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IstitutoDiritto civile · Contratti

La cessione del credito

Un'impresa vende le sue fatture a una società di factoring, una banca cede un pacchetto di crediti a una società di recupero, un privato trasferisce a un altro il credito verso un inquilino. Il credito circola senza bisogno del consenso del debitore, ma per il debitore conta sapere a chi pagare. Questa pagina spiega come funziona la cessione, quando è efficace verso il debitore e verso i terzi, che cosa garantisce chi cede e le regole speciali del factoring.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Senza consenso: il credito si cede anche se il debitore non è d'accordo.
  • Verso il debitore: conta dall'accettazione o dalla notifica.
  • Pagamento sbagliato: non libera chi pagava il cedente sapendo della cessione.
  • Garanzia: il cedente garantisce l'esistenza del credito, non la solvenza.
  • Factoring: il cedente garantisce anche la solvenza, salvo rinuncia.

Come funziona la cessione

Art. 1260, c. 1, c.c.

«Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.»

Le parti del rapporto originario possono pattuire che il credito non sia cedibile, ma il patto vale verso il cessionario solo se questi lo conosceva (art. 1260, c. 2). Magistrati, avvocati, notai e ausiliari di giustizia non possono acquistare crediti contestati davanti agli uffici in cui operano (art. 1261). Il cedente deve consegnare i documenti del credito (art. 1262), e il credito passa con privilegi, garanzie personali e reali e accessori, ma non con i frutti già scaduti, salvo patto (art. 1263).

Verso il debitore e verso i terzi

QuestioneRegolaFonte
Da quando il debitore deve pagare il nuovo creditoreDall'accettazione o dalla notifica della cessioneArt. 1264, c. 1
Pagamento al vecchio creditore prima della notificaNon libera se il debitore sapeva della cessione, anche per comunicazione verbale o fattiArt. 1264, c. 2; Cass. 25317/2025
Cessioni in blocco pubblicate in Gazzetta UfficialeLa pubblicazione può essere sostituita dalla notifica diretta al debitoreCass. 10181/2025
Più cessioni dello stesso creditoPrevale la prima notificata o accettata con data certaArt. 1265

Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che aveva verso il cedente, e chi riceve una richiesta di pagamento da un soggetto nuovo ha diritto di vedere la prova della cessione e dei documenti del credito (si veda la pagina sulle società di recupero crediti). Il cessionario, a sua volta, è terzo rispetto alle ricevute di pagamento firmate dal cedente e datate prima che il debitore conoscesse la cessione, e può contestarne il valore di prova senza bisogno di disconoscimento formale (Cass. 15589/2025).

Le garanzie del cedente e il factoring

Nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce che il credito esiste al momento della cessione; la garanzia si può escludere, ma il cedente risponde sempre del fatto proprio (art. 1266 c.c.). Non garantisce invece che il debitore paghi, salvo che se ne sia assunto la garanzia: in tal caso risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, più interessi, spese e danni, e la garanzia cessa se il cessionario è stato negligente nel recupero (art. 1267). Il factoring, cioè la cessione di crediti d'impresa a una banca o a un intermediario autorizzato verso un corrispettivo, segue la L. 52/1991: il cedente garantisce la solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo, salvo che il cessionario vi rinunci (cessione «pro soluto»), e la cessione è opponibile ai terzi se il corrispettivo è stato pagato con data certa (artt. 1, 4 e 5).

  1. Verificare che il credito sia cedibile e che non ci sia un patto contrario.
  2. Notificare la cessione al debitore con un mezzo che dia data certa.
  3. Consegnare al cessionario i documenti del credito.
  4. Stabilire per iscritto se il cedente garantisce la solvenza.
  5. Chiedere, da debitore, la prova della cessione prima di pagare il nuovo creditore.

Domande frequenti

Il mio creditore ha ceduto il credito senza chiedermi niente: è valido?
Sì: il creditore può trasferire il credito anche senza il consenso del debitore, salvo che il credito sia strettamente personale o la cessione sia vietata dalla legge (art. 1260 c.c.). Per il debitore la cessione conta da quando l'ha accettata o gli è stata notificata (art. 1264); da quel momento deve pagare al nuovo creditore.
Ho pagato il vecchio creditore dopo la cessione: devo pagare di nuovo?
Dipende da che cosa sapevi. Prima della notifica il pagamento al cedente libera, salvo che il cessionario provi che eri già a conoscenza della cessione (art. 1264, c. 2, c.c.); la conoscenza può risultare anche da una comunicazione verbale o da fatti che la rendevano evidente (Cass. 25317/2025). In quel caso il cessionario può pretendere di nuovo il pagamento, e tu puoi rivalerti sul cedente.
Chi cede un credito risponde se il debitore non paga?
Nella cessione a titolo oneroso il cedente garantisce l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non la solvenza del debitore, salvo che se ne sia assunto la garanzia, e in tal caso nei limiti di quanto ha ricevuto più interessi e spese (artt. 1266-1267 c.c.). Nel factoring la regola si inverte: il cedente garantisce la solvenza nei limiti del corrispettivo, salvo che il cessionario vi rinunci (art. 4 L. 52/1991).
Lo stesso credito è stato ceduto a due persone diverse: chi prevale?
Prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella accettata per prima dal debitore con atto di data certa, anche se stipulata dopo (art. 1265 c.c.). La stessa regola vale per il pegno e l'usufrutto sul credito.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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