In breve
- Regola: la sentenza di primo grado si può eseguire subito, anche se c'è appello.
- Sospensione: se l'appello appare manifestamente fondato o c'è un pregiudizio grave e irreparabile.
- Anche per i soldi: conta il rischio che l'altra parte non possa restituire.
- Cassazione: il ricorso non sospende, salvo decisione del giudice per danno grave.
- Restituzione: se la sentenza è riformata, quanto pagato va restituito.
La sentenza di primo grado è esecutiva
«La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.»
Chi ha vinto può quindi notificare la sentenza con il precetto e procedere al pignoramento senza attendere l'appello (si veda la pagina sul titolo esecutivo). È subito esecutiva anche la condanna alle spese, qualunque sia la natura della sentenza (Cass. 10826/2020). Non lo sono, invece, le condanne strettamente collegate a un effetto costitutivo che si produce solo con il giudicato, come il pagamento del prezzo nella sentenza che trasferisce un immobile al posto del contratto definitivo o il conguaglio nella divisione (Cass. 8693/2016 e 2537/2019).
La sospensione in appello e in Cassazione
«Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.»
| Situazione | Chi decide | Presupposti |
|---|---|---|
| Appello (art. 283 e 351) | Giudice d'appello, alla prima udienza o prima con ricorso urgente | Appello manifestamente fondato o pregiudizio grave e irreparabile |
| Ricorso per cassazione (art. 373) | Giudice che ha pronunciato la sentenza | Danno grave e irreparabile; anche solo cauzione |
| Decreto ingiuntivo opposto (artt. 648-649) | Giudice dell'opposizione | Esecuzione provvisoria se l'opposizione non si fonda su prova scritta, obbligatoria per le somme non contestate; sospensione per gravi motivi |
| Cause di lavoro (art. 431) | Giudice d'appello | Condanne a favore del lavoratore sospese solo per gravissimo danno |
Le regole dell'art. 283 valgono nella formulazione della riforma Cartabia per le impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023. L'istanza si può riproporre durante il giudizio solo se le circostanze cambiano, indicandolo espressamente; se è inammissibile o manifestamente infondata il giudice può infliggere una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro (art. 283, c. 2-3). Sull'istanza il giudice decide con ordinanza non impugnabile, neppure con ricorso per cassazione (Cass. 13774/2015); con un ricorso urgente si può ottenere una sospensione immediata con decreto, poi confermata o revocata in camera di consiglio (art. 351). La sospensione ferma il pignoramento in corso, ma non rende illegittimi gli atti esecutivi già compiuti (Cass. 14048/2013). Sull'appello si veda la pagina sull'appello civile; sul decreto ingiuntivo quella sull'opposizione.
Se la sentenza viene riformata
La riforma o la cassazione della sentenza travolge anche gli atti che ne dipendono (art. 336 c.p.c.): chi ha pagato ha diritto alla restituzione per il solo fatto della riforma, e può farlo valere subito, anche con un decreto ingiuntivo (Cass. 30389/2019). La domanda si può proporre nel giudizio d'appello, anche nel corso del giudizio se il pagamento è avvenuto dopo l'impugnazione (Cass. 30495/2019), ma la sentenza d'appello è titolo esecutivo per la restituzione solo se contiene una condanna espressa (Cass. 9287/2012).
- Valutare subito se la sentenza è esecutiva e che cosa rischia chi deve pagare.
- Chiedere la sospensione già nell'atto di appello, motivando fondatezza e pregiudizio.
- Documentare il rischio di insolvenza dell'altra parte o il danno irreparabile.
- Usare il ricorso urgente se il pignoramento è imminente.
- Chiedere la restituzione nello stesso giudizio se la sentenza viene riformata.
Domande frequenti
Ho perso in primo grado: devo pagare anche se faccio appello?
Quanto tempo ci vuole per ottenere la sospensione?
Se in appello vinco, riavrò quello che ho pagato?
E se la causa va in Cassazione?
Fonti normative
- Art. 282 c.p.c. — Esecuzione provvisoria
- Art. 283 c.p.c. — Sospensione in appello
- Art. 351 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
- Art. 373 c.p.c. — Sospensione in pendenza di ricorso per cassazione
- Artt. 648-649 c.p.c. — Decreto ingiuntivo opposto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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