In breve
- Confisca obbligatoria con la condanna per guida oltre 1,5 g/l, dopo droghe, o per rifiuto dei test.
- Anche con patteggiamento e pena sospesa.
- Non si applica se il veicolo appartiene a una persona estranea al reato.
- Comproprietà con il coniuge: il veicolo resta confiscabile.
- Lavori di pubblica utilità con esito positivo: la confisca viene revocata.
Quando scatta la confisca
«[...] Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.»
| Reato | Conseguenza sul veicolo |
|---|---|
| Guida con tasso oltre 1,5 g/l (art. 186, c. 2, lett. c) | Confisca obbligatoria |
| Rifiuto dell'alcoltest (art. 186, c. 7; art. 186-bis) | Confisca obbligatoria |
| Guida dopo l'assunzione di stupefacenti e rifiuto dei test (art. 187, c. 1 e 8) | Confisca obbligatoria |
| Incidente con tasso tra 0,8 e 1,5 g/l (art. 186, c. 2-bis) | Fermo amministrativo di 180 giorni, non confisca (Cass. 32021/2010) |
Dal 2010 la confisca è una sanzione amministrativa accessoria, disposta dal giudice con la sentenza e eseguita dal prefetto. Quando era considerata sanzione penale, le Sezioni unite hanno escluso che potesse applicarsi ai fatti commessi prima della sua introduzione (Cass. SU 12428/2010; Cass. 15010/2011). Va disposta anche nella sentenza di patteggiamento (Cass. 18121/2015), ma non può essere aggiunta dal giudice dell'esecuzione (Cass. 27173/2013).
Dal sequestro su strada alla confisca
- Sequestro: l'organo accertatore sequestra subito il veicolo e lo affida a un custode; il verbale va al prefetto entro dieci giorni (art. 224-ter, c. 1).
- Opposizione: contro il sequestro si può fare opposizione al giudice di pace secondo l'art. 205 CdS (art. 224-ter, c. 5).
- Processo penale: il giudice dispone la confisca con la condanna o il patteggiamento, o la esclude se il veicolo è di un estraneo.
- Confisca del prefetto: la cancelleria trasmette la sentenza irrevocabile al prefetto entro quindici giorni e il prefetto dispone la confisca amministrativa (c. 2).
- Estinzione del reato: se il reato si estingue per morte si estingue anche la sanzione; se si estingue per altra causa, il prefetto verifica se ricorrono comunque le condizioni per la confisca (c. 6).
Durante il sequestro non si può usare il veicolo: il custode che circola o lascia circolare è punito con una sanzione da 1.984 a 7.937 euro e il veicolo passa in proprietà al custode giudiziario (art. 213, c. 8). La revoca della patente prevista in questi casi non è più automatica dopo la sentenza della Corte costituzionale 246/2022. Sul sequestro amministrativo in generale si veda la pagina su fermo e sequestro del veicolo.
Di chi è il veicolo: le eccezioni
- Veicolo di un estraneo (un familiare, un amico, il datore di lavoro, una società di noleggio): niente confisca, ma la sospensione della patente del conducente è raddoppiata; il raddoppio non si applica al rifiuto del test (Cass. SU 46624/2015).
- Comproprietà o comunione legale con il coniuge: il veicolo è confiscabile anche se l'altro comproprietario è estraneo (Cass. 40957/2015 e 9460/2013).
- Leasing: la giurisprudenza è divisa tra chi esclude la confisca se la società proprietaria è estranea (Cass. 31/2013) e chi ritiene il veicolo nella disponibilità dell'utilizzatore (Cass. 34722/2011).
Chi è estraneo al reato e vuole riavere il veicolo deve dimostrare di esserne proprietario e di non aver concorso nel fatto, per esempio con i documenti di acquisto e di immatricolazione.
Salvare il veicolo con i lavori di pubblica utilità
La via principale per evitare la confisca è il lavoro di pubblica utilità: se l'imputato non si oppone, arresto e ammenda possono essere sostituiti, anche con il decreto penale, e con lo svolgimento positivo del lavoro il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato (art. 186, c. 9-bis; art. 187, c. 8-bis). La sostituzione non è ammessa se il conducente ha provocato un incidente; per il rifiuto dell'alcoltest l'aggravante dell'incidente non si applica e i lavori restano possibili (Cass. SU 46625/2015). Il beneficio si può ottenere una sola volta. Le regole generali sui reati sono nelle pagine su guida in stato di ebbrezza, guida sotto stupefacenti e rifiuto dell'alcoltest.
Domande frequenti
L'auto era di mio padre: possono confiscarla?
L'auto è intestata a me e a mia moglie: la confiscano lo stesso?
Come posso evitare la confisca?
Con il patteggiamento o la pena sospesa l'auto si salva?
Fonti normative
- Art. 186 CdS — Guida sotto l'influenza dell'alcool (c. 2 lett. c, 7, 9-bis)
- Art. 187 CdS — Guida dopo l'assunzione di stupefacenti
- Art. 224-ter CdS — Confisca e fermo conseguenti a reato
- Art. 213 CdS — Sequestro e confisca amministrativa
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
- Reati stradaliIl rifiuto dell'alcoltest (art. 186, comma 7, del codice della strada)Art. 186 c. 7 CdS: rifiutare l'alcoltest si punisce come oltre 1,5 g/l; sospensione da 6 mesi a 2 anni, confisca, rifiuto in ospedale, avviso del difensore, lavori utili.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- Reati stradaliI lavori di pubblica utilità per guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto drogheArt. 186 c. 9-bis e 187 c. 8-bis CdS: chi può chiederli, durata, dove si svolgono, reato estinto, patente dimezzata, confisca revocata; una sola volta.
- Multe e sanzioni amministrativeFermo amministrativo e sequestro del veicoloArtt. 213-214 CdS: fermo come sanzione accessoria, sequestro in vista della confisca, custodia e spese, circolazione abusiva, auto non assicurata, ricorso al prefetto.
- Reati stradaliRitiro, sospensione e revoca della patente: differenze e ricorsiLe tre misure sulla patente: ritiro immediato, sospensione del prefetto o del giudice, revoca; durate, permesso di guida per lavoro, ricorsi al prefetto e al giudice.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penalePerquisizione e sequestro: che cosa può fare la poliziaPerquisizione personale, domiciliare e informatica con decreto o in flagranza (convalida in 48+48 ore, opposizione in 10 giorni), sequestro probatorio.