In breve
- Solidarietà: il creditore può chiedere tutto a uno solo dei debitori.
- Presunzione: più debitori della stessa prestazione sono solidali, salvo legge o patto.
- Regresso: chi paga recupera dagli altri la loro parte.
- Prescrizione: interrotta verso uno, è interrotta verso tutti.
- Eccezioni: eredi e condomini non sono debitori solidali.
Quando l'obbligazione è solidale
«L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri [...].»
Tra più debitori della stessa prestazione la solidarietà è la regola, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente (art. 1294 c.c.): così per i cointestatari di un mutuo, per i condebitori di un prestito, per più responsabili dello stesso danno (art. 2055). Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, salvo che si sia pattuito il beneficio della preventiva escussione (art. 1944; si veda la pagina sulla fideiussione). La solidarietà non è esclusa se i debitori sono tenuti con modalità diverse, per esempio con scadenze differenti (art. 1293).
Che cosa succede quando il creditore agisce contro uno solo
| Atto | Effetto sugli altri debitori | Norma |
|---|---|---|
| Interruzione della prescrizione | Vale anche verso gli altri | Art. 1310 |
| Costituzione in mora | Non vale verso gli altri | Art. 1308 |
| Sentenza contro uno | Non ha effetto contro gli altri, che possono però opporla se favorevole | Art. 1306 |
| Remissione del debito a uno | Libera tutti, salvo riserva; con riserva si detrae la sua parte | Art. 1301 |
| Transazione con uno | Vale per gli altri solo se dichiarano di volerne profittare | Art. 1304 |
| Quietanza per la sola parte di uno, senza riserva | Rinuncia alla solidarietà verso quel debitore | Art. 1311 |
Il debitore convenuto non può opporre al creditore le eccezioni personali degli altri condebitori (art. 1297), ma può far valere quelle comuni, come il pagamento già fatto da un altro.
Il regresso tra condebitori
Nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i debitori, in parti che si presumono uguali, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi (art. 1298 c.c.). Chi ha pagato l'intero può chiedere a ciascuno soltanto la sua parte; se uno è insolvente, la perdita si ripartisce tra tutti gli altri, compreso chi ha pagato (art. 1299), anche quando il creditore ha rinunciato alla solidarietà verso qualcuno (art. 1313). Per esempio, se due fratelli hanno firmato un mutuo per la casa di uno solo, chi ha pagato per l'altro può chiedergli tutto quanto ha versato.
Eredi e condominio: regole diverse
Gli eredi non sono debitori solidali dei debiti del defunto: rispondono personalmente in proporzione della loro quota, e per l'intero solo come titolari di beni ipotecati (art. 754 c.c.; si veda la pagina sui debiti ereditari). Nel condominio i creditori non possono agire contro i condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso i morosi, i cui nominativi l'amministratore deve comunicare ai creditori che lo chiedono (art. 63 disp. att. c.c.).
- Verificare nel contratto se l'obbligazione è solidale o divisa.
- Conservare le prove dei pagamenti fatti anche per gli altri.
- Chiedere per iscritto ai condebitori la loro quota dopo aver pagato.
- Controllare gli atti interruttivi della prescrizione ricevuti da altri.
- Valutare se la transazione con il creditore conviene anche agli altri.
Domande frequenti
La banca può chiedere l'intera rata del mutuo solo a me, anche se il mutuo è cointestato?
Ho pagato tutto io: quanto posso chiedere agli altri?
Il creditore ha interrotto la prescrizione solo verso un altro debitore: vale anche per me?
Gli eredi rispondono in solido dei debiti del defunto?
Fonti normative
- Art. 1292 c.c. — Nozione della solidarietà
- Art. 1294 c.c. — Solidarietà tra condebitori
- Art. 1298 c.c. — Rapporti interni
- Art. 1299 c.c. — Regresso tra condebitori
- Art. 1310 c.c. — Prescrizione
- Art. 754 c.c. — Debiti ereditari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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