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IstitutoDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Il titolo esecutivo

Per pignorare lo stipendio, il conto o la casa di un debitore non basta avere ragione: serve un titolo esecutivo, cioè un atto a cui la legge riconosce la forza di far partire l'esecuzione forzata. Sono titoli esecutivi le sentenze e i decreti ingiuntivi esecutivi, ma anche gli atti notarili, le cambiali, gli assegni, le scritture private autenticate e gli accordi firmati con gli avvocati in mediazione o in negoziazione assistita. Dal 2023 non serve più la vecchia «formula esecutiva»: basta una copia conforme. Questa pagina spiega quali atti valgono come titolo, come si usano e che cosa può fare il debitore.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Serve un titolo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
  • Titoli giudiziali: sentenze, decreti ingiuntivi esecutivi, altri provvedimenti.
  • Titoli stragiudiziali: atti notarili, scritture autenticate, cambiali, assegni, accordi di mediazione e negoziazione.
  • Niente formula esecutiva dal 2023: basta la copia conforme.
  • Poi: notifica del titolo e del precetto, almeno dieci giorni, pignoramento entro novanta.

Quali atti sono titoli esecutivi

Art. 474, c. 1, c.p.c.

«L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.»

TitoloPer che cosaNorma
Sentenze e provvedimenti con efficacia esecutiva, come il decreto ingiuntivo esecutivoOgni tipo di esecuzioneArt. 474, n. 1; artt. 642 e 647
Atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficialeOgni tipo di esecuzioneArt. 474, n. 3
Scritture private autenticateSolo somme di denaroArt. 474, n. 2
Cambiali e assegni bancariCapitale e accessoriArt. 63 RD 1669/1933; art. 55 RD 1736/1933
Accordo di mediazione firmato da parti e avvocatiEspropriazione, consegna e rilascio, obblighi di fare, ipotecaArt. 12 D.Lgs. 28/2010
Accordo di negoziazione assistitaTitolo esecutivo e per l'ipotecaArt. 5 DL 132/2014

Per lo sfratto e le altre esecuzioni per consegna o rilascio servono i titoli giudiziali o gli atti notarili (art. 474, c. 3). Il decreto ingiuntivo diventa esecutivo se non è opposto nei termini (art. 647), oppure subito se il credito si fonda su cambiali, assegni o atti notarili, se c'è pericolo di grave pregiudizio o se il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore che prova il credito (art. 642; si veda la pagina sul decreto ingiuntivo). Per le scritture autenticate, le cambiali, gli assegni e gli accordi di mediazione e di negoziazione il precetto deve contenerne la trascrizione integrale.

La forma: la copia conforme

Art. 475 c.p.c.

«Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti.»

La riforma Cartabia ha abolito la «spedizione in forma esecutiva» e la formula che il cancelliere o il notaio apponeva sul titolo, abrogando l'art. 476 (D.Lgs. 149/2022). Le nuove regole valgono per i titoli messi in esecuzione dopo il 28 febbraio 2023 (art. 7, c. 4, D.Lgs. 164/2024).

Dal titolo al pignoramento

L'esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del titolo, in copia conforme o duplicato informatico, alla parte personalmente, e del precetto, che può essere notificato insieme (art. 479). Il precetto intima di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, deve indicare a pena di nullità le parti e la data di notifica del titolo, o trascriverlo quando la legge lo richiede, e contiene l'avviso che il debitore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento (art. 480). Se entro novanta giorni dalla notifica l'esecuzione non inizia, il precetto perde efficacia (art. 481). Il debitore che contesta il diritto del creditore di procedere può proporre opposizione al precetto o, dopo l'inizio dell'esecuzione, al giudice dell'esecuzione, e chiedere la sospensione per gravi motivi, anche solo per la parte contestata (art. 615). Dopo una sentenza di condanna passata in giudicato il credito si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.; si veda la pagina sulla prescrizione dei debiti).

  1. Verificare di avere un titolo e che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
  2. Ottenere la copia conforme o il duplicato informatico del titolo.
  3. Notificare titolo e precetto alla parte personalmente.
  4. Attendere almeno dieci giorni e scegliere i beni da pignorare.
  5. Pignorare entro novanta giorni, altrimenti il precetto va rinnovato.

Domande frequenti

Ho un assegno scoperto: posso pignorare subito?
Sì, l'assegno bancario è di per sé titolo esecutivo per il capitale e gli accessori (art. 55 RD 1736/1933), come la cambiale (art. 63 RD 1669/1933). Non serve un decreto ingiuntivo: si notifica il precetto, che deve contenere la trascrizione dell'assegno o del protesto, e trascorsi almeno dieci giorni si può pignorare. Conviene comunque verificare che il diritto sia certo, liquido ed esigibile e che l'assegno sia regolare.
Serve ancora la formula esecutiva sulla sentenza?
No, per i titoli messi in esecuzione dopo il 28 febbraio 2023. La riforma Cartabia ha sostituito la «spedizione in forma esecutiva» con il rilascio di una copia attestata conforme all'originale o di un duplicato informatico (art. 475 c.p.c.), e ha abrogato l'art. 476 (D.Lgs. 149/2022; art. 7, c. 4, D.Lgs. 164/2024). La copia conforme si notifica al debitore insieme al precetto o prima di esso (art. 479).
Una scrittura privata firmata dal debitore permette di pignorare?
Solo se è autenticata, cioè con le firme autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale, e solo per le obbligazioni di pagare somme di denaro; in quel caso il precetto deve contenerne la trascrizione integrale (art. 474 c.p.c.). Una scrittura semplice non basta: serve un decreto ingiuntivo, che il giudice può rendere subito esecutivo se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore che prova il credito (art. 642).
Quanto dura un titolo esecutivo?
Il titolo in sé non scade, ma il diritto che esprime si prescrive: dopo una sentenza di condanna passata in giudicato la prescrizione è di dieci anni anche per i crediti che prima si prescrivevano in un tempo più breve (art. 2953 c.c.). Il precetto, invece, perde efficacia se entro novanta giorni dalla notifica non inizia l'esecuzione, e va rinnovato (art. 481 c.p.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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