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GuidaDiritto tributario · Cartelle e riscossione

Il discarico automatico e la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024)

Dal 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione restituisce all'ente creditore le somme che non riesce a incassare entro cinque anni: è il «discarico automatico», che ha fatto parlare di cancellazione delle cartelle. Non lo è: il debito resta, cambia solo chi lo insegue e con quali strumenti. La riforma ha però portato anche novità concrete per chi deve pagare, dalle rate a 120 mesi alle regole sui coobbligati.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Perché la riforma: l'agente della riscossione aveva in carico oltre 1.200 miliardi di crediti, in gran parte inesigibili (defunti, nullatenenti, imprese cessate); il D.Lgs. 110/2024 (delega fiscale L. 111/2023) smette di far accumulare il «magazzino».
  • Discarico automatico (art. 3): le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo tornano all'ente creditore; discarico anticipato se l'agente accerta liquidazione chiusa, assenza di beni o nessun bene nuovo; differimento se ci sono sospensioni, procedure, rateazioni o definizioni in corso (art. 4).
  • Il debito resta: l'ente può riscuoterlo da solo, tramite concessionari privati o riaffidarlo per due anni all'Agenzia se emergono nuovi beni, «fino alla prescrizione» che decorre dall'ultimo atto notificato (art. 5).
  • Vecchio magazzino: una commissione propone le soluzioni con scadenze 2025 (carichi 2000-2010), 2027 (2011-2017), 2031 (2018-2024): finora nessuna cancellazione generale, solo lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro 2000-2015 (L. 197/2022) e le rottamazioni.
  • Novità per il contribuente: cartella da notificare entro 9 mesi dall'affidamento, rate da 84 a 120, rateazione senza effetti sui coobbligati, estratto di ruolo non impugnabile salvo pregiudizio, compensazione rimborsi-ruoli; dal 2027 tutto nel testo unico D.Lgs. 33/2025.

Il discarico: che cosa è e che cosa non è

Art. 3, comma 1, D.Lgs. 110/2024 — Discarico automatico o anticipato

«Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

Il discarico è un atto tra l'agente della riscossione e l'ente creditore (Agenzia delle entrate, INPS, Comuni, Regioni): significa che l'Agenzia delle entrate-Riscossione chiude la pratica e restituisce la quota, senza più rispondere del mancato incasso. Per il contribuente non produce alcun effetto estintivo: l'art. 5 lo dice espressamente, la riscossione coattiva «può essere» gestita direttamente dall'ente, affidata a un concessionario iscritto all'albo dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997 o riaffidata per due anni all'Agenzia «in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali», sempre fino alla prescrizione, il cui termine si computa dall'ultimo atto notificato prima del discarico. In pratica il discarico segna la fine dell'attività dell'agente, non del debito: chi si trova nel «cassetto» dell'ente creditore resta un debitore, sia pure inseguito con meno energia. Accanto al discarico automatico c'è quello anticipato, per le quote in cui l'agente ha già accertato l'inutilità di proseguire (chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, assenza di beni aggredibili dopo l'accesso alle banche dati, nessun nuovo bene dopo un biennio di tentativi infruttuosi), e la riconsegna anticipata che l'ente può chiedere tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese dall'affidamento (art. 3, c. 2-3). Il quinquennio si allunga quando la riscossione è sospesa, pendono esecuzioni o procedure concorsuali, sono in corso rateazioni, definizioni agevolate o accordi di ristrutturazione, o si sono verificate decadenze (art. 4).

La riforma responsabilizza l'agente sul lavoro tempestivo: dal 2025 deve tentare la notifica della cartella non oltre il nono mese successivo all'affidamento, notificare gli atti interruttivi della prescrizione e trasmettere ogni mese agli enti lo stato delle procedure (art. 2); l'ente e il Ministero verificano la conformità (art. 6), e le responsabilità per il periodo precedente restano regolate dalle vecchie norme sull'inesigibilità. Per il contribuente questo significa cartelle più rapide dopo l'accertamento e atti interruttivi più frequenti.

