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ProceduraDiritto tributario · Il processo tributario

La fine del reclamo-mediazione (dal 2024) e la conciliazione

Per quindici anni le liti fiscali fino a 50.000 euro passavano da un reclamo obbligatorio all'ufficio; il D.Lgs. 220/2023 lo ha abrogato dal 4 gennaio 2024. Oggi il ricorso va direttamente alla Corte di giustizia tributaria e l'accordo si cerca dentro il processo, con la conciliazione: sanzioni ridotte al 40% in primo grado, al 50% in appello, al 60% in Cassazione, e una proposta che può venire anche dal giudice.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Abrogato: il reclamo-mediazione obbligatorio per le liti fino a 50.000 euro (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992) non si applica più ai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 (art. 2, c. 3, D.Lgs. 220/2023); con esso è sparita la maggiorazione del 50% delle spese per chi rifiutava la mediazione (art. 15, c. 2-septies).
  • Prima del ricorso restano: il contraddittorio preventivo, l'accertamento con adesione (sanzioni a un terzo, termini sospesi per 90 giorni), l'autotutela, l'acquiescenza.
  • Dentro il processo: conciliazione fuori udienza con istanza congiunta (art. 48), in udienza su istanza di una parte entro il termine per le memorie (48-bis), o su proposta del giudice (48-bis.1), in ogni grado compresa la Cassazione.
  • Sconto: sanzioni al 40% del minimo in primo grado, 50% in appello, 60% in Cassazione (48-ter); pagamento entro 20 giorni, anche a rate.
  • Rischio: chi rifiuta senza giustificato motivo una proposta (della parte o del giudice) e poi ottiene meno paga le spese maggiorate del 50% (art. 15, c. 2-octies).

Che cos'era il reclamo-mediazione e perché non c'è più

Art. 2, comma 3, D.Lgs. 220/2023 — Abrogazioni

«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; b) il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

Dal 2012 al 2023 chi voleva impugnare un atto di valore fino a 20.000 euro, poi 50.000, doveva notificare un ricorso che valeva anche come reclamo: per novanta giorni l'ufficio poteva accoglierlo, formulare una proposta di mediazione (con sanzioni al 35% del minimo) o non rispondere, e solo dopo si poteva depositare il ricorso in Commissione. Il filtro chiudeva molte liti minori ma allungava i tempi, era gestito dallo stesso ente che aveva emesso l'atto e produceva un contenzioso parallelo sulla procedibilità. La riforma della giustizia tributaria (L. 130/2022) e la delega fiscale (L. 111/2023) hanno preferito spostare la composizione della lite dentro il processo, davanti a un giudice ormai professionale, e il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato l'art. 17-bis con effetto dall'entrata in vigore del decreto, il 4 gennaio 2024: i ricorsi notificati da quel giorno si depositano direttamente, entro trenta giorni dalla notifica, mentre le mediazioni pendenti su ricorsi anteriori sono state completate con le vecchie regole.

La fine del reclamo non ha lasciato un vuoto prima del giudizio. L'accertamento con adesione resta lo strumento principale per trattare con l'ufficio (sanzioni ridotte a un terzo del minimo, sospensione dei termini di ricorso per novanta giorni); l'acquiescenza entro i termini del ricorso riduce anch'essa le sanzioni a un terzo; l'autotutela, oggi obbligatoria nei casi dell'art. 10-quater dello Statuto e con rifiuto impugnabile, permette di far correggere gli errori evidenti; e il contraddittorio preventivo generalizzato dal 2024 anticipa il confronto a prima dell'atto. Per il contribuente la novità pratica è che, se queste strade falliscono, non c'è più un'attesa di novanta giorni: il ricorso va depositato subito e l'accordo si cerca in corso di causa.

La conciliazione: tre porte

Art. 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992 — Definizione e pagamento delle somme dovute

«Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione».

