In breve
- L'estratto di ruolo non è impugnabile (art. 12 c. 4-bis DPR 602/1973, dal 21 dicembre 2021): è una stampa dell'archivio di AdER, non un atto.
- La cartella mai notificata che vi compare si può impugnare direttamente solo con un pregiudizio tipizzato: gare pubbliche, crediti verso la PA bloccati (art. 48-bis), perdita di un beneficio pubblico, procedure di crisi, finanziamenti, cessione d'azienda.
- Le Sezioni unite (26283/2022) applicano la regola anche ai ricorsi già pendenti; l'elenco è tassativo (Cass. 6269/2025: il fermo non basta).
- Senza pregiudizio si aspetta il primo atto successivo (intimazione, fermo, ipoteca, pignoramento) e si impugna quello, eccependo la mancata notifica della cartella.
- Il pregiudizio si prova con documenti: bando, DURC negativo, comunicazione di sospensione del pagamento, diniego di credito, domanda di composizione della crisi.
Che cos'è l'estratto di ruolo
Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme dovute che l'ente creditore forma e consegna all'agente della riscossione (art. 12 c. 1-4 DPR 602/1973); la cartella di pagamento è l'atto con cui l'agente lo notifica al singolo contribuente. L'estratto di ruolo è la stampa, ottenibile allo sportello o nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle iscrizioni a ruolo a carico di un codice fiscale: per ogni cartella indica ente, anno d'imposta, importo residuo e la data in cui, secondo l'agente, è stata notificata. Per molti è la prima notizia di debiti mai ricevuti, perché la cartella era stata notificata a un vecchio indirizzo, per compiuta giacenza, o non notificata affatto. Fino al 2021 la giurisprudenza (SU 19704/2015) ammetteva l'impugnazione immediata della cartella «conosciuta» tramite l'estratto, senza attendere un atto successivo; il contenzioso era cresciuto al punto da spingere il legislatore a chiudere la porta.
«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»
La regola e la sua storia
La norma distingue due cose. L'estratto in sé non è mai impugnabile: non contiene una pretesa nuova, non è un atto della riscossione. Il ruolo e la cartella che il contribuente sostiene non gli siano mai stati notificati validamente, invece, si possono impugnare «direttamente», cioè senza aspettare l'intimazione o il pignoramento, ma solo se chi agisce dimostra che dall'iscrizione a ruolo «possa derivargli un pregiudizio» in una delle situazioni elencate. Le prime tre lettere vengono dal DL 146/2021: gare pubbliche, dove la regolarità fiscale è requisito di partecipazione; pagamenti da parte di amministrazioni e società pubbliche, che prima di pagare somme sopra 5.000 euro verificano con AdER se il beneficiario ha cartelle scadute e in caso positivo sospendono il pagamento (art. 48-bis); perdita di un beneficio con la PA, come contributi, agevolazioni, iscrizioni ad albi. Il D.Lgs. 110/2024, attuativo della riforma della riscossione, ha aggiunto le lettere d), e) ed f): procedure del Codice della crisi, in cui il debito iscritto a ruolo determina classi e maggioranze; finanziamenti da banche e intermediari, che chiedono la situazione debitoria; cessione d'azienda, dove il cessionario risponde dei debiti tributari del cedente nei limiti dell'art. 14 D.Lgs. 472/1997 e il certificato dei carichi pendenti decide il prezzo. Dal 1° gennaio 2027 la disposizione è riprodotta nel testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025), che abroga il DPR 602.
