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ReatoDiritto penale · Reati stradali

Il rifiuto dell'alcoltest (art. 186, comma 7, del codice della strada)

Chi rifiuta l'alcoltest non evita il processo: commette un reato autonomo, punito come la guida con il tasso alcolemico più alto, con sospensione della patente fino a due anni e confisca dell'auto. Il reato si perfeziona nel momento stesso del rifiuto, e ripensarci dopo non serve. Esistono però margini di difesa: sulla legittimità della richiesta, sul modo in cui il rifiuto è stato verbalizzato, sull'accertamento in ospedale e sulle pene alternative. Questa pagina spiega che cosa si rischia e dove si concentrano le difese.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Il rifiuto è un reato autonomo, punito come la guida con oltre 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno.
  • Patente sospesa da 6 mesi a 2 anni; revoca se si è recidivi nel biennio.
  • Confisca del veicolo, salvo che appartenga a un estraneo.
  • Il reato si consuma subito: ripensarci dopo non basta.
  • Lavori di pubblica utilità possibili anche dopo un incidente: estinguono il reato.

Il reato e le sanzioni

Art. 186, c. 7, CdS

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo [...], salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.»

Il comma 7 punisce il rifiuto di tutti gli accertamenti previsti dall'art. 186: il pretest con apparecchi portatili (c. 3), l'etilometro (c. 4) e l'accertamento in ospedale chiesto dalla polizia per i conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure (c. 5). È un reato distinto dalla guida in stato di ebbrezza, che ne richiama solo le pene (Cass. 43845/2014): se l'ebbrezza viene provata in altro modo, i due reati possono concorrere. Oltre alle pene, il prefetto ordina la visita medica per verificare l'idoneità alla guida; se il fatto è commesso da chi è già stato condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti, la patente è revocata.

SituazioneConseguenzeNorma
Rifiuto dell'alcoltestAmmenda 1.500-6.000 euro, arresto 6 mesi-1 anno, sospensione 6 mesi-2 anni, confiscaArt. 186, c. 7
Rifiuto di neopatentato, under 21 o conducente professionalePene aumentate da un terzo alla metà, stesse sanzioni accessorieArt. 186-bis
Rifiuto degli accertamenti per drogheStesse sanzioni del comma 7, sospensione cautelare fino alla revisioneArt. 187, c. 8
Recidiva nel biennioRevoca della patenteArt. 186, c. 7

Quando c'è rifiuto: le regole della Cassazione

  • Il reato è istantaneo: si perfeziona quando il conducente manifesta l'indisponibilità, e la disponibilità dichiarata un'ora dopo non lo elimina (Cass. 5909/2013).
  • Pretest ripetuti: la legge non pone limiti alla ripetizione delle prove preliminari; chi rifiuta l'etilometro dopo un pretest positivo commette il reato (Cass. 51173/2014).
  • In ospedale: il prelievo eseguito per le cure è utilizzabile anche senza consenso (Cass. 6755/2013); il rifiuto dell'accertamento chiesto dalla polizia ai sensi del comma 5 rientra nel comma 7.
  • Veicolo altrui: il raddoppio della sospensione previsto per chi guida un veicolo di un estraneo non si applica al rifiuto (Cass. SU 46624/2015); il veicolo in leasing di un proprietario estraneo non è confiscabile (Cass. 31/2013).
  • Particolare tenuità: è compatibile con il rifiuto, da valutare caso per caso (Cass. 13682/2016).

L'avviso del difensore: una questione aperta

Quando si procede all'alcoltest, la polizia deve avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.); se l'avviso manca, l'accertamento è nullo, e la nullità si può far valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. SU 5396/2015). Per il rifiuto la giurisprudenza è divisa. Una sentenza del 2018 ha escluso il reato perché l'avviso non era stato dato prima della richiesta (Cass. 6526/2018); la più recente, del marzo 2026, afferma invece che l'avviso presuppone la volontà di sottoporsi al test e non è dovuto a fronte del rifiuto, perché con il rifiuto il reato è già perfezionato (Cass. 8155/2026). Il verbale va quindi letto con attenzione: se e quando è stato dato l'avviso, come è stata formulata la richiesta, come si è manifestato il rifiuto.

Il processo e le alternative

Competente è il tribunale in composizione monocratica, e spesso si procede con decreto penale di condanna. L'oblazione non è ammessa, perché arresto e ammenda sono congiunti. La strada più utile è di regola il lavoro di pubblica utilità (art. 186, c. 9-bis): sostituisce arresto e ammenda, e con lo svolgimento positivo il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca. È escluso quando il conducente ha provocato un incidente, ma per le Sezioni unite l'aggravante dell'incidente non si applica al rifiuto, che quindi resta ammesso al beneficio (Cass. SU 46625/2015). Sospensione, revoca e decurtazione dei punti seguono il procedimento amministrativo spiegato nella pagina su ritiro, sospensione e revoca della patente.

  1. Chiedere copia del verbale e verificare avviso del difensore, orari, strumenti.
  2. Annotare subito che cosa è stato chiesto, da chi, e come si è risposto.
  3. Raccogliere referti se c'era una ragione medica per non riuscire a eseguire il test.
  4. Valutare con il difensore opposizione al decreto penale e lavoro di pubblica utilità.
  5. Seguire il procedimento prefettizio: visita medica e termini della sospensione.

Domande frequenti

Conviene rifiutare l'alcoltest?
Quasi mai. Il rifiuto è punito come la fascia più grave della guida in stato di ebbrezza (oltre 1,5 g/l), con sospensione della patente da sei mesi a due anni e confisca del veicolo. Chi si sottopone al test e risulta tra 0,5 e 0,8 g/l commette invece solo un illecito amministrativo; e anche quando manca il test lo stato di ebbrezza si può provare con i sintomi, ma in caso di dubbio sulla fascia il giudice deve applicare la più lieve (Cass. 28787/2011).
Ho rifiutato e poco dopo ho detto che volevo fare il test: il reato c'è?
Sì. Per la Cassazione il rifiuto è un reato istantaneo, che si perfeziona quando si manifesta l'indisponibilità; la successiva disponibilità a sottoporsi all'accertamento non lo cancella (Cass. 5909/2013). Conta però come il rifiuto è stato espresso e verbalizzato, che è uno dei punti da verificare con il difensore.
Gli agenti non mi hanno detto che potevo chiamare un avvocato: il rifiuto è punibile?
La questione è controversa. Una sentenza del 2018 ha escluso il reato quando l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non era stato dato prima dell'accertamento (Cass. 6526/2018). L'orientamento più recente, del 2026, ritiene invece che l'avviso non sia dovuto in caso di rifiuto, perché il reato si perfeziona con il rifiuto stesso e non resta alcun atto da compiere (Cass. 8155/2026). L'avviso resta invece necessario quando il test viene eseguito, pena la nullità dell'accertamento.
Anche per il rifiuto si possono fare i lavori di pubblica utilità?
Sì. Il comma 9-bis consente di sostituire arresto e ammenda con il lavoro di pubblica utilità, salvo quando il conducente ha provocato un incidente. Le Sezioni unite hanno escluso che l'aggravante dell'incidente si applichi al rifiuto, sicché anche chi rifiuta dopo un sinistro può accedere al lavoro di pubblica utilità (Cass. SU 46625/2015). Con esito positivo il reato si estingue, la sospensione della patente si dimezza e la confisca viene revocata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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