FormaCome si attivaCome si perfezionaNorma
Fuori udienzaaccordo raggiunto dalle parti in pendenza del giudizio; istanza congiunta firmata dalle parti o dai difensori, per la definizione totale o parzialecon la sottoscrizione dell'accordo, che indica somme, termini e modalità di pagamento; la corte dichiara cessata la materia del contendere con sentenza (o ordinanza, se parziale) o con decreto del presidente se l'udienza non è fissataart. 48
In udienzaistanza di una parte entro il termine per le memorie (10 giorni liberi prima dell'udienza, art. 32, c. 2); la corte invita le parti a conciliare e può rinviarecon il processo verbale, titolo per la riscossione e per i rimborsi; sentenza di estinzioneart. 48-bis
Proposta dal giudicela corte formula una proposta «avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali», in udienza o fuori; rinvio a una nuova udienza se una parte lo chiedecon il processo verbale; se l'accordo non si perfeziona si tratta la causa nella stessa udienza; la proposta non è motivo di ricusazioneart. 48-bis.1
In Cassazionele stesse forme, «in quanto compatibili», anche per le controversie pendenti davanti alla Corte di cassazionesanzioni al 60% del minimoart. 48, c. 4-bis; 48-ter, c. 1

La conciliazione può riguardare qualsiasi controversia tributaria, senza limiti di valore, e può essere parziale: si definisce una parte della pretesa e si continua a litigare sul resto. L'accordo o il verbale sono titolo esecutivo per entrambe le direzioni, quindi anche per le somme che l'ente deve restituire al contribuente. Le spese si intendono compensate salvo diverso accordo (art. 15, c. 2-octies, secondo periodo). Dal 2024 il giudice ha un ruolo attivo: la proposta della corte, che prima era limitata alle liti soggette a reclamo, vale per tutte le cause, e il suo rifiuto ingiustificato costa il 50% in più di spese a chi poi ottiene meno di quanto gli era stato offerto.

Il pagamento e la decadenza

  1. Entro 20 giorni dalla firma dell'accordo o dalla redazione del verbale si versano le somme dovute o la prima rata (art. 48-ter, c. 2); la conciliazione è già perfezionata con la firma, quindi il mancato pagamento non la fa venire meno ma apre la riscossione.
  2. Rate: si applicano le regole dell'adesione (art. 8 D.Lgs. 218/1997): fino a otto rate trimestrali, sedici se l'importo supera 50.000 euro, con interessi legali.
  3. Decadenza: se una rata, compresa la prima, non è pagata entro il termine della rata successiva, l'ufficio iscrive a ruolo il residuo di imposta, interessi e sanzioni, più la sanzione per omesso versamento dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 aumentata della metà sul residuo dell'imposta (c. 3).
  4. Compensazione: il pagamento può avvenire con F24 e con crediti compensabili, secondo le regole ordinarie; l'ufficio rilascia la quietanza e il giudizio si estingue.
  5. Effetti sui coobbligati: la conciliazione definisce la lite solo per chi la firma; gli altri coobbligati restano nella loro posizione processuale, salvo adesione.

Quando conviene conciliare

La conciliazione è utile quando il ricorso ha ragioni serie ma non certe, quando l'ufficio ha già rettificato in parte la pretesa in adesione senza arrivare a un accordo, o quando il contribuente vuole chiudere con un risparmio sulle sanzioni (dal 40% al 60% del minimo, contro l'intero in caso di soccombenza) senza attendere tre gradi di giudizio. Conviene meno quando il vizio è formale e assorbente (notifica nulla, decadenza dell'ufficio, motivazione mancante), perché in quel caso la sentenza annulla l'atto per intero, o quando la questione è di puro diritto con precedenti favorevoli: proprio i «precedenti giurisprudenziali» che il giudice deve considerare nel formulare la sua proposta. In ogni caso la proposta va valutata con attenzione, perché la maggiorazione del 50% delle spese vale anche per il contribuente che rifiuta e poi vince meno di quanto gli era stato offerto.

Per le liti già pendenti il legislatore ha talvolta previsto definizioni agevolate a percentuali fisse del valore, alternative alla conciliazione; per le regole del giudizio, i termini e i costi, la guida al ricorso tributario; per la misura delle sanzioni dopo la riforma del 2024, la pagina sulle sanzioni tributarie.

