In breve
- Serve un titolo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
- Titoli giudiziali: sentenze, decreti ingiuntivi esecutivi, altri provvedimenti.
- Titoli stragiudiziali: atti notarili, scritture autenticate, cambiali, assegni, accordi di mediazione e negoziazione.
- Niente formula esecutiva dal 2023: basta la copia conforme.
- Poi: notifica del titolo e del precetto, almeno dieci giorni, pignoramento entro novanta.
Quali atti sono titoli esecutivi
«L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.»
| Titolo | Per che cosa | Norma |
|---|---|---|
| Sentenze e provvedimenti con efficacia esecutiva, come il decreto ingiuntivo esecutivo | Ogni tipo di esecuzione | Art. 474, n. 1; artt. 642 e 647 |
| Atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale | Ogni tipo di esecuzione | Art. 474, n. 3 |
| Scritture private autenticate | Solo somme di denaro | Art. 474, n. 2 |
| Cambiali e assegni bancari | Capitale e accessori | Art. 63 RD 1669/1933; art. 55 RD 1736/1933 |
| Accordo di mediazione firmato da parti e avvocati | Espropriazione, consegna e rilascio, obblighi di fare, ipoteca | Art. 12 D.Lgs. 28/2010 |
| Accordo di negoziazione assistita | Titolo esecutivo e per l'ipoteca | Art. 5 DL 132/2014 |
Per lo sfratto e le altre esecuzioni per consegna o rilascio servono i titoli giudiziali o gli atti notarili (art. 474, c. 3). Il decreto ingiuntivo diventa esecutivo se non è opposto nei termini (art. 647), oppure subito se il credito si fonda su cambiali, assegni o atti notarili, se c'è pericolo di grave pregiudizio o se il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore che prova il credito (art. 642; si veda la pagina sul decreto ingiuntivo). Per le scritture autenticate, le cambiali, gli assegni e gli accordi di mediazione e di negoziazione il precetto deve contenerne la trascrizione integrale.
La forma: la copia conforme
«Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti.»
La riforma Cartabia ha abolito la «spedizione in forma esecutiva» e la formula che il cancelliere o il notaio apponeva sul titolo, abrogando l'art. 476 (D.Lgs. 149/2022). Le nuove regole valgono per i titoli messi in esecuzione dopo il 28 febbraio 2023 (art. 7, c. 4, D.Lgs. 164/2024).
Dal titolo al pignoramento
L'esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del titolo, in copia conforme o duplicato informatico, alla parte personalmente, e del precetto, che può essere notificato insieme (art. 479). Il precetto intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, deve indicare a pena di nullità le parti e la data di notifica del titolo, o trascriverlo quando la legge lo richiede, e contiene l'avviso che il debitore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (art. 480). Se entro novanta giorni dalla notifica l'esecuzione non inizia, il precetto perde efficacia (art. 481). Il debitore che contesta il diritto del creditore di procedere può proporre opposizione al precetto o, dopo l'inizio dell'esecuzione, al giudice dell'esecuzione, e chiedere la sospensione per gravi motivi, anche solo per la parte contestata (art. 615). Dopo una sentenza di condanna passata in giudicato il credito si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.; si veda la pagina sulla prescrizione dei debiti).
- Verificare di avere un titolo e che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
- Ottenere la copia conforme o il duplicato informatico del titolo.
- Notificare titolo e precetto alla parte personalmente.
- Attendere almeno dieci giorni e scegliere i beni da pignorare.
- Pignorare entro novanta giorni, altrimenti il precetto va rinnovato.
Domande frequenti
Ho un assegno scoperto: posso pignorare subito?
Serve ancora la formula esecutiva sulla sentenza?
Una scrittura privata firmata dal debitore permette di pignorare?
Quanto dura un titolo esecutivo?
Fonti normative
- Art. 474 c.p.c. — Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. — Forma del titolo esecutivo
- Art. 479 c.p.c. — Notificazione del titolo e del precetto
- Art. 55 RD 1736/1933 — Assegno bancario titolo esecutivo
- Art. 5 DL 132/2014 — Accordo di negoziazione assistita
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniIl precetto: intimazione a pagare entro almeno 10 giorni, contenuto a pena di nullità, inefficace se l'esecuzione non inizia in 90 giorni.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviOpposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) contro il diritto di procedere e agli atti esecutivi (art. 617) in 20 giorni; sospensione, cauzione, opposizione di terzo.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correnteIl pignoramento del conto corrente (artt. 543-553 c.p.c.): blocco nei limiti del credito, stipendio e pensione protetti (triplo dell'assegno sociale, un quinto).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaIl pignoramento della casa: trascrizione, istanza di vendita in 45 giorni, perizia, aste con ribassi, decreto di trasferimento; conversione, opposizioni.
- Il processo civileLa negoziazione assistita dagli avvocatiObbligatoria fino a 50.000 euro e per i sinistri stradali: invito, 30 giorni, convenzione da 1 a 3 mesi, prove raccolte dagli avvocati, accordo titolo esecutivo.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.