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ProceduraDiritto amministrativo · Concorsi pubblici

L'accesso agli elaborati propri e altrui nel concorso

Chi è escluso o superato in un concorso ha il diritto di capire perché: vedere il proprio elaborato con i giudizi, i verbali della commissione, i criteri di valutazione fissati prima delle prove, e confrontare il proprio compito con quelli di chi lo ha preceduto in graduatoria. La legge sul procedimento e la giurisprudenza amministrativa lo garantiscono da trent'anni: gli altri candidati non possono opporre la riservatezza, perché partecipando a una selezione comparativa hanno accettato il confronto. Restano le regole pratiche, i tempi stretti e i limiti che i giudici hanno posto alle richieste generiche. Questa pagina spiega che cosa si può chiedere, a chi, come reagire al silenzio e come coordinare l'accesso con il ricorso contro la graduatoria.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Diritto (artt. 22-25 L. 241/1990): il candidato ha interesse diretto, concreto e attuale; accesso garantito per difendersi (art. 24 c. 7); esame gratuito, copie al costo.
  • Che cosa: il proprio elaborato con giudizi, criteri e griglie, verbali, elaborati e schede dei vincitori o di chi precede; non tutto di tutti senza ragione.
  • Altri candidati: non possono opporre la privacy; avvisati con 10 giorni per opporsi (DPR 184/2006).
  • Tempi: decisione in 30 giorni; silenzio = rigetto; ricorso al TAR in 30 giorni (art. 116 c.p.a.), o difensore civico/Commissione per l'accesso.
  • Ricorso: i 60 giorni contro la graduatoria non aspettano l'accesso; motivi aggiunti dopo l'esibizione.

Che cosa si può vedere e perché gli altri non possono opporsi

Art. 24, comma 7, L. 241/1990

«Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.»

Il candidato a un concorso è per definizione un «interessato» ai sensi dell'art. 22: ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, la sua posizione in graduatoria, e collegato ai documenti della procedura. L'accesso riguarda tutto ciò che la commissione ha prodotto: il proprio elaborato con le correzioni, il punteggio e il giudizio, i criteri di valutazione che la commissione deve fissare prima delle prove e le griglie applicate, i verbali giornalieri delle operazioni (art. 15 DPR 487/1994), i quesiti e le risposte esatte, i titoli valutati, e gli elaborati e le schede di valutazione degli altri candidati, in particolare dei vincitori e di chi precede in graduatoria, perché il confronto è l'unico modo per verificare la parità di trattamento e l'eventuale disparità di giudizio. La riservatezza degli altri candidati non è un ostacolo: la giurisprudenza amministrativa afferma da decenni che chi partecipa a una selezione comparativa accetta che le proprie prove siano confrontate e conosciute dai concorrenti, sicché i controinteressati devono essere avvisati (art. 3 DPR 184/2006) ma non possono opporre la privacy, e l'amministrazione al più oscura i dati personali non pertinenti, come recapiti, condizioni di salute o appartenenza a categorie protette. Il limite che i giudici pongono è quello della proporzione: la richiesta di tutti gli elaborati di tutti i candidati, senza un collegamento con la difesa del richiedente, è stata giudicata esplorativa, mentre quella degli elaborati e delle schede dei vincitori o di chi precede è sempre accolta (TAR Lazio, sentenza 16720/2023); conviene quindi individuare i candidati e i documenti, spiegando che servono a verificare la corretta applicazione dei criteri in vista del ricorso. L'accesso può essere differito, non negato, quando la procedura è in corso e la conoscenza pregiudicherebbe le prove successive; una volta pubblicata la graduatoria, il differimento non ha più ragione.

