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GuidaFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

Il contratto di convivenza

Due persone che convivono senza sposarsi possono mettere per iscritto come contribuiscono alle spese, chi paga cosa, se i beni comprati insieme sono in comunione e che cosa succede se si lasciano. È il contratto di convivenza della legge Cirinnà: richiede l'atto pubblico o la scrittura autenticata da un notaio o da un avvocato, la trasmissione al comune per renderlo opponibile ai terzi, e non può regolare né i figli né la successione, che seguono la legge. Si scioglie per accordo, per recesso di uno solo con novanta giorni per lasciare la casa, per matrimonio o morte. È lo strumento con cui la coppia non sposata si dà regole; per tutto il resto, testamento, polizze e procure.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Chi: conviventi di fatto (c. 36), maggiorenni, non sposati né uniti civilmente, registrati all'anagrafe come convivenza; nullo se una parte è già vincolata (c. 57).
  • Forma (c. 51-52): atto pubblico o scrittura autenticata da notaio o avvocato; copia al comune entro 10 giorni per l'opponibilità ai terzi.
  • Contenuti (c. 53): residenza, modalità di contribuzione alle spese secondo sostanze e lavoro anche casalingo, comunione dei beni; niente termini né condizioni (c. 56); niente figli né eredità.
  • Fine (c. 59-63): accordo, recesso con almeno 90 giorni per lasciare la casa, matrimonio o unione civile, morte; alimenti al convivente in stato di bisogno (c. 65).
  • Non sostituisce testamento, polizze, procure e designazioni sanitarie (c. 40).

Chi può firmarlo

La legge 76/2016 definisce i conviventi di fatto come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (c. 36), e ne accerta la stabilità con la dichiarazione anagrafica (c. 37). Il contratto di convivenza è riservato a loro: è nullo, con nullità insanabile che chiunque può far valere, se una parte è sposata (anche se separata), unita civilmente o vincolata da un altro contratto di convivenza, se è minorenne o interdetta, o se è stata condannata per l'omicidio del coniuge dell'altro (c. 57); gli effetti restano sospesi in pendenza dell'interdizione o del processo per quel delitto (c. 58). Il vincolo di coppia dello stesso sesso o di sesso diverso è indifferente. La registrazione anagrafica come «convivenza» è, nella prassi, il presupposto operativo: il comune iscrive il contratto nella scheda anagrafica dei conviventi.

La forma e la registrazione

Art. 1, commi 51-52, L. 76/2016

«51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. 52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.»

La scelta tra notaio e avvocato è libera, con due eccezioni pratiche: se il contratto contiene trasferimenti di diritti reali immobiliari serve il notaio (c. 60), e se si sceglie la comunione dei beni, che incide sugli acquisti immobiliari futuri, la prassi consiglia l'atto pubblico. Il professionista non è un semplice autenticatore: attesta la conformità del contenuto alle norme imperative e all'ordine pubblico, e risponde dell'attestazione. La trasmissione al comune è ciò che rende il contratto opponibile ai terzi (creditori, acquirenti, eredi): senza iscrizione il contratto vale tra le parti ma non può essere opposto a chi, per esempio, pignora un bene ritenendolo del solo convivente intestatario. Il contratto indica gli indirizzi a cui vanno fatte le comunicazioni (c. 53), che contano per il recesso.

Che cosa si può scrivere

ContenutoAmmesso?Note
Residenza comuneSì (c. 53 lett. a)Rileva per l'anagrafe e per la casa
Modalità di contribuzione alle necessità della vita in comuneSì (c. 53 lett. b)«In relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo»: percentuali, conto comune, chi paga affitto, mutuo, utenze, figli
Comunione legale dei beniSì (c. 53 lett. c)Si applicano gli artt. 177 ss. c.c. in quanto compatibili; modificabile in ogni momento (c. 54); in mancanza, separazione dei beni con le regole ordinarie della comproprietà
Rimborso delle spese e dei lavori sulla casa di uno solo, attribuzione dei beni mobili e dell'arredo alla fineSì, per la prassiClausole patrimoniali lecite; evitano le cause sull'arricchimento senza causa
Contributo economico dopo la fine della convivenzaDiscussoLa legge prevede solo gli alimenti (c. 65); un contributo determinato e limitato nel tempo è ritenuto ammissibile come obbligazione contrattuale
Designazione per decisioni sanitarie e funerarieSì, ma in atto separato (c. 40-41)Forma scritta autografa; meglio la DAT ex L. 219/2017
Termini o condizioni (durata, «finché non nascono figli»)No (c. 56)Si hanno per non apposti
Affidamento, mantenimento, cognome dei figliNoNorme inderogabili (artt. 316, 337-bis ss. c.c.); gli accordi sui figli vanno omologati dal giudice
Eredità, quote, beni dopo la morteNo (art. 458 c.c.)Patti successori vietati; serve il testamento
Obblighi personali (fedeltà, coabitazione)NoNon coercibili né sanzionabili

