Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto civile · Il processo civile

Esecuzione provvisoria e sospensione in appello

Chi vince una causa in primo grado può far eseguire subito la sentenza, anche se l'altra parte fa appello: è l'esecuzione provvisoria. Chi perde, però, può chiedere al giudice d'appello di sospenderla, se l'appello appare manifestamente fondato o se l'esecuzione rischia di causargli un danno grave e irreparabile. Regole analoghe valgono per il ricorso in Cassazione, per il decreto ingiuntivo opposto e per le cause di lavoro. Questa pagina spiega quando la sentenza è esecutiva, come si chiede la sospensione e che cosa succede se la sentenza viene poi riformata.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regola: la sentenza di primo grado si può eseguire subito, anche se c'è appello.
  • Sospensione: se l'appello appare manifestamente fondato o c'è un pregiudizio grave e irreparabile.
  • Anche per i soldi: conta il rischio che l'altra parte non possa restituire.
  • Cassazione: il ricorso non sospende, salvo decisione del giudice per danno grave.
  • Restituzione: se la sentenza è riformata, quanto pagato va restituito.

La sentenza di primo grado è esecutiva

Art. 282 c.p.c.

«La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.»

Chi ha vinto può quindi notificare la sentenza con il precetto e procedere al pignoramento senza attendere l'appello (si veda la pagina sul titolo esecutivo). È subito esecutiva anche la condanna alle spese, qualunque sia la natura della sentenza (Cass. 10826/2020). Non lo sono, invece, le condanne strettamente collegate a un effetto costitutivo che si produce solo con il giudicato, come il pagamento del prezzo nella sentenza che trasferisce un immobile al posto del contratto definitivo o il conguaglio nella divisione (Cass. 8693/2016 e 2537/2019).

La sospensione in appello e in Cassazione

Art. 283, c. 1, c.p.c.

«Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.»

SituazioneChi decidePresupposti
Appello (art. 283 e 351)Giudice d'appello, alla prima udienza o prima con ricorso urgenteAppello manifestamente fondato o pregiudizio grave e irreparabile
Ricorso per cassazione (art. 373)Giudice che ha pronunciato la sentenzaDanno grave e irreparabile; anche solo cauzione
Decreto ingiuntivo opposto (artt. 648-649)Giudice dell'opposizioneEsecuzione provvisoria se l'opposizione non si fonda su prova scritta, obbligatoria per le somme non contestate; sospensione per gravi motivi
Cause di lavoro (art. 431)Giudice d'appelloCondanne a favore del lavoratore sospese solo per gravissimo danno

Le regole dell'art. 283 valgono nella formulazione della riforma Cartabia per le impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023. L'istanza si può riproporre durante il giudizio solo se le circostanze cambiano, indicandolo espressamente; se è inammissibile o manifestamente infondata il giudice può infliggere una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro (art. 283, c. 2-3). Sull'istanza il giudice decide con ordinanza non impugnabile, neppure con ricorso per cassazione (Cass. 13774/2015); con un ricorso urgente si può ottenere una sospensione immediata con decreto, poi confermata o revocata in camera di consiglio (art. 351). La sospensione ferma il pignoramento in corso, ma non rende illegittimi gli atti esecutivi già compiuti (Cass. 14048/2013). Sull'appello si veda la pagina sull'appello civile; sul decreto ingiuntivo quella sull'opposizione.

Se la sentenza viene riformata

La riforma o la cassazione della sentenza travolge anche gli atti che ne dipendono (art. 336 c.p.c.): chi ha pagato ha diritto alla restituzione per il solo fatto della riforma, e può farlo valere subito, anche con un decreto ingiuntivo (Cass. 30389/2019). La domanda si può proporre nel giudizio d'appello, anche nel corso del giudizio se il pagamento è avvenuto dopo l'impugnazione (Cass. 30495/2019), ma la sentenza d'appello è titolo esecutivo per la restituzione solo se contiene una condanna espressa (Cass. 9287/2012).

  1. Valutare subito se la sentenza è esecutiva e che cosa rischia chi deve pagare.
  2. Chiedere la sospensione già nell'atto di appello, motivando fondatezza e pregiudizio.
  3. Documentare il rischio di insolvenza dell'altra parte o il danno irreparabile.
  4. Usare il ricorso urgente se il pignoramento è imminente.
  5. Chiedere la restituzione nello stesso giudizio se la sentenza viene riformata.

Domande frequenti

Ho perso in primo grado: devo pagare anche se faccio appello?
Sì, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva e l'appello, di per sé, non la sospende (art. 282 c.p.c.). Con l'atto di appello si può però chiedere al giudice di sospenderla, in tutto o in parte, se l'appello appare manifestamente fondato o se l'esecuzione può causare un pregiudizio grave e irreparabile, anche quando si tratta di pagare una somma e anche tenendo conto del rischio che l'altra parte non sia poi in grado di restituirla (art. 283). Il giudice può anche subordinare l'esecuzione o la sospensione a una cauzione.
Quanto tempo ci vuole per ottenere la sospensione?
Il giudice decide alla prima udienza con ordinanza non impugnabile, ma se c'è urgenza si può chiedere con ricorso una decisione anticipata: il presidente fissa un'udienza in camera di consiglio e, se ci sono giusti motivi di urgenza, può sospendere subito l'esecuzione con decreto, poi confermato o revocato (art. 351 c.p.c.). Attenzione: un'istanza inammissibile o manifestamente infondata può costare una sanzione da 250 a 10.000 euro (art. 283, c. 3).
Se in appello vinco, riavrò quello che ho pagato?
Sì. La riforma della sentenza travolge gli atti che ne dipendono (art. 336 c.p.c.) e il diritto alla restituzione nasce per il solo fatto della riforma, e si può far valere subito, anche con un decreto ingiuntivo (Cass. 30389/2019). La domanda di restituzione si può proporre nello stesso giudizio d'appello; la sentenza d'appello vale però come titolo esecutivo per la restituzione solo se contiene una condanna espressa in tal senso (Cass. 9287/2012).
E se la causa va in Cassazione?
Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione. Il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può però, su istanza di parte, sospenderla o subordinarla a una cauzione quando dall'esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile; in casi di eccezionale urgenza la sospensione può essere disposta subito con decreto (art. 373 c.p.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Il processo civileL'appello civile: termini, motivi, filtroCome si fa appello: 30 giorni dalla notifica o 6 mesi, motivi specifici a pena di inammissibilità (art. 342), niente prove nuove (art. 345).
  • Il processo civileIl ricorso per cassazione civileIl ricorso per cassazione civile: i motivi dell'art. 360 c.p.c., doppia conforme, filtro, 60 giorni o 6 mesi, deposito in 20 giorni, controricorso, costi, rinvio.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl titolo esecutivoArt. 474 c.p.c.: quali atti permettono di pignorare, la copia conforme che dal 2023 sostituisce la formula esecutiva (art. 475), notifica, precetto, assegni e accordi.
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniIl precetto: intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, contenuto a pena di nullità, inefficace se l'esecuzione non inizia in 90 giorni.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
  • Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviOpposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) contro il diritto di procedere e agli atti esecutivi (art. 617) in 20 giorni; sospensione, cauzione, opposizione di terzo.
  • La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLa causa di lavoro: ricorso con tutte le prove, udienza entro 60 giorni, memoria 10 giorni prima, comparizione personale, poteri del giudice, sentenza esecutiva.