Come si chiede e come si reagisce al diniego

FaseRegolaNorma
IstanzaScritta, anche via PEC, all'amministrazione che detiene gli atti; generalità, concorso, documenti richiesti, interesse, modalità (visione, copia cartacea o digitale); accesso informale se non ci sono controinteressati, formale negli altri casiArt. 25 c. 2; artt. 5-6 DPR 184/2006
ControinteressatiAvvisati dall'amministrazione con raccomandata o PEC; 10 giorni per opporsi; l'opposizione non vincolaArt. 3 DPR 184/2006
DecisioneEntro 30 giorni: accoglimento con indicazione di ufficio, giorno e modalità; diniego motivato; differimento motivato fino alla fine delle operazioniArt. 25 c. 3-4; art. 7 e 9 DPR 184/2006
SilenzioDecorsi 30 giorni la richiesta si intende respintaArt. 25 c. 4
CostiEsame gratuito; copie al costo di riproduzione più eventuali diritti di ricerca; bollo dove previstoArt. 25 c. 1
Riesame amministrativoDifensore civico per comuni, province e regioni; Commissione per l'accesso per lo Stato; decisione in 30 giorni, silenzio = rigetto; se ritengono illegittimo il diniego e l'amministrazione non conferma entro 30 giorni, l'accesso è consentitoArt. 25 c. 4
Ricorso al TAREntro 30 giorni dal diniego o dal silenzio, notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato; rito camerale, sentenza semplificata, ordine di esibizione entro un termine; l'amministrazione può stare in giudizio con un proprio dipendenteArt. 116 c.p.a.
Accesso in corso di causaSe pende il ricorso contro la graduatoria, istanza nello stesso giudizio decisa con ordinanza o con la sentenzaArt. 116 c. 2
Accesso civico generalizzatoSenza motivazione, a chiunque, ma con i limiti a tutela dei dati personali; riesame al responsabile della trasparenza; utile per bandi, criteri e verbali, meno per gli elaborati altruiArt. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013

Il coordinamento con il ricorso contro il concorso è il punto delicato: il termine di sessanta giorni per impugnare la graduatoria o l'esclusione decorre dalla pubblicazione o dalla comunicazione individuale e non si sospende con l'istanza di accesso, per cui, quando l'amministrazione tarda o nega, il candidato deve notificare il ricorso nei termini con i motivi che può formulare (violazione dei criteri, difetto di motivazione dei punteggi, composizione della commissione, anonimato) e riservarsi i motivi aggiunti sugli atti che conoscerà dopo, chiedendo al TAR nello stesso giudizio l'ordine di esibizione; la giurisprudenza riconosce che i motivi fondati su atti non conosciuti possono essere proposti entro sessanta giorni dalla loro effettiva conoscenza. L'accesso è anche lo strumento per decidere se ricorrere: leggere il proprio elaborato con la griglia e confrontarlo con quello del vincitore dice in pochi giorni se la valutazione è attaccabile per manifesta illogicità o disparità, gli unici vizi che il giudice amministrativo può sindacare in una valutazione tecnica, o se il punteggio è semplicemente meritato. Per le prove orali non c'è un elaborato, ma i verbali devono documentare i quesiti estratti e i criteri, e la loro carenza è un vizio della procedura; per le prove a quiz si chiedono il questionario, la griglia e il foglio risposte con la correzione automatica.

Come procedere

  1. Subito dopo la graduatoria: istanza di accesso via PEC con l'elenco preciso dei documenti (proprio elaborato con giudizi, criteri, verbali, elaborati e schede dei candidati che precedono o dei vincitori) e l'interesse difensivo.
  2. Segnare i termini: 30 giorni per la risposta; 60 giorni per il ricorso contro la graduatoria dalla pubblicazione; non aspettare l'accesso per il ricorso.
  3. Al diniego o al silenzio: ricorso al TAR ex art. 116 entro 30 giorni, o riesame al difensore civico o alla Commissione per l'accesso.
  4. Con gli atti in mano: confronto elaborati e griglie, verifica dei criteri predeterminati e della motivazione dei punteggi; motivi aggiunti nel ricorso pendente.
  5. Dati degli altri: usarli solo per il ricorso; la diffusione fuori dal giudizio espone a responsabilità per i dati personali.