Domande frequenti

Ho un avviso sotto i 50.000 euro: devo ancora presentare il reclamo prima del ricorso?
No. Per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 l'art. 17-bis è abrogato (art. 2, c. 3, D.Lgs. 220/2023): il ricorso si notifica all'ente entro 60 giorni e si deposita entro i 30 successivi, senza attendere i 90 giorni della mediazione. Le mediazioni avviate con ricorsi notificati prima di quella data sono proseguite con le vecchie regole. Prima del ricorso restano disponibili l'accertamento con adesione, che sospende i termini per 90 giorni, l'istanza di autotutela e l'acquiescenza.
Quanto si risparmia con la conciliazione?
Le sanzioni scendono al 40% del minimo di legge se la conciliazione si perfeziona in primo grado, al 50% in appello e al 60% in Cassazione (art. 48-ter, c. 1); l'imposta e gli interessi si trattano nell'accordo, che può ridurre la pretesa. Per confronto, l'adesione prima del ricorso dà sanzioni a un terzo del minimo e l'acquiescenza a un terzo: la conciliazione conviene quando la lite ha un esito incerto o quando la pretesa è in parte fondata e l'ufficio è disposto a ridurla.
Come e quando si paga?
Le somme, o la prima rata, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo o dalla redazione del verbale; le rate seguono le regole dell'accertamento con adesione (fino a 8 rate trimestrali, 16 sopra i 50.000 euro). Se si salta una rata e non si paga entro la scadenza della successiva, l'ufficio iscrive a ruolo il residuo con la sanzione per omesso versamento aumentata della metà (art. 48-ter, c. 3). L'accordo è titolo esecutivo anche per i rimborsi dovuti al contribuente.
Il giudice può proporre lui una conciliazione?
Sì: la Corte di giustizia tributaria, «ove possibile», può formulare alle parti una proposta conciliativa tenendo conto dell'oggetto del giudizio e dei precedenti giurisprudenziali, in udienza o fuori (art. 48-bis.1); la proposta non è motivo di ricusazione. Chi la rifiuta senza giustificato motivo e poi ottiene meno di quanto proposto paga le spese del giudizio maggiorate del 50% (art. 15, c. 2-octies), regola che vale anche per le proposte dell'altra parte.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.
  • AccertamentoL'accertamento con adesioneChe cos'è (D.Lgs. 218/1997: definizione concordata degli accertamenti sulle imposte sui redditi, IVA, recupero di crediti indebitamente compensati, imposte di successione e donazione, registro, ipotecaria e catastale, anche da parte di un solo obbligato, art. 1; l'accertamento definito non è impugnabile né integrabile dall'ufficio, salvo l'ulteriore azione accertatrice per nuovi elementi nei limiti dell'art. 2 c. 4; ha effetto anche per l'IVA sulle fattispecie rilevanti e per i contributi previdenziali; sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale, art. 2 c. 5, escluse quelle da liquidazione automatica e da mancata risposta ai questionari), come si avvia (art. 5: invito a comparire dell'ufficio, contestuale all'avviso o su istanza, con periodi d'imposta, giorno e luogo, maggiori imposte, sanzioni e interessi, motivi; art. 6 c. 1: istanza dopo accessi, ispezioni o verifiche; c. 2: istanza del contribuente dopo l'avviso di accertamento o l'atto di recupero non preceduti dal contraddittorio preventivo, entro il termine per il ricorso, con recapito anche telefonico; c. 2-bis: per gli atti preceduti dal contraddittorio ex art. 6-bis Statuto, istanza entro 30 giorni dallo schema di atto o nei 15 giorni dopo la notifica dell'avviso, con sospensione del termine di ricorso di 30 giorni; c. 2-quater: una sola istanza; c. 3: sospensione del termine per il ricorso e per il pagamento dell'IVA per 90 giorni dall'istanza, cumulabile con la sospensione feriale, iscrizione provvisoria a ruolo rinviata; il ricorso comporta rinuncia all'istanza; c. 4: invito entro 15 giorni; art. 1 c. 2-bis: lo schema di atto contiene anche l'invito all'adesione; art. 7 c. 1-quater: dopo il contraddittorio l'ufficio considera solo gli elementi già dedotti nelle osservazioni), il contraddittorio e l'atto (uno o più incontri con verbale; il contribuente può farsi rappresentare con procura speciale; scomputo delle perdite pregresse su istanza; art. 7: atto scritto in duplice esemplare firmato dal contribuente e dal capo dell'ufficio o delegato, con elementi, motivazione e liquidazione di imposte, sanzioni e interessi, anche a rate; nessun obbligo di accordo per l'ufficio; niente adesione parziale su singoli rilievi salvo accordo), il pagamento (art. 8: entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, oppure in massimo 8 rate trimestrali di pari