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ProceduraFamiglia e minori · Adozione e affido

Il diritto di conoscere le proprie origini

Chi è stato adottato ha il diritto di sapere da dove viene: chi sono i genitori biologici, in che circostanze è nato, se ha fratelli. La legge lo riconosce, ma con cautele: l'accesso passa dal tribunale per i minorenni, di regola a partire dai venticinque anni, e incontra un limite nella madre che al parto ha chiesto di non essere nominata. Dal 2013, però, il giudice può chiederle in modo riservato se vuole revocare l'anonimato, e dopo la sua morte il segreto può cadere. Questa pagina spiega chi può chiedere, come e con quali limiti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Da 25 anni, o dalla maggiore età per gravi motivi di salute, si possono chiedere informazioni sulle origini.
  • Tribunale per i minorenni del luogo di residenza: valuta e autorizza con decreto.
  • Madre anonima: il giudice può interpellarla in modo riservato; se conferma, il segreto resta.
  • Madre deceduta: l'accesso ai suoi dati può essere autorizzato.
  • Fratelli: servono sempre il loro interpello e il loro consenso.

Che cosa dice la legge

Art. 28, c. 5, L. 184/1983

«L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.»

Sono i genitori adottivi a informare il figlio dell'adozione, nei modi e nei tempi che ritengono opportuni (c. 1). Certificati e documenti riportano solo il nuovo cognome, e uffici ed enti non possono dare notizie da cui risulti l'adozione senza l'autorizzazione del giudice (c. 2-3). Mentre il figlio è minorenne, le informazioni sui genitori biologici possono essere date ai genitori adottivi solo per gravi e comprovati motivi, con l'autorizzazione del tribunale e un'adeguata preparazione del minore, oppure ai medici in caso di urgenza per la sua salute (c. 4). Sulle regole dell'adozione si veda la pagina sull'adozione nazionale.

La procedura

Chi chiedeQuandoCome
AdottatoDai 25 anniIstanza al tribunale per i minorenni; audizioni e informazioni sociali e psicologiche; decreto (c. 5-6)
AdottatoDai 18 anniSolo per gravi e comprovati motivi di salute psico-fisica (c. 5)
Adottato maggiorenne con genitori adottivi deceduti o irreperibiliNegli stessi limiti di etàNon serve l'autorizzazione del tribunale, fermi i limiti dei commi precedenti, compreso quello sulla madre anonima (c. 8)
Genitori adottiviDurante la minore etàAutorizzazione per gravi e comprovati motivi (c. 4)

La madre che non vuole essere nominata

La madre può partorire in anonimato: la dichiarazione di nascita rispetta la sua volontà di non essere nominata (art. 30, c. 1, DPR 396/2000), e la legge esclude l'accesso dei figli ai suoi dati (art. 28, c. 7). La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimo questo divieto assoluto, nella parte in cui non consente al giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio e con la massima riservatezza, per sapere se vuole revocare la sua scelta (Corte cost. 278/2013). Le Sezioni Unite hanno chiarito che i tribunali possono procedere all'interpello anche in mancanza di una legge che ne regoli le modalità, ma che se la madre conferma l'anonimato il suo rifiuto è un limite insuperabile (Cass. SU 1946/2017). Se la madre è morta, il figlio può essere autorizzato ad accedere ai dati (Cass. 15024/2016). Il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica con i dati che la rendono identificabile si possono ottenere integralmente dopo cento anni; prima, solo le informazioni che non permettono di identificarla, per esempio quelle sanitarie (art. 93 D.Lgs. 196/2003). Per l'identità di fratelli e sorelle biologici l'interpello è sempre necessario, e senza il loro consenso l'accesso non è consentito (Cass. 6963/2018).

  1. Raccogliere i documenti: sentenza di adozione, atto di nascita, eventuali notizie familiari.
  2. Presentare l'istanza al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
  3. Documentare i motivi di salute se si hanno meno di 25 anni.
  4. Chiedere l'interpello della madre anonima o dei fratelli biologici.
  5. Prepararsi all'esito, anche con un supporto psicologico durante il percorso.

Domande frequenti

A che età un adottato può sapere chi sono i genitori biologici?
Dai venticinque anni, con un'istanza al tribunale per i minorenni del luogo di residenza; dalla maggiore età se ci sono gravi e comprovati motivi legati alla salute psico-fisica (art. 28, c. 5, L. 184/1983). Il tribunale sente le persone che ritiene opportuno e raccoglie informazioni sociali e psicologiche per verificare che l'accesso non provochi un grave turbamento al richiedente, poi autorizza con decreto (c. 6).
Mia madre ha partorito in anonimato: non saprò mai chi è?
Non necessariamente. La legge esclude l'accesso ai dati della madre che al parto ha chiesto di non essere nominata (art. 28, c. 7), ma la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice, su richiesta del figlio, può interpellarla con la massima riservatezza per sapere se vuole revocare quella scelta (Corte cost. 278/2013), e le Sezioni Unite hanno confermato che l'interpello è possibile anche senza una legge che lo disciplini (Cass. SU 1946/2017). Se la madre conferma l'anonimato, il suo diniego è un limite insuperabile.
E se la madre biologica è morta?
In questo caso, secondo la Cassazione, il figlio può essere autorizzato dal tribunale per i minorenni ad accedere ai dati sulla sua identità, perché solo la madre vivente può opporre la propria scelta di anonimato (Cass. 15024/2016). Il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica con i dati identificativi sono comunque rilasciabili integralmente dopo cento anni; prima si possono ottenere i dati non identificativi, per esempio sanitari, con le cautele necessarie (art. 93 D.Lgs. 196/2003).
Posso conoscere i miei fratelli biologici?
Sì, ma solo con il loro consenso: per la Cassazione, per fratelli e sorelle adulti l'interpello è sempre necessario, e se non è possibile, per esempio perché sono deceduti, l'accesso ai loro dati non è consentito (Cass. 6963/2018). La richiesta si presenta al tribunale per i minorenni, che procede con riservatezza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
  • Adozione e affidoL'adozione internazionaleL. 184/1983 e Convenzione dell'Aja 1993: disponibilità anche per i single (Corte cost. 33/2025), ente autorizzato, CAI, riconoscimento, spese deducibili al 50%.
  • Adozione e affidoLa dichiarazione di adottabilità e i diritti dei genitoriArtt. 8-21 L. 184/1983: stato di abbandono, procedimento con difensore obbligatorio, prescrizioni ai genitori, appello in 30 giorni, revoca, CEDU.
  • Adozione e affidoL'adozione in casi particolariFiglio del coniuge, orfano con un legame stabile, orfano disabile, impossibilità di affido: consensi, tribunale per i minorenni, effetti dopo Corte cost. 79/2022.
  • Adozione e affidoL'adozione di un maggiorenneArtt. 291-314 c.c.: età e differenza di 18 anni (riducibile, Corte cost. 5/2024), figli dell'adottante, consensi, cognome, diritti ereditari, procedura.
  • Figli, affidamento e mantenimentoAzione di paternità, disconoscimento e test del DNAArtt. 243-bis, 244 e 269 c.c.: termini del disconoscimento, azione di paternità imprescrittibile, rifiuto del test del DNA, mantenimento arretrato dalla nascita.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioArtt. 250-264 c.c.: chi può riconoscere, dove, consenso dell'altro genitore e del figlio di 14 anni, irrevocabilità, cognome, mantenimento, impugnazione.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.