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GuidaLavoro e previdenza · Dimissioni, TFR e fine del rapporto

Il preavviso: durata, indennità sostitutiva, esonero

Chi lascia o interrompe un rapporto a tempo indeterminato deve dare all'altra parte un tempo per organizzarsi: è il preavviso, fissato dai contratti collettivi, che si lavora oppure si paga. Le regole cambiano a seconda di chi recede: il datore che esonera dal preavviso paga l'indennità, il lavoratore che se ne va subito la subisce in busta paga, e il datore che rinuncia al preavviso del dimissionario non deve nulla. Con la malattia il conto si ferma, con la giusta causa non parte.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Regola: nel rapporto a tempo indeterminato chi recede (datore o lavoratore) deve dare il preavviso «nel termine e nei modi» del contratto collettivo; senza, paga un'indennità pari alla retribuzione del periodo (art. 2118 c.c.); non serve con la giusta causa (art. 2119), in prova, per dimissioni in maternità fino a un anno del figlio.
  • Durata: dal CCNL, per livello e anzianità: giorni per i primi anni, mesi per anzianità e qualifiche alte; per le dimissioni di solito la metà di quella del licenziamento; decorrenza dalla ricezione della comunicazione o dal 1°/16 del mese.
  • Lavorato o pagato: il datore che licenzia può esonerare dal preavviso pagando l'indennità; il lavoratore che si dimette e non lo lavora subisce la trattenuta; il datore che rinuncia al preavviso del dimissionario non paga nulla (efficacia obbligatoria, Cass. 27394/2021 e 6782/2024).
  • Sospensioni: malattia, infortunio e maternità sospendono il preavviso (art. 2110); le ferie non possono essere imposte; il preavviso lavorato è rapporto a tutti gli effetti (retribuzione, contributi, TFR, ferie maturate).
  • Dimissioni: solo con la procedura telematica (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabili in 7 giorni; il preavviso decorre dalla comunicazione al datore; NASpI solo per giusta causa o risoluzione consensuale in sede protetta.

La regola del codice

Art. 2118 c.c. — Recesso dal contratto a tempo indeterminato

«Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro».

Il preavviso protegge chi subisce il recesso: il datore, che deve trovare un sostituto e organizzare le consegne, e il lavoratore, che deve cercare un altro impiego. Le «norme corporative» sono oggi i contratti collettivi, che fissano la durata in base a qualifica e anzianità e quasi sempre distinguono tra licenziamento e dimissioni (per queste il termine è più breve), stabiliscono la decorrenza (spesso dal 1° o dal 16 del mese successivo alla comunicazione) e il computo in giorni di calendario; il patto individuale può prevedere un preavviso più lungo di quello collettivo per il lavoratore solo se accompagnato da un corrispettivo, altrimenti è nullo per la parte eccedente, mentre può sempre allungarlo a favore del lavoratore. La giurisprudenza qualifica il preavviso come obbligazione «a efficacia obbligatoria»: il recesso produce effetto immediato e la parte che non rispetta il preavviso deve l'indennità sostitutiva, non la prosecuzione del rapporto; ne discende che chi riceve il recesso con preavviso può rinunciarvi, e la Cassazione ne ha tratto la conseguenza più discussa, cioè che il datore che accetta le dimissioni con effetto immediato, rinunciando al preavviso offerto dal lavoratore, non gli deve alcuna indennità (Cass. 27394/2021, ord. 6782/2024), salvo diversa previsione contrattuale. Quando invece è il datore a licenziare «con esonero dal preavviso», l'indennità è dovuta e si calcola sulla retribuzione globale di fatto, comprese provvigioni, premi e compensi continuativi, con la media degli ultimi tre anni per le retribuzioni variabili (art. 2121); è imponibile, contribuita e computata nel TFR.

La giusta causa (art. 2119) esclude il preavviso in entrambe le direzioni: il datore che licenzia per un fatto che non consente la prosecuzione «anche provvisoria» non paga l'indennità, e il lavoratore che si dimette per giusta causa (stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie) non solo non subisce la trattenuta ma ha diritto all'indennità di mancato preavviso a carico del datore (c. 2), oltre alla NASpI. Non c'è preavviso nel periodo di prova (art. 2096), nelle dimissioni della lavoratrice madre e del padre fino a un anno del bambino (art. 55 D.Lgs. 151/2001), nel contratto a termine (dove il recesso anticipato senza giusta causa comporta invece il risarcimento) e nel lavoro domestico, che ha regole proprie.

