In breve
- Che cos'è: presentarsi alla polizia nei giorni e orari fissati dal giudice.
- Quando: per delitti puniti con più di tre anni nel massimo, con indizi ed esigenze cautelari.
- Violazioni: possono portare a una misura più grave.
- Durata: limitata dalla legge; revoca e riesame possibili.
- Pena: il periodo non si scala dalla condanna.
Come funziona
«Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.»
Come tutte le misure coercitive richiede gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, come il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione (artt. 273-274 c.p.p.), e di regola si applica solo per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280). È la misura più lieve: si usa quando basta un controllo periodico, anche in sostituzione di misure più gravi come gli arresti domiciliari, e può essere combinata con l'obbligo di dimora (Cass. 6790/2017). È autonoma rispetto all'obbligo di firma che accompagna il DASPO e può concorrere con esso (Cass. 25379/2023).
Violazioni, durata e revoca
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Firma saltata o altra trasgressione | Possibile sostituzione o cumulo con misura più grave | Art. 276 c.p.p. |
| Esigenze attenuate | Sostituzione o modalità meno gravose | Art. 299, c. 2 |
| Indizi o esigenze venuti meno | Revoca immediata | Art. 299, c. 1 |
| Durata massima | Doppio dei termini di custodia della fase | Art. 308, c. 1 |
| Contestazione iniziale | Riesame entro dieci giorni | Art. 309 |
Per le procedure di riesame e appello si veda la pagina sul riesame. Il periodo trascorso con l'obbligo di firma non si detrae dalla pena eventualmente inflitta (Cass. 40070/2023), a differenza della custodia cautelare e degli arresti domiciliari. Diversa è la violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, che è un reato autonomo (si veda la pagina sull'art. 387-bis).
- Leggere l'ordinanza: ufficio, giorni, orari.
- Presentarsi puntualmente e conservare traccia delle firme.
- Chiedere modifiche al giudice se cambiano lavoro o abitazione.
- Documentare subito ogni impedimento.
- Valutare riesame o revoca con il difensore.
Domande frequenti
Come funziona l'obbligo di firma?
Che cosa succede se salto una firma?
Quanto dura e come si fa revocare?
Il periodo di obbligo di firma si scala dalla pena?
Fonti normative
- Art. 282 c.p.p. — Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- Art. 276 c.p.p. — Trasgressione delle prescrizioni
- Art. 299 c.p.p. — Revoca e sostituzione delle misure
- Art. 308 c.p.p. — Durata massima delle misure non custodiali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Il riesame (art. 309 c.p.p.): richiesta entro 10 giorni, tribunale della libertà, decisione in 10 giorni e perdita di efficacia per ritardo.
- Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoGli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.): luogo, comunicazioni, permessi per lavoro e necessità, braccialetto elettronico, controlli, computo nella pena, revoca.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Reati contro l'amministrazione della giustiziaViolazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.)Reato di chi viola le misure degli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p. o un ordine di protezione: 6 mesi-3 anni e 6 mesi, arresto anche differito, 1.000 metri, difesa.
- Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaDivieto di avvicinamento alla persona offesa: distanza minima di 1.000 metri, braccialetto elettronico, divieto di comunicare, violazione (art. 387-bis c.p.).
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.
- Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniL'interrogatorio: gli avvertimenti obbligatori, la facoltà di non rispondere, la contestazione del fatto, l'invito a presentarsi.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.