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GuidaDiritto civile · Successioni ed eredità

Il convivente di fatto e l'eredità

Chi vive con il proprio compagno senza matrimonio né unione civile, alla sua morte, non è un erede: la legge non lo mette tra i successibili, non gli riserva una quota e l'imposta di successione lo tratta come un estraneo. La legge Cirinnà del 2016 gli ha dato però alcuni diritti precisi, come continuare ad abitare la casa comune per un periodo limitato o subentrare nell'affitto, e il resto si può costruire in vita con il testamento, la polizza vita o il contratto di convivenza, rispettando i diritti dei legittimari. Questa pagina spiega che cosa spetta per legge e come proteggere il convivente superstite.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Nessun diritto ereditario per legge: il convivente non eredita senza testamento e non ha quota di legittima.
  • Casa comune: può continuare ad abitarla da 2 a 5 anni, almeno 3 con figli minori o disabili; può subentrare nell'affitto.
  • Testamento sì, ma nei limiti della disponibile se ci sono figli, genitori o coniuge.
  • Polizza vita: somma al beneficiario per diritto proprio, fuori dall'eredità.
  • Tasse: 8% senza franchigia; niente pensione di reversibilità.

Che cosa spetta per legge

Art. 1, c. 42-44, L. 76/2016

«[...] in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto [...] viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore [...] il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.»

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non legate da parentela, matrimonio o unione civile; la convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica (art. 1, c. 36-37). Alla morte del partner il superstite non diventa erede, ma ha alcuni diritti propri: abitare la casa comune per il periodo previsto dalla legge, anche contro gli eredi che ne sono diventati proprietari; subentrare nel contratto di affitto; ottenere dal responsabile di un incidente mortale il risarcimento con gli stessi criteri del coniuge (c. 49); partecipare agli utili e agli incrementi dell'impresa del partner in cui ha lavorato stabilmente (art. 230-ter c.c.). Non ha invece diritto alla pensione di reversibilità (Corte cost. 461/2000; Cass. 8241/2022).

Come tutelare il convivente

StrumentoEffettoLimiti
TestamentoLascia beni o quote al conviventeRispetto della legittima di figli, genitori e coniuge; azione di riduzione
Polizza vita con il convivente beneficiarioSomma per diritto proprio, fuori dall'eredità, impignorabile (artt. 1920, 1923 c.c.)Riduzione e collazione solo sui premi pagati
Donazioni in vitaTrasferimento immediatoRiducibili se ledono la legittima; imposta all'8%
Cointestazione della casaIl convivente è già proprietario della sua quotaLa quota del defunto va comunque agli eredi
Contratto di convivenzaRegola i rapporti patrimoniali in vita, anche la comunione dei beniNon attribuisce diritti ereditari

Il testamento resta lo strumento principale, ma se il defunto lascia figli, genitori o un coniuge da cui non è divorziato, questi sono legittimari e il convivente può ricevere solo la quota disponibile; oltre quella, le disposizioni e le donazioni sono esposte all'azione di riduzione. La polizza vita è spesso la soluzione più efficace, perché la somma non entra nell'eredità: i legittimari possono chiedere conto solo dei premi pagati (art. 1923). Il beneficiario va indicato con nome e cognome: formule come «eredi legittimi» escluderebbero il convivente.

Le imposte

Per l'imposta di successione e donazione il convivente è un «altro soggetto»: paga l'8% sull'intero valore, senza la franchigia di un milione riservata a coniuge e figli (art. 7 D.Lgs. 346/1990), oltre alle imposte ipotecaria e catastale sugli immobili. Dal 2027 la disciplina confluisce nel testo unico delle imposte indirette. Il costo fiscale va messo in conto quando si sceglie tra testamento, donazione e altri strumenti; la pagina sulla dichiarazione di successione spiega gli adempimenti.

  1. Registrare la convivenza all'anagrafe: è la prova dei diritti riconosciuti dalla legge.
  2. Fare testamento, calcolando la quota disponibile se ci sono legittimari.
  3. Valutare una polizza vita con il convivente beneficiario indicato per nome.
  4. Regolare la casa: intestazione, cointestazione o diritto di abitazione per testamento.
  5. Stipulare un contratto di convivenza per i rapporti patrimoniali durante la vita comune.

I diritti durante la convivenza sono spiegati nella pagina sulla convivenza di fatto e in quella sul contratto di convivenza; chi vuole diritti ereditari pieni ha l'alternativa dell'unione civile o del matrimonio.

Domande frequenti

Il mio compagno è morto senza testamento: eredito qualcosa?
No, il convivente di fatto non è tra gli eredi legittimi: l'eredità va ai figli, ai genitori, ai fratelli o agli altri parenti del defunto. La legge gli riconosce però il diritto di continuare ad abitare la casa comune di proprietà del defunto per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se più lunga, fino a cinque anni, e per almeno tre anni se vi abitano figli minori o disabili del superstite (art. 1, c. 42, L. 76/2016), e di subentrare nell'affitto se la casa era in locazione (c. 44).
Posso lasciare tutto per testamento al mio compagno?
Sì, se non ci sono legittimari. Se invece ci sono figli, genitori o un coniuge non divorziato, la legge riserva loro una quota: al convivente si può lasciare solo la disponibile, e se il testamento la supera i legittimari possono agire in riduzione. La stessa regola vale per le donazioni fatte in vita.
Una polizza vita a favore del convivente è un buon modo per tutelarlo?
Sì, è uno degli strumenti più usati: il beneficiario designato acquista un diritto proprio alla somma assicurata, che non fa parte dell'eredità (art. 1920 c.c.) e non può essere pignorata. I legittimari possono far valere la riduzione solo sui premi pagati, non sul capitale (art. 1923). Conta indicare il beneficiario con nome e cognome, perché formule generiche come «eredi legittimi» escluderebbero il convivente.
Il convivente superstite ha diritto alla pensione di reversibilità?
No. La pensione ai superstiti spetta al coniuge e alla parte dell'unione civile, non al convivente di fatto, anche se la convivenza risulta all'anagrafe: la Corte costituzionale ha ritenuto giustificata la differenza (sent. 461/2000) e la Cassazione lo ha ribadito dopo la legge del 2016 (ord. 8241/2022). Chi vuole garantire il partner deve usare altri strumenti o formalizzare l'unione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

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