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GuidaLavoro e previdenza · Pubblico impiego

Il contenzioso di militari e forze di polizia

Militari, carabinieri, finanzieri e poliziotti non hanno un contratto di lavoro come gli altri dipendenti pubblici: il loro rapporto resta di diritto pubblico, regolato dai rispettivi ordinamenti, e per le controversie il giudice è il TAR, non il giudice del lavoro. Anche le sanzioni disciplinari seguono regole proprie, con la distinzione tra sanzioni di corpo e di stato e l'obbligo, per le prime, di passare dal ricorso gerarchico. Questa pagina spiega il sistema, i rimedi, i termini e la causa di servizio.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Rapporto di diritto pubblico: militari e Forze di polizia di Stato non sono contrattualizzati.
  • Giudice: il TAR, in giurisdizione esclusiva.
  • Sanzioni di corpo: prima il ricorso gerarchico, poi il TAR.
  • Sanzioni di stato: sospensione, cessazione dalla ferma, perdita del grado.
  • Causa di servizio: resta per il comparto sicurezza e difesa.

Un rapporto di diritto pubblico: il giudice è il TAR

Art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001

«Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.»

L'art. 3 lascia ai rispettivi ordinamenti, tra gli altri, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, e con regole autonome i vigili del fuoco. Per questo trasferimenti, avanzamenti, sanzioni, giudizi di idoneità e questioni economiche si portano davanti al TAR, entro sessanta giorni, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (si vedano le pagine sul ricorso al TAR e sul ricorso straordinario). Per gli altri dipendenti pubblici, contrattualizzati, il giudice è invece quello del lavoro (si veda la guida al pubblico impiego).

Sanzioni disciplinari e ricorsi

TipoSanzioniRimedi
Di corpo (art. 1358 D.Lgs. 66/2010)Richiamo, rimprovero, consegna fino a 7 giorni, consegna di rigore fino a 15Ricorso gerarchico entro 30 giorni, poi TAR o ricorso straordinario; riesame per nuove prove
Di stato (art. 1357)Sospensione da 1 a 12 mesi, cessazione dalla ferma o rafferma, perdita del gradoTAR entro 60 giorni o ricorso straordinario entro 120

Contro le sanzioni di corpo il ricorso al TAR o quello straordinario sono ammessi solo dopo il ricorso gerarchico all'autorità immediatamente superiore, o trascorsi novanta giorni dalla sua presentazione (art. 1363, c. 2); il ricorso gerarchico va presentato entro trenta giorni e, se non è deciso entro novanta, si intende respinto (artt. 2 e 6 DPR 1199/1971). Il militare può chiedere in qualunque momento il riesame se emergono nuove prove, ma l'istanza non sospende né la sanzione né i termini (art. 1365), e dopo due anni senza altre sanzioni diverse dal richiamo può chiedere che cessi ogni effetto della sanzione trascritta (art. 1369). Per le infermità e le lesioni dipendenti dal servizio il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico conserva la causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata, abrogati per gli altri dipendenti pubblici (art. 6, c. 1, D.L. 201/2011). Sui giudizi di idoneità si veda la pagina sull'idoneità fisica e psicoattitudinale.

  1. Leggere il provvedimento: tipo di sanzione, autorità, termine e organo del ricorso.
  2. Per le sanzioni di corpo, presentare il ricorso gerarchico entro 30 giorni.
  3. Chiedere copia degli atti del procedimento.
  4. Valutare la sospensiva al TAR se il pregiudizio è grave e urgente.
  5. Ricorrere al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario entro 120.

Domande frequenti

Un carabiniere o un poliziotto a quale giudice si rivolge?
Al giudice amministrativo, cioè al TAR: il personale militare e delle Forze di polizia di Stato ha un rapporto di diritto pubblico regolato dai rispettivi ordinamenti (art. 3 D.Lgs. 165/2001), e le controversie su questi rapporti, compresi i diritti patrimoniali connessi, spettano al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva (art. 63, c. 4). Il ricorso va proposto entro sessanta giorni, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi.
Posso impugnare subito al TAR una consegna di rigore?
No: contro le sanzioni disciplinari di corpo il ricorso al TAR o quello straordinario sono ammessi solo dopo il ricorso gerarchico all'autorità superiore a quella che ha inflitto la sanzione, o dopo novanta giorni dalla sua presentazione senza decisione (art. 1363, c. 2, D.Lgs. 66/2010). Il ricorso gerarchico va presentato entro trenta giorni (art. 2 DPR 1199/1971).
Quali sono le sanzioni disciplinari militari?
Le sanzioni di corpo sono il richiamo verbale, il rimprovero scritto, la consegna, cioè la privazione della libera uscita fino a sette giorni, e la consegna di rigore fino a quindici giorni (art. 1358 D.Lgs. 66/2010). Le sanzioni di stato sono la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e la perdita del grado per rimozione (art. 1357).
Per i militari esistono ancora la causa di servizio e l'equo indennizzo?
Sì: dal 2011 l'accertamento della causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata sono stati abrogati per la generalità dei dipendenti pubblici, ma l'abrogazione non si applica al personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico (art. 6, c. 1, D.L. 201/2011).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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