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GuidaFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

Le convenzioni matrimoniali e il fondo patrimoniale

Chi si sposa senza scegliere nulla è in comunione legale dei beni. Con una convenzione matrimoniale i coniugi, o i futuri coniugi, possono cambiare le regole: passare alla separazione dei beni, allargare o restringere la comunione, costituire un fondo patrimoniale per la famiglia. Sono atti con una forma rigida e con limiti precisi, e producono effetti verso i terzi solo se annotati sull'atto di matrimonio. Questa pagina spiega quali convenzioni sono possibili, come si stipulano e come funziona il fondo patrimoniale nella vita della famiglia.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Senza convenzione vale la comunione legale dei beni.
  • Le convenzioni: separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, loro modifiche.
  • Forma: atto pubblico con due testimoni, a pena di nullità; si possono fare in ogni momento.
  • Verso i terzi contano solo se annotate a margine dell'atto di matrimonio.
  • Fondo patrimoniale: beni vincolati ai bisogni della famiglia, vendibili con regole speciali se ci sono figli minori.

Che cosa possono pattuire i coniugi

Il regime legale della famiglia è la comunione dei beni, se i coniugi non stipulano una diversa convenzione (art. 159 c.c.). Le convenzioni permettono di scegliere la separazione dei beni, di modificare la comunione legale o di costituire un fondo patrimoniale, ma incontrano limiti che nessun accordo può superare: i coniugi non possono derogare ai diritti e ai doveri che nascono dal matrimonio, come la fedeltà, l'assistenza e il contributo ai bisogni della famiglia (art. 160); non possono rinviare in modo generico a leggi straniere o agli usi, ma devono scrivere il contenuto concreto dei patti (art. 161); non possono costituire una dote, che è vietata (art. 166-bis). Gli accordi su che cosa accadrà in caso di separazione o divorzio sono un tema diverso, trattato nella pagina sui patti prematrimoniali.

Forma, pubblicità e modifiche

Art. 162 c.c.

«Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.»

La convenzione si stipula dal notaio, con la presenza obbligatoria di due testimoni (art. 48 della legge notarile), prima o dopo il matrimonio; solo la scelta della separazione dei beni si può dichiarare all'ufficiale che celebra le nozze. Per essere opponibile ai creditori e agli acquirenti la convenzione va annotata a margine dell'atto di matrimonio nel Comune in cui è stato celebrato: è lì che i terzi devono verificare il regime della coppia (Cass. 17207/2021). Le modifiche richiedono un nuovo atto pubblico con il consenso di tutte le persone che erano parti della convenzione, anche i terzi che vi avevano partecipato, o dei loro eredi, e anch'esse contano verso i terzi solo dopo l'annotazione (art. 163). I terzi possono provare che una convenzione è simulata (art. 164). Il minore ammesso a sposarsi può stipulare le convenzioni con l'assistenza dei genitori o del tutore (art. 165).

La comunione convenzionale

Invece di abbandonare la comunione, i coniugi possono modificarla: per esempio farvi entrare beni che sarebbero personali, come gli immobili posseduti prima del matrimonio, o escluderne alcune categorie di acquisti (art. 210). Restano però fuori, in ogni caso, i beni di uso strettamente personale, quelli che servono all'esercizio della professione e ciò che si riceve come risarcimento o pensione per la perdita della capacità di lavoro; e non si possono cambiare le regole sull'amministrazione dei beni comuni né la parità delle quote per i beni che sarebbero comunque in comunione. Se un bene personale entra in comunione, i beni comuni rispondono dei debiti contratti da quel coniuge prima del matrimonio, nei limiti del valore conferito (art. 211).

Il fondo patrimoniale

AspettoRegolaNorma
Chi lo costituisceUno o entrambi i coniugi con atto pubblico, oppure un terzo, anche per testamento; anche durante il matrimonioArt. 167 c.c.
Quali beniImmobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito resi nominativiArt. 167
Di chi sonoDi entrambi i coniugi, salvo diversa previsione dell'atto; i frutti vanno ai bisogni della famigliaArt. 168
Vendita e ipotecaConsenso di entrambi e, con figli minori, autorizzazione del giudice per necessità o utilità evidente, salvo diversa clausolaArt. 169
CreditoriNiente esecuzione per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famigliaArt. 170
FineCon l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma con figli minori dura fino alla maggiore età dell'ultimoArt. 171

Il fondo patrimoniale vincola alcuni beni ai bisogni della famiglia: la casa, un secondo immobile che produce reddito, titoli. Anche il fondo è una convenzione matrimoniale e diventa opponibile ai terzi solo con l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio; la trascrizione nei registri immobiliari, pure necessaria per gli immobili, da sola non basta (Cass. 21658/2009 e 27854/2013). Nella vita quotidiana il fondo pesa soprattutto quando si vuole vendere o ipotecare: con figli minori, se l'atto non lo consente espressamente, serve l'autorizzazione del giudice. Quanto protegge dai creditori, e quando un creditore può comunque colpire i beni, è spiegato nella pagina sul vincolo di destinazione e fondo patrimoniale.

Le stesse regole valgono per le parti di un'unione civile, alle quali la legge estende le norme sulla forma, sulle modifiche e sulla simulazione delle convenzioni e l'intera disciplina del regime patrimoniale della famiglia (art. 1, c. 13, L. 76/2016). I conviventi di fatto regolano invece i rapporti patrimoniali con il contratto di convivenza.

  1. Decidere l'obiettivo: separare i patrimoni, ampliare la comunione o destinare beni alla famiglia.
  2. Andare dal notaio: atto pubblico con due testimoni.
  3. Verificare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e per il fondo anche la trascrizione degli immobili.
  4. Nel fondo patrimoniale, valutare la clausola che consente di vendere senza autorizzazione del giudice.
  5. Tenere presente che il fondo costituito quando ci sono già debiti può essere revocato dai creditori.

Lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni comuni sono spiegati nella pagina sulla comunione dei beni.

Domande frequenti

Si può cambiare regime patrimoniale dopo il matrimonio?
Sì, in qualsiasi momento: le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate in ogni tempo (art. 162, c. 3, c.c.). Serve un atto pubblico davanti al notaio, con due testimoni, e perché valga nei confronti dei terzi la convenzione va annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, c. 4). Il passaggio dalla comunione alla separazione scioglie la comunione: i beni già acquistati restano in comproprietà al 50%, salvo che vengano divisi.
Il fondo patrimoniale è sufficiente trascriverlo nei registri immobiliari?
No. Per la Cassazione il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo se annotato a margine dell'atto di matrimonio; la trascrizione nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.) è una semplice pubblicità-notizia e non basta (Cass. 21658/2009 e 27854/2013). Il notaio deve chiedere l'annotazione, ma non risponde dei ritardi del Comune (Cass. 25567/2023).
Per vendere la casa nel fondo patrimoniale serve il giudice?
Dipende dall'atto costitutivo e dai figli. Senza una clausola che lo consenta, i beni del fondo si possono vendere, ipotecare o vincolare solo con il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, con l'autorizzazione del giudice, concessa solo in caso di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.). Per questo nell'atto costitutivo si valuta spesso di prevedere la libera alienabilità con il solo consenso dei coniugi.
Con il divorzio il fondo patrimoniale finisce?
Di regola sì: la destinazione termina con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se però ci sono figli minori, il fondo dura fino a quando l'ultimo diventa maggiorenne, e il giudice può dettare regole per amministrarlo e attribuire ai figli una quota dei beni, in godimento o in proprietà (art. 171 c.c.). La separazione personale, da sola, non fa cessare il fondo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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