Le situazioni concrete

SituazioneChi paga o subisce che cosaFonte
Licenziamento con preavviso lavoratoil rapporto prosegue con retribuzione, contributi, ferie e TFR fino alla scadenza; il datore può assegnare le consegne ma non imporre le ferie; il lavoratore può cercare un altro impiego (i CCNL prevedono permessi)art. 2118; CCNL
Licenziamento con esonero dal preavvisoil datore paga l'indennità sostitutiva; il rapporto cessa subito; secondo le istruzioni INPS la NASpI decorre dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo «coperto» dall'indennità, da cui si contano anche i 68 giorni per la domandaart. 2118, c. 2; art. 6 D.Lgs. 22/2015
Licenziamento per giusta causa o durante la provanessun preavviso né indennitàartt. 2119, 2096
Dimissioni con preavviso lavoratorapporto normale fino alla scadenza; il lavoratore può revocare le dimissioni telematiche entro 7 giorniart. 26 D.Lgs. 151/2015
Dimissioni senza preavvisotrattenuta dell'indennità (retribuzione del periodo, lordo) dalle competenze finali e dal TFRart. 2118, c. 2; art. 2121
Datore che rinuncia al preavviso del dimissionariorapporto cessato subito, nessuna indennità al lavoratore (salvo CCNL o accordo); competenze e TFR dovutiCass. 27394/2021, 6782/2024
Dimissioni per giusta causanessun preavviso; il lavoratore riceve l'indennità di mancato preavviso e la NASpIart. 2119, c. 2
Malattia, infortunio, maternità durante il preavvisoil preavviso è sospeso e riprende alla guarigione, entro il comporto; retribuzione o indennità di malattiaart. 2110; Cass. 10852/2016
Ferie durante il preavvisonon imponibili dal datore; se chieste dal lavoratore e concesse, per la giurisprudenza prevalente non sospendono il preavviso salvo diverso accordo; le ferie non godute si monetizzanoart. 2109; CCNL
Morte del lavoratoreil datore paga agli eredi l'indennità di mancato preavviso oltre al TFRart. 2118, c. 3; art. 2122
Dirigentipreavviso e indennità dai CCNL dirigenti (fino a 12 mesi); il licenziamento ingiustificato dà l'indennità supplementareCCNL dirigenti

Che cosa fare

  1. Leggere il CCNL per la durata (livello, anzianità, dimissioni o licenziamento), la decorrenza e le regole su consegne e permessi per la ricerca di lavoro; il contratto individuale può contenere clausole di preavviso più lunghe, da verificare.
  2. Dimettersi bene: procedura telematica (o sede protetta), data di decorrenza calcolata sul preavviso, richiesta scritta di lavorarlo o proposta di esonero; ricordare che il datore può rinunciare al preavviso senza pagarlo.
  3. Chi viene licenziato con esonero deve controllare che l'indennità sia calcolata sulla retribuzione globale, che il TFR la includa e che la NASpI sia chiesta entro 68 giorni dalla fine del periodo coperto dall'indennità.
  4. Malattia nel preavviso: comunicarla nei termini e inviare il certificato; il rapporto si prolunga e la data di cessazione slitta; in caso contrario il datore può contestare l'inadempimento.
  5. Trattenute contestate: se il datore trattiene un preavviso non dovuto (giusta causa, prova, maternità) o calcolato male, diffida e ricorso al giudice del lavoro; la trattenuta sul TFR oltre il dovuto è illegittima.

Le regole della procedura telematica e della revoca sono nella pagina sulle dimissioni telematiche; i casi in cui il preavviso non è dovuto e la NASpI spetta nella pagina sulle dimissioni per giusta causa; il calcolo del TFR, che include l'indennità sostitutiva, nella pagina sul TFR.

Domande frequenti

Mi sono dimesso con preavviso ma il datore mi ha detto di andarmene subito: mi paga l'indennità?
No, secondo la Cassazione. Il preavviso ha efficacia obbligatoria, non reale: la parte che lo riceve può rinunciarvi, e la rinuncia del datore al preavviso del lavoratore dimissionario «non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva» (Cass. 27394/2021, 6782/2024), salvo che il contratto collettivo o individuale preveda diversamente. Il rapporto cessa subito, con TFR e competenze finali; la NASpI, se spetta (dimissioni per giusta causa), decorre normalmente. Se invece è il datore a licenziare esonerando dal preavviso, l'indennità è dovuta.
Se me ne vado senza preavviso quanto mi trattengono?
L'indennità di mancato preavviso: la retribuzione che ti sarebbe spettata nel periodo di preavviso previsto dal CCNL per le dimissioni (art. 2118, c. 2), calcolata sulla retribuzione globale con provvigioni, premi e ogni compenso continuativo (art. 2121), al lordo, e trattenuta dalle competenze di fine rapporto e dal TFR. Se il preavviso è lavorato solo in parte, la trattenuta è proporzionale. Non è dovuta in caso di dimissioni per giusta causa, in periodo di prova, in maternità fino a un anno del bambino e negli altri casi in cui la legge o il contratto la escludono.
Mi sono ammalato durante il preavviso: il rapporto finisce lo stesso alla data prevista?
No: la malattia e l'infortunio sospendono il decorso del preavviso, che riprende alla guarigione, fino al limite del periodo di comporto (art. 2110 c.c.; Cass. 10852/2016); lo stesso vale per la maternità. Il rapporto quindi si prolunga e la retribuzione o l'indennità di malattia continuano. Le ferie invece non sospendono il preavviso se le chiede il lavoratore, e il datore non può imporle nel periodo di preavviso senza il consenso, perché il lavoratore ha diritto di usare quel tempo per cercare un altro impiego; le ferie non godute si pagano.
Quanto dura il preavviso?
Lo stabilisce il contratto collettivo in base al livello e all'anzianità, di solito da 15 giorni a 4 mesi per impiegati e operai (per esempio nel commercio da 15 giorni a 90 giorni di calendario), più lungo per quadri e dirigenti (fino a 12 mesi per i dirigenti industriali); quasi tutti i CCNL prevedono per le dimissioni un termine più breve di quello per il licenziamento e fissano la decorrenza dal 1° o dal 16 del mese successivo alla comunicazione. In mancanza di contratto valgono gli usi e l'equità (art. 2118, c. 1); il patto individuale può allungare il preavviso solo a carico del datore o con corrispettivo per il lavoratore.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
  • LicenziamentoIl licenziamento per giusta causaDefinizione e casi tipici, differenza con il giustificato motivo soggettivo, contestazione e 5 giorni, impugnazione in 60+180 giorni, reintegra o indennità, NASpI.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa risoluzione consensuale del rapporto di lavoroChe cos'è (art. 1372 c.c.: scioglimento del contratto per mutuo consenso; nessun preavviso dovuto salvo patto; data concordata; contenuti tipici: buonuscita, rinuncia alle impugnazioni, riservatezza, restituzione dei beni, non concorrenza), la forma (art. 26 D.Lgs. 151/2015: dimissioni e risoluzione consensuale solo con il modulo telematico del Ministero del lavoro, inviato al datore e all'Ispettorato, a pena di inefficacia; revoca entro 7 giorni dalla trasmissione con la stessa modalità; trasmissione anche tramite patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione; sanzione da 5.000 a 30.000 euro al datore che altera i moduli; esclusi il lavoro domestico e i pubblici dipendenti; c. 7: la procedura non si applica se la risoluzione è firmata nelle sedi protette dell'art. 2113 c. 4 c.c., cioè sindacale, Ispettorato, giudiziale, commissioni di certificazione, dove l'accordo è definitivo e le rinunce non sono impugnabili; fuori da quelle sedi le rinunce a diritti inderogabili sono impugnabili entro 6 mesi, art. 2113 c. 1-2), i genitori (art. 55 c. 4 D.Lgs. 151/2001: la risoluzione consensuale e le dimissioni della lavoratrice in gravidanza e dei genitori nei primi 3 anni di vita del bambino, o di accoglienza dell'adottato, devono essere convalidate dal servizio ispettivo, pena l'inefficacia; il modulo telematico non basta; c. 1: chi si dimette nel periodo del divieto di licenziamento ha le indennità del licenziamento e non deve il preavviso; la NASpI spetta in questi casi), la NASpI (art. 3 D.Lgs. 22/2015: la risoluzione consensuale non è perdita involontaria: niente NASpI, salvo la risoluzione raggiunta nella procedura di conciliazione obbligatoria per i licenziamenti economici ex art. 7 L. 604/1966, c. 7, che equipara l'uscita al licenziamento, e per prassi INPS la risoluzione dopo il rifiuto di un trasferimento a sede distante oltre 50 km o 80 minuti, con la prova dell'illegittimità richiesta dalla Cassazione nel 2026; dal 2025 le dimissioni o la risoluzione da un tempo indeterminato richiedono 13 settimane di contributi