In breve
- Senza consenso: il credito si cede anche se il debitore non è d'accordo.
- Verso il debitore: conta dall'accettazione o dalla notifica.
- Pagamento sbagliato: non libera chi pagava il cedente sapendo della cessione.
- Garanzia: il cedente garantisce l'esistenza del credito, non la solvenza.
- Factoring: il cedente garantisce anche la solvenza, salvo rinuncia.
Come funziona la cessione
«Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.»
Le parti del rapporto originario possono pattuire che il credito non sia cedibile, ma il patto vale verso il cessionario solo se questi lo conosceva (art. 1260, c. 2). Magistrati, avvocati, notai e ausiliari di giustizia non possono acquistare crediti contestati davanti agli uffici in cui operano (art. 1261). Il cedente deve consegnare i documenti del credito (art. 1262), e il credito passa con privilegi, garanzie personali e reali e accessori, ma non con i frutti già scaduti, salvo patto (art. 1263).
Verso il debitore e verso i terzi
| Questione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Da quando il debitore deve pagare il nuovo creditore | Dall'accettazione o dalla notifica della cessione | Art. 1264, c. 1 |
| Pagamento al vecchio creditore prima della notifica | Non libera se il debitore sapeva della cessione, anche per comunicazione verbale o fatti | Art. 1264, c. 2; Cass. 25317/2025 |
| Cessioni in blocco pubblicate in Gazzetta Ufficiale | La pubblicazione può essere sostituita dalla notifica diretta al debitore | Cass. 10181/2025 |
| Più cessioni dello stesso credito | Prevale la prima notificata o accettata con data certa | Art. 1265 |
Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che aveva verso il cedente, e chi riceve una richiesta di pagamento da un soggetto nuovo ha diritto di vedere la prova della cessione e dei documenti del credito (si veda la pagina sulle società di recupero crediti). Il cessionario, a sua volta, è terzo rispetto alle ricevute di pagamento firmate dal cedente e datate prima che il debitore conoscesse la cessione, e può contestarne il valore di prova senza bisogno di disconoscimento formale (Cass. 15589/2025).
Le garanzie del cedente e il factoring
Nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce che il credito esiste al momento della cessione; la garanzia si può escludere, ma il cedente risponde sempre del fatto proprio (art. 1266 c.c.). Non garantisce invece che il debitore paghi, salvo che se ne sia assunto la garanzia: in tal caso risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, più interessi, spese e danni, e la garanzia cessa se il cessionario è stato negligente nel recupero (art. 1267). Il factoring, cioè la cessione di crediti d'impresa a una banca o a un intermediario autorizzato verso un corrispettivo, segue la L. 52/1991: il cedente garantisce la solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo, salvo che il cessionario vi rinunci (cessione «pro soluto»), e la cessione è opponibile ai terzi se il corrispettivo è stato pagato con data certa (artt. 1, 4 e 5).
- Verificare che il credito sia cedibile e che non ci sia un patto contrario.
- Notificare la cessione al debitore con un mezzo che dia data certa.
- Consegnare al cessionario i documenti del credito.
- Stabilire per iscritto se il cedente garantisce la solvenza.
- Chiedere, da debitore, la prova della cessione prima di pagare il nuovo creditore.
Domande frequenti
Il mio creditore ha ceduto il credito senza chiedermi niente: è valido?
Ho pagato il vecchio creditore dopo la cessione: devo pagare di nuovo?
Chi cede un credito risponde se il debitore non paga?
Lo stesso credito è stato ceduto a due persone diverse: chi prevale?
Fonti normative
- Art. 1260 c.c. — Cedibilità dei crediti
- Art. 1263 c.c. — Accessori del credito
- Art. 1264 c.c. — Efficacia verso il debitore ceduto
- Art. 1265 c.c. — Efficacia verso i terzi
- Art. 1266 c.c. — Garanzia del cedente
- Art. 4 L. 52/1991 — Garanzia di solvenza nel factoring
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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