In breve
- Mobilità volontaria: passaggio diretto in un'altra amministrazione su posti vacanti.
- Nulla osta: serve solo in alcuni casi; l'ente può differire fino a 60 giorni.
- Trasferimento d'ufficio: stesso comune o entro 50 km.
- Tutele: L. 104, genitori con figli fino a tre anni, vittime di violenza.
- Ricorso: giudice del lavoro.
La mobilità volontaria
«Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. [...]»
L'amministrazione che cerca personale pubblica un bando per almeno trenta giorni, con i requisiti richiesti (art. 30, c. 1), e gli avvisi di mobilità si pubblicano sul Portale unico del reclutamento, dove i candidati si registrano con il curriculum (c. 1-quater). Negli enti locali tra 101 e 500 dipendenti la soglia di carenza che impone l'assenso scende al 5 o al 10 per cento (c. 1.1), mentre negli enti del servizio sanitario e negli enti locali fino a 100 dipendenti l'assenso serve sempre. Dal 2026 le amministrazioni, salvo alcune eccezioni come gli enti del servizio sanitario e gli enti locali fino a 50 dipendenti, quando il piano prevede almeno dieci assunzioni devono destinare alla mobilità almeno il 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate nell'anno (c. 2-bis). Dopo il passaggio si applica il trattamento del comparto di destinazione (c. 2-quinquies).
Trasferimenti e tutele particolari
| Situazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Trasferimento d'ufficio | Nello stesso comune o entro 50 km, senza le comprovate ragioni del privato | Art. 30, c. 2 |
| Chi assiste un disabile grave | Sede più vicina ove possibile; niente trasferimento senza consenso | Art. 33, c. 5, L. 104/1992 |
| Genitore con figli fino a tre anni | Assegnazione temporanea nella provincia o regione dell'altro genitore, fino a tre anni | Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 |
| Vittima di violenza di genere in un percorso di protezione | Trasferimento entro 15 giorni se c'è un posto vacante | Art. 30, c. 1-ter |
Il dissenso all'assegnazione temporanea dei genitori deve essere motivato, limitato a esigenze eccezionali e comunicato entro trenta giorni (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001). Le controversie spettano al giudice del lavoro (art. 63 D.Lgs. 165/2001); per il settore privato si veda la pagina sul trasferimento del lavoratore, e sulle tutele per chi assiste un familiare quella sui permessi della L. 104. La scuola ha regole proprie sulla mobilità (art. 30, c. 1).
- Consultare i bandi sul Portale del reclutamento.
- Verificare se serve l'assenso della propria amministrazione.
- Documentare la situazione familiare per le tutele speciali.
- Chiedere per iscritto motivazioni e tempi del diniego o del differimento.
- Ricorrere al giudice del lavoro, anche in via d'urgenza.
Domande frequenti
Per la mobilità volontaria serve il nulla osta della mia amministrazione?
L'amministrazione può trasferirmi senza il mio consenso?
Ho un figlio piccolo: posso lavorare vicino all'altro genitore?
Come si contesta un diniego o un trasferimento?
Fonti normative
- Art. 30 D.Lgs. 165/2001 — Passaggio diretto e trasferimenti
- Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 — Assegnazione temporanea dei genitori
- Art. 33 L. 104/1992 — Sede e trasferimento di chi assiste un disabile
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Pubblico impiegoIl rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione: le differenze con il privatoD.Lgs. 165/2001: giudice del lavoro (63), concorsi al TAR, reintegrazione con massimo 24 mensilità, licenziamento tipizzato (55-quater), niente conversione dei precari.
- Contratto, mansioni e stipendioIl trasferimento del lavoratoreSolo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; prova sul datore, ritorsivo nullo, rifiuto proporzionato (Cass. 20508/2024), L. 104, trasferta.
- Contratto, mansioni e stipendioI permessi della legge 104 e il congedo straordinario3 giorni al mese anche a ore e condivisi tra familiari, sede vicina e niente trasferimenti, priorità nello smart working; congedo di 2 anni indennizzato.
- Contratto, mansioni e stipendioMaternità e paternità: congedi, divieto di licenziamento, dimissioniD.Lgs. 151/2001: maternità 5 mesi all'80%, paternità 10 giorni, parentale fino a 14 anni (3 mesi all'80%), malattia del figlio, licenziamento vietato fino a 1 anno.
- Pubblico impiegoLe mansioni superiori nel pubblico impiegoArt. 52 D.Lgs. 165/2001: niente inquadramento automatico ma differenze retributive; posto vacante e sostituzione, prevalenza, prova, giudice del lavoro.
- Pubblico impiegoIl precariato nella pubblica amministrazioneArt. 36 D.Lgs. 165/2001: niente conversione, indennità da 4 a 24 mensilità per l'abuso di contratti a termine (D.L. 131/2024), maggior danno, stabilizzazioni.
- La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLa causa di lavoro: ricorso con tutte le prove, udienza entro 60 giorni, memoria 10 giorni prima, comparizione personale, poteri del giudice, sentenza esecutiva.
- Contratto, mansioni e stipendioLo smart working: accordo, disconnessione, revocaIl lavoro agile della L. 81/2017: accordo scritto, recesso con 30 o 90 giorni, disconnessione, parità di trattamento, priorità per genitori, disabili e caregiver.