Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto penale · Arresto e misure cautelari

Il divieto e l'obbligo di dimora

Tra le misure cautelari che il giudice può applicare durante un procedimento penale ci sono il divieto di dimora, che vieta di stare e di entrare in un certo luogo, e l'obbligo di dimora, che impone di non uscire dal proprio comune o frazione. Sono misure meno pesanti degli arresti domiciliari, ma con prescrizioni precise: presentarsi alla polizia, dichiarare dove si abita, a volte restare in casa in certe ore. Violarle può costare una misura più grave. Questa pagina spiega come funzionano, quali esigenze di lavoro si possono far valere e come si contestano.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Divieto di dimora: non stare né entrare in un luogo senza autorizzazione.
  • Obbligo di dimora: non lasciare il proprio comune o frazione.
  • Prescrizioni: presentarsi alla polizia, reperibilità, a volte casa in certe ore.
  • Lavoro e cure: il giudice ne tiene conto e può autorizzare spostamenti.
  • Violazioni: possibile aggravamento fino al carcere.

Come funzionano

Art. 283, c. 1-2, c.p.p. (estratto)

«Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero [...] dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo.»

Se la permanenza nel proprio comune non basta per la personalità dell'indagato o per le condizioni ambientali, l'obbligo può essere fissato in un altro comune, preferibilmente nella stessa provincia e comunque nella regione (c. 2). Chi riceve l'obbligo si presenta alla polizia e dichiara dove abiterà; il giudice può prescrivere di indicare orari e luoghi di reperibilità e di non uscire di casa in alcune ore, senza pregiudicare il lavoro (c. 3-4). Nel fissare i limiti il giudice considera le esigenze di alloggio, lavoro e assistenza e, per chi segue un programma terapeutico, i controlli sulla sua prosecuzione (c. 5).

AspettoRegolaNorma
Reati per cui si applicanoDelitti con reclusione superiore nel massimo a tre anniArt. 280
VigilanzaAutorità di polizia, che riferisce le infrazioni al pubblico ministeroArt. 283, c. 6
Violazione delle prescrizioniSostituzione o cumulo con una misura più graveArt. 276
Durata massimaIl doppio dei termini di custodia cautelareArt. 308

Come ci si difende

Contro l'ordinanza si propone il riesame, contestando i gravi indizi, le esigenze cautelari o la proporzionalità; in seguito si può chiedere la revoca o la sostituzione con una misura meno afflittiva, come l'obbligo di presentazione alla polizia, se le esigenze si attenuano. Per ogni necessità di spostamento, come un lavoro fuori comune, una visita medica o un'udienza, si chiede prima l'autorizzazione al giudice che procede. Le misure più gravi sono gli arresti domiciliari e la custodia in carcere, che possono scattare proprio dopo una violazione.

  1. Presentarsi subito alla polizia indicata nel provvedimento.
  2. Dichiarare l'abitazione e rispettare orari e reperibilità.
  3. Chiedere l'autorizzazione prima di ogni spostamento necessario.
  4. Proporre il riesame entro dieci giorni.
  5. Chiedere la revoca o l'attenuazione quando cambiano le circostanze.

Domande frequenti

Con l'obbligo di dimora posso andare a lavorare in un altro comune?
Solo con l'autorizzazione del giudice che procede: l'obbligo impone di non allontanarsi dal comune, o dalla frazione, indicati senza autorizzazione (art. 283, c. 2, c.p.p.). Nel fissare i limiti il giudice deve considerare, per quanto possibile, le esigenze di alloggio, lavoro e assistenza, e le prescrizioni orarie non devono pregiudicare le normali esigenze di lavoro (c. 4-5); conviene documentare subito l'attività lavorativa.
Che cosa devo fare appena mi notificano l'obbligo di dimora?
Presentarti senza ritardo all'autorità di polizia indicata nel provvedimento e dichiarare il luogo dove fisserai l'abitazione; il giudice può chiederti anche di comunicare orari e luoghi di reperibilità quotidiana e di avvisare prima di ogni variazione (art. 283, c. 3, c.p.p.).
Se violo il divieto o l'obbligo di dimora che cosa succede?
Il giudice può sostituire la misura o cumularla con una più grave, fino agli arresti domiciliari o alla custodia in carcere, tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione (art. 276, c. 1, c.p.p.). La polizia vigila sull'osservanza e riferisce ogni infrazione al pubblico ministero (art. 283, c. 6).
Per quali reati si possono applicare?
Come le altre misure coercitive, solo quando si procede per delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280, c. 1, c.p.p.), e quando ci sono gravi indizi di colpevolezza e almeno un'esigenza cautelare. Contro l'ordinanza si può proporre riesame.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme