In breve
- Documenti: nulla osta del Paese dello straniero; il permesso di soggiorno non serve per sposarsi.
- Coniuge di italiano: permesso per motivi di famiglia di cinque anni, o carta di soggiorno se l'italiano ha esercitato la libera circolazione.
- Convivenza effettiva: senza, il permesso viene revocato, salvo figli.
- Matrimonio di comodo: rigetto o revoca del permesso.
- Cittadinanza: dopo due anni di residenza in Italia dal matrimonio, uno con figli.
I documenti per sposarsi in Italia
«Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.»
La seconda parte della norma non si applica più: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della regolarità del soggiorno, perché limitava in modo sproporzionato il diritto di sposarsi (sentenza 245/2011). Resta il nulla osta, rilasciato dall'autorità del Paese dello straniero, di regola il consolato in Italia, che attesta l'assenza di impedimenti secondo la sua legge. Anche lo straniero è soggetto agli impedimenti del codice civile, come il precedente matrimonio non sciolto o la parentela, e se ha domicilio o residenza in Italia deve fare le pubblicazioni. Su requisiti, pubblicazioni e celebrazione si veda la pagina sul matrimonio.
Il matrimonio per procura è un'eccezione: è ammesso, oltre che per i militari in tempo di guerra, solo se uno degli sposi risiede all'estero e ci sono gravi motivi valutati dal tribunale del luogo di residenza dell'altro; la procura va fatta per atto pubblico, indica la persona da sposare e perde efficacia dopo centottanta giorni (art. 111 c.c.).
Il titolo di soggiorno dopo il matrimonio
| Situazione | Titolo | Norma |
|---|---|---|
| Coniuge straniero di cittadino italiano che non ha mai esercitato la libera circolazione nell'UE | Permesso per motivi di famiglia, cinque anni, rinnovabile e convertibile in lavoro, senza contributo | Art. 23, c. 1-bis, D.Lgs. 30/2007 |
| Coniuge di cittadino italiano che ha esercitato la libera circolazione, o di cittadino di altro Stato UE | Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, cinque anni | Artt. 10 e 23, c. 1, D.Lgs. 30/2007 |
| Straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno che si sposa in Italia con un italiano, un cittadino UE o uno straniero regolare | Permesso per motivi familiari | Art. 30, c. 1, lett. b, TUI |
| Straniero senza permesso che convive con il coniuge italiano | Non espellibile; permesso per motivi familiari | Art. 19, c. 2, lett. c, TUI; art. 28 DPR 394/1999 |
La distinzione tra cittadino italiano «statico» e cittadino che ha vissuto in un altro Stato dell'Unione conta: solo nel secondo caso si applicano per intero le regole europee sulla libera circolazione, più favorevoli; per gli altri la legge prevede ora un permesso di famiglia quinquennale. Per chi si è sposato all'estero e vive fuori dall'Italia, l'ingresso del coniuge passa per il visto per ricongiungimento o per familiare al seguito; sulla trascrizione di matrimoni e divorzi esteri si veda la pagina sul divorzio all'estero.
Matrimonio di comodo: controlli e conseguenze
Il permesso ottenuto con il matrimonio è revocato subito se risulta che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio siano nati figli; e se è accertato che il matrimonio è stato celebrato al solo scopo di permettere allo straniero di soggiornare in Italia, la domanda di permesso viene rigettata e il permesso revocato (art. 30, c. 1-bis, TUI). Le questure verificano la convivenza, anche con controlli all'abitazione; conviene quindi che la residenza sia comune e documentata. Sul piano civile, il matrimonio simulato può essere impugnato da ciascuno dei coniugi entro un anno dalla celebrazione, purché dopo non ci sia stata convivenza (art. 123 c.c.; si veda la pagina sulla nullità del matrimonio).
La cittadinanza per matrimonio
Il coniuge straniero di un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio, oppure dopo tre anni dal matrimonio se la coppia risiede all'estero; i termini sono dimezzati se ci sono figli nati o adottati dai coniugi. Al momento del decreto il matrimonio deve essere ancora in piedi, senza separazione (art. 5 L. 91/1992). La domanda è preclusa da condanne per delitti contro la personalità dello Stato, per delitti non colposi puniti con almeno tre anni nel massimo o, all'estero, a più di un anno per reati non politici, e da comprovati motivi di sicurezza (art. 6), e richiede la conoscenza dell'italiano almeno di livello B1 (art. 9.1).
- Chiedere il nulla osta al consolato del Paese del partner, con traduzione e legalizzazione se richieste.
- Fare le pubblicazioni in Comune, se previste.
- Dopo il matrimonio, fissare la residenza comune e chiedere il titolo di soggiorno in questura.
- Conservare la prova della convivenza: residenza, utenze, contratti.
- Preparare la domanda di cittadinanza con il certificato di lingua B1.
Domande frequenti
Il mio compagno straniero non ha il permesso di soggiorno: possiamo sposarci?
Dopo il matrimonio con un cittadino italiano, che documento ottiene il coniuge straniero?
La questura può controllare se viviamo davvero insieme?
Dopo quanto tempo il coniuge straniero può diventare cittadino italiano?
Fonti normative
- Art. 116 c.c. — Matrimonio dello straniero in Italia
- Corte cost. 245/2011 — Illegittimità del requisito del soggiorno regolare
- Art. 23 D.Lgs. 30/2007 — Familiari di cittadini italiani
- Art. 10 D.Lgs. 30/2007 — Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione
- Art. 30 D.Lgs. 286/1998 — Permesso di soggiorno per motivi familiari
- Art. 19 D.Lgs. 286/1998 — Divieti di espulsione (c. 2, lett. c)
- Art. 5 L. 91/1992 — Cittadinanza per matrimonio
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeSposarsi in Italia: requisiti, pubblicazioni e impedimentiArtt. 84-116 c.c.: età, libertà di stato, impedimenti, pubblicazioni e celebrazione entro 180 giorni, matrimonio civile e concordatario, nulla osta per lo straniero.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa nullità del matrimonio civile e la delibazione della sentenza ecclesiasticaArtt. 117-129-bis c.c.: cause e termini, matrimonio putativo, indennità; delibazione della nullità ecclesiastica e convivenza triennale (Cass. SU 16379/2014).
- Separazione e divorzioDivorzio all'estero: vale in Italia? Divorzio con un cittadino stranieroReg. 2019/1111: riconoscimento automatico e trascrizione; extra-UE con L. 218/1995 artt. 64-67; ripudio non riconosciuto (Cass. 16804/2020); giudice e legge (Roma III).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeL'unione civile: costituzione, effetti, scioglimentoDichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, cognome comune, comunione dei beni, successione e reversibilità; scioglimento con domanda dopo tre mesi.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiLa convivenza di fatto (L. 76/2016): dichiarazione anagrafica, diritti in ospedale e carcere, casa dopo la morte, affitto, impresa familiare, che cosa manca.
- Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioI patti prematrimoniali: valgono in Italia?Nessuna legge sui patti prematrimoniali: accordi in vista del divorzio nulli, patti con condizione sospensiva validi (Cass. 23713/2012 e 20415/2025), alternative lecite.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa promessa di matrimonio rotta: regali, anello e speseArtt. 79-81 c.c.: nessun obbligo di sposarsi; doni da restituire entro un anno; rimborso delle spese se la promessa era solenne e il rifiuto ingiustificato.