In breve
- Da 25 anni, o dalla maggiore età per gravi motivi di salute, si possono chiedere informazioni sulle origini.
- Tribunale per i minorenni del luogo di residenza: valuta e autorizza con decreto.
- Madre anonima: il giudice può interpellarla in modo riservato; se conferma, il segreto resta.
- Madre deceduta: l'accesso ai suoi dati può essere autorizzato.
- Fratelli: servono sempre il loro interpello e il loro consenso.
Che cosa dice la legge
«L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.»
Sono i genitori adottivi a informare il figlio dell'adozione, nei modi e nei tempi che ritengono opportuni (c. 1). Certificati e documenti riportano solo il nuovo cognome, e uffici ed enti non possono dare notizie da cui risulti l'adozione senza l'autorizzazione del giudice (c. 2-3). Mentre il figlio è minorenne, le informazioni sui genitori biologici possono essere date ai genitori adottivi solo per gravi e comprovati motivi, con l'autorizzazione del tribunale e un'adeguata preparazione del minore, oppure ai medici in caso di urgenza per la sua salute (c. 4). Sulle regole dell'adozione si veda la pagina sull'adozione nazionale.
La procedura
| Chi chiede | Quando | Come |
|---|---|---|
| Adottato | Dai 25 anni | Istanza al tribunale per i minorenni; audizioni e informazioni sociali e psicologiche; decreto (c. 5-6) |
| Adottato | Dai 18 anni | Solo per gravi e comprovati motivi di salute psico-fisica (c. 5) |
| Adottato maggiorenne con genitori adottivi deceduti o irreperibili | Negli stessi limiti di età | Non serve l'autorizzazione del tribunale, fermi i limiti dei commi precedenti, compreso quello sulla madre anonima (c. 8) |
| Genitori adottivi | Durante la minore età | Autorizzazione per gravi e comprovati motivi (c. 4) |
La madre che non vuole essere nominata
La madre può partorire in anonimato: la dichiarazione di nascita rispetta la sua volontà di non essere nominata (art. 30, c. 1, DPR 396/2000), e la legge esclude l'accesso dei figli ai suoi dati (art. 28, c. 7). La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittimo questo divieto assoluto, nella parte in cui non consente al giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio e con la massima riservatezza, per sapere se vuole revocare la sua scelta (Corte cost. 278/2013). Le Sezioni Unite hanno chiarito che i tribunali possono procedere all'interpello anche in mancanza di una legge che ne regoli le modalità, ma che se la madre conferma l'anonimato il suo rifiuto è un limite insuperabile (Cass. SU 1946/2017). Se la madre è morta, il figlio può essere autorizzato ad accedere ai dati (Cass. 15024/2016). Il certificato di assistenza al parto e la cartella clinica con i dati che la rendono identificabile si possono ottenere integralmente dopo cento anni; prima, solo le informazioni che non permettono di identificarla, per esempio quelle sanitarie (art. 93 D.Lgs. 196/2003). Per l'identità di fratelli e sorelle biologici l'interpello è sempre necessario, e senza il loro consenso l'accesso non è consentito (Cass. 6963/2018).
- Raccogliere i documenti: sentenza di adozione, atto di nascita, eventuali notizie familiari.
- Presentare l'istanza al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
- Documentare i motivi di salute se si hanno meno di 25 anni.
- Chiedere l'interpello della madre anonima o dei fratelli biologici.
- Prepararsi all'esito, anche con un supporto psicologico durante il percorso.
Domande frequenti
A che età un adottato può sapere chi sono i genitori biologici?
Mia madre ha partorito in anonimato: non saprò mai chi è?
E se la madre biologica è morta?
Posso conoscere i miei fratelli biologici?
Fonti normative
- Art. 28 L. 184/1983 — Informazioni sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 30 DPR 396/2000 — Dichiarazione di nascita e madre anonima
- Art. 93 D.Lgs. 196/2003 — Certificato di assistenza al parto
- Corte cost. 278/2013 — Interpello della madre anonima
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Adozione e affidoL'adozione nazionale: requisiti e proceduraL. 184/1983: coniugi da 3 anni, 18-45 anni di differenza, domanda al tribunale per i minorenni valida 3 anni, indagini in 120 giorni, affido preadottivo, origini.
- Adozione e affidoL'adozione internazionaleL. 184/1983 e Convenzione dell'Aja 1993: disponibilità anche per i single (Corte cost. 33/2025), ente autorizzato, CAI, riconoscimento, spese deducibili al 50%.
- Adozione e affidoLa dichiarazione di adottabilità e i diritti dei genitoriArtt. 8-21 L. 184/1983: stato di abbandono, procedimento con difensore obbligatorio, prescrizioni ai genitori, appello in 30 giorni, revoca, CEDU.
- Adozione e affidoL'adozione in casi particolariFiglio del coniuge, orfano con un legame stabile, orfano disabile, impossibilità di affido: consensi, tribunale per i minorenni, effetti dopo Corte cost. 79/2022.
- Adozione e affidoL'adozione di un maggiorenneArtt. 291-314 c.c.: età e differenza di 18 anni (riducibile, Corte cost. 5/2024), figli dell'adottante, consensi, cognome, diritti ereditari, procedura.
- Figli, affidamento e mantenimentoAzione di paternità, disconoscimento e test del DNAArtt. 243-bis, 244 e 269 c.c.: termini del disconoscimento, azione di paternità imprescrittibile, rifiuto del test del DNA, mantenimento arretrato dalla nascita.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonioArtt. 250-264 c.c.: chi può riconoscere, dove, consenso dell'altro genitore e del figlio di 14 anni, irrevocabilità, cognome, mantenimento, impugnazione.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.