Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ProceduraDiritto tributario · Cartelle e riscossione

L'estratto di ruolo: quando si può impugnare

L'estratto di ruolo è il documento con cui il contribuente scopre le cartelle a suo carico, spesso mai ricevute. Dal 2021 non è impugnabile in sé, e il ruolo o la cartella che risultano da esso possono essere contestati direttamente solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo gli deriva un pregiudizio concreto tra quelli elencati dalla legge: appalti pubblici, pagamenti da soggetti pubblici bloccati, perdita di un beneficio con la PA, procedure di crisi, finanziamenti, cessione d'azienda. Le Sezioni unite hanno applicato la regola anche ai ricorsi pendenti; la Cassazione legge l'elenco come tassativo. Fuori da questi casi si aspetta il primo atto successivo e si impugna quello.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • L'estratto di ruolo non è impugnabile (art. 12 c. 4-bis DPR 602/1973, dal 21 dicembre 2021): è una stampa dell'archivio di AdER, non un atto.
  • La cartella mai notificata che vi compare si può impugnare direttamente solo con un pregiudizio tipizzato: gare pubbliche, crediti verso la PA bloccati (art. 48-bis), perdita di un beneficio pubblico, procedure di crisi, finanziamenti, cessione d'azienda.
  • Le Sezioni unite (26283/2022) applicano la regola anche ai ricorsi già pendenti; l'elenco è tassativo (Cass. 6269/2025: il fermo non basta).
  • Senza pregiudizio si aspetta il primo atto successivo (intimazione, fermo, ipoteca, pignoramento) e si impugna quello, eccependo la mancata notifica della cartella.
  • Il pregiudizio si prova con documenti: bando, DURC negativo, comunicazione di sospensione del pagamento, diniego di credito, domanda di composizione della crisi.

Che cos'è l'estratto di ruolo

Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme dovute che l'ente creditore forma e consegna all'agente della riscossione (art. 12 c. 1-4 DPR 602/1973); la cartella di pagamento è l'atto con cui l'agente lo notifica al singolo contribuente. L'estratto di ruolo è la stampa, ottenibile allo sportello o nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle iscrizioni a ruolo a carico di un codice fiscale: per ogni cartella indica ente, anno d'imposta, importo residuo e la data in cui, secondo l'agente, è stata notificata. Per molti è la prima notizia di debiti mai ricevuti, perché la cartella era stata notificata a un vecchio indirizzo, per compiuta giacenza, o non notificata affatto. Fino al 2021 la giurisprudenza (SU 19704/2015) ammetteva l'impugnazione immediata della cartella «conosciuta» tramite l'estratto, senza attendere un atto successivo; il contenzioso era cresciuto al punto da spingere il legislatore a chiudere la porta.

Art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 (art. 3-bis DL 146/2021, mod. art. 12 D.Lgs. 110/2024)

«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»

La regola e la sua storia

La norma distingue due cose. L'estratto in sé non è mai impugnabile: non contiene una pretesa nuova, non è un atto della riscossione. Il ruolo e la cartella che il contribuente sostiene non gli siano mai stati notificati validamente, invece, si possono impugnare «direttamente», cioè senza aspettare l'intimazione o il pignoramento, ma solo se chi agisce dimostra che dall'iscrizione a ruolo «possa derivargli un pregiudizio» in una delle situazioni elencate. Le prime tre lettere vengono dal DL 146/2021: gare pubbliche, dove la regolarità fiscale è requisito di partecipazione; pagamenti da parte di amministrazioni e società pubbliche, che prima di pagare somme sopra 5.000 euro verificano con AdER se il beneficiario ha cartelle scadute e in caso positivo sospendono il pagamento (art. 48-bis); perdita di un beneficio con la PA, come contributi, agevolazioni, iscrizioni ad albi. Il D.Lgs. 110/2024, attuativo della riforma della riscossione, ha aggiunto le lettere d), e) ed f): procedure del Codice della crisi, in cui il debito iscritto a ruolo determina classi e maggioranze; finanziamenti da banche e intermediari, che chiedono la situazione debitoria; cessione d'azienda, dove il cessionario risponde dei debiti tributari del cedente nei limiti dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997 e il certificato dei carichi pendenti decide il prezzo. Dal 1° gennaio 2027 la disposizione è riprodotta nel testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025), che abroga il DPR 602.