Che cosa hanno detto le Sezioni unite e la Consulta
La norma è entrata in vigore il 21 dicembre 2021 mentre migliaia di ricorsi contro cartelle «da estratto» erano pendenti. Le Sezioni unite (Cass. SU 26283/2022) hanno stabilito che il comma 4-bis non è una norma sull'impugnabilità degli atti ma sull'interesse ad agire, condizione dell'azione che deve esistere fino alla decisione: si applica quindi anche ai giudizi in corso, e il contribuente che aveva impugnato la cartella prima del 2021 deve dimostrare, in appello o in cassazione, uno dei pregiudizi tipizzati, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte costituzionale (sent. 190/2023) ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate contro la norma per la formulazione dei quesiti, ma ha riconosciuto che l'elenco lascia scoperte situazioni meritevoli e ha invitato il legislatore a intervenire: il D.Lgs. 110/2024 è la risposta parziale. La Cassazione ha poi precisato che l'interesse è «dinamico» e può maturare nel corso del giudizio (Cass. 20181/2023) e che le ipotesi sono tassative: il fermo amministrativo, pur essendo un pregiudizio reale, non è nell'elenco e non apre la strada (Cass. ord. 6269/2025); lo stesso vale per il rischio generico di pignoramento e per il danno reputazionale.
Come si prova il pregiudizio
| Ipotesi (art. 12 c. 4-bis) | Documento che lo prova |
|---|---|
| a) Gare pubbliche | Bando o avviso a cui si intende partecipare, requisito di regolarità fiscale (art. 94-95 D.Lgs. 36/2023), eventuale esclusione o richiesta di chiarimenti della stazione appaltante; certificato di regolarità fiscale negativo |
| b) Crediti verso soggetti pubblici | Fattura o credito verso una PA o società pubblica sopra 5.000 euro; comunicazione di sospensione del pagamento ex art. 48-bis; DURC irregolare per debiti contributivi a ruolo |
| c) Perdita di un beneficio con la PA | Provvedimento di revoca o diniego di contributi, agevolazioni, concessioni, iscrizioni ad albi, motivato con i carichi pendenti; bando che li esclude |
| d) Procedure di crisi | Domanda di composizione negoziata, concordato, ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata, in cui il ruolo altera il passivo o le classi |
| e) Finanziamenti | Richiesta di mutuo o affidamento e diniego, o richiesta di documentazione, in cui la banca fa riferimento ai carichi pendenti; visura della centrale rischi non basta da sola |
| f) Cessione d'azienda | Preliminare o trattativa documentata, certificato dei carichi pendenti ex art. 14 c. 3 D.Lgs. 472/1997 richiesto dal cessionario |
La prova deve riguardare un pregiudizio possibile ma concreto: non serve che il danno si sia già verificato, serve che la situazione esista (la gara, il credito, la domanda di finanziamento) e che il ruolo la condizioni. I giudici tributari respingono i ricorsi che allegano un interesse astratto («potrei partecipare a gare», «vorrei chiedere un mutuo»); accolgono quelli con il bando, la comunicazione o il diniego in atti. Se il documento sopravviene durante la causa, va prodotto subito.
Che cosa si contesta nel ricorso
Superato lo scoglio dell'interesse, il ricorso ha per oggetto il ruolo e la cartella, e i motivi sono quelli classici. Il primo è la notifica: l'estratto riporta una data, ma è un'annotazione dell'agente, che in giudizio deve produrre la relata o l'avviso di ricevimento; se non ci riesce, la cartella non è mai stata validamente notificata e il ricorso, tempestivo perché proposto entro 60 giorni dalla conoscenza tramite l'estratto, la travolge insieme agli atti successivi (vizi di notifica). Il secondo è la prescrizione: se la cartella fu notificata ma sono passati i termini propri del tributo (dieci anni per le imposte erariali, cinque per contributi, sanzioni e tributi locali, secondo SU 23397/2016) senza atti interruttivi, il credito è estinto. Il terzo è la decadenza dell'ente dal potere di iscrivere a ruolo o notificare (art. 25 DPR 602 per le imposte), che si verifica quando la cartella è notificata oltre i termini dalla dichiarazione o dall'accertamento definitivo. Poi i vizi del ruolo: mancanza della motivazione «anche sintetica» o del riferimento all'atto presupposto (art. 12 c. 3), cartella non preceduta dall'avviso bonario dove obbligatorio, sanzioni non dovute.
Se il pregiudizio non c'è: le alternative
- Verificare le cartelle una per una. Dall'estratto si chiede ad AdER copia delle cartelle e delle relate di notifica: se le relate non esistono, la posizione è debole per l'agente e forte per il contribuente al momento dell'atto successivo.