Il cuore del contratto è la regolazione economica: in una convivenza senza contratto, chi ha pagato la casa intestata all'altro, chi ha lavorato in casa rinunciando alla carriera, chi ha contribuito alle spese oltre la propria parte non ha, alla fine, che le azioni generali di arricchimento senza causa e di ripetizione, quasi sempre perdenti perché i contributi sono considerati adempimento di un'obbligazione naturale. Il contratto trasforma queste aspettative in obbligazioni: fissa che le spese si dividono al 60-40, che i lavori sulla casa di uno danno diritto al rimborso, che l'auto o i risparmi sul conto comune sono di entrambi, che alla cessazione chi resta nella casa rileva la quota dell'altro a un valore concordato. La comunione dei beni è la scelta più impegnativa: dal contratto in poi gli acquisti sono comuni come tra coniugi, e alla risoluzione la comunione si scioglie e si divide (c. 60).

La fine del contratto

Il contratto si risolve per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile di uno dei due (anche con altri) e per morte (c. 59). L'accordo e il recesso richiedono la stessa forma del contratto (c. 60). Il recesso unilaterale è la novità: uno dei conviventi può sciogliere il contratto da solo, con atto ricevuto o autenticato dal professionista, che lo notifica all'altro all'indirizzo indicato nel contratto e lo trasmette al comune; se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente (di sua proprietà o in locazione a suo nome), la dichiarazione deve contenere, a pena di nullità, un termine non inferiore a novanta giorni concesso all'altro per lasciarla (c. 61). Il matrimonio e la morte vanno notificati al professionista con l'estratto dell'atto, per l'annotazione (c. 62-63). La fine del contratto non è la fine della convivenza di fatto, che cessa quando i due smettono di convivere; e la fine della convivenza produce effetti propri: gli alimenti al convivente in stato di bisogno, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura dell'art. 438 c. 2 c.c. (c. 65), che sono cosa diversa dal mantenimento e non hanno funzione compensativa; il diritto di abitazione del superstite nella casa del convivente defunto per due anni, o per la durata della convivenza fino a cinque, o tre se ci sono figli minori o disabili (c. 42); la successione nel contratto di locazione (c. 44); la partecipazione all'impresa familiare dell'altro (art. 230-ter c.c.). Le regole sulla casa e sui soldi alla fine della convivenza senza contratto sono nella pagina sulla fine della convivenza.

Che cosa il contratto non fa

Il contratto di convivenza non crea uno stato familiare: il convivente non eredita per legge, non ha la pensione di reversibilità, non è «coniuge» ai fini fiscali (le donazioni tra conviventi scontano l'imposta dell'8% senza franchigia, l'assegno eventualmente pattuito non è deducibile), non ha diritto al mantenimento né all'assegno divorzile, non entra nella comunione degli acquisti se non l'ha scelta. Per proteggersi la coppia deve aggiungere altri strumenti: il testamento, con il quale ciascuno può lasciare all'altro la quota disponibile (tutto, se non ci sono figli né coniuge separato né ascendenti); la polizza vita con beneficiario designato, che passa fuori dalla successione; la designazione dell'altro come amministratore di sostegno o per le decisioni sanitarie (c. 40) e le disposizioni anticipate di trattamento; l'intestazione congiunta della casa o l'usufrutto; la procura. La combinazione contratto più testamento più polizze copre quasi tutto ciò che il matrimonio darebbe, tranne la reversibilità e il regime fiscale. La pagina sulla convivenza di fatto elenca i diritti di legge; quella sul convivente e la successione spiega come si lascia l'eredità.

Come si prepara

  1. Registrare la convivenza all'anagrafe come «convivenza di fatto» (dichiarazione congiunta), se non è già fatto.
  2. Fare l'inventario: casa (di chi, con quale mutuo), conti, auto, risparmi, contributi passati, redditi, figli, patrimoni e debiti di ciascuno.
  3. Decidere il regime: separazione con regole di contribuzione e rimborso, oppure comunione dei beni; scrivere le percentuali e i criteri, non formule vaghe.
  4. Prevedere la fine: chi resta nella casa e a quali condizioni, come si dividono i beni comuni, rimborsi, eventuale contributo temporaneo; ricordare il termine di novanta giorni.
  5. Escludere ciò che non si può: figli, eredità, condizioni; farli oggetto di atti separati (accordi sui figli da omologare, testamenti, DAT).
  6. Firmare davanti al notaio o all'avvocato, che trasmette al comune entro dieci giorni; conservare la ricevuta dell'iscrizione anagrafica.
  7. Aggiornare dopo un acquisto importante, la nascita di un figlio, un cambio di lavoro: le modifiche hanno la stessa forma.