Il vecchio magazzino e le altre novità

TemaRegolaNorma
Carichi affidati fino al 2024analizzati da una commissione (Corte dei conti, MEF, Regioni, enti locali) che propone soluzioni legislative entro il 31/12/2025 per i carichi 2000-2010, il 31/12/2027 per 2011-2017, il 31/12/2031 per 2018-2024; le proposte non sono ancora leggeart. 7
Stralcio già operatoannullati al 30 aprile 2023 i debiti residui fino a 1.000 euro (capitale, interessi, sanzioni) per carichi affidati dal 2000 al 2015 da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali; per gli altri enti solo interessi e sanzioni, salvo diversa deliberaart. 1, c. 222-230, L. 197/2022
Rottamazionidefinizioni agevolate periodiche (quater 2023, quinquies 2026), con pagamento del capitale senza sanzioni e interessi: unico modo per chiudere i vecchi carichi a scontoL. 197/2022; L. 199/2025
Estratto di ruolonon impugnabile; il ruolo e la cartella non notificata si impugnano direttamente solo provando un pregiudizio (appalti, crediti verso la PA, cessione d'azienda)art. 12 (art. 12, c. 4-bis, DPR 602)
Rateizzazionefino a 120.000 euro: 84 rate su semplice richiesta nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, 108 dal 2029; con difficoltà documentata (ISEE, indici di bilancio) fino a 120; oltre 120.000 euro fino a 120 rate documentando; decadenza con 8 rate non pagateart. 13 (art. 19 DPR 602)
Coobbligatila rateazione o la definizione chiesta da un coobbligato non estende i suoi effetti agli altri, che possono chiedere la propriaart. 15 (art. 25-bis DPR 602)
Compensazione rimborsi-ruolii rimborsi fiscali di importo superiore a 500 euro sono compensati con i ruoli scaduti, con proposta al contribuenteart. 16 (art. 28-ter DPR 602)
Concentrazione della riscossionegli avvisi di accertamento esecutivi e gli atti di recupero seguono le nuove regole di affidamentoart. 14
Dal 2027le norme confluiscono nel testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), con numerazione nuova e contenuti invariatiD.Lgs. 33/2025

Il dibattito pubblico ha spesso confuso il discarico con una «pace fiscale»: non lo è. La commissione dell'art. 7 ha suggerito nelle audizioni del 2025 criteri di discarico per il vecchio magazzino (età del credito, importo, situazione del debitore), ma ogni cancellazione richiede una legge, e le leggi approvate finora hanno scelto la strada delle definizioni agevolate a pagamento. Chi ha cartelle vecchie deve quindi ragionare su tre piani: la prescrizione (che l'agente interrompe con intimazioni e preavvisi, e che va eccepita al primo atto utile), la rottamazione quando è aperta, e la rateizzazione, oggi molto più lunga.

Che cosa fare

  1. Estrarre l'estratto di ruolo dall'area riservata: elenca i carichi, le date di affidamento e gli atti notificati; da qui si calcolano prescrizione, quinquennio di discarico e importi rottamabili.
  2. Non aspettare il discarico: non estingue nulla e l'ente creditore, ripreso il carico, può agire con gli stessi strumenti; la prescrizione resta l'unico effetto liberatorio, e va fatta valere impugnando il primo atto notificato.
  3. Usare le rate lunghe: 84 rate con una domanda online sotto 120.000 euro, fino a 120 con l'ISEE; la domanda blocca fermi, ipoteche e pignoramenti nuovi e sospende prescrizione e decadenza.
  4. Controllare le notifiche: la riforma impone all'agente tempestività e tracciabilità; una cartella mai notificata, anche se «discaricata» e ripresa dall'ente, resta contestabile con il primo atto successivo.
  5. Seguire il calendario del magazzino: eventuali stralci dei carichi anteriori al 2025 arriveranno con leggi ad hoc; fino ad allora valgono rottamazioni e prescrizione.

