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ProceduraDiritto penale · Arresto e misure cautelari

Le misure cautelari interdittive

Oltre alle misure che limitano la libertà personale, il giudice penale può applicare durante il processo misure che vietano temporaneamente di svolgere un'attività: la sospensione dalla responsabilità genitoriale, dal pubblico ufficio o servizio, il divieto di esercitare una professione, un'impresa o incarichi direttivi. Sono frequenti nei reati contro la pubblica amministrazione, societari e in famiglia. Durano al massimo dodici mesi. Questa pagina spiega le singole misure, quando si possono applicare anche per reati minori, l'interrogatorio preventivo e le difese.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Tre misure: sospensione dalla responsabilità genitoriale, dal pubblico ufficio, divieto di esercitare attività.
  • Di regola per delitti puniti con più di tre anni nel massimo.
  • Anche sotto soglia per reati contro la PA, societari, sessuali e in famiglia.
  • Durata: al massimo dodici mesi.
  • Interrogatorio preventivo prima della sospensione dal pubblico ufficio.

Le misure

MisuraQuando anche oltre i limiti di penaNorma
Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitorialeDelitti contro la libertà sessuale; abuso dei mezzi di correzione in danno di prossimi congiuntiArt. 288
Sospensione da un pubblico ufficio o servizioDelitti contro la pubblica amministrazione; non per gli uffici elettiviArt. 289
Divieto di esercitare professioni, imprese, uffici direttiviDelitti contro l'incolumità e l'economia pubblica, reati societari, alcuni delitti contro la giustiziaArt. 290
Art. 289, c. 1-2, c.p.p. (estratto)

«Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero [...], il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato [...].»

Di regola le misure interdittive si applicano solo per delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287), in presenza di gravi indizi e di esigenze cautelari. Non vanno confuse con le pene accessorie, che seguono la condanna: sono misure provvisorie, che durano al massimo dodici mesi e perdono efficacia alla scadenza fissata, salvo rinnovo per esigenze probatorie entro lo stesso limite (art. 308, c. 2).

Come ci si difende

Nella sospensione dal pubblico ufficio l'interrogatorio preventivo è l'occasione per spiegare i fatti e proporre alternative, come il trasferimento ad altre mansioni. Contro l'ordinanza si propone il riesame, contestando indizi, esigenze e proporzionalità, e in seguito si può chiedere la revoca quando le esigenze vengono meno. Chi non rispetta la misura rischia la sostituzione o il cumulo con una misura più grave, anche coercitiva (art. 276). Le misure si incontrano spesso nei procedimenti per peculato, corruzione e bancarotta.

  1. Preparare l'interrogatorio con il difensore, quando è previsto.
  2. Proporre il riesame nei termini.
  3. Organizzare la sostituzione nell'attività sospesa.
  4. Controllare la scadenza della misura, al massimo dodici mesi.
  5. Chiedere la revoca se le esigenze cautelari vengono meno.

Domande frequenti

Sono un dipendente pubblico indagato: possono sospendermi dal servizio?
Sì: il giudice può sospendere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio dall'esercizio del suo ufficio o servizio; per i delitti contro la pubblica amministrazione anche al di sotto dei limiti di pena ordinari. Durante le indagini, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero, il giudice deve interrogare l'indagato (art. 289 c.p.p.). La misura non si applica a chi ricopre uffici elettivi per investitura popolare diretta.
Quanto può durare una misura interdittiva?
Non più di dodici mesi, e perde efficacia alla scadenza fissata dal giudice nell'ordinanza; se era stata disposta per esigenze probatorie, può essere rinnovata sempre entro quel limite (art. 308, c. 2, c.p.p.).
Possono vietarmi di fare l'amministratore della mia società?
Sì: il divieto temporaneo può riguardare professioni, imprese e uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, anche per reati puniti meno gravemente quando si procede per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, per reati societari o per alcuni delitti contro la giustizia (art. 290 c.p.p.).
Che cosa succede se non rispetto la sospensione?
Il giudice può sostituire la misura interdittiva o cumularla con un'altra più grave, anche con una misura coercitiva come l'obbligo di dimora o gli arresti domiciliari, tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione (art. 276, c. 1, c.p.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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