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GuidaFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

Coppie dello stesso sesso e figli: adozione, riconoscimento, trascrizioni

In Italia le coppie dello stesso sesso possono unirsi civilmente, ma la legge non disciplina direttamente la loro genitorialità: le regole si sono formate soprattutto attraverso le sentenze. Oggi due donne che hanno fatto ricorso alla procreazione assistita all'estero possono essere riconosciute entrambe madri del figlio nato in Italia, dopo una sentenza della Corte costituzionale del 2025. Per i figli nati con la gestazione per altri, invece, la trascrizione dell'atto di nascita estero con due padri è esclusa, e il genitore non biologico deve passare dall'adozione in casi particolari, mentre la surrogazione è ora reato anche se commessa all'estero. Questa pagina fa il punto.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Due madri: dopo la Corte cost. 68/2025 il figlio nato in Italia con procreazione assistita all'estero può essere riconosciuto da entrambe.
  • Due padri con gestazione per altri: niente trascrizione per il padre non biologico, che passa dall'adozione.
  • Adozione in casi particolari: lo strumento per il genitore non biologico, con parentela piena dal 2022.
  • Surrogazione: reato anche se commessa all'estero da un cittadino italiano (L. 169/2024).
  • Unione civile: non attribuisce da sola la genitorialità.

Il quadro di partenza

La legge sulle unioni civili ha riconosciuto le coppie dello stesso sesso, ma sulle adozioni si è limitata a lasciare ferme le norme vigenti (L. 76/2016); la procreazione medicalmente assistita in Italia è riservata alle coppie di sesso diverso (L. 40/2004). La genitorialità delle coppie dello stesso sesso è stata quindi costruita dai giudici, con risultati diversi a seconda che si tratti di due madri o di due padri, e che il figlio sia nato in Italia o all'estero. Sull'unione civile si veda la pagina dedicata all'unione civile.

Due madri: il riconoscimento dopo la Corte costituzionale

Corte cost. 68/2025 (dispositivo)

«[...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 [...], nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.»

Per i figli nati in Italia da due donne che hanno fatto ricorso all'estero alla procreazione assistita, quindi, anche la madre intenzionale può riconoscere il figlio, senza passare dall'adozione; conta il consenso prestato alle tecniche e all'assunzione della responsabilità genitoriale. Per i figli nati all'estero da due madri, la Cassazione aveva già ammesso la trascrizione dell'atto di nascita straniero che li indica entrambe (Cass. 19599/2016). Sul riconoscimento in generale si veda la pagina sul riconoscimento del figlio.

Due padri: gestazione per altri e adozione

La surrogazione di maternità è vietata in Italia: chi la realizza, la organizza o la pubblicizza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro, e dalla L. 169/2024 il cittadino italiano è punito anche se i fatti avvengono all'estero (art. 12, c. 6, L. 40/2004). Le Sezioni unite hanno stabilito che l'atto di nascita estero non può essere trascritto nella parte che indica come genitore il padre intenzionale non biologico, perché la pratica è contraria all'ordine pubblico, anche se gratuita; resta invece riconosciuto il padre biologico (Cass. SU 12193/2019 e 38162/2022). Il figlio non resta senza tutela: il legame con l'altro genitore si costruisce con l'adozione in casi particolari.

L'adozione in casi particolari

AspettoRegolaFonte
PresuppostoConstatata impossibilità di affidamento preadottivo, letta come impossibilità anche giuridica; relazione stabile e interesse del minoreArt. 44, c. 1, lett. d, L. 184/1983; Cass. 12962/2016
Chi può adottareAnche chi non è sposato; almeno diciotto anni più del minoreArt. 44, c. 3-4
ConsensiDel genitore e, secondo l'età, del minore; decide il tribunale per i minorenniL. 184/1983
ParentelaIl minore diventa parente anche dei familiari dell'adottanteCorte cost. 79/2022
CognomePossibile il solo cognome dell'adottante, se i consensi sono favorevoli e nell'interesse del minoreCorte cost. 210/2025

La Corte costituzionale, con le sentenze 32 e 33 del 2021, aveva segnalato che la tutela offerta dall'adozione in casi particolari non era adeguata e chiesto al legislatore di intervenire; in assenza di una legge, è intervenuta con la sentenza 79/2022, estendendo i rapporti di parentela, e con la sentenza 210/2025 sul cognome. Sul cognome in generale si veda la pagina sul cognome dei figli.

  1. Raccogliere la documentazione sulla procreazione assistita o sulla nascita all'estero, con traduzioni e legalizzazioni.
  2. Per le due madri, procedere al riconoscimento da parte di entrambe in Comune.
  3. Per i figli nati all'estero, chiedere la trascrizione e valutare la risposta del Comune.
  4. Per il genitore non biologico, presentare la domanda di adozione al tribunale per i minorenni.
  5. Valutare i profili penali prima di ricorrere a pratiche vietate.

Domande frequenti

Siamo due donne e nostro figlio è nato in Italia dopo una procreazione assistita all'estero: possiamo essere entrambe madri?
Sì. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 8 della L. 40/2004 nella parte in cui non riconosceva che il nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all'estero, nel rispetto delle norme locali, alla procreazione assistita è figlio anche della donna che ha prestato il consenso a quelle tecniche e alla correlata responsabilità genitoriale (sentenza 68/2025). Il figlio può quindi essere riconosciuto da entrambe, senza passare dall'adozione.
Nostro figlio è nato all'estero con la gestazione per altri: il Comune trascrive l'atto con due padri?
No, per quanto riguarda il padre non biologico. Le Sezioni unite hanno stabilito che l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare la trascrizione nella parte che indica come genitore il padre intenzionale, perché la surrogazione di maternità è contraria all'ordine pubblico (Cass. SU 12193/2019 e 38162/2022). Il legame con il genitore non biologico si costruisce con l'adozione in casi particolari (art. 44, lett. d, L. 184/1983), che crea anche la parentela con i suoi familiari (Corte cost. 79/2022).
La gestazione per altri fatta all'estero è reato?
Sì, dal dicembre 2024. L'art. 12, c. 6, della L. 40/2004 punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro chi realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità; la L. 169/2024 ha aggiunto che il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana anche se i fatti sono commessi all'estero. La tutela del figlio resta comunque garantita dall'adozione in casi particolari.
Il mio partner può adottare mio figlio?
Sì, con l'adozione in casi particolari: la Cassazione ha ammesso che il partner dello stesso sesso adotti il figlio dell'altro quando c'è una relazione stabile e l'adozione corrisponde all'interesse del minore, applicando l'art. 44, lett. d, L. 184/1983 (Cass. 12962/2016). L'adottante deve avere almeno diciotto anni più del minore e serve il consenso del genitore. Dal 2022 l'adozione crea legami di parentela con i familiari dell'adottante, e dal 2025 il minore può assumere anche il solo cognome dell'adottante se è nel suo interesse (Corte cost. 79/2022 e 210/2025).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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