Le regole della rateizzazione sono nella pagina sulla rateizzazione delle cartelle; i termini di prescrizione nella pagina sulla prescrizione della cartella; le definizioni agevolate nella pagina sulla rottamazione; l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nella pagina dedicata all'estratto di ruolo.

Domande frequenti

Dopo cinque anni la cartella si cancella da sola?
No. Il discarico automatico (art. 3 D.Lgs. 110/2024) riguarda i carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo: la quota torna all'ente creditore, che fino alla prescrizione può riscuoterla direttamente, affidarla a un concessionario privato o riaffidarla per due anni all'Agenzia se emergono nuovi beni o redditi (art. 5). Il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto notificato prima del discarico. Il debito non si estingue: si estingue solo con il pagamento, con la prescrizione o con una definizione agevolata.
Le cartelle vecchie, del 2005 o del 2012, che fine fanno?
Per i carichi affidati prima del 2025 il decreto ha istituito una commissione che analizza il magazzino e propone al Ministro le soluzioni «da attuare con successivi provvedimenti legislativi», con un calendario: entro il 31 dicembre 2025 per i carichi 2000-2010, entro il 2027 per quelli 2011-2017, entro il 2031 per quelli 2018-2024 (art. 7). Nel frattempo valgono la prescrizione (cinque anni per la maggior parte dei tributi e per contributi e multe, dieci per le imposte erariali secondo la giurisprudenza prevalente), lo stralcio già operato per i debiti fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015 (L. 197/2022) e le rottamazioni; alla data di verifica di questa pagina non esiste una norma che cancelli in blocco i carichi anteriori al 2025.
Che cosa cambia per me se ricevo una cartella nel 2026?
L'agente deve tentare la notifica entro il nono mese successivo all'affidamento del carico (art. 2), poi seguire la pianificazione annuale; puoi rateizzare in 84 rate con una semplice richiesta fino a 120.000 euro (96 dal 2027, 108 dal 2029) o fino a 120 rate documentando la difficoltà con l'ISEE o gli indici di bilancio; la tua rateazione non estende il pagamento ai coobbligati, che possono chiedere la propria (art. 25-bis DPR 602); i rimborsi fiscali sopra 500 euro sono compensati con i ruoli scaduti (art. 28-ter); l'estratto di ruolo non si impugna, salvo che dimostri un pregiudizio concreto (appalti, crediti verso la PA, cessione d'azienda).
L'ente creditore che riprende il credito può fare quello che faceva l'agente?
Sì, con gli stessi strumenti del titolo II del DPR 602/1973 (ingiunzione o ruolo, pignoramenti, fermi, ipoteche) se riscuote direttamente o tramite un concessionario iscritto all'albo, e con gli stessi limiti (prima casa, quinto dello stipendio, soglie); deve però rispettare la prescrizione, che continua a decorrere, e non può chiedere all'Agenzia di riprendere il carico se non per nuovi elementi reddituali o patrimoniali. Il contribuente conserva tutte le difese, compresa l'eccezione di mancata notifica della cartella originaria, che l'ente deve documentare con gli atti ricevuti dall'agente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973) dal 2025Chi può chiederla, soglia dei 120.000 euro, rate su semplice richiesta (84/96/108) e documentate (fino a 120), parametri ISEE e indici, proroga per peggioramento, rate crescenti, interessi 4,5%, effetti della domanda (stop a fermi, ipoteche, esecuzioni), prima rata ed estinzione dei pignoramenti, sospensione, decadenza con 8 rate, nuove richieste, testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