successivi per la NASpI da un licenziamento nei 12 mesi seguenti; l'alternativa per conservare la NASpI è il licenziamento seguito da conciliazione con incentivo, o l'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 per gli assunti a tutele crescenti), i soldi (TFR e ratei dovuti sempre; preavviso non dovuto salvo accordo; incentivo all'esodo: somma una tantum in dipendenza della cessazione tassata con tassazione separata come il TFR, art. 17 c. 1 lett. a TUIR, esente da contributi; l'importo si negozia sul rischio di causa, sull'anzianità e sui mesi di ricollocazione; nell'offerta ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 la somma è esente da IRPEF; il ticket di licenziamento, contributo NASpI del 41% del massimale per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi 3 anni, art. 2 c. 31 L. 92/2012, è dovuto dal datore per le interruzioni che darebbero diritto alla NASpI, quindi non per la risoluzione consensuale pura ma sì per quella nella conciliazione ex art. 7), come si negozia (verbale in sede protetta con rinuncia a ogni pretesa e con l'elenco delle somme; clausole di riservatezza e di non denigrazione; lettera di referenze; outplacement ex art. 7 c. 7 L. 604; patto di non concorrenza a parte con corrispettivo; data di cessazione e ferie residue; assistenza sindacale o legale, art. 7 c. 5; per i dirigenti, i contratti collettivi), gli errori (firmare fuori dalle sedi protette con rinunce impugnabili; accettare la risoluzione consensuale credendo di avere la NASpI; non usare i 7 giorni di ripensamento; per i genitori, saltare la convalida; per il datore, pressioni o dimissioni in bianco, con la sanzione e la nullità).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenzaChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: dipendenti privati, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti pubblici a termine, operai agricoli delle cooperative di trasformazione dal 2022; esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli altri operai agricoli, che hanno la disoccupazione agricola; art. 3 c. 1: perdita involontaria del lavoro e stato di disoccupazione, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi è abolito dal 2022; lett. c-bis, eventi dal 1° gennaio 2025: chi nei 12 mesi precedenti si è dimesso volontariamente, o ha risolto consensualmente, da un tempo indeterminato deve avere 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni, salvo giusta causa e dimissioni in maternità; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e per la risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; per prassi INPS anche per la risoluzione consensuale dopo il rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti, ma Cass. 10559/2026 esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo, la distanza da sola non basta; Cass. 8564/2026: la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, le circolari INPS non cambiano la legge; per le dimissioni nel periodo protetto di maternità e paternità; non per dimissioni volontarie, risoluzione consensuale fuori dalle sedi protette, licenziamento seguito da reintegra), quanto spetta (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione media mensile è entro 1.456,72 euro nel 2026, oltre 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo 1.584,70 euro al mese nel 2026, rivalutati ogni anno; riduzione del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni; tassata come reddito da lavoro, senza contributi; art. 12: contributi figurativi fino a 1,4 volte il massimale), durata e decorrenza (art. 5: settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, escluse quelle già usate per altre indennità, massimo 24 mesi; art. 6: domanda telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorre dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda tardiva; con il preavviso non lavorato, dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso indennizzato; con licenziamento per giusta causa, dal 38° giorno e con i 68 giorni contati dal 30° giorno, circ. INPS 94/2015), gli obblighi (art. 7 e D.Lgs. 150/2015: DID automatica con la domanda, patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego, programma GOL; art. 21 c. 7: mancata presentazione senza giustificato motivo agli appuntamenti: un quarto di mensilità la prima volta, una mensilità la seconda, decadenza la terza; mancata partecipazione a corsi e tirocini: una mensilità poi decadenza; rifiuto di un'offerta di lavoro congrua: decadenza; nuova registrazione solo dopo 2 mesi), lavorare durante la NASpI (art. 9: nuovo contratto subordinato con reddito annuo sopra la soglia di esenzione fiscale: decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione d'ufficio; sotto la soglia: NASpI ridotta dell'80% del reddito, con comunicazione all'INPS entro 30 giorni e datore diverso dal precedente; art. 10: lavoro autonomo o impresa con reddito entro la soglia delle detrazioni: comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzo pena restituzione; lavoro intermittente e occasionale