In breve
- Nessun diritto ereditario per legge: il convivente non eredita senza testamento e non ha quota di legittima.
- Casa comune: può continuare ad abitarla da 2 a 5 anni, almeno 3 con figli minori o disabili; può subentrare nell'affitto.
- Testamento sì, ma nei limiti della disponibile se ci sono figli, genitori o coniuge.
- Polizza vita: somma al beneficiario per diritto proprio, fuori dall'eredità.
- Tasse: 8% senza franchigia; niente pensione di reversibilità.
Che cosa spetta per legge
«[...] in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto [...] viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore [...] il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.»
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non legate da parentela, matrimonio o unione civile; la convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica (art. 1, c. 36-37). Alla morte del partner il superstite non diventa erede, ma ha alcuni diritti propri: abitare la casa comune per il periodo previsto dalla legge, anche contro gli eredi che ne sono diventati proprietari; subentrare nel contratto di affitto; ottenere dal responsabile di un incidente mortale il risarcimento con gli stessi criteri del coniuge (c. 49); partecipare agli utili e agli incrementi dell'impresa del partner in cui ha lavorato stabilmente (art. 230-ter c.c.). Non ha invece diritto alla pensione di reversibilità (Corte cost. 461/2000; Cass. 8241/2022).
Come tutelare il convivente
| Strumento | Effetto | Limiti |
|---|---|---|
| Testamento | Lascia beni o quote al convivente | Rispetto della legittima di figli, genitori e coniuge; azione di riduzione |
| Polizza vita con il convivente beneficiario | Somma per diritto proprio, fuori dall'eredità, impignorabile (artt. 1920, 1923 c.c.) | Riduzione e collazione solo sui premi pagati |
| Donazioni in vita | Trasferimento immediato | Riducibili se ledono la legittima; imposta all'8% |
| Cointestazione della casa | Il convivente è già proprietario della sua quota | La quota del defunto va comunque agli eredi |
| Contratto di convivenza | Regola i rapporti patrimoniali in vita, anche la comunione dei beni | Non attribuisce diritti ereditari |
Il testamento resta lo strumento principale, ma se il defunto lascia figli, genitori o un coniuge da cui non è divorziato, questi sono legittimari e il convivente può ricevere solo la quota disponibile; oltre quella, le disposizioni e le donazioni sono esposte all'azione di riduzione. La polizza vita è spesso la soluzione più efficace, perché la somma non entra nell'eredità: i legittimari possono chiedere conto solo dei premi pagati (art. 1923). Il beneficiario va indicato con nome e cognome: formule come «eredi legittimi» escluderebbero il convivente.
Le imposte
Per l'imposta di successione e donazione il convivente è un «altro soggetto»: paga l'8% sull'intero valore, senza la franchigia di un milione riservata a coniuge e figli (art. 7 D.Lgs. 346/1990), oltre alle imposte ipotecaria e catastale sugli immobili. Dal 2027 la disciplina confluisce nel testo unico delle imposte indirette. Il costo fiscale va messo in conto quando si sceglie tra testamento, donazione e altri strumenti; la pagina sulla dichiarazione di successione spiega gli adempimenti.
- Registrare la convivenza all'anagrafe: è la prova dei diritti riconosciuti dalla legge.
- Fare testamento, calcolando la quota disponibile se ci sono legittimari.
- Valutare una polizza vita con il convivente beneficiario indicato per nome.
- Regolare la casa: intestazione, cointestazione o diritto di abitazione per testamento.
- Stipulare un contratto di convivenza per i rapporti patrimoniali durante la vita comune.
I diritti durante la convivenza sono spiegati nella pagina sulla convivenza di fatto e in quella sul contratto di convivenza; chi vuole diritti ereditari pieni ha l'alternativa dell'unione civile o del matrimonio.
Domande frequenti
Il mio compagno è morto senza testamento: eredito qualcosa?
Posso lasciare tutto per testamento al mio compagno?
Una polizza vita a favore del convivente è un buon modo per tutelarlo?
Il convivente superstite ha diritto alla pensione di reversibilità?
Fonti normative
- Art. 1, c. 36-65, L. 76/2016 — Convivenze di fatto
- Artt. 1920 e 1923 c.c. — Assicurazione sulla vita a favore di un terzo
- Art. 7 D.Lgs. 346/1990 — Aliquote dell'imposta di successione (testo vigente fino al 31/12/2026)
- Art. 230-ter c.c. — Diritti del convivente nell'impresa
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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