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ProceduraDiritto penale · Arresto e misure cautelari

L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

L'obbligo di presentazione, o «obbligo di firma», è la misura cautelare coercitiva più lieve: l'indagato o l'imputato deve presentarsi in un ufficio di polizia nei giorni e nelle ore fissati dal giudice, senza altre limitazioni. Va però rispettato con scrupolo, perché le violazioni possono portare a una misura più grave. Ha una durata massima, si può chiedere di revocarla o di modificarla e si può contestare davanti al tribunale del riesame. Questa pagina spiega come funziona, quando si applica, che cosa succede se si salta una firma e come si ottiene la revoca.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Che cos'è: presentarsi alla polizia nei giorni e orari fissati dal giudice.
  • Quando: per delitti puniti con più di tre anni nel massimo, con indizi ed esigenze cautelari.
  • Violazioni: possono portare a una misura più grave.
  • Durata: limitata dalla legge; revoca e riesame possibili.
  • Pena: il periodo non si scala dalla condanna.

Come funziona

Art. 282 c.p.p.

«Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.»

Come tutte le misure coercitive richiede gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, come il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione (artt. 273-274 c.p.p.), e di regola si applica solo per delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni (art. 280). È la misura più lieve: si usa quando basta un controllo periodico, anche in sostituzione di misure più gravi come gli arresti domiciliari, e può essere combinata con l'obbligo di dimora (Cass. 6790/2017). È autonoma rispetto all'obbligo di firma che accompagna il DASPO e può concorrere con esso (Cass. 25379/2023).

Violazioni, durata e revoca

SituazioneRegolaNorma
Firma saltata o altra trasgressionePossibile sostituzione o cumulo con misura più graveArt. 276 c.p.p.
Esigenze attenuateSostituzione o modalità meno gravoseArt. 299, c. 2
Indizi o esigenze venuti menoRevoca immediataArt. 299, c. 1
Durata massimaDoppio dei termini di custodia della faseArt. 308, c. 1
Contestazione inizialeRiesame entro dieci giorniArt. 309

Per le procedure di riesame e appello si veda la pagina sul riesame. Il periodo trascorso con l'obbligo di firma non si detrae dalla pena eventualmente inflitta (Cass. 40070/2023), a differenza della custodia cautelare e degli arresti domiciliari. Diversa è la violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, che è un reato autonomo (si veda la pagina sull'art. 387-bis).

  1. Leggere l'ordinanza: ufficio, giorni, orari.
  2. Presentarsi puntualmente e conservare traccia delle firme.
  3. Chiedere modifiche al giudice se cambiano lavoro o abitazione.
  4. Documentare subito ogni impedimento.
  5. Valutare riesame o revoca con il difensore.

Domande frequenti

Come funziona l'obbligo di firma?
Il giudice indica l'ufficio di polizia giudiziaria, di solito una stazione dei carabinieri o un commissariato, e fissa i giorni e le ore in cui presentarsi, tenendo conto del lavoro e del luogo in cui si abita (art. 282 c.p.p.). Non ci sono altre limitazioni, salvo che il giudice lo cumuli con altre misure, come l'obbligo di dimora (Cass. 6790/2017).
Che cosa succede se salto una firma?
La violazione delle prescrizioni può portare il giudice a sostituire l'obbligo di presentazione con una misura più grave o ad aggiungerne un'altra, valutando l'entità, i motivi e le circostanze della violazione (art. 276 c.p.p.). Per questo, se un impedimento serio impedisce di presentarsi, conviene avvisare subito e documentarlo, e chiedere al giudice una modifica dei giorni o degli orari se cambiano lavoro o abitazione.
Quanto dura e come si fa revocare?
Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando è passato il doppio dei termini massimi previsti per la custodia nella fase in cui si trova il procedimento (art. 308 c.p.p.). Prima di allora se ne può chiedere la revoca se mancano i gravi indizi o le esigenze cautelari, o la modifica con modalità meno gravose se le esigenze si sono attenuate (art. 299); entro dieci giorni dall'esecuzione o dalla notificazione dell'ordinanza si può proporre riesame (art. 309).
Il periodo di obbligo di firma si scala dalla pena?
No: per la Cassazione l'obbligo di presentazione non limita la libertà personale in modo equiparabile alla custodia cautelare, e quindi non si detrae dalla pena da scontare, a differenza degli arresti domiciliari (Cass. 40070/2023; art. 657 c.p.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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