In breve
- Eccezione: le cure sono di regola volontarie; il TSO è l'ultima risorsa.
- Tre presupposti per il ricovero: urgenza terapeutica, rifiuto delle cure, impossibilità di curare fuori dall'ospedale.
- Procedura: proposta di un medico, convalida di un medico dell'ASL, ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare in 48 ore.
- Dal 2025 la persona deve essere informata e sentita dal giudice tutelare prima della convalida.
- Oltre sette giorni serve una nuova proposta; il ricorso al tribunale si fa anche senza avvocato.
Quando si può disporre
«Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.»
La Costituzione consente i trattamenti sanitari obbligatori solo per legge e nel rispetto della persona umana (art. 32). La legge 833/1978, che ha recepito la riforma del 1978 sulla salute mentale, stabilisce che accertamenti e cure sono di norma volontari; quelli obbligatori sono disposti dal sindaco, come autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, e devono rispettare la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici (art. 33). Il ricovero forzato richiede che ricorrano insieme tre condizioni: alterazioni psichiche che richiedono cure urgenti, rifiuto di quelle cure, impossibilità di intervenire in modo tempestivo e adeguato fuori dall'ospedale. Il ricovero avviene nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali (art. 34). Il semplice disagio, la pericolosità sociale o l'opportunità per la famiglia non bastano. Esiste anche l'accertamento sanitario obbligatorio, una visita imposta per verificare se ricorrono le condizioni per le cure.
Il procedimento e i tempi
| Passaggio | Chi e quando |
|---|---|
| Proposta motivata | Un medico, che indica le ragioni del trattamento |
| Convalida medica | Un medico dell'ASL, prima del provvedimento del sindaco |
| Ordinanza del sindaco | Entro 48 ore dalla convalida medica; va comunicata alla persona interessata (Corte cost. 76/2025) |
| Notifica al giudice tutelare | Entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale |
| Convalida del giudice tutelare | Entro le 48 ore successive, dopo aver sentito la persona; il decreto le va notificato |
| Proroga oltre il settimo giorno | Nuova proposta del responsabile del servizio psichiatrico al sindaco, comunicata al giudice tutelare con la durata presumibile |
| Fine | Il medico comunica al sindaco la cessazione delle condizioni; il sindaco ne informa il giudice tutelare entro 48 ore |
I tempi sono rigidi perché il TSO incide sulla libertà personale. Se il giudice tutelare non convalida, il sindaco deve far cessare il ricovero; se mancano le comunicazioni previste, il provvedimento perde ogni effetto e chi le ha omesse può rispondere di omissione di atti d'ufficio (art. 35). Con la sentenza 76/2025 la Corte costituzionale ha colmato una lacuna: il provvedimento del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, il giudice tutelare deve sentirla prima di decidere sulla convalida e il decreto deve esserle notificato; le stesse garanzie valgono per le proroghe. Se la persona è ricoverata in un comune diverso da quello di residenza, ne sono informati anche il sindaco e il giudice tutelare di residenza; se è straniera, il Ministero dell'interno e il consolato.
I diritti del paziente e il ricorso
Durante il trattamento la persona ha diritto di comunicare con chi ritiene opportuno, e le cure devono essere accompagnate da iniziative per ottenere il suo consenso e la sua partecipazione (art. 33). Chiunque può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento, e il sindaco decide entro dieci giorni. Contro il provvedimento convalidato, la persona e chiunque vi abbia interesse, per esempio un familiare, possono ricorrere al tribunale: si può stare in giudizio senza avvocato, il ricorso si può spedire con raccomandata con avviso di ricevimento, il presidente può sospendere il trattamento anche prima dell'udienza e decide sulla sospensiva entro dieci giorni; il procedimento è esente da bollo (art. 35). Il sindaco può invece ricorrere contro la mancata convalida entro trenta giorni. Il giudice tutelare può anche adottare provvedimenti urgenti per conservare e amministrare il patrimonio della persona ricoverata.
- Chiedere copia della proposta medica, della convalida, dell'ordinanza e del decreto del giudice tutelare.
- Verificare i tempi: 48 ore per ciascun passaggio, proroga motivata dopo sette giorni.
- Controllare che la persona sia stata informata e sentita dal giudice tutelare.
- Chiedere al sindaco la revoca o la modifica, se le condizioni sono cessate.
- Ricorrere al tribunale, chiedendo la sospensione del trattamento.
Per le persone che hanno bisogno di un sostegno stabile nella cura di sé e dei propri interessi si veda la pagina sull'amministrazione di sostegno; per il diritto di rifiutare le cure e le disposizioni anticipate di trattamento quella su consenso informato e DAT.
Domande frequenti
Quanto dura un TSO?
Il giudice tutelare deve sentire la persona prima di convalidare il TSO?
Come si contesta un TSO?
Durante il TSO si può comunicare con i familiari e con un avvocato?
Fonti normative
- Artt. 33-35 L. 833/1978 — Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
- Corte costituzionale, sentenza 30 maggio 2025, n. 76
- Art. 32 Costituzione — Trattamenti sanitari obbligatori per legge
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaL'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.): ricorso al giudice tutelare senza avvocato ed esente da contributo, chi può chiederla, decreto in 60 giorni.
- Persone fragili e tutelaConsenso informato, DAT e fiduciario (L. 219/2017)Le disposizioni anticipate di trattamento: chi può farle, forme (anche al consolato), fiduciario, banca dati, quando il medico può disattenderle, minori e incapaci.
- Persone fragili e tutelaInterdizione e inabilitazioneInterdizione per infermità abituale e solo se necessaria (414); inabilitazione per prodigalità o abuso di alcol e droghe (415); atti annullabili, revoca.
- Persone fragili e tutelaAnziani soli: badanti, deleghe, procure, rischiProteggere un anziano: procure e deleghe (revoca, rendiconto), amministratore di sostegno designato prima, badante in regola, prestazione universale, raggiri.
- Risarcimento del dannoMalasanità: la responsabilità medica dopo la legge Gelli-BiancoIl risarcimento per errore medico: struttura contrattuale (10 anni) e medico extracontrattuale (5), prova, linee guida, consulenza tecnica preventiva obbligatoria.