importo, 16 se le somme superano 50.000 euro, con interessi legali dalla prima rata; niente rateazione e compensazione per gli atti di recupero; quietanza all'ufficio entro 10 giorni; art. 9: perfezionamento con il pagamento integrale o della prima rata, prima del quale l'avviso resta efficace; art. 15-ter DPR 602/1973: decadenza dalla rateazione per mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva entro il termine della rata seguente, con iscrizione a ruolo del residuo e sanzione piena aumentata, salvo il lieve inadempimento entro 7 giorni o per importi minimi), le alternative (art. 5-quater: adesione integrale al processo verbale di constatazione entro 30 giorni dalla consegna, anche condizionata alla rimozione di errori manifesti, con sanzioni ridotte alla metà di un terzo, cioè un sesto, atto di definizione entro 60 giorni e rate ex art. 8; art. 15: acquiescenza, rinuncia al ricorso e all'adesione con pagamento entro il termine del ricorso e sanzioni a un terzo; conciliazione giudiziale con sanzioni al 40% in primo grado e al 50% in appello; autotutela; ricorso), gli effetti (definitività, non impugnabilità, effetti sui contributi INPS, esclusione della punibilità per alcuni reati e attenuante ex art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 con il pagamento integrale prima del dibattimento; interruzione della prescrizione), quando conviene (rilievi in parte fondati, valutazioni estimative, presunzioni contestabili, esigenza di rateizzare; non conviene con vizi formali dell'avviso, decadenza dell'ufficio, errori di diritto netti, dove il ricorso o l'autotutela sono la strada), come prepararsi (memoria con documenti, ricalcolo, giurisprudenza, proposta transattiva, verifica dei termini e della sospensione).
  • AccertamentoL'autotutela tributaria obbligatoria e facoltativaAutotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023: l'amministrazione finanziaria procede all'annullamento totale o parziale degli atti di imposizione e sanzionatori, o alla rinuncia all'imposizione, senza istanza, anche in pendenza di giudizio e per atti definitivi, nei casi di manifesta illegittimità: a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza; c. 2: nessun obbligo se c'è un giudicato favorevole all'amministrazione o se è decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione; c. 3: responsabilità erariale dei funzionari limitata al dolo per le valutazioni di fatto), autotutela facoltativa (art. 10-quinquies: fuori dai casi obbligatori, annullamento o rinuncia per illegittimità o infondatezza dell'atto, anche definitivo o in giudizio, senza istanza; discrezionale ma da esercitare secondo buona fede e collaborazione ex art. 10; la vecchia disciplina del D.M. 37/1997 è superata), la tutela giurisdizionale (art. 19 c. 1 D.Lgs. 546/1992: lett. g-bis, impugnabile il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela obbligatoria; lett. g-ter, il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela facoltativa; art. 21 c. 2: contro il silenzio ricorso dopo il novantesimo giorno dall'istanza; contro il rifiuto espresso ricorso entro 60 giorni; il giudice verifica la sussistenza del caso di autotutela e annulla il diniego, secondo la prassi anche con l'annullamento dell'atto quando il vizio è accertato; l'istanza non sospende né riapre i termini per impugnare l'atto originario, che vanno rispettati con un ricorso parallelo se l'atto è ancora impugnabile), come si presenta (istanza scritta all'ufficio che ha emesso l'atto, per PEC, sportello o servizi telematici, con i dati dell'atto, il motivo di autotutela riferito a una lettera dell'art. 10-quater o all'infondatezza, i documenti: ricevute di pagamento, dichiarazioni, visure, atti; richiesta di sospensione della riscossione ex art. 39 D.P.R. 602/1973 o dichiarazione all'agente ex L. 228/2012 per pagamento, prescrizione, sgravio; richiesta di sgravio della cartella all'ente creditore; interlocuzione con il responsabile del procedimento indicato nell'atto ex art. 7 c. 2; garante del contribuente; termini: senza limiti per la facoltativa, un anno dalla definitività per l'obbligatoria), i casi tipici (cartella per imposta già pagata; avviso bonario con codice tributo sbagliato; accertamento a un omonimo; IMU calcolata su una rendita errata; sanzione per omessa dichiarazione presentata; detrazione negata per documento poi prodotto; doppia imposizione; errore di calcolo dell'ufficio; atto a persona deceduta o a società estinta), rapporti con il ricorso (l'autotutela non sostituisce il ricorso nei 60 giorni; per gli atti definitivi da meno di un anno è l'unica via nei casi obbligatori; per quelli più vecchi solo la facoltativa, impugnabile se rifiutata espressamente; spese di lite e responsabilità aggravata dell'ufficio che rifiuta un'autotutela obbligatoria; interessi e rimborsi dopo l'annullamento), differenze con il reclamo-mediazione abrogato, la conciliazione, il rimborso ex art. 21.
