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GuidaDiritto penale · Reati stradali

Incidente stradale: quando scatta il processo penale

Dopo un incidente con feriti la domanda è sempre la stessa: ci sarà un processo penale? La risposta dipende dalla gravità delle lesioni, da come è avvenuto l'incidente e, in molti casi, dalla scelta della persona ferita di presentare querela. Il risarcimento corre su un binario diverso, quello assicurativo, ma può chiudere anche la partita penale. Questa pagina spiega quando si procede d'ufficio e quando a querela, che cosa succede al pronto soccorso, come si ricostruisce l'incidente e quali uscite ha il processo.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Lesioni lievi: fino a quaranta giorni di malattia, solo a querela, davanti al giudice di pace.
  • Lesioni gravi o gravissime: a querela, salvo aggravanti come alcol, droga, velocità, rosso.
  • Omicidio stradale: sempre d'ufficio.
  • Querela: entro tre mesi dalla notizia del fatto.
  • Risarcimento: può estinguere i reati a querela; conta sempre per la pena.

Quanto sono gravi le lesioni

Tutto parte dalla prognosi. La lesione è grave se provoca una malattia che mette in pericolo la vita, o una malattia o incapacità di attendere alle occupazioni ordinarie per più di quaranta giorni, o l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; è gravissima se provoca una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto o dell'uso di un organo (art. 583 c.p.). Sotto queste soglie la lesione è lieve.

ConseguenzeReato e penaProcedibilità
Lesioni lieviArt. 590 c.p.: reclusione fino a tre mesi o multaQuerela; giudice di pace
Lesioni graviArt. 590-bis c.p.: reclusione da tre mesi a un annoQuerela, salvo aggravanti
Lesioni gravissimeArt. 590-bis c.p.: reclusione da uno a tre anniQuerela, salvo aggravanti
Lesioni gravi o gravissime con alcol oltre 1,5 g/l o drogaDa tre a cinque anni; da quattro a setteD'ufficio
MorteArt. 589-bis c.p.: omicidio stradaleD'ufficio
Art. 590-bis, ultimo comma, c.p.

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»

Le aggravanti comprendono l'ebbrezza e le droghe, la velocità doppia di quella consentita in città (e comunque almeno 70 km/h) o superiore di 50 km/h fuori città, il rosso, il contromano, le inversioni vicino a incroci, curve o dossi, il sorpasso sulle strisce o con la linea continua, la guida senza patente o con il veicolo proprio non assicurato. Se l'incidente non è colpa esclusiva del conducente la pena è diminuita fino alla metà (art. 590-bis). Per i dettagli si vedano le pagine sulle lesioni stradali e sull'omicidio stradale.

Querela, referto e ricostruzione dell'incidente

Quando il reato è procedibile a querela, è la persona ferita a decidere: il termine è di tre mesi dal giorno in cui ha notizia del fatto (art. 124 c.p.; si veda la pagina sulla querela). Il medico del pronto soccorso deve fare referto solo nei casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio (art. 365 c.p.). La ricostruzione si fonda sui rilievi della polizia intervenuta, su fotografie, testimoni, telecamere e dati delle scatole nere; nel processo il pubblico ministero può nominare un consulente tecnico, e le parti possono nominare i propri. Chi si allontana senza fermarsi o senza prestare soccorso commette un reato autonomo (si veda la pagina su fuga e omissione di soccorso).

Risarcimento e uscite dal processo

Il risarcimento si chiede all'assicurazione con la procedura civile, indipendentemente dal processo penale (si veda la pagina sul risarcimento da incidente stradale); il ferito può anche costituirsi parte civile. Nei reati procedibili a querela, la riparazione integrale del danno entro l'apertura del dibattimento estingue il reato, anche con un'offerta congrua non accettata (art. 162-ter c.p.). Se il pubblico ministero ritiene sufficiente una pena pecuniaria può chiedere il decreto penale di condanna, possibile nei reati a querela solo se il querelante non si è opposto nella querela (art. 459 c.p.p.). Per le ipotesi meno gravi è possibile la messa alla prova. Alla condanna per lesioni stradali gravi o gravissime seguono conseguenze sulla patente.

  1. Far intervenire la polizia e farsi refertare al pronto soccorso.
  2. Raccogliere foto, testimoni, dati dei veicoli e delle polizze.
  3. Chiedere copia del rapporto dell'incidente.
  4. Decidere sulla querela entro tre mesi, se il reato è a querela.
  5. Coordinare la richiesta di risarcimento con le scelte nel processo penale.

Domande frequenti

Ho avuto un tamponamento con una prognosi di dieci giorni: si va in tribunale?
Solo se il ferito presenta querela: le lesioni colpose lievi, cioè con malattia fino a quaranta giorni e senza conseguenze permanenti, sono punibili a querela e sono di competenza del giudice di pace (art. 590 c.p.). La querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto (art. 124 c.p.). Il risarcimento si chiede comunque all'assicurazione, anche senza querela.
Con lesioni gravi il processo parte sempre?
No. Le lesioni stradali gravi o gravissime sono punibili a querela se non ricorre nessuna delle aggravanti previste dall'art. 590-bis c.p., come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, l'eccesso di velocità grave, il passaggio con il rosso, la guida contromano o senza patente. Se ricorre un'aggravante si procede d'ufficio. L'omicidio stradale è sempre procedibile d'ufficio.
Il pronto soccorso fa la denuncia?
Il medico deve fare referto all'autorità giudiziaria solo quando il caso può presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio (art. 365 c.p.). Se le lesioni sono procedibili a querela, è la persona ferita a decidere se presentarla.
Se l'assicurazione risarcisce il ferito, il processo si chiude?
Nei reati procedibili a querela il ferito risarcito spesso rimette la querela; inoltre il giudice dichiara estinto il reato se l'imputato ha riparato interamente il danno entro l'apertura del dibattimento, anche con un'offerta congrua non accettata (art. 162-ter c.p.). Nei reati procedibili d'ufficio il risarcimento non chiude il processo, ma incide sulla pena e sulle alternative come la messa alla prova.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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