Che cosa hanno detto le Sezioni unite e la Consulta

La norma è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 mentre migliaia di ricorsi contro cartelle «da estratto» erano pendenti. Le Sezioni unite (Cass. SU 26283/2022) hanno stabilito che il comma 4-bis non è una norma sull'impugnabilità degli atti ma sull'interesse ad agire, condizione dell'azione che deve esistere fino alla decisione: si applica quindi anche ai giudizi in corso, e il contribuente che aveva impugnato la cartella prima del 2021 deve dimostrare, in appello o in cassazione, uno dei pregiudizi tipizzati, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte costituzionale (sent. 190/2023) ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate contro la norma per la formulazione dei quesiti, ma ha riconosciuto che l'elenco lascia scoperte situazioni meritevoli e ha invitato il legislatore a intervenire: il D.Lgs. 110/2024 è la risposta parziale. La Cassazione ha poi precisato che l'interesse è «dinamico» e può maturare nel corso del giudizio (Cass. 20181/2023) e che le ipotesi sono tassative: il fermo amministrativo, pur essendo un pregiudizio reale, non è nell'elenco e non apre la strada (Cass. ord. 6269/2025); lo stesso vale per il rischio generico di pignoramento e per il danno reputazionale.

Come si prova il pregiudizio

Ipotesi (art. 12 c. 4-bis)Documento che lo prova
a) Gare pubblicheBando o avviso a cui si intende partecipare, requisito di regolarità fiscale (art. 94-95 D.Lgs. 36/2023), eventuale esclusione o richiesta di chiarimenti della stazione appaltante; certificato di regolarità fiscale negativo
b) Crediti verso soggetti pubbliciFattura o credito verso una PA o società pubblica sopra 5.000 euro; comunicazione di sospensione del pagamento ex art. 48-bis; DURC irregolare per debiti contributivi a ruolo
c) Perdita di un beneficio con la PAProvvedimento di revoca o diniego di contributi, agevolazioni, concessioni, iscrizioni ad albi, motivato con i carichi pendenti; bando che li esclude
d) Procedure di crisiDomanda di composizione negoziata, concordato, ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata, in cui il ruolo altera il passivo o le classi
e) FinanziamentiRichiesta di mutuo o affidamento e diniego, o richiesta di documentazione, in cui la banca fa riferimento ai carichi pendenti; visura della centrale rischi non basta da sola
f) Cessione d'aziendaPreliminare o trattativa documentata, certificato dei carichi pendenti ex art. 14 c. 3 D.Lgs. 472/1997 richiesto dal cessionario

La prova deve riguardare un pregiudizio possibile ma concreto: non serve che il danno si sia già verificato, serve che la situazione esista (la gara, il credito, la domanda di finanziamento) e che il ruolo la condizioni. I giudici tributari respingono i ricorsi che allegano un interesse astratto («potrei partecipare a gare», «vorrei chiedere un mutuo»); accolgono quelli con il bando, la comunicazione o il diniego in atti. Se il documento sopravviene durante la causa, va prodotto subito.

Che cosa si contesta nel ricorso

Superato lo scoglio dell'interesse, il ricorso ha per oggetto il ruolo e la cartella, e i motivi sono quelli classici. Il primo è la notifica: l'estratto riporta una data, ma è un'annotazione dell'agente, che in giudizio deve produrre la relata o l'avviso di ricevimento; se non ci riesce, la cartella non è mai stata validamente notificata e il ricorso, tempestivo perché proposto entro 60 giorni dalla conoscenza tramite l'estratto, la travolge insieme agli atti successivi (vizi di notifica). Il secondo è la prescrizione: se la cartella fu notificata ma sono passati i termini propri del tributo (dieci anni per le imposte erariali, cinque per contributi, sanzioni e tributi locali, secondo SU 23397/2016) senza atti interruttivi, il credito è estinto. Il terzo è la decadenza dell'ente dal potere di iscrivere a ruolo o notificare (art. 25 DPR 602 per le imposte), che si verifica quando la cartella è notificata oltre i termini dalla dichiarazione o dall'accertamento definitivo. Poi i vizi del ruolo: mancanza della motivazione «anche sintetica» o del riferimento all'atto presupposto (art. 12 c. 3), cartella non preceduta dall'avviso bonario dove obbligatorio, sanzioni non dovute.

