In breve
- Tre misure: sospensione dalla responsabilità genitoriale, dal pubblico ufficio, divieto di esercitare attività.
- Di regola per delitti puniti con più di tre anni nel massimo.
- Anche sotto soglia per reati contro la PA, societari, sessuali e in famiglia.
- Durata: al massimo dodici mesi.
- Interrogatorio preventivo prima della sospensione dal pubblico ufficio.
Le misure
| Misura | Quando anche oltre i limiti di pena | Norma |
|---|---|---|
| Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale | Delitti contro la libertà sessuale; abuso dei mezzi di correzione in danno di prossimi congiunti | Art. 288 |
| Sospensione da un pubblico ufficio o servizio | Delitti contro la pubblica amministrazione; non per gli uffici elettivi | Art. 289 |
| Divieto di esercitare professioni, imprese, uffici direttivi | Delitti contro l'incolumità e l'economia pubblica, reati societari, alcuni delitti contro la giustizia | Art. 290 |
«Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero [...], il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato [...].»
Di regola le misure interdittive si applicano solo per delitti puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 287), in presenza di gravi indizi e di esigenze cautelari. Non vanno confuse con le pene accessorie, che seguono la condanna: sono misure provvisorie, che durano al massimo dodici mesi e perdono efficacia alla scadenza fissata, salvo rinnovo per esigenze probatorie entro lo stesso limite (art. 308, c. 2).
Come ci si difende
Nella sospensione dal pubblico ufficio l'interrogatorio preventivo è l'occasione per spiegare i fatti e proporre alternative, come il trasferimento ad altre mansioni. Contro l'ordinanza si propone il riesame, contestando indizi, esigenze e proporzionalità, e in seguito si può chiedere la revoca quando le esigenze vengono meno. Chi non rispetta la misura rischia la sostituzione o il cumulo con una misura più grave, anche coercitiva (art. 276). Le misure si incontrano spesso nei procedimenti per peculato, corruzione e bancarotta.
- Preparare l'interrogatorio con il difensore, quando è previsto.
- Proporre il riesame nei termini.
- Organizzare la sostituzione nell'attività sospesa.
- Controllare la scadenza della misura, al massimo dodici mesi.
- Chiedere la revoca se le esigenze cautelari vengono meno.
Domande frequenti
Sono un dipendente pubblico indagato: possono sospendermi dal servizio?
Quanto può durare una misura interdittiva?
Possono vietarmi di fare l'amministratore della mia società?
Che cosa succede se non rispetto la sospensione?
Fonti normative
- Art. 287 c.p.p. — Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
- Art. 289 c.p.p. — Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- Art. 290 c.p.p. — Divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali
- Art. 308 c.p.p. — Durata massima delle misure
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Arresto e misure cautelariIl divieto e l'obbligo di dimoraDivieto di stare in un luogo e obbligo di restare nel proprio comune, presentazione alla polizia, reperibilità, lavoro, violazioni e aggravamento.
- Il procedimento penaleLe pene accessorie: interdizione, incapacità, pubblicazione della sentenzaInterdizione dai pubblici uffici perpetua oltre 5 anni e temporanea oltre 3 (art. 29), professione, interdizione legale, uffici direttivi; durata e riabilitazione (179).
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Il riesame (art. 309 c.p.p.): richiesta entro 10 giorni, tribunale della libertà, decisione in 10 giorni e perdita di efficacia per ritardo.
- Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniL'interrogatorio: gli avvertimenti obbligatori, la facoltà di non rispondere, la contestazione del fatto, l'invito a presentarsi.
- Reati contro la pubblica amministrazioneIl peculato (art. 314 c.p.)Art. 314 c.p.: da 4 anni a 10 anni e 6 mesi, peculato d'uso, indebita destinazione (314-bis), confisca, pene accessorie, patteggiamento con restituzione.
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa corruzione (artt. 318-322 c.p.): pene, corruttore, induzione, traffico di influenzeI reati di corruzione: per la funzione (318, 3-8 anni), per atto contrario (319, 6-10), in atti giudiziari, induzione indebita, concussione, traffico di influenze.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.