In breve
- Fuori dalla flagranza: gravi indizi di un delitto grave e pericolo di fuga concreto.
- Reati: ergastolo o reclusione con minimo di almeno 2 anni e massimo oltre 6; armi da guerra, esplosivi, terrorismo.
- Chi lo dispone: il pubblico ministero; la polizia solo in casi di urgenza.
- Tempi: 24 ore per arrivare al PM, 48 per la richiesta di convalida, altre 48 per la decisione del giudice.
- Diritti: difensore, silenzio, interprete, avviso ai familiari, accesso agli atti.
Quando si può fermare una persona
«Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.»
Tre condizioni devono esserci insieme: un delitto di quella gravità, gravi indizi a carico della persona e un pericolo di fuga fondato su elementi specifici. Il pericolo si valuta al momento del fermo, cioè ex ante, ma su dati concreti che rendano rilevante la probabilità di una fuga (Cass. 52009/2016), e il giudice che convalida deve motivare con riferimento a quegli elementi, non con formule di stile (Cass. 39452/2013). Il fermo non è consentito se il fatto appare commesso nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità, come la legittima difesa (art. 385).
Lo dispone di regola il pubblico ministero. La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, oppure quando l'indiziato viene individuato dopo o emergono elementi nuovi, come il possesso di documenti falsi, e l'urgenza non permette di attendere il provvedimento del PM (art. 384, c. 2-3); il giudice verifica anche questo presupposto (Cass. 34706/2024). Diverso è l'arresto in flagranza, che riguarda chi è sorpreso mentre commette il reato.
I diritti del fermato
La polizia deve avvisare subito il pubblico ministero e il difensore e consegnare al fermato una comunicazione scritta, tradotta se non conosce l'italiano, che lo informa dei suoi diritti (art. 386, c. 1-2):
- nominare un difensore di fiducia ed essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- conoscere l'accusa e accedere agli atti su cui si fonda il fermo;
- avere un interprete e la traduzione degli atti fondamentali;
- non rispondere alle domande;
- avvisare le autorità consolari e un familiare o una persona di fiducia;
- ricevere assistenza medica urgente;
- essere portato davanti al giudice per la convalida entro novantasei ore, e ricorrere per cassazione contro l'ordinanza.
Sul diritto al silenzio e sulle regole dell'interrogatorio si veda la pagina sull'interrogatorio; sulla scelta del legale, quella sul difensore.
I tempi e la convalida
| Passaggio | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Il fermato è messo a disposizione del PM, con il verbale | Entro 24 ore dal fermo | Art. 386, c. 3 |
| Il PM chiede la convalida al GIP, se non libera il fermato | Entro 48 ore dal fermo | Art. 390, c. 1 |
| Il GIP fissa l'udienza di convalida | Entro le 48 ore successive | Art. 390, c. 2 |
| Il GIP pronuncia o deposita l'ordinanza | Entro 48 ore dalla messa a disposizione del giudice | Art. 391, c. 7 |
Se il pubblico ministero non chiede la convalida in tempo, o il giudice non decide nei termini, il fermo perde efficacia. All'udienza, in camera di consiglio e con il difensore necessariamente presente, il PM spiega le ragioni del fermo, il giudice interroga il fermato e sente il difensore; se il fermo è legittimo e i termini sono stati rispettati lo convalida, poi decide se applicare una misura cautelare, quando ricorrono gravi indizi ed esigenze cautelari, o se liberare la persona (art. 391). Contro l'ordinanza di convalida possono ricorrere per cassazione sia il fermato sia il pubblico ministero (Cass. 37634/2023). Contro la misura cautelare eventualmente applicata si propone il riesame; chi è stato privato della libertà ingiustamente può chiedere la riparazione per ingiusta detenzione.
- Nominare subito un difensore di fiducia, anche tramite un familiare.
- Valutare con il difensore se rispondere o avvalersi del silenzio.
- Controllare i tempi: 24, 48 e 48 ore, pena l'inefficacia.
- Preparare per l'udienza elementi su residenza, lavoro e famiglia contro il pericolo di fuga.
- Impugnare la convalida in Cassazione o la misura con il riesame.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra arresto e fermo?
Per quali reati si può essere fermati?
Entro quanto tempo il fermato deve vedere un giudice?
Che cosa succede all'udienza di convalida?
Fonti normative
- Art. 384 c.p.p. — Fermo di indiziato di delitto
- Art. 385 c.p.p. — Divieto di arresto o di fermo
- Art. 386 c.p.p. — Doveri della polizia giudiziaria e diritti del fermato
- Art. 390 c.p.p. — Richiesta di convalida
- Art. 391 c.p.p. — Udienza di convalida
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaL'arresto in flagranza (artt. 380-391 c.p.p.): obbligatorio o facoltativo, flagranza differita, diritti dell'arrestato, le 96 ore, udienza di convalida, direttissimo.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Il procedimento penaleL'interrogatorio dell'indagato: diritti, silenzio, dichiarazioniL'interrogatorio: gli avvertimenti obbligatori, la facoltà di non rispondere, la contestazione del fatto, l'invito a presentarsi.
- Il procedimento penaleDifensore di fiducia e difensore d'ufficioIl difensore nel processo penale: nomina di fiducia (fino a due), difensore d'ufficio dall'elenco nazionale e chi lo paga, poteri, revoca e rinuncia.
- Arresto e misure cautelariLa riparazione per ingiusta detenzioneLa riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.): chi ne ha diritto, colpa grave che la esclude, calcolo (235,82 euro al giorno, massimo 516.456 euro).
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Il riesame (art. 309 c.p.p.): richiesta entro 10 giorni, tribunale della libertà, decisione in 10 giorni e perdita di efficacia per ritardo.
- Arresto e misure cautelariGli arresti domiciliari e il braccialetto elettronicoGli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.): luogo, comunicazioni, permessi per lavoro e necessità, braccialetto elettronico, controlli, computo nella pena, revoca.
- Il procedimento penaleIl ricorso per cassazione penaleIl ricorso per cassazione penale: i motivi dell'art. 606 c.p.p., non i fatti; 15, 30 o 45 giorni; solo cassazionisti; inammissibilità e sanzione fino a 2.065 euro.