In breve
- Il rifiuto è un reato autonomo, punito come la guida con oltre 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro e arresto da 6 mesi a 1 anno.
- Patente sospesa da 6 mesi a 2 anni; revoca se si è recidivi nel biennio.
- Confisca del veicolo, salvo che appartenga a un estraneo.
- Il reato si consuma subito: ripensarci dopo non basta.
- Lavori di pubblica utilità possibili anche dopo un incidente: estinguono il reato.
Il reato e le sanzioni
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo [...], salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.»
Il comma 7 punisce il rifiuto di tutti gli accertamenti previsti dall'art. 186: il pretest con apparecchi portatili (c. 3), l'etilometro (c. 4) e l'accertamento in ospedale chiesto dalla polizia per i conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure (c. 5). È un reato distinto dalla guida in stato di ebbrezza, che ne richiama solo le pene (Cass. 43845/2014): se l'ebbrezza viene provata in altro modo, i due reati possono concorrere. Oltre alle pene, il prefetto ordina la visita medica per verificare l'idoneità alla guida; se il fatto è commesso da chi è già stato condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti, la patente è revocata.
| Situazione | Conseguenze | Norma |
|---|---|---|
| Rifiuto dell'alcoltest | Ammenda 1.500-6.000 euro, arresto 6 mesi-1 anno, sospensione 6 mesi-2 anni, confisca | Art. 186, c. 7 |
| Rifiuto di neopatentato, under 21 o conducente professionale | Pene aumentate da un terzo alla metà, stesse sanzioni accessorie | Art. 186-bis |
| Rifiuto degli accertamenti per droghe | Stesse sanzioni del comma 7, sospensione cautelare fino alla revisione | Art. 187, c. 8 |
| Recidiva nel biennio | Revoca della patente | Art. 186, c. 7 |
Quando c'è rifiuto: le regole della Cassazione
- Il reato è istantaneo: si perfeziona quando il conducente manifesta l'indisponibilità, e la disponibilità dichiarata un'ora dopo non lo elimina (Cass. 5909/2013).
- Pretest ripetuti: la legge non pone limiti alla ripetizione delle prove preliminari; chi rifiuta l'etilometro dopo un pretest positivo commette il reato (Cass. 51173/2014).
- In ospedale: il prelievo eseguito per le cure è utilizzabile anche senza consenso (Cass. 6755/2013); il rifiuto dell'accertamento chiesto dalla polizia ai sensi del comma 5 rientra nel comma 7.
- Veicolo altrui: il raddoppio della sospensione previsto per chi guida un veicolo di un estraneo non si applica al rifiuto (Cass. SU 46624/2015); il veicolo in leasing di un proprietario estraneo non è confiscabile (Cass. 31/2013).
- Particolare tenuità: è compatibile con il rifiuto, da valutare caso per caso (Cass. 13682/2016).
L'avviso del difensore: una questione aperta
Quando si procede all'alcoltest, la polizia deve avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.); se l'avviso manca, l'accertamento è nullo, e la nullità si può far valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Cass. SU 5396/2015). Per il rifiuto la giurisprudenza è divisa. Una sentenza del 2018 ha escluso il reato perché l'avviso non era stato dato prima della richiesta (Cass. 6526/2018); la più recente, del marzo 2026, afferma invece che l'avviso presuppone la volontà di sottoporsi al test e non è dovuto a fronte del rifiuto, perché con il rifiuto il reato è già perfezionato (Cass. 8155/2026). Il verbale va quindi letto con attenzione: se e quando è stato dato l'avviso, come è stata formulata la richiesta, come si è manifestato il rifiuto.
Il processo e le alternative
Competente è il tribunale in composizione monocratica, e spesso si procede con decreto penale di condanna. L'oblazione non è ammessa, perché arresto e ammenda sono congiunti. La strada più utile è di regola il lavoro di pubblica utilità (art. 186, c. 9-bis): sostituisce arresto e ammenda, e con lo svolgimento positivo il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca. È escluso quando il conducente ha provocato un incidente, ma per le Sezioni unite l'aggravante dell'incidente non si applica al rifiuto, che quindi resta ammesso al beneficio (Cass. SU 46625/2015). Sospensione, revoca e decurtazione dei punti seguono il procedimento amministrativo spiegato nella pagina su ritiro, sospensione e revoca della patente.
- Chiedere copia del verbale e verificare avviso del difensore, orari, strumenti.
- Annotare subito che cosa è stato chiesto, da chi, e come si è risposto.
- Raccogliere referti se c'era una ragione medica per non riuscire a eseguire il test.
- Valutare con il difensore opposizione al decreto penale e lavoro di pubblica utilità.
- Seguire il procedimento prefettizio: visita medica e termini della sospensione.
Domande frequenti
Conviene rifiutare l'alcoltest?
Ho rifiutato e poco dopo ho detto che volevo fare il test: il reato c'è?
Gli agenti non mi hanno detto che potevo chiamare un avvocato: il rifiuto è punibile?
Anche per il rifiuto si possono fare i lavori di pubblica utilità?
Fonti normative
- Art. 186 CdS — Guida sotto l'influenza dell'alcool
- Art. 186-bis CdS — Conducenti neopatentati e professionali
- Art. 187 CdS — Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti
- Art. 114 disp. att. c.p.p. — Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- Reati stradaliRitiro, sospensione e revoca della patente: differenze e ricorsiLe tre misure sulla patente: ritiro immediato, sospensione del prefetto o del giudice, revoca; durate, permesso di guida per lavoro, ricorsi al prefetto e al giudice.
- Esecuzione della penaIl lavoro di pubblica utilità: dove, quanto, comeLPU come pena sostitutiva (fino a 3 anni), per ebbrezza e droghe alla guida, piccolo spaccio, messa alla prova, giudice di pace: ore, enti, revoca, estinzione.
- Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Multe e sanzioni amministrativeI punti della patente: decurtazione, recupero, revisioneSi perdono solo a multa definitiva, massimo 15 per violazioni contestuali, doppio ai neopatentati, dati del conducente in 60 giorni, corsi da 6 o 9 punti, art. 218-ter.
- Reati stradaliLe lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.)Le lesioni stradali (art. 590-bis c.p.): da 3 mesi a 1 anno e da 1 a 3 anni, fino a 4-7 con alcol oltre 1,5 o droga, aggravanti per velocità, fuga, querela, patente.