- Chiedere lo sgravio in autotutela all'ente creditore e la sospensione ad AdER (art. 1 c. 537-543 L. 228/2012) per le cartelle prescritte o pagate: non ha termini e non preclude nulla, ma non sospende la riscossione se AdER non risponde.
- Aspettare il primo atto impugnabile. Intimazione, preavviso di fermo, comunicazione di ipoteca, pignoramento: contro ciascuno si può far valere la mancata notifica della cartella presupposta (art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992) e la prescrizione maturata, entro 60 giorni.
- Valutare la rateizzazione se il debito è dovuto: la domanda di dilazione non è acquiescenza sulla notifica, ma il pagamento delle rate interrompe la prescrizione e rende difficile contestare dopo.
- Costruire il pregiudizio, se reale. Chi sta davvero partecipando a una gara o chiedendo un finanziamento ha interesse a documentarlo prima del ricorso, non a inventarlo dopo.
La scelta tra ricorso immediato e attesa dipende da un calcolo di convenienza: il ricorso immediato blocca la partita quando un evento (la gara, il pagamento pubblico, la banca) non può aspettare; l'attesa costa poco a chi non ha beni aggredibili e lascia all'agente l'onere di muoversi, con il rischio, per lui, di non trovare le relate. In entrambi i casi la mossa iniziale è la stessa: procurarsi le cartelle e le prove di notifica prima che le cerchi il giudice. Le regole generali del ricorso sono nella pagina sulla cartella di pagamento.
Domande frequenti
Ho scaricato l'estratto di ruolo e trovo cartelle mai ricevute: posso fare ricorso subito?
Il fermo dell'auto o il rischio di pignoramento sono un pregiudizio sufficiente?
Le cartelle nell'estratto sono prescritte: che cosa faccio?
Quale giudice e in quale termine?
La data di notifica scritta nell'estratto fa prova?
Fonti normative
- Art. 12 DPR 602/1973 — Formazione e contenuto dei ruoli (c. 4-bis: estratto di ruolo)
- Art. 3-bis DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) — Non impugnabilità dell'estratto di ruolo
- Art. 12 D.Lgs. 110/2024 — Ampliamento dei casi di impugnazione
- Art. 48-bis DPR 602/1973 — Verifiche prima dei pagamenti delle PA sopra 5.000 euro
- Art. 19 D.Lgs. 546/1992 — Atti impugnabili nel processo tributario
- Corte cost. 26 ottobre 2023, n. 190
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
- Cartelle e riscossioneLa notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullitàChi notifica e come (art. 26 DPR 602/1973: ufficiali della riscossione, messi, raccomandata diretta, PEC), domicilio digitale INI-PEC, INAD e IPA (art. 60-ter DPR 600/1973) e casella satura o inattiva, PEC alle persone fisiche, piattaforma SEND, consegna a familiari e portiere, irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. dopo Corte cost. 258/2012) e assoluta (art. 60, lett. e: affissione all'albo, 8 giorni), prova della CAD (SU 10012/2021), decorrenza dei 60 giorni, sanatoria per raggiungimento dello scopo, vizi e rimedi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992; prescrizione; estratto di ruolo).
