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IstitutoFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

La promessa di matrimonio rotta: regali, anello e spese

Nessuno può essere costretto a sposarsi, nemmeno dopo aver fissato la data, prenotato il ristorante e pagato l'abito. La legge però regola le conseguenze economiche di un fidanzamento che finisce: chi ha fatto regali in vista delle nozze può chiederli indietro, e chi ha sostenuto spese perché l'altro aveva promesso solennemente di sposarsi può ottenerne il rimborso, se il rifiuto è arrivato senza un giusto motivo. Per entrambe le azioni c'è un solo anno di tempo. Questa pagina spiega che cosa si può chiedere e a quali condizioni.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Nessun obbligo di sposarsi: le penali per la rottura non valgono.
  • Doni, anello compreso: si possono chiedere indietro se le nozze saltano.
  • Spese: rimborsabili se la promessa era solenne e il rifiuto senza giusto motivo.
  • Un anno di tempo, dal rifiuto, per entrambe le richieste.
  • Niente danni morali per la sola rottura.

La libertà di non sposarsi

Art. 79 c.c.

«La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.»

La libertà matrimoniale prevale su ogni impegno: fino al «sì» davanti all'ufficiale dello stato civile o al sacerdote ciascuno può cambiare idea, e le penali pattuite per la rottura sono prive di effetto. La legge regola soltanto due conseguenze patrimoniali: la restituzione dei regali e il rimborso delle spese.

I regali fatti in vista delle nozze

Chi ha fatto doni «a causa della promessa di matrimonio» può chiederne la restituzione se il matrimonio non è stato celebrato (art. 80 c.c.): l'anello di fidanzamento, i gioielli, i regali importanti legati al futuro matrimonio. Non importa chi ha rotto né perché: il diritto spetta a entrambi i fidanzati. La domanda va proposta entro un anno dal giorno in cui c'è stato il rifiuto di celebrare il matrimonio o dalla morte di uno dei due. I regali non collegati al futuro matrimonio seguono invece le regole generali sulla donazione.

Il rimborso delle spese

CondizioneChe cosa richiede l'art. 81
Promessa solenneReciproca e fatta per atto pubblico o scrittura privata da maggiorenni, oppure risultante dalla richiesta delle pubblicazioni
Rifiuto ingiustificatoL'altro si è rifiutato senza giusto motivo, oppure con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto
Che cosa si rimborsaSpese fatte e obbligazioni contratte a causa della promessa, nei limiti delle condizioni economiche delle parti
TermineUn anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio

Rientrano tipicamente le caparre per il ricevimento, la chiesa o la sala, l'abito, le bomboniere, le spese per l'arredo della casa destinata alla famiglia; non rientrano il danno morale per la rottura né le occasioni perdute. Il rimborso è limitato alle spese proporzionate alla condizione delle parti: un ricevimento sfarzoso rispetto ai redditi della coppia può essere rimborsato solo in parte.

  1. Conservare i documenti: preventivi, contratti, ricevute, messaggi sulla data delle nozze.
  2. Verificare la forma della promessa: pubblicazioni richieste o promessa scritta.
  3. Chiedere per iscritto la restituzione dei doni e il rimborso delle spese.
  4. Agire entro un anno dal rifiuto: dopo, la domanda non è più proponibile.
  5. Valutare il giudice: per importi contenuti è competente il giudice di pace.

Domande frequenti

Devo restituire l'anello di fidanzamento?
Se il matrimonio non si celebra, chi ha fatto un dono a causa della promessa, come l'anello, può chiederne la restituzione (art. 80 c.c.), qualunque sia il motivo della rottura e chiunque l'abbia decisa. La domanda però va proposta entro un anno dal rifiuto di sposarsi o dalla morte di uno dei due: dopo, il regalo resta a chi lo ha ricevuto.
Lei mi ha lasciato a un mese dalle nozze: posso farmi rimborsare le spese?
Sì, a certe condizioni. Il rimborso spetta se la promessa era reciproca e risultava da un atto pubblico, da una scrittura privata o dalla richiesta delle pubblicazioni in Comune, e se l'altro ha rifiutato senza giusto motivo, o con la propria colpa ha dato a te un giusto motivo per rompere (art. 81 c.c.). Si recuperano le spese fatte e le obbligazioni assunte a causa della promessa, come caparre per il ricevimento o l'abito, nei limiti di quanto è proporzionato alle condizioni delle parti. Anche qui il termine è di un anno.
Posso chiedere i danni per il dolore o l'umiliazione?
Di regola no. L'art. 81 limita il risarcimento alle spese e alle obbligazioni contratte a causa della promessa: non copre il danno morale per la rottura in sé, né le occasioni perdute. Solo in casi eccezionali, quando il comportamento dell'altro integra un autonomo fatto illecito, si può valutare un'azione diversa.
Avevamo firmato una penale per chi avesse rotto il fidanzamento: vale?
No. La promessa di matrimonio non obbliga a sposarsi né a eseguire ciò che fosse stato convenuto per il caso di inadempimento (art. 79 c.c.): la penale non è dovuta. Restano solo i rimedi previsti dalla legge, cioè la restituzione dei doni e il rimborso delle spese.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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