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IstitutoFamiglia e minori · Adozione e affido

L'adozione in casi particolari

Accanto all'adozione piena, riservata ai bambini abbandonati e alle coppie sposate, la legge prevede un'adozione più flessibile per situazioni particolari: il figlio del coniuge, il minore orfano che ha un legame stabile con un parente o con chi lo ha accudito, il minore disabile orfano, i casi in cui l'affidamento preadottivo è impossibile. Possono adottare anche persone non sposate, e il minore non perde i legami con la famiglia d'origine. È lo strumento usato anche per il genitore non biologico nelle coppie dello stesso sesso. Questa pagina spiega i quattro casi, la procedura e gli effetti, cambiati dopo le sentenze della Corte costituzionale.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Quattro casi: orfano con parente o legame stabile, figlio del coniuge, orfano disabile, impossibilità di affido preadottivo.
  • Anche single e coppie non sposate, salvo il caso del figlio del coniuge.
  • Consensi: dell'adottante e del minore dai 14 anni; assenso dei genitori.
  • Effetti: il minore resta legato alla famiglia d'origine e dal 2022 diventa parente dei familiari dell'adottante.
  • Decide il tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore.

I quattro casi

Lettera dell'art. 44SituazioneChi può adottare
a)Minore orfano di padre e di madreParenti fino al sesto grado o persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato in un lungo affidamento
b)Figlio, anche adottivo, del coniugeIl coniuge del genitore
c)Minore con disabilità grave, orfano di padre e di madreAnche persone non sposate
d)Constatata impossibilità di affidamento preadottivoAnche persone non sposate

L'adozione è possibile anche se l'adottante ha già figli (art. 44, c. 2). Nei casi a), c) e d) può adottare anche chi non è sposato; se l'adottante è sposato e non separato, la domanda va fatta da entrambi i coniugi (c. 3). Nei casi a) e d) l'adottante deve avere almeno diciotto anni più del minore (c. 4). La lettera d), pensata per i minori che non trovano una famiglia adottiva, è stata letta dalla giurisprudenza come impossibilità anche giuridica dell'affidamento preadottivo: su questa base si riconosce l'adozione del figlio del partner nelle coppie non sposate e nelle coppie dello stesso sesso, quando corrisponde all'interesse del minore (Cass. 12962/2016; si veda la pagina sui genitori dello stesso sesso).

La procedura

La domanda si presenta al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore (art. 56). Servono il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto quattordici anni, manifestati personalmente davanti al presidente del tribunale o a un giudice delegato; il minore dai dodici anni, o anche prima se capace di discernimento, deve essere ascoltato, e per i minori di quattordici anni va sentito il legale rappresentante (art. 45). Serve inoltre l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando: se è negato, il tribunale può pronunciare comunque l'adozione quando il rifiuto è ingiustificato o contrario all'interesse del minore, salvo che a rifiutare siano i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o il coniuge convivente (art. 46). Il tribunale verifica i presupposti e il preminente interesse del minore, con indagini dei servizi sull'idoneità dell'adottante, le sue motivazioni, la personalità del minore e la possibilità di una buona convivenza (art. 57). Sull'ascolto si veda la pagina sull'ascolto del minore.

Gli effetti

Corte cost. 79/2022 (dispositivo)

«[...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 [...], nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.»

L'adozione produce effetti dalla sentenza (art. 47). L'adottante esercita la responsabilità genitoriale, insieme al genitore se è il coniuge di questo, e ha l'obbligo di mantenere, istruire ed educare il minore (art. 48). A differenza dell'adozione piena, il minore conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d'origine (art. 300 c.c.); dopo la sentenza 79/2022 diventa però anche parente dei familiari dell'adottante. Assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio (art. 299 c.c.) oppure, dopo la sentenza della Corte costituzionale 210/2025, anche il solo cognome dell'adottante, se i consensi lo prevedono e se è nel suo interesse. L'adozione può essere revocata solo per fatti gravi dell'adottato o dell'adottante o per la violazione dei doveri degli adottanti (artt. 51-53).

  1. Individuare la lettera dell'art. 44 applicabile alla propria situazione.
  2. Raccogliere consensi e assensi: minore, genitori, coniuge.
  3. Presentare la domanda al tribunale per i minorenni del luogo del minore.
  4. Documentare il rapporto con il minore e la sua stabilità.
  5. Valutare la scelta del cognome nell'interesse del minore.

Domande frequenti

Posso adottare il figlio di mio marito o di mia moglie?
Sì, con l'adozione in casi particolari prevista per il coniuge che adotta il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge (art. 44, c. 1, lett. b, L. 184/1983). Serve l'assenso dell'altro genitore del minore, se esercita la responsabilità genitoriale: il suo rifiuto impedisce l'adozione (art. 46). Il minore dai quattordici anni deve dare il proprio consenso e dai dodici viene ascoltato; decide il tribunale per i minorenni dopo aver verificato che l'adozione corrisponde al suo interesse.
Il minore adottato perde i rapporti con la sua famiglia d'origine?
No. A differenza dell'adozione piena, nell'adozione in casi particolari l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia d'origine (art. 300 c.c., richiamato dall'art. 55 L. 184/1983). Dal 2022, inoltre, diventa parente anche dei familiari dell'adottante, come nonni e zii, perché la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la regola che escludeva questo legame (sentenza 79/2022).
Chi non è sposato può adottare in casi particolari?
Sì, nei casi delle lettere a), c) e d) dell'art. 44: l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato; se l'adottante è sposato e non separato, però, la domanda va presentata da entrambi i coniugi (art. 44, c. 3, L. 184/1983). È la strada utilizzata anche dal partner dello stesso sesso del genitore, in base alla lettera d), letta come impossibilità anche giuridica di un affidamento preadottivo (Cass. 12962/2016).
Che cognome prende il minore adottato in casi particolari?
Di regola il cognome dell'adottante, che si antepone al proprio (art. 299 c.c.). Dalla sentenza della Corte costituzionale 210/2025 il minore può anche assumere soltanto il cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi necessari sono favorevoli e se ciò risponde al suo interesse.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
  • Adozione e affidoL'adozione internazionaleL. 184/1983 e Convenzione dell'Aja 1993: disponibilità anche per i single (Corte cost. 33/2025), ente autorizzato, CAI, riconoscimento, spese deducibili al 50%.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).