Se il pregiudizio non c'è: le alternative

  1. Verificare le cartelle una per una. Dall'estratto si chiede ad AdER copia delle cartelle e delle relate di notifica: se le relate non esistono, la posizione è debole per l'agente e forte per il contribuente al momento dell'atto successivo.
  2. Chiedere lo sgravio in autotutela all'ente creditore e la sospensione ad AdER (art. 1 c. 537-543 L. 228/2012) per le cartelle prescritte o pagate: non ha termini e non preclude nulla, ma non sospende la riscossione se AdER non risponde.
  3. Aspettare il primo atto impugnabile. Intimazione, preavviso di fermo, comunicazione di ipoteca, pignoramento: contro ciascuno si può far valere la mancata notifica della cartella presupposta (art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992) e la prescrizione maturata, entro 60 giorni.
  4. Valutare la rateizzazione se il debito è dovuto: la domanda di dilazione non è acquiescenza sulla notifica, ma il pagamento delle rate interrompe la prescrizione e rende difficile contestare dopo.
  5. Costruire il pregiudizio, se reale. Chi sta davvero partecipando a una gara o chiedendo un finanziamento ha interesse a documentarlo prima del ricorso, non a inventarlo dopo.

La scelta tra ricorso immediato e attesa dipende da un calcolo di convenienza: il ricorso immediato blocca la partita quando un evento (la gara, il pagamento pubblico, la banca) non può aspettare; l'attesa costa poco a chi non ha beni aggredibili e lascia all'agente l'onere di muoversi, con il rischio, per lui, di non trovare le relate. In entrambi i casi la mossa iniziale è la stessa: procurarsi le cartelle e le prove di notifica prima che le cerchi il giudice. Le regole generali del ricorso sono nella pagina sulla cartella di pagamento.

