In breve
- Nessuna legge sui patti prematrimoniali: le proposte presentate in Parlamento non sono state approvate.
- Nulli gli accordi che predeterminano l'assegno di divorzio o vi rinunciano.
- Validi i patti patrimoniali sottoposti alla condizione che il matrimonio finisca, come la restituzione di somme investite.
- Figli: ogni accordo che li riguarda resta soggetto al controllo del giudice.
- Alternative: separazione dei beni, fondo patrimoniale, donazioni, trust, scelta della legge per le coppie internazionali.
Perché in Italia non valgono come all'estero
«Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.»
In molti Paesi i futuri sposi possono stabilire in un contratto chi pagherà che cosa in caso di divorzio. In Italia no: non c'è una legge che lo consenta e la giurisprudenza ritiene che i diritti che nascono dalla crisi del matrimonio, a cominciare dall'assegno divorzile, siano indisponibili. Per questo gli accordi con cui i coniugi fissano in anticipo il regime economico della futura separazione o del divorzio sono nulli per illiceità della causa (Cass. 2224/2017, 11012/2021, 32724/2023), e il giudice non ne tiene conto neppure quando sono favorevoli al coniuge più debole, perché potrebbero condizionare la scelta di divorziare (Cass. 20745/2022).
Che cosa, invece, è valido
La Cassazione ha aperto uno spazio importante con due decisioni. Nel 2012 ha ritenuto valido il patto con cui un futuro coniuge si impegnava, se il matrimonio fosse fallito, a trasferire all'altro un immobile a compensazione delle spese che questi aveva sostenuto per la casa coniugale: la fine del matrimonio non era la causa dell'accordo, ma un evento condizionante, e l'accordo era un contratto atipico lecito (Cass. 23713/2012). Nel 2025 ha confermato la validità di un accordo stipulato durante il matrimonio con cui un coniuge riconosceva all'altro, in caso di separazione, una somma per il contributo economico dato alla famiglia, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita (Cass. ord. 20415/2025; art. 1322, c. 2, c.c.).
| Accordo | Valido? | Riferimento |
|---|---|---|
| Rinuncia all'assegno divorzile o sua quantificazione anticipata | No | Art. 160 c.c.; Cass. 2224/2017 |
| Accordi preventivi su affidamento e mantenimento dei figli | Non vincolano il giudice, che decide nell'interesse dei figli | Artt. 337-ter e 337-quater c.c. |
| Restituzione o compensazione di somme e beni investiti da un coniuge, condizionata alla crisi | Sì, come contratto atipico | Cass. 23713/2012 e 20415/2025 |
| Scelta della separazione dei beni, fondo patrimoniale, comunione convenzionale | Sì, per atto pubblico e con annotazione | Artt. 162 ss. c.c. |
| Trasferimenti di immobili negli accordi di separazione consensuale o divorzio congiunto | Sì | Cass. SU 21761/2021 |
Gli strumenti alternativi e le coppie internazionali
Molti obiettivi di un patto prematrimoniale si raggiungono con strumenti già previsti dalla legge. Le convenzioni matrimoniali permettono di scegliere la separazione dei beni o di modellare la comunione; le donazioni, i vincoli di destinazione, il trust e le polizze vita permettono di destinare beni a sé, al partner o ai figli; un accordo scritto sulla restituzione delle somme che un coniuge investe nella casa dell'altro, condizionato alla crisi, segue il modello ammesso dalla Cassazione. Quando la crisi arriva, i coniugi possono regolare i rapporti economici con la separazione consensuale e il divorzio congiunto, anche con trasferimenti di immobili. I conviventi non sposati usano il contratto di convivenza.
Per le coppie con elementi internazionali, i regolamenti europei consentono di scegliere la legge applicabile al regime patrimoniale (Reg. UE 2016/1103) e al divorzio (Reg. UE 1259/2010), tra quelle con cui la coppia ha un collegamento. È la strada per dare effetto, almeno in parte, a un accordo conforme alla legge scelta, ma il giudice italiano resta libero di non applicare clausole contrarie all'ordine pubblico, e gli obblighi di mantenimento seguono regole proprie.
- Distinguere gli obiettivi: proteggere beni propri, compensare investimenti, regolare un eventuale divorzio.
- Scegliere il regime patrimoniale e le convenzioni dal notaio.
- Documentare per iscritto le somme che un coniuge investe nei beni dell'altro e l'accordo sulla loro restituzione.
- Non contare su rinunce all'assegno o su accordi sui figli: non vincolano il giudice.
- Per le coppie internazionali, valutare la scelta della legge applicabile con un legale esperto.
Le regole sul divorzio pronunciato all'estero sono nella pagina sul riconoscimento dei divorzi stranieri.
Domande frequenti
Possiamo stabilire prima del matrimonio che in caso di divorzio nessuno chiederà l'assegno?
Allora qualsiasi accordo patrimoniale in vista della crisi è nullo?
Quali strumenti sono sicuramente validi per organizzare il patrimonio prima delle nozze?
Siamo di nazionalità diverse: possiamo scegliere una legge straniera che ammette i patti prematrimoniali?
Fonti normative
- Art. 160 c.c. — Diritti inderogabili
- Art. 1322 c.c. — Autonomia contrattuale
- Art. 5 L. 898/1970 — Assegno di divorzio
- Regolamento (UE) 2016/1103 — Regimi patrimoniali tra coniugi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLe convenzioni matrimoniali e il fondo patrimonialeArtt. 159-171 e 210 c.c.: che cosa possono pattuire i coniugi, atto pubblico e annotazione, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, vendita dei beni, fine.
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