali: gli eredi e i condomini, per esempio, seguono regole diverse. Questa pagina spiega quando c'è solidarietà, che cosa può fare il creditore, come funziona il regresso e che effetti hanno su tutti gli atti compiuti con uno solo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Solidarietà: il creditore può chiedere tutto a uno solo dei debitori.
  • Presunzione: più debitori della stessa prestazione sono solidali, salvo legge o patto.
  • Regresso: chi paga recupera dagli altri la loro parte.
  • Prescrizione: interrotta verso uno, è interrotta verso tutti.
  • Eccezioni: eredi e condomini non sono debitori solidali.

Quando l'obbligazione è solidale

Art. 1292 c.c. (estratto)

«L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri [...].»

Tra più debitori della stessa prestazione la solidarietà è la regola, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (art. 1294 c.c.): così per i cointestatari di un mutuo, per i condebitori di un prestito, per più responsabili dello stesso danno (art. 2055). Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, salvo che si sia pattuito il beneficio della preventiva escussione (art. 1944; si veda la pagina sulla fideiussione). La solidarietà non è esclusa se i debitori sono tenuti con modalità diverse, per esempio con scadenze differenti (art. 1293).

Che cosa succede quando il creditore agisce contro uno solo

AttoEffetto sugli altri debitoriNorma
Interruzione della prescrizioneVale anche verso gli altriArt. 1310
Costituzione in moraNon vale verso gli altriArt. 1308
Sentenza contro unoNon ha effetto contro gli altri, che possono però opporla se favorevoleArt. 1306
Remissione del debito a unoLibera tutti, salvo riserva; con riserva si detrae la sua parteArt. 1301
Transazione con unoVale per gli altri solo se dichiarano di volerne profittareArt. 1304
Quietanza per la sola parte di uno, senza riservaRinuncia alla solidarietà verso quel debitoreArt. 1311

Il debitore convenuto non può opporre al creditore le eccezioni personali degli altri condebitori (art. 1297), ma può far valere quelle comuni, come il pagamento già fatto da un altro.

Il regresso tra condebitori

Nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i debitori, in parti che si presumono uguali, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi (art. 1298 c.c.). Chi ha pagato l'intero può chiedere a ciascuno soltanto la sua parte; se uno è insolvente, la perdita si ripartisce tra tutti gli altri, compreso chi ha pagato (art. 1299), anche quando il creditore ha rinunciato alla solidarietà verso qualcuno (art. 1313). Per esempio, se due fratelli hanno firmato un mutuo per la casa di uno solo, chi ha pagato per l'altro può chiedergli tutto quanto ha versato.

Eredi e condominio: regole diverse

Gli eredi non sono debitori solidali dei debiti del defunto: rispondono personalmente in proporzione della loro quota, e per l'intero solo come titolari di beni ipotecati (art. 754 c.c.; si veda la pagina sui debiti ereditari). Nel condominio i creditori non possono agire contro i condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso i morosi, i cui nominativi l'amministratore deve comunicare ai creditori che lo chiedono (art. 63 disp. att. c.c.).

  1. Verificare nel contratto se l'obbligazione è solidale o divisa.
  2. Conservare le prove dei pagamenti fatti anche per gli altri.
  3. Chiedere per iscritto ai condebitori la loro quota dopo aver pagato.
  4. Controllare gli atti interruttivi della prescrizione ricevuti da altri.
  5. Valutare se la transazione con il creditore conviene anche agli altri.

Domande frequenti

La banca può chiedere l'intera rata del mutuo solo a me, anche se il mutuo è cointestato?
Sì, se l'obbligazione è solidale: il creditore può chiedere l'intero a uno qualsiasi dei debitori, e il pagamento di uno libera gli altri (art. 1292 c.c.); tra più debitori della stessa prestazione la solidarietà si presume, salvo che la legge o il contratto dicano diversamente (art. 1294). Chi paga ha poi diritto di recuperare dagli altri la loro parte (art. 1299).
Ho pagato tutto io: quanto posso chiedere agli altri?
Solo la parte di ciascuno, che si presume uguale se non risulta diversamente, salvo che il debito sia stato contratto nell'interesse esclusivo di qualcuno (art. 1298 c.c.). Se uno dei condebitori è insolvente, la sua quota si divide tra tutti gli altri, compreso chi ha pagato (art. 1299).
Il creditore ha interrotto la prescrizione solo verso un altro debitore: vale anche per me?
Sì: gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche verso gli altri; non vale invece la sospensione, e la rinuncia alla prescrizione fatta da uno non vincola gli altri (art. 1310 c.c.). Anche la costituzione in mora di un debitore, invece, non ha effetto verso gli altri (art. 1308).
Gli eredi rispondono in solido dei debiti del defunto?
No: verso i creditori gli eredi rispondono personalmente in proporzione della loro quota ereditaria, e per l'intero solo come titolari di beni ipotecati (art. 754 c.c.); tra loro contribuiscono in proporzione delle quote (art. 752). Nel condominio i creditori devono prima agire contro i condomini morosi, e solo dopo possono rivolgersi a quelli in regola (art. 63 disp. att. c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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