secondo le regole INPS), l'anticipazione (art. 8: liquidazione in unica soluzione dell'importo residuo per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di cooperativa di lavoro, domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a pena di decadenza, senza contributi figurativi né ANF; restituzione se si instaura un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo), la decadenza (art. 11: perdita dello stato di disoccupazione, lavoro subordinato o autonomo senza le comunicazioni, requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, assegno ordinario di invalidità salvo opzione; indebito e recupero; espatrio e cambio di residenza), la fine (nuova NASpI con nuovi contributi; ISCRO e altri sostegni; contestazioni all'INPS con ricorso amministrativo al comitato provinciale in 90 giorni e poi giudice del lavoro).
  • Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniCongedo di maternità (artt. 16-20: 2+3 mesi, flessibilità 1+4, 0+5, interdizione anticipata), indennità 80% (art. 22) anche se licenziata o disoccupata da meno di 60 giorni (art. 24), adozioni (art. 26), paternità obbligatoria 10 giorni (27-bis; Corte cost. 115/2025) e alternativa (28), congedo parentale (art. 32: 10-11 mesi, 6 per genitore, fino a 14 anni dal 2026) e indennità (art. 34: 3 mesi all'80% entro i 6 anni, 30% oltre), riposi giornalieri (39), malattia del figlio (47: senza limiti fino a 3 anni, 10 giorni l'anno fino a 14), lavoro notturno (53), divieto di licenziamento (54) e nullità, dimissioni e risoluzioni consensuali da convalidare fino ai 3 anni (55), rientro e mansioni (56).
  • LicenziamentoAssenza ingiustificata e dimissioni «per fatti concludenti»Le due vie (assenza ingiustificata come inadempimento disciplinare: contestazione ex art. 7 L. 300/1970, 5 giorni per le giustificazioni, sanzione proporzionata secondo il CCNL, che di regola prevede il licenziamento oltre un certo numero di giorni consecutivi, 3-5 secondo i contratti, con preavviso o per giusta causa; NASpI spettante perché la perdita è involontaria; ticket dovuto; art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015, introdotto dall'art. 19 L. 203/2024 in vigore dal 12 gennaio 2025: se l'assenza ingiustificata si protrae oltre il termine del CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato, che può verificarne la veridicità, e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore senza le modalità telematiche e senza revoca; nessuna NASpI, nessun ticket, indennità di mancato preavviso addebitabile secondo il contratto; salvo che il lavoratore dimostri l'impossibilità, per forza maggiore o per fatto del datore, di comunicare i motivi dell'assenza), la procedura (circolare del Ministero del lavoro 6/2025 e note INL 9740/2024 e 579/2025: il datore comunica all'Ispettorato con il modello INL dopo il decorso dei termini, indicando i giorni; l'effetto non è automatico ma dipende dalla scelta del datore, che può preferire il licenziamento disciplinare; comunicazione al lavoratore e UniLav con la causale propria; codice INPS 1Y; l'Ispettorato può convocare il lavoratore e, se accerta che la comunicazione non è veritiera, la risoluzione non opera; INPS circ. 154/2025 e messaggio 639/2025: NASpI esclusa salvo accertamento negativo dell'Ispettorato o prova dell'impossibilità; ticket non dovuto), le difese del lavoratore (giustificazioni tempestive: malattia con certificato trasmesso, infortunio, permessi, ferie autorizzate, sciopero, cause di forza maggiore come ricovero, detenzione, calamità; fatto imputabile al datore: mancata risposta a richieste di permesso, rifiuto della prestazione, trasferimento illegittimo; prova dell'invio delle comunicazioni; contestazione all'Ispettorato; impugnazione della risoluzione davanti al giudice del lavoro come licenziamento mascherato o per mancanza dei presupposti, entro i termini; per il licenziamento disciplinare, impugnazione in 60 giorni + 180), i termini del CCNL (i contratti collettivi fissano i giorni di assenza che giustificano il licenziamento disciplinare e, dal 2025, possono fissare un termine diverso da 15 giorni per la risoluzione: verificare il proprio; terziario, metalmeccanici, edilizia, pubblico impiego escluso dall'art. 26), i casi dubbi (assenza per malattia non comunicata: obbligo di avvisare e certificato telematico; assenza dopo un litigio o un demansionamento; il lavoratore che si allontana per non pagare il preavviso: con il 7-bis il datore trattiene l'indennità dal TFR secondo il contratto; il lavoratore che vuole dimettersi ma non lo fa nelle forme: il 7-bis lo «dimette»; il datore che usa il 7-bis per licenziare senza procedura: se l'assenza era giustificata, licenziamento illegittimo con tutele), i numeri (15 giorni di calendario secondo la prassi, consecutivi; termine dal primo giorno di assenza; comunicazione dopo il decorso; nessun preavviso per il lavoratore; per il datore, valutazione della convenienza: il 7-bis evita il ticket e il contenzioso disciplinare ma espone all'accertamento dell'Ispettorato).