In breve
- Senza convenzione vale la comunione legale dei beni.
- Le convenzioni: separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, loro modifiche.
- Forma: atto pubblico con due testimoni, a pena di nullità; si possono fare in ogni momento.
- Verso i terzi contano solo se annotate a margine dell'atto di matrimonio.
- Fondo patrimoniale: beni vincolati ai bisogni della famiglia, vendibili con regole speciali se ci sono figli minori.
Che cosa possono pattuire i coniugi
Il regime legale della famiglia è la comunione dei beni, se i coniugi non stipulano una diversa convenzione (art. 159 c.c.). Le convenzioni permettono di scegliere la separazione dei beni, di modificare la comunione legale o di costituire un fondo patrimoniale, ma incontrano limiti che nessun accordo può superare: i coniugi non possono derogare ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio, come la fedeltà, l'assistenza e il contributo ai bisogni della famiglia (art. 160); non possono rinviare in modo generico a leggi straniere o agli usi, ma devono scrivere il contenuto concreto dei patti (art. 161); non possono costituire una dote, che è vietata (art. 166-bis). Gli accordi su che cosa accadrà in caso di separazione o divorzio sono un tema diverso, trattato nella pagina sui patti prematrimoniali.
Forma, pubblicità e modifiche
«Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.»
La convenzione si stipula dal notaio, con la presenza obbligatoria di due testimoni (art. 48 della legge notarile), prima o dopo il matrimonio; solo la scelta della separazione dei beni si può dichiarare all'ufficiale che celebra le nozze. Per essere opponibile ai creditori e agli acquirenti la convenzione va annotata a margine dell'atto di matrimonio nel Comune in cui è stato celebrato: è lì che i terzi devono verificare il regime della coppia (Cass. 17207/2021). Le modifiche richiedono un nuovo atto pubblico con il consenso di tutte le persone che erano parti della convenzione, anche i terzi che vi avevano partecipato, o dei loro eredi, e anch'esse contano verso i terzi solo dopo l'annotazione (art. 163). I terzi possono provare che una convenzione è simulata (art. 164). Il minore ammesso a sposarsi può stipulare le convenzioni con l'assistenza dei genitori o del tutore (art. 165).
La comunione convenzionale
Invece di abbandonare la comunione, i coniugi possono modificarla: per esempio farvi entrare beni che sarebbero personali, come gli immobili posseduti prima del matrimonio, o escluderne alcune categorie di acquisti (art. 210). Restano però fuori, in ogni caso, i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all'esercizio della professione e ciò che si riceve come risarcimento o pensione per la perdita della capacità di lavoro; e non si possono cambiare le regole sull'amministrazione dei beni comuni né la parità delle quote per i beni che sarebbero comunque in comunione. Se un bene personale entra in comunione, i beni comuni rispondono dei debiti contratti da quel coniuge prima del matrimonio, nei limiti del valore conferito (art. 211).
Il fondo patrimoniale
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Chi lo costituisce | Uno o entrambi i coniugi con atto pubblico, oppure un terzo, anche per testamento; anche durante il matrimonio | Art. 167 c.c. |
| Quali beni | Immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito resi nominativi | Art. 167 |
| Di chi sono | Di entrambi i coniugi, salvo diversa previsione dell'atto; i frutti vanno ai bisogni della famiglia | Art. 168 |
| Vendita e ipoteca | Consenso di entrambi e, con figli minori, autorizzazione del giudice per necessità o utilità evidente, salvo diversa clausola | Art. 169 |
| Creditori | Niente esecuzione per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia | Art. 170 |
| Fine | Con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma con figli minori dura fino alla maggiore età dell'ultimo | Art. 171 |
Il fondo patrimoniale vincola alcuni beni ai bisogni della famiglia: la casa, un secondo immobile che produce reddito, titoli. Anche il fondo è una convenzione matrimoniale e diventa opponibile ai terzi solo con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio; la trascrizione nei registri immobiliari, pure necessaria per gli immobili, da sola non basta (Cass. 21658/2009 e 27854/2013). Nella vita quotidiana il fondo pesa soprattutto quando si vuole vendere o ipotecare: con figli minori, se l'atto non lo consente espressamente, serve l'autorizzazione del giudice. Quanto protegge dai creditori, e quando un creditore può comunque colpire i beni, è spiegato nella pagina sul vincolo di destinazione e fondo patrimoniale.
Le stesse regole valgono per le parti di un'unione civile, alle quali la legge estende le norme sulla forma, sulle modifiche e sulla simulazione delle convenzioni e l'intera disciplina del regime patrimoniale della famiglia (art. 1, c. 13, L. 76/2016). I conviventi di fatto regolano invece i rapporti patrimoniali con il contratto di convivenza.
- Decidere l'obiettivo: separare i patrimoni, ampliare la comunione o destinare beni alla famiglia.
- Andare dal notaio: atto pubblico con due testimoni.
- Verificare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e per il fondo anche la trascrizione degli immobili.
- Nel fondo patrimoniale, valutare la clausola che consente di vendere senza autorizzazione del giudice.
- Tenere presente che il fondo costituito quando ci sono già debiti può essere revocato dai creditori.
Lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni comuni sono spiegati nella pagina sulla comunione dei beni.
Domande frequenti
Si può cambiare regime patrimoniale dopo il matrimonio?
Il fondo patrimoniale è sufficiente trascriverlo nei registri immobiliari?
Per vendere la casa nel fondo patrimoniale serve il giudice?
Con il divorzio il fondo patrimoniale finisce?
Fonti normative
- Artt. 159-166-bis c.c. — Regime patrimoniale della famiglia, disposizioni generali
- Artt. 167-171 c.c. — Fondo patrimoniale
- Artt. 210-211 c.c. — Comunione convenzionale
- Art. 48 L. 89/1913 — Testimoni negli atti notarili
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioLa separazione dei beniLa separazione dei beni tra coniugi: scelta al matrimonio o dal notaio, annotazione, che cosa resta di ciascuno, beni senza prova, conti cointestati, casa comune.
- Separazione e divorzioLa comunione dei beni: che cosa è comune e come si scioglieAcquisti comuni anche se di uno solo, beni personali (179), comunione de residuo con credito al 50% (SU 15889/2022), atti senza consenso, debiti, scioglimento, divisione.
- Casa e proprietàVincolo di destinazione e fondo patrimoniale: proteggere la casa dai creditoriArt. 2645-ter: atto pubblico, interessi meritevoli, esecuzione solo per i debiti dello scopo; fondo patrimoniale e bisogni della famiglia (170); revocatoria.
- Separazione e divorzioI patti prematrimoniali: valgono in Italia?Nessuna legge sui patti prematrimoniali: accordi in vista del divorzio nulli, patti con condizione sospensiva validi (Cass. 23713/2012 e 20415/2025), alternative lecite.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeIl contratto di convivenzaAtto pubblico o scrittura autenticata da notaio o avvocato, iscrizione anagrafica, contributi e comunione dei beni, niente termini né condizioni, recesso con 90 giorni.
- ContrattiLa donazione: forma, revoca, rischi per chi compraLa donazione: atto pubblico con due testimoni, donazione di modico valore, revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli, riduzione e riforma 2025.