  • Cartelle e riscossioneRottamazione delle cartelle: le definizioni agevolate in corsoLa rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82-100, L. 199/2025: carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati e formali ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972, e da contributi INPS non da accertamento; esclusi, perché fuori dal perimetro, i carichi da accertamento e in genere quelli non derivanti da dichiarazione; multe stradali solo per interessi e aggio, c. 97; si paga capitale e spese di notifica ed esecuzione, non sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive INPS e aggio; unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali di pari importo, min. 100 euro: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre dal 2027 fino al 31 maggio 2035, interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026, c. 83-84; domanda telematica entro il 30 aprile 2026, integrabile entro la stessa data, c. 86 e 88, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che sono sospesi e poi estinti, c. 87; comunicazione degli importi entro il 30 giugno 2026, c. 92; effetti della domanda: sospensione di prescrizione e decadenza, delle rateizzazioni in corso, divieto di nuovi fermi, ipoteche ed esecuzioni, blocco di quelle avviate salvo incanto positivo, non inadempienza per i pagamenti PA, DURC, c. 91; alla prima rata pagata le esecuzioni si estinguono e le vecchie dilazioni sono revocate senza nuova rateizzazione, c. 94; decadenza per mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata, di due rate anche non consecutive o dell'ultima, con tolleranza di 5 giorni, c. 95; ammessi i decaduti dalle rottamazioni precedenti e dalla quater e riammissione se non in regola al 30 settembre 2025, c. 99; esclusi i debiti della quater e riammissione con rate in regola al 30 settembre 2025, c. 100; sovraindebitamento e procedure concorsuali, c. 96 e 98), la rottamazione degli enti territoriali (art. 10-quinquies DL 38/2026 conv. L. 88/2026, mod. L. 113/2026: tutti i debiti tributari e non, carichi 2000-2023 affidati da regioni ed enti locali che hanno deliberato e comunicato l'adesione entro il 31 luglio 2026; dati disponibili dal 15 ottobre 2026; domanda tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027, 3% dal 1° aprile 2027; comunicazione entro il 28 febbraio 2027; multe e sanzioni amministrative non tributarie solo per interessi e aggio; verificare la delibera del proprio comune), la quater e la riammissione (L. 197/2022 art. 1 c. 231-252: carichi 2000-giugno 2022, 18 rate fino al 30 novembre 2027; riammissione ex art. 3-bis DL 202/2024 per i decaduti al 31 dicembre 2024 con domanda entro il 30 aprile 2025 e 10 rate con interessi al 2% fino al 30 novembre 2027; chi è decaduto dopo può passare alla quinquies solo se non era in regola al 30 settembre 2025), che cosa fare oggi (chi ha aderito alla quinquies: rispettare le scadenze, verificare la comunicazione nell'area riservata; chi non ha aderito: rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602 fino a 84 o 120 rate, sospensione, ricorso; i decaduti: rateizzazione ordinaria solo se ammessa; enti locali: attendere il 16 ottobre; proposte di riapertura respinte nella conversione del DL 63/2026), gli errori (aderire senza controllare la prescrizione delle cartelle, che si sana con la domanda; rinunciare a giudizi che si stavano vincendo; contare su una proroga; scegliere poche rate senza liquidità: la seconda rata mancata fa decadere).
  • Cartelle e riscossioneL'estratto di ruolo: quando si può impugnareChe cos'è (l'elenco delle iscrizioni a ruolo scaricabile dall'area riservata di AdER: numero cartella, ente, anno, importo, data di notifica indicata dall'agente; non è un atto, è una stampa), la regola (art. 12 c. 4-bis DPR 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis DL 146/2021 e ampliato dal D.Lgs. 110/2024: «l'estratto di ruolo non è impugnabile»; il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono impugnabili solo se il debitore dimostra un possibile pregiudizio a) nelle gare del codice dei contratti pubblici, b) nella riscossione di crediti verso soggetti pubblici anche per le verifiche dell'art. 48-bis, c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una PA, d) nelle procedure del Codice della crisi, e) nei finanziamenti da soggetti autorizzati, f) nella cessione d'azienda con la responsabilità dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997), la giurisprudenza (SU 26283/2022: la norma riguarda l'interesse ad agire, si applica anche ai