In breve
- A che cosa serve: bloccare i beni dell'imputato a garanzia del risarcimento e delle somme dovute allo Stato.
- Chi lo chiede: il pubblico ministero e la parte civile.
- Quando: nel processo di merito; per alcuni reati di violenza domestica e di genere anche prima.
- Presupposto: garanzie che mancano o si disperdono; basta un patrimonio insufficiente.
- Difese: cauzione e riesame entro 10 giorni; con la condanna diventa pignoramento.
Chi può chiederlo e a quali condizioni
«Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.»
Il pubblico ministero lo chiede, in ogni stato e grado del processo di merito, a garanzia delle spese di procedimento e delle altre somme dovute all'erario; il sequestro colpisce beni mobili o immobili dell'imputato, o somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento (art. 316, c. 1), e quello chiesto dal pubblico ministero giova anche alla parte civile (c. 3). Per effetto del sequestro i crediti garantiti diventano privilegiati rispetto agli altri crediti non privilegiati anteriori e a quelli successivi, salvi i privilegi tributari (c. 4). Per la Cassazione basta l'incapienza attuale del patrimonio, senza prova di atti di dispersione (Cass. 51576/2019); il credito deve però essere quantificabile almeno in via approssimativa (Cass. 14065/2015), e possono essere sequestrati anche beni conferiti in un trust quando il conferimento appare fittizio (Cass. 7442/2019). Regole speciali valgono per l'omicidio del coniuge o del partner con figli minorenni o non autosufficienti (c. 1-bis) e per i delitti di violenza domestica e di genere, come i maltrattamenti e gli atti persecutori, per i quali il pubblico ministero può chiederlo già dopo indagini patrimoniali (c. 1-ter).
Procedura, difese e conversione in pignoramento
| Momento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Decisione | Ordinanza del giudice che procede; dopo una sentenza impugnata, il giudice che l'ha pronunciata e poi quello dell'impugnazione | Art. 317, c. 1-2, c.p.p. |
| Esecuzione | Ufficiale giudiziario, con le forme del codice di procedura civile | Art. 317, c. 3 |
| Contestazione | Riesame entro dieci giorni, anche nel merito; non sospende il sequestro | Artt. 318 e 324 |
| Cauzione | Impedisce o fa revocare il sequestro | Art. 319 |
| Proscioglimento definitivo | Gli effetti cessano | Art. 317, c. 4 |
| Condanna esecutiva al risarcimento | Conversione in pignoramento, con il privilegio | Art. 320 |
Sul ricavato della vendita si pagano prima la parte civile, per il risarcimento e le spese processuali, e poi le spese di procedimento e le altre somme dovute allo Stato (art. 320, c. 2). Il sequestro conservativo non va confuso con il sequestro preventivo, che riguarda le cose pertinenti al reato o destinate alla confisca, né con il sequestro probatorio. Per chiederlo la vittima deve prima costituirsi parte civile (si veda la pagina su persona offesa e parte civile); i beni che la legge non consente di pignorare restano fuori (si veda la pagina sui beni impignorabili).
- Costituirsi parte civile nel processo penale.
- Raccogliere elementi sul patrimonio dell'imputato e sulla sua insufficienza.
- Quantificare il danno, almeno in via approssimativa.
- Per l'imputato: valutare cauzione o riesame entro dieci giorni.
- Dopo la condanna esecutiva, procedere all'esecuzione sui beni sequestrati.
Domande frequenti
Si può chiedere il sequestro conservativo durante le indagini?
Che cosa bisogna dimostrare?
Come può l'imputato evitarlo o farlo revocare?
Che cosa succede ai beni dopo la condanna?
Fonti normative
- Art. 316 c.p.p. — Presupposti ed effetti del sequestro conservativo
- Art. 317 c.p.p. — Forma del provvedimento e competenza
- Art. 319 c.p.p. — Offerta di cauzione
- Art. 320 c.p.p. — Esecuzione sui beni sequestrati
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).
- Arresto e misure cautelariIl sequestro preventivo di beni, conti e societàArt. 321 c.p.p.: sequestro impeditivo e finalizzato alla confisca, anche per equivalente; motivazione sul pericolo (SU 36959/2021), riesame in 10 giorni, appello, revoca.
- Il procedimento penalePerquisizione e sequestro: che cosa può fare la poliziaPerquisizione personale, domiciliare e informatica con decreto o in flagranza (convalida in 48+48 ore, opposizione in 10 giorni), sequestro probatorio.
- Il procedimento penaleLa confisca: diretta, per equivalente, allargataArtt. 240, 240-bis e 322-ter c.p.: confisca facoltativa e obbligatoria, profitto in denaro, per equivalente, allargata, società, concorrenti e prescrizione.
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Il riesame (art. 309 c.p.p.): richiesta entro 10 giorni, tribunale della libertà, decisione in 10 giorni e perdita di efficacia per ritardo.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Debiti, crediti e pignoramentiChe cosa non si può pignorareMobili indispensabili e animali (art. 514 c.p.c.), strumenti di lavoro (515), stipendio e pensione oltre il minimo (545), conto corrente.