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- Cartelle e riscossioneL'intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)Che cos'è (art. 50 DPR 602/1973: l'agente procede a espropriazione forzata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella; se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che intima ad adempiere entro 5 giorni; modello ministeriale; perde efficacia dopo un anno dalla notifica, dopo di che serve una nuova intimazione; dal 2027 la disciplina passa nel testo unico D.Lgs. 33/2025; per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS vale la stessa regola per l'affidamento oltre l'anno; non è dovuta per fermo e ipoteca, che sono misure cautelari con il proprio preavviso, ma la giurisprudenza discute sull'ipoteca), la notifica (art. 26: ufficiali della riscossione, messi comunali, raccomandata con avviso di ricevimento, PEC all'indirizzo risultante dagli elenchi pubblici per imprese e professionisti; irreperibilità con deposito presso il comune; vizi di notifica: nullità sanabile con il ricorso tempestivo), che cosa contiene (estremi delle cartelle o degli avvisi presupposti, importi con interessi di mora e aggio, intimazione a pagare in 5 giorni, avvertenza sulle azioni esecutive; verifica dell'elenco dei carichi, delle date di notifica delle cartelle e degli importi), l'impugnazione (atto autonomamente impugnabile: davanti alla corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per i tributi, al giudice ordinario o del lavoro per multe e contributi; motivi: vizi propri dell'intimazione, mancata o invalida notifica della cartella presupposta, art. 19 c. 3 D.Lgs. 546/1992, con la possibilità di contestare anche il merito della cartella mai notificata; prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, 5 anni per tributi locali, sanzioni e contributi, 10 per le imposte erariali secondo la giurisprudenza, con SU 23397/2016 che nega l'effetto del giudicato alla cartella non opposta; decadenza dell'ente; pagamento, sgravio, sospensione; per le multe, opposizione ex art. 615 c.p.c. al giudice di pace; contributo unificato secondo il valore; sospensione giudiziale ex art. 47), gli effetti (interrompe la prescrizione dei carichi; legittima pignoramenti presso terzi, mobiliari e immobiliari nei limiti, fermo e ipoteca con i propri preavvisi; l'espropriazione iniziata senza intimazione dopo l'anno è viziata: opposizione agli atti esecutivi; la mancata impugnazione non rende definitivo ciò che non lo era già: la prescrizione successiva resta eccepibile con il pignoramento), che cosa fare nei 5 giorni (pagare; chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602, che dalla domanda blocca le esecuzioni; presentare la dichiarazione di sospensione legale in 60 giorni per prescrizione anteriore al ruolo, sgravio, pagamento; verificare le definizioni agevolate aperte; chiedere l'estratto di ruolo e le relate di notifica; ricorso con istanza di sospensione), errori (ignorarla perché «vale un anno»: il pignoramento può arrivare il sesto giorno; impugnarla al giudice sbagliato; contestare il merito di cartelle regolarmente notificate e definitive; non eccepire la prescrizione nel ricorso; confonderla con il preavviso di fermo o con la comunicazione di presa in carico).
- Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
- Il processo tributarioIl ricorso alla Corte di giustizia tributaria: termini, forma, costiGiurisdizione tributaria (art. 2: tributi di ogni genere, sanzioni e accessori, catasto; esclusa l'esecuzione forzata dopo la cartella), atti impugnabili (art. 19: accertamento, liquidazione, sanzioni, ruolo e cartella, intimazione, ipoteca, fermo, rifiuto di rimborso, rifiuto di autotutela obbligatoria, diniego di agevolazioni; vizi propri e atti presupposti non notificati), termine di 60 giorni (art. 21; sospensione feriale; 90 giorni per accertamento con adesione; rifiuto tacito di rimborso dopo 90 giorni e entro 2 anni), contenuto del ricorso (art. 18: corte, ricorrente, ufficio, atto, oggetto, motivi, PEC; inammissibilità), notifica via PEC e deposito telematico entro 30 giorni (art. 22, PTT obbligatorio), assistenza tecnica sopra 3.000 euro (art. 12: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro), giudice monocratico fino a 10.000 euro (art. 4-bis, dal 2 maggio 2026), contributo unificato (art. 13, c. 6-quater, DPR 115/2002: 30-1.500 euro), sospensione dell'atto per danno grave e irreparabile (art. 47: trattazione entro 30 giorni, decreto d'urgenza), prova (art. 7: onere sull'amministrazione, testimonianza scritta, niente giuramento), riscossione frazionata in pendenza (art. 68: un terzo, due terzi), udienza e sentenza, conciliazione (art. 48) e sanzioni ridotte, spese (art. 15: soccombenza, compensazione, +50% per rifiuto della proposta), appello in 60 giorni e cassazione, fine del reclamo-mediazione dal 2024, testo unico D.Lgs. 175/2024 dal 1° gennaio 2027.