L'accesso agli elaborati è il primo atto di ogni contestazione di un concorso e spesso l'ultimo, perché chiarisce se il ricorso ha basi: la legge lo garantisce al candidato, gli altri concorrenti non possono impedirlo, e il TAR lo ordina in poche settimane. Il ricorso vero e proprio è nella pagina su come si impugna un concorso pubblico; le regole generali nella pagina sull'accesso agli atti amministrativi; il caso parallelo delle gare nella pagina sull'accesso agli atti di gara.

Domande frequenti

Posso vedere i compiti degli altri candidati o solo il mio?
Anche quelli degli altri, in particolare dei candidati che ti precedono in graduatoria o dei vincitori, con i relativi punteggi e giudizi, perché il confronto è l'unico modo per verificare che la commissione abbia applicato gli stessi criteri a tutti: i giudici amministrativi lo affermano da tempo e negano ai controinteressati la possibilità di opporre la riservatezza, dato che chi partecipa a una selezione comparativa accetta di essere confrontato. Il limite è la proporzione con il tuo interesse: la richiesta di tutti gli elaborati di centinaia di candidati, senza collegamento con la tua posizione, può essere respinta come esplorativa; quella degli elaborati di chi ti ha superato, o dei vincitori, no.
Come e a chi presento la richiesta?
All'amministrazione che ha bandito il concorso o che detiene gli atti (ufficio concorsi, commissione, ente gestore della selezione), con istanza scritta anche via PEC, indicando il concorso, i documenti richiesti (elaborato proprio con correzioni e griglia, verbali, criteri, elaborati e schede dei candidati indicati), l'interesse (verificare la correttezza della valutazione ai fini di un eventuale ricorso) e il modo di accesso (visione o copia, anche digitale). L'amministrazione avvisa i controinteressati, che hanno dieci giorni per opporsi, e decide entro trenta giorni dalla richiesta; l'esame è gratuito e le copie si pagano al costo. Se la procedura è ancora in corso può differire l'accesso fino alla fine delle prove.
Sono passati 30 giorni e nessuno risponde: che cosa faccio?
Il silenzio vale come rigetto (art. 25 c. 4 L. 241/1990) e da quel momento hai trenta giorni per ricorrere al TAR con il rito speciale dell'art. 116 c.p.a., notificando il ricorso all'amministrazione e ad almeno un controinteressato: il giudice decide in camera di consiglio con sentenza semplificata e, se accoglie, ordina l'esibizione dei documenti entro un termine. In alternativa, per gli atti di comuni, province e regioni puoi chiedere il riesame al difensore civico e, per quelli dello Stato, alla Commissione per l'accesso, che si pronunciano in trenta giorni; anche il loro silenzio vale rigetto e apre la via del TAR. Se hai già impugnato la graduatoria, l'istanza di accesso si propone nello stesso giudizio.
Il termine per impugnare la graduatoria decorre anche se non ho ancora visto gli atti?
Sì: i sessanta giorni per il ricorso al TAR decorrono dalla pubblicazione della graduatoria o dalla comunicazione individuale, e l'istanza di accesso non li sospende. Per questo, se l'amministrazione tarda, si propone il ricorso nei termini con i motivi conoscibili e si integrano i motivi aggiunti quando gli atti vengono esibiti, chiedendo al giudice l'ordine di esibizione ex art. 116 c. 2; la giurisprudenza ammette che il termine per i motivi basati su atti non conosciuti decorra dalla loro effettiva conoscenza.
L'amministrazione può oscurare i nomi o negare le prove orali?
Può oscurare i dati personali non pertinenti (indirizzi, dati sanitari, condizioni di categoria protetta) ma non i nomi e i punteggi dei candidati, che sono pubblici nella graduatoria e necessari al confronto. Delle prove orali non esiste un elaborato, ma esistono i verbali con i quesiti estratti, i giudizi e i punteggi, che devono essere accessibili; se il verbale è muto sui criteri e sulle domande, è un vizio della procedura che si fa valere nel ricorso. I quesiti a risposta multipla e le griglie di correzione sono accessibili, salvo differimento per le sessioni ancora da svolgere.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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