giudizi pendenti, il pregiudizio va provato in concreto; Corte cost. 190/2023: questione inammissibile, con invito al legislatore a completare l'elenco; Cass. 20181/2023: interesse dinamico, la prova può sopravvenire nel giudizio; Cass. ord. 6269/2025: il fermo amministrativo non è un pregiudizio rilevante, elenco tassativo), come si prova il pregiudizio (bando e requisito di regolarità fiscale, DURC o certificazione negativa, comunicazione di sospensione del pagamento ex art. 48-bis, diniego di finanziamento motivato, domanda di composizione della crisi, contratto di cessione), che cosa si contesta (omessa o nulla notifica della cartella, prescrizione maturata, decadenza, difetto di motivazione del ruolo), l'alternativa (attendere intimazione, pignoramento, fermo o ipoteca e impugnarli deducendo la mancata notifica della cartella, o chiedere lo sgravio in autotutela), i termini (60 giorni dalla conoscenza dell'estratto per la parte che si può impugnare; giurisdizione tributaria per i tributi, ordinaria per INPS e sanzioni amministrative), i costi (contributo unificato per scaglioni; mediazione abolita dal 2024).
  • Cartelle e riscossioneLa notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullitàChi notifica e come (art. 26 DPR 602/1973: ufficiali della riscossione, messi, raccomandata diretta, PEC), domicilio digitale INI-PEC, INAD e IPA (art. 60-ter DPR 600/1973) e casella satura o inattiva, PEC alle persone fisiche, piattaforma SEND, consegna a familiari e portiere, irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. dopo Corte cost. 258/2012) e assoluta (art. 60, lett. e: affissione all'albo, 8 giorni), prova della CAD (SU 10012/2021), decorrenza dei 60 giorni, sanatoria per raggiungimento dello scopo, vizi e rimedi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992; prescrizione; estratto di ruolo).
  • Cartelle e riscossioneChiedere la sospensione della riscossioneLa sospensione legale (art. 1 c. 537-544 L. 228/2012, in vigore fino al 31 dicembre 2026 e poi trasfusa nell'art. 120 D.Lgs. 33/2025: entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto cautelare o esecutivo, a pena di decadenza, il debitore presenta all'agente della riscossione, anche online, una dichiarazione documentata che gli atti dell'ente o la cartella sono stati interessati da: a) prescrizione o decadenza del credito anteriore alla data in cui il ruolo è reso esecutivo, b) sgravio dell'ente creditore, c) sospensione amministrativa dell'ente, d) sospensione giudiziale o sentenza di annullamento totale o parziale in un giudizio senza l'agente, e) pagamento fatto all'ente prima della formazione del ruolo; l'agente sospende subito ogni iniziativa sulle partite indicate e trasmette entro 10 giorni all'ente, che risponde al debitore con PEC o raccomandata confermando lo sgravio o la legittimità del debito; se l'ente non risponde entro 220 giorni dalla dichiarazione, le partite sono annullate di diritto e l'agente è discaricato, salvo che i motivi siano diversi da quelli dell'elenco o vi sia sospensione o sentenza non definitiva; la dichiarazione non è ripetibile e la reiterazione non sospende; documenti falsi: sanzione dal 100 al 200% con minimo 258 euro oltre al penale; per i debiti fino a 1.000 euro niente azioni cautelari o esecutive prima di 120 giorni dall'invio del dettaglio delle iscrizioni; il termine per l'espropriazione resta sospeso; non copre i vizi di notifica, l'infondatezza del merito, la prescrizione maturata dopo il ruolo, che si fanno valere con il ricorso), la sospensione amministrativa (art. 39 DPR 602/1973: il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; l'ufficio può disporla in tutto o in parte con provvedimento motivato fino alla sentenza di primo grado, revocabile per pericolo; istanza all'ufficio insieme all'autotutela; interessi del 4,5% annuo sulle somme sospese poi dovute; sospensione dell'ente locale per i tributi propri), la sospensione giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992: istanza nel ricorso o separata alla corte di giustizia tributaria, per danno grave e