In breve
- Affido familiare: accoglienza temporanea di un minore la cui famiglia è in difficoltà, per favorirne il rientro.
- Consensuale con i genitori (servizio sociale e giudice tutelare) o giudiziale (tribunale per i minorenni).
- Durata: fino a 24 mesi, prorogabile se l'interruzione sarebbe gravemente dannosa.
- I genitori restano genitori; l'affidatario cura la vita quotidiana, scuola e salute.
- Continuità affettiva: i legami con gli affidatari contano anche dopo.
Quando si ricorre all'affido
«Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.»
L'affido presuppone una difficoltà temporanea della famiglia d'origine e il fallimento, o l'insufficienza, degli interventi di sostegno. Si può affidare il minore a una famiglia, anche di parenti, o a una persona singola; solo se non è possibile, a una comunità di tipo familiare, e per i bambini sotto i sei anni l'inserimento in struttura può avvenire solo in comunità di tipo familiare. La legge vieta l'affido a parenti o affini di giudici, consulenti e assistenti sociali che hanno partecipato al procedimento. Quando c'è una situazione di abbandono non temporanea si apre invece il procedimento di adottabilità.
Affido consensuale e affido disposto dal giudice
| Consensuale | Giudiziale | |
|---|---|---|
| Chi lo dispone | Il servizio sociale, con il consenso dei genitori o del tutore; il giudice tutelare lo rende esecutivo | Il tribunale per i minorenni, quando manca il consenso, applicando gli artt. 330 e seguenti c.c. |
| Ascolto del minore | Il minore di 12 anni, o più piccolo se capace di discernimento, è sentito | Idem, nel procedimento |
| Vigilanza | Servizio sociale, che riferisce al giudice tutelare | Servizio sociale, che riferisce al tribunale |
Il provvedimento deve indicare i motivi, i poteri dell'affidatario, i modi in cui genitori e altri familiari mantengono i rapporti con il minore, il servizio sociale responsabile del programma e la durata presumibile; il servizio riferisce ogni sei mesi sull'andamento e sulle condizioni della famiglia d'origine (art. 4, c. 3). Quando la responsabilità genitoriale viene limitata, il tribunale può anche affidare il minore al servizio sociale, indicando chi lo ospita e quali atti possono compiere il servizio, il collocatario, i genitori e il curatore, sempre per non più di ventiquattro mesi (art. 5-bis). Sul minore e sui suoi rapporti con i genitori si vedano anche le pagine sull'ascolto del minore e sulla responsabilità genitoriale.
Durata, fine dell'affido e continuità affettiva
La durata presumibile non può superare ventiquattro mesi. Prima della scadenza il servizio sociale può segnalare al pubblico ministero l'opportunità di una proroga, che il tribunale per i minorenni dispone se l'interruzione recherebbe grave pregiudizio al minore (art. 4, c. 4). L'affido cessa alla scadenza, o prima, quando le difficoltà della famiglia d'origine sono superate o quando continuare nuoce al minore (art. 4, c. 5). La legge sulla continuità affettiva (L. 173/2015) ha stabilito che, se durante un lungo affido il minore è dichiarato adottabile e gli affidatari chiedono di adottarlo avendone i requisiti, il tribunale tiene conto dei legami consolidati; e che, se il minore torna a casa o va in un'altra famiglia, le relazioni positive nate durante l'affido vanno tutelate nel suo interesse (art. 4, c. 5-bis e 5-ter).
Diritti e doveri degli affidatari
L'affidatario accoglie il minore, provvede al suo mantenimento, educazione e istruzione tenendo conto delle indicazioni dei genitori non decaduti e delle prescrizioni dell'autorità, e ha i poteri necessari nei rapporti con la scuola e con i servizi sanitari (art. 5). Deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, sull'affidamento e sull'adottabilità del minore. Stato, regioni ed enti locali possono sostenere economicamente la famiglia affidataria.
- Contattare il servizio sociale del Comune per i percorsi di affido e sostegno.
- Chiarire il progetto: obiettivi, durata, rapporti con la famiglia d'origine.
- Verificare il provvedimento del giudice tutelare o del tribunale e i poteri attribuiti.
- Documentare l'andamento per le relazioni semestrali.
- Chiedere l'assistenza di un avvocato nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
Domande frequenti
Se affido mio figlio, perdo la responsabilità genitoriale?
Quanto dura l'affido?
Gli affidatari possono adottare il bambino?
Gli affidatari hanno voce nei procedimenti sul minore?
Fonti normative
- Art. 2 L. 184/1983 — Affidamento del minore
- Art. 4 L. 184/1983 — Disposizione, durata e cessazione
- Art. 5 L. 184/1983 — Doveri e poteri dell'affidatario
- Art. 5-bis L. 184/1983 — Affidamento al servizio sociale
- L. 173/2015 — Diritto alla continuità affettiva
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Figli, affidamento e mantenimentoI nonni e il diritto ai rapporti con i nipotiRicorso al giudice se un genitore lo impedisce; solo nell'interesse del minore (Cass. 9144/2020, 10250/2024); non contro il dodicenne; tribunale per i minorenni.
- Separazione e divorzioIl rito unico per le persone, i minorenni e le famiglieRicorso con redditi e piano genitoriale, udienza in 90 giorni, provvedimenti indifferibili, reclamo in 10 giorni, ascolto del minore, curatore; nuovo tribunale dal 2027.
- Persone fragili e tutelaIl trattamento sanitario obbligatorio (TSO)Artt. 33-35 L. 833/1978: presupposti, proposta medica, ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare, proroga dopo 7 giorni, ricorso, Corte cost. 76/2025.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento esclusivo e superesclusivoQuando il condiviso è contrario all'interesse del minore: violenza, disinteresse, dipendenze; effetti sulle decisioni, superesclusivo, domanda pretestuosa e art. 96.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa sottrazione internazionale di minori: la Convenzione dell'Aja e il rientroIl figlio portato o trattenuto all'estero: rientro con la Convenzione dell'Aja entro un anno, eccezioni dell'art. 13, procedura italiana in 30 giorni (L. 64/1994).