  • AccertamentoIl contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 6-bis Statuto)La regola (art. 6-bis L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023: tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo; applicabile agli atti emessi dal 30 aprile 2024; art. 7-bis D.L. 39/2024, interpretazione autentica: solo agli atti recanti una pretesa impositiva, non a quelli con forme specifiche di interlocuzione già previste né agli atti di recupero di crediti inesistenti; vale per Agenzia delle entrate, dogane, enti locali e agenti della riscossione per gli atti impositivi propri), come funziona (c. 3: comunicazione dello schema di atto con modalità che ne garantiscono la conoscibilità, PEC o raccomandata; termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo; l'atto non è adottato prima della scadenza; se il termine di decadenza dell'accertamento scade nel frattempo o entro 120 giorni dalla fine del contraddittorio, è posticipato al 120° giorno successivo; c. 4: l'atto finale tiene conto delle osservazioni ed è motivato su quelle non accolte, pena l'annullabilità per difetto di motivazione), gli atti esclusi (c. 2: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati dal DM 24 aprile 2024: cartelle di pagamento e intimazioni, avvisi bonari ex 36-bis e 36-ter e 54-bis, atti di recupero di crediti non spettanti da controllo automatizzato, avvisi di liquidazione dell'imposta di registro e successioni in casi determinati, accertamenti catastali, atti sul bollo auto e tributi automatici; dinieghi di rimborso, art. 7-bis c. 2 D.L. 39/2024; casi motivati di fondato pericolo per la riscossione; atti già preceduti da procedure partecipative specifiche), i rapporti con l'adesione (art. 6 c. 2-bis D.Lgs. 218/1997: entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema il contribuente può chiedere l'accertamento con adesione, con il contraddittorio che prosegue in quella sede; oppure nei 15 giorni dopo la notifica dell'avviso preceduto dallo schema, con sospensione del termine di ricorso di 30 giorni anziché 90; c. 2-ter: adesione di comune accordo dopo le osservazioni; c. 2-quater: chi ha usato l'istanza nella fase dello schema non può riproporla dopo la notifica), i vizi (art. 7-bis Statuto: gli atti sono annullabili per violazione delle norme sul procedimento e sulla partecipazione; i motivi vanno dedotti a pena di decadenza nel ricorso introduttivo e non sono rilevabili d'ufficio; art. 7-quinquies: inutilizzabili le prove acquisite oltre i termini della verifica o in violazione di legge; la prova di resistenza: la giurisprudenza europea e nazionale sul contraddittorio IVA richiedeva di indicare le ragioni che si sarebbero fatte valere, il nuovo testo prevede l'annullabilità ma il ricorso deve articolare le osservazioni omesse; art. 12 c. 7 abrogato: i 60 giorni dopo il PVC sono assorbiti dal 6-bis), come si usa il contraddittorio (leggere lo schema: presupposti, calcolo, prove; chiedere l'accesso al fascicolo; osservazioni scritte con documenti, errori di fatto, interpretazioni alternative, richiesta di riduzione, produzione di elementi non considerati; valutare l'adesione con le sanzioni a un terzo; se l'atto ignora le osservazioni, motivo di ricorso; tempistica e decadenza: lo schema comunicato a ridosso del 31 dicembre proroga i termini dell'ufficio), gli errori (non rispondere: l'ufficio adotta l'atto motivando solo sull'istruttoria; rispondere tardi; rivelare elementi che aggravano; confondere lo schema con l'accertamento: non è impugnabile; chiedere l'adesione due volte).
  • AccertamentoL'avviso di accertamento: come si legge e che cosa fareContraddittorio preventivo, motivazione e nullità, le tre opzioni nei 60 giorni (acquiescenza, adesione, ricorso), accertamento esecutivo, decadenza 5/7 anni, autotutela obbligatoria, TU dal 2027.
