In breve
- Divieto di dimora: non stare né entrare in un luogo senza autorizzazione.
- Obbligo di dimora: non lasciare il proprio comune o frazione.
- Prescrizioni: presentarsi alla polizia, reperibilità, a volte casa in certe ore.
- Lavoro e cure: il giudice ne tiene conto e può autorizzare spostamenti.
- Violazioni: possibile aggravamento fino al carcere.
Come funzionano
«Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero [...] dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo.»
Se la permanenza nel proprio comune non basta per la personalità dell'indagato o per le condizioni ambientali, l'obbligo può essere fissato in un altro comune, preferibilmente nella stessa provincia e comunque nella regione (c. 2). Chi riceve l'obbligo si presenta alla polizia e dichiara dove abiterà; il giudice può prescrivere di indicare orari e luoghi di reperibilità e di non uscire di casa in alcune ore, senza pregiudicare il lavoro (c. 3-4). Nel fissare i limiti il giudice considera le esigenze di alloggio, lavoro e assistenza e, per chi segue un programma terapeutico, i controlli sulla sua prosecuzione (c. 5).
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Reati per cui si applicano | Delitti con reclusione superiore nel massimo a tre anni | Art. 280 |
| Vigilanza | Autorità di polizia, che riferisce le infrazioni al pubblico ministero | Art. 283, c. 6 |
| Violazione delle prescrizioni | Sostituzione o cumulo con una misura più grave | Art. 276 |
| Durata massima | Il doppio dei termini di custodia cautelare | Art. 308 |
Come ci si difende
Contro l'ordinanza si propone il riesame, contestando i gravi indizi, le esigenze cautelari o la proporzionalità; in seguito si può chiedere la revoca o la sostituzione con una misura meno afflittiva, come l'obbligo di presentazione alla polizia, se le esigenze si attenuano. Per ogni necessità di spostamento, come un lavoro fuori comune, una visita medica o un'udienza, si chiede prima l'autorizzazione al giudice che procede. Le misure più gravi sono gli arresti domiciliari e la custodia in carcere, che possono scattare proprio dopo una violazione.
- Presentarsi subito alla polizia indicata nel provvedimento.
- Dichiarare l'abitazione e rispettare orari e reperibilità.
- Chiedere l'autorizzazione prima di ogni spostamento necessario.
- Proporre il riesame entro dieci giorni.
- Chiedere la revoca o l'attenuazione quando cambiano le circostanze.
Domande frequenti
Con l'obbligo di dimora posso andare a lavorare in un altro comune?
Che cosa devo fare appena mi notificano l'obbligo di dimora?
Se violo il divieto o l'obbligo di dimora che cosa succede?
Per quali reati si possono applicare?
Fonti normative
- Art. 283 c.p.p. — Divieto e obbligo di dimora
- Art. 276 c.p.p. — Trasgressione alle prescrizioni
- Art. 280 c.p.p. — Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Arresto e misure cautelariL'obbligo di presentazione alla polizia giudiziariaArt. 282 c.p.p.: la misura cautelare più lieve, giorni e orari, violazioni e aggravamento (art. 276), durata, revoca, riesame, nessuno sconto di pena.
- Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoGli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.): luogo, comunicazioni, permessi per lavoro e necessità, braccialetto elettronico, controlli, computo nella pena, revoca.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Il riesame (art. 309 c.p.p.): richiesta entro 10 giorni, tribunale della libertà, decisione in 10 giorni e perdita di efficacia per ritardo.
- Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaDivieto di avvicinamento alla persona offesa: distanza minima di 1.000 metri, braccialetto elettronico, divieto di comunicare, violazione (art. 387-bis c.p.).
- Arresto e misure cautelariLe misure cautelari interdittiveSospensione dalla responsabilità genitoriale e dal pubblico ufficio, divieto di esercitare professioni e imprese: condizioni, reati, durata massima di 12 mesi.
- Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniL'interrogatorio: gli avvertimenti obbligatori, la facoltà di non rispondere, la contestazione del fatto, l'invito a presentarsi.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.