Domande frequenti

Ho scaricato l'estratto di ruolo e trovo cartelle mai ricevute: posso fare ricorso subito?
Solo se dimostri un pregiudizio tra quelli dell'art. 12 c. 4-bis: partecipazione a gare pubbliche, crediti verso la PA bloccati, perdita di un beneficio pubblico, procedura di crisi, finanziamento negato, cessione d'azienda. Altrimenti il ricorso è inammissibile e devi aspettare il primo atto (intimazione, fermo, ipoteca, pignoramento) per impugnarlo eccependo la mancata notifica della cartella.
Il fermo dell'auto o il rischio di pignoramento sono un pregiudizio sufficiente?
No. La Cassazione (ord. 6269/2025) ha escluso il fermo amministrativo perché non è nell'elenco, che è tassativo; il rischio generico di esecuzione non basta. Il fermo, una volta comunicato, è però un atto impugnabile in cui far valere la mancata notifica della cartella.
Le cartelle nell'estratto sono prescritte: che cosa faccio?
Se hai un pregiudizio tipizzato, ricorso diretto con l'eccezione di prescrizione. Se non lo hai, puoi chiedere lo sgravio in autotutela ad AdER e all'ente creditore, oppure attendere l'intimazione o l'atto esecutivo e impugnarlo per prescrizione: la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella si fa valere davanti al giudice tributario (SU 23397/2016 sui termini) contro il primo atto utile.
Quale giudice e in quale termine?
Corte di giustizia tributaria di primo grado per tributi, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'estratto; tribunale del lavoro per i contributi INPS, entro 40 giorni per l'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999; giudice di pace o tribunale per le sanzioni amministrative. Il pregiudizio va documentato già nel ricorso, ma la Cassazione ammette che sopravvenga nel corso del giudizio.
La data di notifica scritta nell'estratto fa prova?
No: è un'annotazione unilaterale di AdER. In giudizio l'agente deve produrre la relata o l'avviso di ricevimento; in mancanza la notifica si considera non provata e il vizio si riflette sugli atti successivi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullitàChi notifica e come (art. 26 DPR 602/1973: ufficiali della riscossione, messi, raccomandata diretta, PEC), domicilio digitale INI-PEC, INAD e IPA (art. 60-ter DPR 600/1973) e casella satura o inattiva, PEC alle persone fisiche, piattaforma SEND, consegna a familiari e portiere, irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. dopo Corte cost. 258/2012) e assoluta (art. 60, lett. e: affissione all'albo, 8 giorni), prova della CAD (SU 10012/2021), decorrenza dei 60 giorni, sanatoria per raggiungimento dello scopo, vizi e rimedi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992; prescrizione; estratto di ruolo).
  • Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
  • Cartelle e riscossioneL'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)Che cos'è (art. 50 DPR 602/1973: l'agente procede a espropriazione forzata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che intima ad adempiere entro 5 giorni; modello ministeriale; perde efficacia dopo un anno dalla notifica, dopo di che serve una nuova intimazione; dal 2027 la disciplina passa nel testo unico D.Lgs. 33/2025; per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS vale la stessa regola per l'affidamento oltre l'anno; non è dovuta per fermo e ipoteca, che sono misure cautelari con il proprio preavviso, ma la giurisprudenza discute sull'ipoteca), la notifica (art. 26: ufficiali della riscossione, messi comunali, raccomandata con avviso di ricevimento, PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi pubblici per imprese e professionisti; irreperibilità con deposito presso il comune; vizi di notifica: nullità sanabile con il ricorso tempestivo), che cosa contiene (estremi delle cartelle o degli avvisi presupposti, importi con interessi di mora e aggio, intimazione a pagare in 5 giorni, avvertenza sulle azioni esecutive; verifica dell'elenco dei carichi, delle date di notifica delle cartelle e degli importi), l'impugnazione (atto autonomamente impugnabile: davanti alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per i tributi, al giudice ordinario o del lavoro per multe e contributi; motivi: vizi propri dell'intimazione, mancata o invalida notifica della cartella presupposta, art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992, con la possibilità di contestare anche il merito della cartella mai notificata; prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, 5 anni per tributi locali, sanzioni e contributi, 10 per le imposte erariali secondo la giurisprudenza, con SU 23397/2016 che nega l'effetto del giudicato alla cartella non opposta; decadenza dell'ente; pagamento, sgravio, sospensione; per le multe, opposizione ex art. 615 c.p.c. al giudice di pace; contributo unificato secondo il valore; sospensione giudiziale ex art. 47), gli effetti (interrompe la prescrizione dei carichi; legittima pignoramenti presso terzi, mobiliari e immobiliari nei limiti, fermo e ipoteca con i propri preavvisi; l'espropriazione iniziata senza intimazione dopo l'anno è viziata: opposizione agli atti esecutivi; la mancata impugnazione non rende definitivo ciò che non lo era già: la prescrizione successiva resta eccepibile con il pignoramento), che cosa fare nei 5 giorni (pagare; chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602, che dalla domanda blocca le esecuzioni; presentare la dichiarazione di sospensione legale in 60 giorni per prescrizione anteriore al ruolo, sgravio, pagamento; verificare le definizioni agevolate aperte; chiedere l'estratto di ruolo e le relate di notifica; ricorso con istanza di sospensione), errori (ignorarla perché «vale un anno»: il pignoramento può arrivare il sesto giorno; impugnarla al giudice sbagliato; contestare il merito di cartelle regolarmente notificate e definitive; non eccepire la prescrizione nel ricorso; confonderla con il preavviso di fermo o con la comunicazione di presa in carico).
  • Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
  • Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.