Il contratto di convivenza è poco usato perché richiede di parlare di soldi e di separazione quando tutto va bene; è però l'unico modo per evitare che la fine di una convivenza lunga si trasformi in una causa sull'arricchimento in cui chi ha dato di più non recupera nulla. L'alternativa istituzionale, l'unione civile per le coppie dello stesso sesso o il matrimonio, dà uno status completo; per chi non lo vuole, il contratto è la misura minima di prudenza.

Domande frequenti

Serve il notaio o basta l'avvocato?
Basta uno dei due: il contratto va fatto per atto pubblico o per scrittura privata con firme autenticate da un notaio o da un avvocato, che attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (c. 51). Il notaio è necessario solo se il contratto contiene trasferimenti di diritti reali immobiliari (c. 60). Il professionista trasmette copia al comune entro dieci giorni per l'iscrizione anagrafica, senza la quale il contratto non è opponibile ai terzi.
Possiamo scrivere che se ci lasciamo la casa resta a chi ha pagato di più, o che uno manterrà l'altro?
Le regole sui rimborsi delle spese e sull'attribuzione dei beni comuni sì, purché non siano termini o condizioni (che si hanno per non apposti) e non violino norme imperative. Un obbligo di mantenimento dopo la fine della convivenza è ammesso come clausola contrattuale secondo la prassi notarile, ma la legge prevede solo gli alimenti in caso di bisogno (c. 65); nel dubbio conviene formularlo come contributo determinato e limitato nel tempo.
Il contratto regola anche l'eredità?
No. I patti successori sono vietati (art. 458 c.c.) e il convivente non è erede legittimo: per lasciargli qualcosa serve un testamento, nei limiti della quota disponibile se ci sono figli o coniuge separato, e con l'imposta di successione all'8% senza franchigia. Il contratto può però disciplinare i beni comuni, e la legge dà al superstite il diritto di abitare nella casa del defunto per due-cinque anni (c. 42).
Come si scioglie se uno dei due non è d'accordo?
Con il recesso unilaterale, nella stessa forma del contratto (atto pubblico o scrittura autenticata): il professionista lo notifica all'altro all'indirizzo indicato nel contratto e lo trasmette al comune. Se la casa è nella disponibilità esclusiva di chi recede, la dichiarazione deve concedere all'altro almeno novanta giorni per lasciarla, a pena di nullità. Se era stata scelta la comunione dei beni, si scioglie e si divide.
Se ci sposiamo, il contratto resta?
No, si risolve di diritto (c. 59 lett. c): il matrimonio o l'unione civile, anche con un'altra persona, estingue il contratto; chi si sposa deve notificarne l'estratto all'altro e al professionista. Le regole patrimoniali passano a quelle del matrimonio, con la possibilità di una convenzione matrimoniale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiDefinizione e dichiarazione anagrafica (commi 36-37), diritti in caso di malattia, ricovero, detenzione, designazione per le decisioni di salute e post mortem, casa di comune residenza dopo la morte (2-5 anni, 3 con figli), subentro nella locazione, graduatorie ERP, impresa familiare (art. 230-ter), tutore e amministratore di sostegno, danno da morte, contratto di convivenza (forma, contenuto, comunione, risoluzione, recesso e 90 giorni), alimenti alla cessazione, che cosa manca (successione, reversibilità, assegno, cognome), figli, casa e beni acquistati insieme, prescrizione sospesa (Corte cost. 7/2026), differenze con matrimonio e unione civile.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeFine della convivenza: la casa, i soldi, i figliNessun mantenimento tra ex conviventi ma alimenti in stato di bisogno per un periodo proporzionale alla convivenza (art. 1, comma 65, L. 76/2016), la casa (proprietà esclusiva: nessun diritto di restare salvo figli; comproprietà: uso e divisione, artt. 1102 e 1111; affitto: subentro nel contratto, comma 44; contratto di convivenza: preavviso di 90 giorni, comma 61), assegnazione della casa al genitore con i figli (art. 337-sexies), mutuo cointestato e regresso (art. 1298), spese e lavori nella casa dell'altro (art. 2034 obbligazione naturale, art. 2041 arricchimento, art. 936), conto cointestato e regali (artt. 782-783), impresa familiare (art. 230-ter), scioglimento della comunione del contratto di convivenza (comma 60), prescrizione sospesa tra conviventi (Corte cost. 7/2026), mantenimento e affidamento dei figli (artt. 337-bis ss., rito 473-bis).