In breve
- GPS 2026/28: rinnovate con l'ordinanza 27 del 16 febbraio 2026, in prima e seconda fascia, per una sola provincia.
- Punteggi: calcolati sulle dichiarazioni e controllati dalla scuola del primo contratto; se non corrispondono, rettifica o esclusione.
- Supplenze: la preferenza non indicata vale rinuncia solo per quella sede.
- Concorsi: ricorso al TAR entro 60 giorni o straordinario entro 120.
- GPS e graduatorie: TAR o giudice del lavoro secondo che cosa si chiede.
Le graduatorie per le supplenze
«Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti [...] e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.»
Le GPS sono distinte per posto e classe di concorso, con una graduatoria per chi ha la specializzazione sul sostegno; chi vi è inserito sceglie fino a venti scuole della provincia per le graduatorie di istituto, usate per le supplenze temporanee (art. 4, c. 6-bis e 6-ter). Per il 2026/27 e il 2027/28 le regole sono nell'ordinanza ministeriale 27 del 16 febbraio 2026: domande online dal 23 febbraio al 16 marzo 2026, per una sola provincia, con graduatorie di prima e seconda fascia; punteggi e precedenze si basano sulle dichiarazioni del candidato e valgono i titoli posseduti alla scadenza; chi era inserito nel biennio precedente e non presenta domanda né partecipa alla procedura per le supplenze del 2026/27 è escluso per l'intero biennio (art. 3). Chi consegue abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026 poteva sciogliere la riserva dal 15 giugno al 2 luglio 2026.
Punteggi, controlli e rettifiche
| Fase | Chi | Regola dell'OM 27/2026 |
|---|---|---|
| Calcolo del punteggio | Sistema informatico, sulle tabelle allegate | Ogni titolo si dichiara una volta per graduatoria; titoli artistici fino a 66 punti, non utili per il sostegno (art. 8, c. 2-5) |
| Valutazione dei titoli | Ufficio scolastico, anche tramite scuole polo | In caso di difformità rettifica del punteggio o esclusione (art. 8, c. 6-7) |
| Verifica delle dichiarazioni | Scuola del primo contratto | Avvio entro 3 giorni lavorativi; se positiva i titoli sono validati (art. 8, c. 8-9) |
| Pubblicazione e ricorsi | Ufficio scolastico, all'albo online | TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario entro 120 (art. 9) |
Chi si accorge di un errore può chiederne la correzione all'ufficio, ma l'istanza non sospende i termini per ricorrere (si veda la pagina sull'autotutela). Le supplenze annuali si assegnano con una procedura informatizzata: chi non presenta la domanda rinuncia a tutti gli incarichi di quell'anno, e le sedi non indicate valgono come rinuncia solo per quelle (art. 12, c. 4); la Cassazione ha escluso che chi non ha indicato alcune sedi perda le fasi successive per le sedi scelte (Cass. 18156/2026). Per le supplenze brevi la scuola convoca con un preavviso di almeno 24 ore, o 12 per quelle sotto i trenta giorni, e la presa di servizio avviene entro 24 ore dall'accettazione (art. 14).
Quale giudice
«Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...]»
Le liti sui concorsi, compresi quelli per la scuola secondaria banditi su base regionale (art. 3 D.Lgs. 59/2017), vanno al giudice amministrativo; quelle sul rapporto di lavoro dopo l'assunzione al giudice del lavoro (art. 63, c. 1). Per le graduatorie le Sezioni Unite guardano a che cosa si chiede davvero: se si chiede l'annullamento di un atto generale, come l'ordinanza o le tabelle dei titoli, decide il TAR; se si fa valere il diritto individuale alla collocazione, di regola il giudice ordinario (Cass. SU 8774/2021, sulle graduatorie ad esaurimento). Le graduatorie di istituto sono state invece considerate una procedura concorsuale, di competenza del giudice amministrativo (Cass. SU 21198/2017), e per le GPS gli orientamenti non sono uniformi. Se si sbaglia giudice, la causa può essere riproposta entro tre mesi davanti a quello indicato conservando gli effetti della domanda, ma non rimedia alle decadenze già maturate (art. 11 c.p.a.; si veda la pagina su TAR o giudice ordinario). Sui concorsi si vedano le pagine sul ricorso contro un concorso, sull'esclusione e sulle riserve e preferenze.
- Scaricare la domanda presentata e confrontarla con il punteggio pubblicato.
- Segnalare subito l'errore all'ufficio scolastico, senza fermare i termini.
- Chiedere gli atti della valutazione e le graduatorie degli altri candidati.
- Scegliere il rimedio: annullamento dell'atto al TAR o diritto alla collocazione davanti al giudice del lavoro.
- Rispettare il termine più breve: 60 giorni dalla pubblicazione.
Domande frequenti
Ho un punteggio GPS sbagliato: che cosa posso fare?
Se non indico tutte le scuole perdo la supplenza?
Contro un concorso scuola a chi si ricorre?
Che cosa succede se sbaglio giudice?
Fonti normative
- Art. 4 L. 124/1999 — Supplenze e graduatorie provinciali (c. 6-6-ter)
- Art. 63 D.Lgs. 165/2001 — Giudice del lavoro e procedure concorsuali
- Art. 3 D.Lgs. 59/2017 — Concorso per la scuola secondaria
- Art. 11 c.p.a. — Difetto di giurisdizione e translatio
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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