In breve
- Quattro casi: orfano con parente o legame stabile, figlio del coniuge, orfano disabile, impossibilità di affido preadottivo.
- Anche single e coppie non sposate, salvo il caso del figlio del coniuge.
- Consensi: dell'adottante e del minore dai 14 anni; assenso dei genitori.
- Effetti: il minore resta legato alla famiglia d'origine e dal 2022 diventa parente dei familiari dell'adottante.
- Decide il tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore.
I quattro casi
| Lettera dell'art. 44 | Situazione | Chi può adottare |
|---|---|---|
| a) | Minore orfano di padre e di madre | Parenti fino al sesto grado o persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato in un lungo affidamento |
| b) | Figlio, anche adottivo, del coniuge | Il coniuge del genitore |
| c) | Minore con disabilità grave, orfano di padre e di madre | Anche persone non sposate |
| d) | Constatata impossibilità di affidamento preadottivo | Anche persone non sposate |
L'adozione è possibile anche se l'adottante ha già figli (art. 44, c. 2). Nei casi a), c) e d) può adottare anche chi non è sposato; se l'adottante è sposato e non separato, la domanda va fatta da entrambi i coniugi (c. 3). Nei casi a) e d) l'adottante deve avere almeno diciotto anni più del minore (c. 4). La lettera d), pensata per i minori che non trovano una famiglia adottiva, è stata letta dalla giurisprudenza come impossibilità anche giuridica dell'affidamento preadottivo: su questa base si riconosce l'adozione del figlio del partner nelle coppie non sposate e nelle coppie dello stesso sesso, quando corrisponde all'interesse del minore (Cass. 12962/2016; si veda la pagina sui genitori dello stesso sesso).
La procedura
La domanda si presenta al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore (art. 56). Servono il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto quattordici anni, manifestati personalmente davanti al presidente del tribunale o a un giudice delegato; il minore dai dodici anni, o anche prima se capace di discernimento, deve essere ascoltato, e per i minori di quattordici anni va sentito il legale rappresentante (art. 45). Serve inoltre l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando: se è negato, il tribunale può pronunciare comunque l'adozione quando il rifiuto è ingiustificato o contrario all'interesse del minore, salvo che a rifiutare siano i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o il coniuge convivente (art. 46). Il tribunale verifica i presupposti e il preminente interesse del minore, con indagini dei servizi sull'idoneità dell'adottante, le sue motivazioni, la personalità del minore e la possibilità di una buona convivenza (art. 57). Sull'ascolto si veda la pagina sull'ascolto del minore.
Gli effetti
«[...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 [...], nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.»
L'adozione produce effetti dalla sentenza (art. 47). L'adottante esercita la responsabilità genitoriale, insieme al genitore se è il coniuge di questo, e ha l'obbligo di mantenere, istruire ed educare il minore (art. 48). A differenza dell'adozione piena, il minore conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d'origine (art. 300 c.c.); dopo la sentenza 79/2022 diventa però anche parente dei familiari dell'adottante. Assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio (art. 299 c.c.) oppure, dopo la sentenza della Corte costituzionale 210/2025, anche il solo cognome dell'adottante, se i consensi lo prevedono e se è nel suo interesse. L'adozione può essere revocata solo per fatti gravi dell'adottato o dell'adottante o per la violazione dei doveri degli adottanti (artt. 51-53).
- Individuare la lettera dell'art. 44 applicabile alla propria situazione.
- Raccogliere consensi e assensi: minore, genitori, coniuge.
- Presentare la domanda al tribunale per i minorenni del luogo del minore.
- Documentare il rapporto con il minore e la sua stabilità.
- Valutare la scelta del cognome nell'interesse del minore.
Domande frequenti
Posso adottare il figlio di mio marito o di mia moglie?
Il minore adottato perde i rapporti con la sua famiglia d'origine?
Chi non è sposato può adottare in casi particolari?
Che cognome prende il minore adottato in casi particolari?
Fonti normative
- Art. 44 L. 184/1983 — Adozione in casi particolari
- Art. 46 L. 184/1983 — Assenso dei genitori e del coniuge
- Art. 55 L. 184/1983 — Rinvio al codice civile ed effetti
- Art. 57 L. 184/1983 — Verifiche del tribunale
- Corte cost. 79/2022 — Parentela con i familiari dell'adottante
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeCoppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioniCorte cost. 68/2025 (due madri con PMA all'estero), adozione in casi particolari (art. 44 lett. d), GPA reato anche all'estero (L. 169/2024), Cass. SU 38162/2022.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
- Adozione e affidoL'adozione internazionaleL. 184/1983 e Convenzione dell'Aja 1993: disponibilità anche per i single (Corte cost. 33/2025), ente autorizzato, CAI, riconoscimento, spese deducibili al 50%.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).