  • AccertamentoLe sanzioni tributarie dopo la riforma (D.Lgs. 87/2024)Le misure principali dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, art. 5: nuove misure solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, senza favor rei per le precedenti; D.Lgs. 471/1997: art. 1 c. 1 omessa dichiarazione dei redditi e IRAP 120% delle imposte dovute, minimo 250 euro, da 250 a 1.000 se non sono dovute imposte, raddoppiabili per chi tiene le scritture; c. 1-bis: dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima dei controlli, 75%; c. 2: infedele 70% della maggiore imposta o del minor credito, minimo 150 euro; c. 2-bis: integrativa spontanea prima dei controlli, 50%; c. 3: aumento dalla metà al doppio per documenti falsi, operazioni inesistenti, artifici, condotte fraudolente; c. 4: riduzione di un terzo se la maggiore imposta è inferiore al 3% del dichiarato e a 30.000 euro; art. 5: stesse misure per l'IVA, omessa 120%, infedele 70%; art. 6: fatture e corrispettivi non documentati o registrati 70% dell'imposta, minimo per operazione, da 250 a 2.000 se non incide sulla liquidazione; operazioni esenti o non imponibili 5% dei corrispettivi; memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi 70%; art. 8: violazioni sul contenuto della dichiarazione da 250 a 2.000; art. 11: comunicazioni omesse da 250 a 2.000; art. 13: omesso o tardivo versamento 25%, 12,5% entro 90 giorni, 1/15 al giorno entro 15; crediti non spettanti 25%, crediti inesistenti 70% aumentato dalla metà al doppio se con documenti falsi), i principi (D.Lgs. 472/1997 art. 3 c. 3-bis: proporzionalità e offensività; art. 3 c. 3: legge più favorevole salvo atto definitivo, ma la riforma 2024 esclude espressamente la retroattività; art. 5: colpevolezza, colpa grave solo per inosservanze macroscopiche, inadempimento occasionale di versamento non grave; art. 6: non punibilità per errore incolpevole sul fatto, valutazioni estimative entro il 5%, obiettiva incertezza normativa, fatto di terzi denunciato, forza maggiore, violazioni meramente formali senza concreto pregiudizio ai controlli, adeguamento alla prassi con integrativa entro 60 giorni; art. 7: sanzione determinata secondo gravità, condotta, personalità e condizioni economiche; c. 3: recidiva, aumento fino al doppio per violazioni della stessa indole nei 3 anni dalla definitività; c. 4: riduzione fino a un quarto per manifesta sproporzione, aumento fino alla metà per particolare gravità; c. 4-bis: dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, sanzione a un terzo; art. 12: cumulo giuridico, sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio per più violazioni con una sola azione o della stessa disposizione, esclusi versamenti e compensazioni, con aumento di un quinto se più tributi e della metà se più periodi, ora anche in adesione e conciliazione; art. 13: ravvedimento), il procedimento (art. 16: atto di contestazione con fatti, prove, norme, criteri, a pena di nullità; definizione agevolata con un terzo della sanzione entro il termine del ricorso, anche in 8 rate trimestrali; deduzioni difensive entro 60 giorni, con l'obbligo dell'ufficio di irrogare con atto motivato entro un anno; art. 17: sanzioni collegate al tributo irrogate con l'avviso di accertamento, definibili a un terzo; ruolo per gli omessi versamenti; art. 20: decadenza al 31 dicembre del quinto anno; art. 19: sospensione della riscossione delle sanzioni in pendenza di giudizio, due terzi dopo la sentenza di primo grado sfavorevole; art. 11: responsabilità della società e dell'amministratore, dal 2016 solo dell'ente per le persone giuridiche; sanzioni accessorie ex art. 21, sospensione di licenze e attività), le riduzioni (ravvedimento da 1/10 a 1/4; acquiescenza e adesione a 1/3; adesione al PVC a 1/6; conciliazione 40% e 50%; definizione dell'atto di contestazione a 1/3; niente cumulo di riduzioni), come contestare (ricorso alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni; motivi: sproporzione, incertezza normativa, errore, cumulo non applicato, decadenza, motivazione; il giudice può ridurre; onere della prova dell'ufficio ex art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/1992), tabella comparativa prima e dopo la riforma.
  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Giudici, tempi e strumentiMediazione, negoziazione assistita, arbitrato, conciliazione: le differenzeMediazione civile e commerciale (materie obbligatorie art. 5 D.Lgs. 28/2010, demandata dal giudice, primo incontro in 20-40 giorni, 6 mesi, indennità DM 150/2023, accordo titolo esecutivo con gli avvocati, esenzioni fiscali e credito d'imposta), negoziazione assistita (convenzione 1-3 mesi, obbligatoria per RC auto e crediti fino a 50.000 euro, accordo titolo esecutivo, famiglia), conciliazione giudiziale (artt. 185 e 185-bis c.p.c.), sedi protette del lavoro, Corecom, ABF e ACF, tributaria; arbitrato rituale e irrituale (artt. 806-840: clausola compromissoria, lodo con effetti di sentenza, impugnazione per nullità in 90 giorni, costi); tabella comparativa; come scegliere.