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IstitutoDiritto penale · Reati stradali

La confisca del veicolo per ebbrezza e stupefacenti

Chi guida con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, dopo aver assunto droghe o rifiuta i test, rischia di perdere l'auto: con la condanna, anche patteggiata e anche con la pena sospesa, la confisca del veicolo è obbligatoria, salvo che appartenga a un estraneo. Si parte con il sequestro immediato su strada e si finisce con la confisca disposta dal prefetto. Ci sono però eccezioni importanti, dal veicolo intestato a un terzo ai lavori di pubblica utilità, che, se svolti con esito positivo, fanno revocare la confisca. Questa pagina spiega quando scatta, chi può salvare il veicolo e come.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Confisca obbligatoria con la condanna per guida oltre 1,5 g/l, dopo droghe, o per rifiuto dei test.
  • Anche con patteggiamento e pena sospesa.
  • Non si applica se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato.
  • Comproprietà con il coniuge: il veicolo resta confiscabile.
  • Lavori di pubblica utilità con esito positivo: la confisca viene revocata.

Quando scatta la confisca

Art. 186, c. 2, lett. c, CdS

«[...] Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.»

ReatoConseguenza sul veicolo
Guida con tasso oltre 1,5 g/l (art. 186, c. 2, lett. c)Confisca obbligatoria
Rifiuto dell'alcoltest (art. 186, c. 7; art. 186-bis)Confisca obbligatoria
Guida dopo l'assunzione di stupefacenti e rifiuto dei test (art. 187, c. 1 e 8)Confisca obbligatoria
Incidente con tasso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, c. 2-bis)Fermo amministrativo di 180 giorni, non confisca (Cass. 32021/2010)

Dal 2010 la confisca è una sanzione amministrativa accessoria, disposta dal giudice con la sentenza e eseguita dal prefetto. Quando era considerata sanzione penale, le Sezioni unite hanno escluso che potesse applicarsi ai fatti commessi prima della sua introduzione (Cass. SU 12428/2010; Cass. 15010/2011). Va disposta anche nella sentenza di patteggiamento (Cass. 18121/2015), ma non può essere aggiunta dal giudice dell'esecuzione (Cass. 27173/2013).

Dal sequestro su strada alla confisca

  1. Sequestro: l'organo accertatore sequestra subito il veicolo e lo affida a un custode; il verbale va al prefetto entro dieci giorni (art. 224-ter, c. 1).
  2. Opposizione: contro il sequestro si può fare opposizione al giudice di pace secondo l'art. 205 CdS (art. 224-ter, c. 5).
  3. Processo penale: il giudice dispone la confisca con la condanna o il patteggiamento, o la esclude se il veicolo è di un estraneo.
  4. Confisca del prefetto: la cancelleria trasmette la sentenza irrevocabile al prefetto entro quindici giorni e il prefetto dispone la confisca amministrativa (c. 2).
  5. Estinzione del reato: se il reato si estingue per morte si estingue anche la sanzione; se si estingue per altra causa, il prefetto verifica se ricorrono comunque le condizioni per la confisca (c. 6).

Durante il sequestro non si può usare il veicolo: il custode che circola o lascia circolare è punito con una sanzione da 1.984 a 7.937 euro e il veicolo passa in proprietà al custode giudiziario (art. 213, c. 8). La revoca della patente prevista in questi casi non è più automatica dopo la sentenza della Corte costituzionale 246/2022. Sul sequestro amministrativo in generale si veda la pagina su fermo e sequestro del veicolo.

Di chi è il veicolo: le eccezioni

  • Veicolo di un estraneo (un familiare, un amico, il datore di lavoro, una società di noleggio): niente confisca, ma la sospensione della patente del conducente è raddoppiata; il raddoppio non si applica al rifiuto del test (Cass. SU 46624/2015).
  • Comproprietà o comunione legale con il coniuge: il veicolo è confiscabile anche se l'altro comproprietario è estraneo (Cass. 40957/2015 e 9460/2013).
  • Leasing: la giurisprudenza è divisa tra chi esclude la confisca se la società proprietaria è estranea (Cass. 31/2013) e chi ritiene il veicolo nella disponibilità dell'utilizzatore (Cass. 34722/2011).

Chi è estraneo al reato e vuole riavere il veicolo deve dimostrare di esserne proprietario e di non aver concorso nel fatto, per esempio con i documenti di acquisto e di immatricolazione.

Salvare il veicolo con i lavori di pubblica utilità

La via principale per evitare la confisca è il lavoro di pubblica utilità: se l'imputato non si oppone, arresto e ammenda possono essere sostituiti, anche con il decreto penale, e con lo svolgimento positivo del lavoro il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato (art. 186, c. 9-bis; art. 187, c. 8-bis). La sostituzione non è ammessa se il conducente ha provocato un incidente; per il rifiuto dell'alcoltest l'aggravante dell'incidente non si applica e i lavori restano possibili (Cass. SU 46625/2015). Il beneficio si può ottenere una sola volta. Le regole generali sui reati sono nelle pagine su guida in stato di ebbrezza, guida sotto stupefacenti e rifiuto dell'alcoltest.

Domande frequenti

L'auto era di mio padre: possono confiscarla?
No, se il proprietario è estraneo al reato la confisca non si applica (art. 186, c. 2, lett. c, CdS). In compenso la sospensione della patente del conducente è raddoppiata; il raddoppio però non vale per il rifiuto dell'alcoltest (Cass. SU 46624/2015). Il veicolo può comunque essere sequestrato su strada e va restituito al proprietario estraneo, che deve dimostrare la sua titolarità.
L'auto è intestata a me e a mia moglie: la confiscano lo stesso?
Sì, per la Cassazione il veicolo in comproprietà o in comunione legale con una persona estranea al reato resta confiscabile (Cass. 40957/2015 e 9460/2013). Diverso è il caso del leasing, su cui la giurisprudenza non è univoca: una decisione ha escluso la confisca se la società di leasing proprietaria è estranea al reato (Cass. 31/2013), un'altra ha ritenuto legittimo il sequestro perché il veicolo è nella disponibilità dell'utilizzatore (Cass. 34722/2011).
Come posso evitare la confisca?
Con i lavori di pubblica utilità. Se la pena viene sostituita con il lavoro di pubblica utilità e questo si conclude positivamente, il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato (art. 186, c. 9-bis; art. 187, c. 8-bis). La sostituzione è esclusa se il conducente ha provocato un incidente, salvo per il reato di rifiuto (Cass. SU 46625/2015).
Con il patteggiamento o la pena sospesa l'auto si salva?
No. La confisca è disposta anche con la sentenza di patteggiamento e anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena (art. 186, c. 2, lett. c). Se il giudice dimentica di disporla nel patteggiamento, la Cassazione può applicarla direttamente (Cass. 18121/2015). Non può invece essere aggiunta dopo, nella fase esecutiva (Cass. 27173/2013).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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