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IstitutoFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

L'affido familiare

Quando una famiglia attraversa una difficoltà temporanea e non riesce a occuparsi del figlio minorenne, il bambino può essere accolto da un'altra famiglia o da una persona singola, senza perdere il legame con i genitori: è l'affido familiare. A differenza dell'adozione è temporaneo, punta al rientro nella famiglia d'origine e non cambia lo stato del figlio. Può essere concordato con i genitori o disposto dal tribunale per i minorenni. Questa pagina spiega come funziona, quanto dura, che cosa possono fare genitori e affidatari e che cosa succede alla fine.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Affido familiare: accoglienza temporanea di un minore la cui famiglia è in difficoltà, per favorirne il rientro.
  • Consensuale con i genitori (servizio sociale e giudice tutelare) o giudiziale (tribunale per i minorenni).
  • Durata: fino a 24 mesi, prorogabile se l'interruzione sarebbe gravemente dannosa.
  • I genitori restano genitori; l'affidatario cura la vita quotidiana, scuola e salute.
  • Continuità affettiva: i legami con gli affidatari contano anche dopo.

Quando si ricorre all'affido

Art. 2, c. 1, L. 184/1983

«Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.»

L'affido presuppone una difficoltà temporanea della famiglia d'origine e il fallimento, o l'insufficienza, degli interventi di sostegno. Si può affidare il minore a una famiglia, anche di parenti, o a una persona singola; solo se non è possibile, a una comunità di tipo familiare, e per i bambini sotto i sei anni l'inserimento in struttura può avvenire solo in comunità di tipo familiare. La legge vieta l'affido a parenti o affini di giudici, consulenti e assistenti sociali che hanno partecipato al procedimento. Quando c'è una situazione di abbandono non temporanea si apre invece il procedimento di adottabilità.

Affido consensuale e affido disposto dal giudice

ConsensualeGiudiziale
Chi lo disponeIl servizio sociale, con il consenso dei genitori o del tutore; il giudice tutelare lo rende esecutivoIl tribunale per i minorenni, quando manca il consenso, applicando gli artt. 330 e seguenti c.c.
Ascolto del minoreIl minore di 12 anni, o più piccolo se capace di discernimento, è sentitoIdem, nel procedimento
VigilanzaServizio sociale, che riferisce al giudice tutelareServizio sociale, che riferisce al tribunale

Il provvedimento deve indicare i motivi, i poteri dell'affidatario, i modi in cui genitori e altri familiari mantengono i rapporti con il minore, il servizio sociale responsabile del programma e la durata presumibile; il servizio riferisce ogni sei mesi sull'andamento e sulle condizioni della famiglia d'origine (art. 4, c. 3). Quando la responsabilità genitoriale viene limitata, il tribunale può anche affidare il minore al servizio sociale, indicando chi lo ospita e quali atti possono compiere il servizio, il collocatario, i genitori e il curatore, sempre per non più di ventiquattro mesi (art. 5-bis). Sul minore e sui suoi rapporti con i genitori si vedano anche le pagine sull'ascolto del minore e sulla responsabilità genitoriale.

Durata, fine dell'affido e continuità affettiva

La durata presumibile non può superare ventiquattro mesi. Prima della scadenza il servizio sociale può segnalare al pubblico ministero l'opportunità di una proroga, che il tribunale per i minorenni dispone se l'interruzione recherebbe grave pregiudizio al minore (art. 4, c. 4). L'affido cessa alla scadenza, o prima, quando le difficoltà della famiglia d'origine sono superate o quando continuare nuoce al minore (art. 4, c. 5). La legge sulla continuità affettiva (L. 173/2015) ha stabilito che, se durante un lungo affido il minore è dichiarato adottabile e gli affidatari chiedono di adottarlo avendone i requisiti, il tribunale tiene conto dei legami consolidati; e che, se il minore torna a casa o va in un'altra famiglia, le relazioni positive nate durante l'affido vanno tutelate nel suo interesse (art. 4, c. 5-bis e 5-ter).

Diritti e doveri degli affidatari

L'affidatario accoglie il minore, provvede al suo mantenimento, educazione e istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori non decaduti e delle prescrizioni dell'autorità, e ha i poteri necessari nei rapporti con la scuola e con i servizi sanitari (art. 5). Deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento e sull'adottabilità del minore. Stato, regioni ed enti locali possono sostenere economicamente la famiglia affidataria.

  1. Contattare il servizio sociale del Comune per i percorsi di affido e sostegno.
  2. Chiarire il progetto: obiettivi, durata, rapporti con la famiglia d'origine.
  3. Verificare il provvedimento del giudice tutelare o del tribunale e i poteri attribuiti.
  4. Documentare l'andamento per le relazioni semestrali.
  5. Chiedere l'assistenza di un avvocato nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

Domande frequenti

Se affido mio figlio, perdo la responsabilità genitoriale?
No. Nell'affido consensuale i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e l'affidatario deve tener conto delle loro indicazioni, salvo che il tribunale le abbia limitate o dichiarate decadute (art. 5 L. 184/1983). L'affidatario esercita solo i poteri necessari per la vita quotidiana, come i rapporti con la scuola e con i servizi sanitari. Il provvedimento indica come i genitori mantengono i rapporti con il figlio.
Quanto dura l'affido?
Il provvedimento indica una durata presumibile, legata agli interventi per il recupero della famiglia d'origine, che non può superare ventiquattro mesi. Il tribunale per i minorenni può prorogarla, su richiesta del pubblico ministero e sentite le parti, quando la sua interruzione causerebbe un grave pregiudizio al minore (art. 4, c. 4). L'affido cessa prima se le difficoltà della famiglia sono superate o se continuarlo è dannoso per il minore.
Gli affidatari possono adottare il bambino?
L'affido non porta di per sé all'adozione, perché mira al rientro in famiglia. Se però durante un lungo affido il minore viene dichiarato adottabile e gli affidatari hanno i requisiti per adottare e lo chiedono, il tribunale per i minorenni deve tenere conto dei legami affettivi consolidati (art. 4, c. 5-bis, introdotto dalla L. 173/2015). Se il minore torna dai genitori o va in un'altra famiglia, la continuità delle relazioni positive con gli affidatari è comunque tutelata, se è nel suo interesse.
Gli affidatari hanno voce nei procedimenti sul minore?
Sì. L'affidatario, o la famiglia collocataria, deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento e sull'adottabilità del minore, e può presentare memorie scritte nel suo interesse (art. 5, c. 1).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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