In breve
- Due madri: dopo la Corte cost. 68/2025 il figlio nato in Italia con procreazione assistita all'estero può essere riconosciuto da entrambe.
- Due padri con gestazione per altri: niente trascrizione per il padre non biologico, che passa dall'adozione.
- Adozione in casi particolari: lo strumento per il genitore non biologico, con parentela piena dal 2022.
- Surrogazione: reato anche se commessa all'estero da un cittadino italiano (L. 169/2024).
- Unione civile: non attribuisce da sola la genitorialità.
Il quadro di partenza
La legge sulle unioni civili ha riconosciuto le coppie dello stesso sesso, ma sulle adozioni si è limitata a lasciare ferme le norme vigenti (L. 76/2016); la procreazione medicalmente assistita in Italia è riservata alle coppie di sesso diverso (L. 40/2004). La genitorialità delle coppie dello stesso sesso è stata quindi costruita dai giudici, con risultati diversi a seconda che si tratti di due madri o di due padri, e che il figlio sia nato in Italia o all'estero. Sull'unione civile si veda la pagina dedicata all'unione civile.
Due madri: il riconoscimento dopo la Corte costituzionale
«[...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 [...], nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.»
Per i figli nati in Italia da due donne che hanno fatto ricorso all'estero alla procreazione assistita, quindi, anche la madre intenzionale può riconoscere il figlio, senza passare dall'adozione; conta il consenso prestato alle tecniche e all'assunzione della responsabilità genitoriale. Per i figli nati all'estero da due madri, la Cassazione aveva già ammesso la trascrizione dell'atto di nascita straniero che li indica entrambe (Cass. 19599/2016). Sul riconoscimento in generale si veda la pagina sul riconoscimento del figlio.
Due padri: gestazione per altri e adozione
La surrogazione di maternità è vietata in Italia: chi la realizza, la organizza o la pubblicizza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro, e dalla L. 169/2024 il cittadino italiano è punito anche se i fatti avvengono all'estero (art. 12, c. 6, L. 40/2004). Le Sezioni unite hanno stabilito che l'atto di nascita estero non può essere trascritto nella parte che indica come genitore il padre intenzionale non biologico, perché la pratica è contraria all'ordine pubblico, anche se gratuita; resta invece riconosciuto il padre biologico (Cass. SU 12193/2019 e 38162/2022). Il figlio non resta senza tutela: il legame con l'altro genitore si costruisce con l'adozione in casi particolari.
L'adozione in casi particolari
| Aspetto | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Presupposto | Constatata impossibilità di affidamento preadottivo, letta come impossibilità anche giuridica; relazione stabile e interesse del minore | Art. 44, c. 1, lett. d, L. 184/1983; Cass. 12962/2016 |
| Chi può adottare | Anche chi non è sposato; almeno diciotto anni più del minore | Art. 44, c. 3-4 |
| Consensi | Del genitore e, secondo l'età, del minore; decide il tribunale per i minorenni | L. 184/1983 |
| Parentela | Il minore diventa parente anche dei familiari dell'adottante | Corte cost. 79/2022 |
| Cognome | Possibile il solo cognome dell'adottante, se i consensi sono favorevoli e nell'interesse del minore | Corte cost. 210/2025 |
La Corte costituzionale, con le sentenze 32 e 33 del 2021, aveva segnalato che la tutela offerta dall'adozione in casi particolari non era adeguata e chiesto al legislatore di intervenire; in assenza di una legge, è intervenuta con la sentenza 79/2022, estendendo i rapporti di parentela, e con la sentenza 210/2025 sul cognome. Sul cognome in generale si veda la pagina sul cognome dei figli.
- Raccogliere la documentazione sulla procreazione assistita o sulla nascita all'estero, con traduzioni e legalizzazioni.
- Per le due madri, procedere al riconoscimento da parte di entrambe in Comune.
- Per i figli nati all'estero, chiedere la trascrizione e valutare la risposta del Comune.
- Per il genitore non biologico, presentare la domanda di adozione al tribunale per i minorenni.
- Valutare i profili penali prima di ricorrere a pratiche vietate.
Domande frequenti
Siamo due donne e nostro figlio è nato in Italia dopo una procreazione assistita all'estero: possiamo essere entrambe madri?
Nostro figlio è nato all'estero con la gestazione per altri: il Comune trascrive l'atto con due padri?
La gestazione per altri fatta all'estero è reato?
Il mio partner può adottare mio figlio?
Fonti normative
- Corte cost. 68/2025 — Riconoscimento della madre intenzionale
- Art. 8 L. 40/2004 — Stato giuridico del nato
- Art. 12 L. 40/2004 — Divieti e sanzioni (c. 6, surrogazione)
- L. 169/2024 — Surrogazione di maternità commessa all'estero
- Art. 44 L. 184/1983 — Adozione in casi particolari
- Art. 55 L. 184/1983 — Effetti dell'adozione in casi particolari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioArtt. 250-264 c.c.: chi può riconoscere, dove, consenso dell'altro genitore e del figlio di 14 anni, irrevocabilità, cognome, mantenimento, impugnazione.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl cognome dei figli dopo la sentenza della Corte costituzionale 131/2022Corte cost. 131/2022: i figli prendono i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine concordato, o uno solo d'accordo; disaccordo, figli già nati, legge in Senato.
- Figli, affidamento e mantenimentoAzione di paternità, disconoscimento e test del DNAArtt. 243-bis, 244 e 269 c.c.: termini del disconoscimento, azione di paternità imprescrittibile, rifiuto del test del DNA, mantenimento arretrato dalla nascita.
- Separazione e divorzioDivorzio all'estero: vale in Italia? Divorzio con un cittadino stranieroReg. 2019/1111: riconoscimento automatico e trascrizione; extra-UE con L. 218/1995 artt. 64-67; ripudio non riconosciuto (Cass. 16804/2020); giudice e legge (Roma III).
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affido familiareL. 184/1983: affido consensuale o del tribunale per i minorenni, 24 mesi prorogabili, diritti di genitori e affidatari, continuità affettiva (L. 173/2015).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiLa convivenza di fatto (L. 76/2016): dichiarazione anagrafica, diritti in ospedale e carcere, casa dopo la morte, affitto, impresa familiare, che cosa manca.