irreparabile con fumus; trattazione entro 30 giorni, decreto presidenziale urgente, ordinanza motivata in udienza, garanzia possibile salvo bollino di affidabilità, impugnabile in 15 giorni; merito fissato entro 90 giorni; anche in appello e in Cassazione ex artt. 52 e 62-bis; la riscossione frazionata: un terzo con il ricorso, due terzi dopo il primo grado, il resto dopo l'appello, artt. 15 DPR 602 e 68 D.Lgs. 546), le sospensioni di fatto (domanda di rateizzazione ex art. 19 DPR 602: blocca fermi, ipoteche e nuove esecuzioni; definizioni agevolate: sospensione con la domanda; sovraindebitamento; sospensione per eventi eccezionali ex art. 19-bis, calamità), la scelta (prescrizione prima del ruolo e pagamenti: sospensione legale; vizi dell'atto presupposto o merito: ricorso con istanza cautelare; prescrizione dopo la cartella: ricorso contro l'intimazione o il pignoramento; debito dovuto ma non sostenibile: rateizzazione), gli errori (presentare la dichiarazione dopo i 60 giorni, che non sospende; usarla per motivi non previsti; considerarla un ricorso, perché i termini di impugnazione corrono; non conservare la ricevuta; documenti falsi).
  • Cartelle e riscossioneL'ipoteca di Agenzia delle Entrate-RiscossionePresupposti (art. 77 DPR 602/1973: ruolo, cartella e 60 giorni scaduti, credito complessivo di almeno 20.000 euro anche senza i presupposti dell'espropriazione, importo pari al doppio), preavviso di iscrizione con 30 giorni (c. 2-bis; SU 19667/2014: nullità senza preavviso), rapporti con l'espropriazione (art. 76: prima casa mai pignorabile, altri immobili solo sopra 120.000 euro e dopo 6 mesi dall'ipoteca; c. 2: ipoteca obbligatoria prima di espropriare se il debito è sotto il 5% del valore), effetti (vincolo, grado, coobbligati, mutuo e vendita), come evitarla (pagamento, rateizzazione con richiesta in 30 giorni, sospensione, rottamazione), cancellazione (estinzione del debito, richiesta all'agente, costi, cancellazione ordinata dal giudice), ricorso (art. 19 c. 1 lett. e-bis D.Lgs. 546/1992, 60 giorni, giudice tributario per i tributi, giudice ordinario per contributi e multe), risarcimento per ipoteca illegittima.
  • AccertamentoDecadenza e prescrizione delle imposte: i termini in una tabellaDecadenza e prescrizione (definizioni, decadenza rilevabile solo su eccezione del contribuente, non interrompibile, sospesa solo da leggi speciali; prescrizione interrotta da ogni atto notificato, rilevabile su eccezione), decadenza dell'accertamento (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972: 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, settimo per omessa o nulla; raddoppio abolito per le annualità dal 2016; proroghe COVID; componenti pluriennali), decadenza degli avvisi bonari e delle cartelle (art. 25 DPR 602/1973: terzo anno dopo la dichiarazione per il 36-bis, quarto per il 36-ter, secondo anno dopo la definitività per gli accertamenti; accertamenti esecutivi e affidamento all'Agente), tributi locali (L. 296/2006, c. 161-163: accertamento IMU, TARI, canone entro il quinto anno; titolo esecutivo entro il terzo anno dalla definitività; rimborsi in 5 anni), sanzioni (art. 20 D.Lgs. 472/1997: contestazione entro il quinto anno; riscossione della sanzione in 5 anni), registro, successione e donazione (termini propri: 5 anni per l'omessa registrazione, 3 per le liquidazioni, 2 per la rettifica), bollo auto (3 anni dal terzo anno successivo, art. 5 DL 953/1982), contributi INPS (5 anni), prescrizione dei crediti erariali (10 anni, Sezioni Unite 23397/2016: la cartella non impugnata non allunga i termini brevi; interessi 5 anni; canone RAI 10), interruzione (cartella, intimazione, preavviso di fermo, ipoteca, rateizzazione come riconoscimento), come farli valere (ricorso alla Corte di giustizia tributaria in 60 giorni contro l'atto; opposizione all'esecuzione per la prescrizione successiva; autotutela e sospensione ex L. 228/2012), i testi unici dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 141/2026 adempimenti e accertamento, D.Lgs. 33/2025 riscossione, D.Lgs. 173/2024 sanzioni).