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GuidaDiritto amministrativo · Concorsi pubblici

Concorsi scuola, GPS e graduatorie: il contenzioso

Per chi insegna o vuole insegnare, le graduatorie decidono tutto: chi ottiene una supplenza, dove e per quanto tempo. Le graduatorie provinciali per le supplenze, le GPS, si rinnovano ogni due anni sulla base di un'ordinanza del ministero, oggi quella del febbraio 2026 per gli anni 2026/27 e 2027/28; i concorsi portano invece al ruolo. Un punteggio sbagliato, un titolo non valutato o una supplenza persa per una preferenza non indicata si possono contestare, ma bisogna scegliere il giudice giusto e rispettare termini brevi. Questa pagina spiega le regole e i rimedi.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • GPS 2026/28: rinnovate con l'ordinanza 27 del 16 febbraio 2026, in prima e seconda fascia, per una sola provincia.
  • Punteggi: calcolati sulle dichiarazioni e controllati dalla scuola del primo contratto; se non corrispondono, rettifica o esclusione.
  • Supplenze: la preferenza non indicata vale rinuncia solo per quella sede.
  • Concorsi: ricorso al TAR entro 60 giorni o straordinario entro 120.
  • GPS e graduatorie: TAR o giudice del lavoro secondo che cosa si chiede.

Le graduatorie per le supplenze

Art. 4, c. 6, L. 124/1999

«Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti [...] e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis.»

Le GPS sono distinte per posto e classe di concorso, con una graduatoria per chi ha la specializzazione sul sostegno; chi vi è inserito sceglie fino a venti scuole della provincia per le graduatorie di istituto, usate per le supplenze temporanee (art. 4, c. 6-bis e 6-ter). Per il 2026/27 e il 2027/28 le regole sono nell'ordinanza ministeriale 27 del 16 febbraio 2026: domande online dal 23 febbraio al 16 marzo 2026, per una sola provincia, con graduatorie di prima e seconda fascia; punteggi e precedenze si basano sulle dichiarazioni del candidato e valgono i titoli posseduti alla scadenza; chi era inserito nel biennio precedente e non presenta domanda né partecipa alla procedura per le supplenze del 2026/27 è escluso per l'intero biennio (art. 3). Chi consegue abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026 poteva sciogliere la riserva dal 15 giugno al 2 luglio 2026.

Punteggi, controlli e rettifiche

FaseChiRegola dell'OM 27/2026
Calcolo del punteggioSistema informatico, sulle tabelle allegateOgni titolo si dichiara una volta per graduatoria; titoli artistici fino a 66 punti, non utili per il sostegno (art. 8, c. 2-5)
Valutazione dei titoliUfficio scolastico, anche tramite scuole poloIn caso di difformità rettifica del punteggio o esclusione (art. 8, c. 6-7)
Verifica delle dichiarazioniScuola del primo contrattoAvvio entro 3 giorni lavorativi; se positiva i titoli sono validati (art. 8, c. 8-9)
Pubblicazione e ricorsiUfficio scolastico, all'albo onlineTAR entro 60 giorni o ricorso straordinario entro 120 (art. 9)

Chi si accorge di un errore può chiederne la correzione all'ufficio, ma l'istanza non sospende i termini per ricorrere (si veda la pagina sull'autotutela). Le supplenze annuali si assegnano con una procedura informatizzata: chi non presenta la domanda rinuncia a tutti gli incarichi di quell'anno, e le sedi non indicate valgono come rinuncia solo per quelle (art. 12, c. 4); la Cassazione ha escluso che chi non ha indicato alcune sedi perda le fasi successive per le sedi scelte (Cass. 18156/2026). Per le supplenze brevi la scuola convoca con un preavviso di almeno 24 ore, o 12 per quelle sotto i trenta giorni, e la presa di servizio avviene entro 24 ore dall'accettazione (art. 14).

Quale giudice

Art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001

«Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni [...]»

Le liti sui concorsi, compresi quelli per la scuola secondaria banditi su base regionale (art. 3 D.Lgs. 59/2017), vanno al giudice amministrativo; quelle sul rapporto di lavoro dopo l'assunzione al giudice del lavoro (art. 63, c. 1). Per le graduatorie le Sezioni Unite guardano a che cosa si chiede davvero: se si chiede l'annullamento di un atto generale, come l'ordinanza o le tabelle dei titoli, decide il TAR; se si fa valere il diritto individuale alla collocazione, di regola il giudice ordinario (Cass. SU 8774/2021, sulle graduatorie ad esaurimento). Le graduatorie di istituto sono state invece considerate una procedura concorsuale, di competenza del giudice amministrativo (Cass. SU 21198/2017), e per le GPS gli orientamenti non sono uniformi. Se si sbaglia giudice, la causa può essere riproposta entro tre mesi davanti a quello indicato conservando gli effetti della domanda, ma non rimedia alle decadenze già maturate (art. 11 c.p.a.; si veda la pagina su TAR o giudice ordinario). Sui concorsi si vedano le pagine sul ricorso contro un concorso, sull'esclusione e sulle riserve e preferenze.

  1. Scaricare la domanda presentata e confrontarla con il punteggio pubblicato.
  2. Segnalare subito l'errore all'ufficio scolastico, senza fermare i termini.
  3. Chiedere gli atti della valutazione e le graduatorie degli altri candidati.
  4. Scegliere il rimedio: annullamento dell'atto al TAR o diritto alla collocazione davanti al giudice del lavoro.
  5. Rispettare il termine più breve: 60 giorni dalla pubblicazione.

Domande frequenti

Ho un punteggio GPS sbagliato: che cosa posso fare?
Si può segnalare l'errore all'ufficio scolastico, che in caso di difformità rettifica il punteggio (art. 8 OM 27/2026), ma la segnalazione non sospende i termini per ricorrere. Contro la graduatoria pubblicata l'ordinanza indica il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 9). Se si chiede l'accertamento del proprio diritto a una diversa collocazione, e non l'annullamento di un atto generale, può essere competente il giudice del lavoro: sul punto gli orientamenti non sono uniformi e conviene decidere subito con un avvocato, rispettando comunque il termine più breve.
Se non indico tutte le scuole perdo la supplenza?
Le preferenze non espresse valgono come rinuncia, ma solo per quelle: la Cassazione ha stabilito che chi non ha indicato alcune sedi non può essere escluso dalle fasi successive per le sedi che ha regolarmente scelto (Cass. 18156/2026, sull'art. 12 dell'ordinanza del 2022). La mancata presentazione della domanda per le supplenze, invece, vale come rinuncia a tutti gli incarichi annuali e fino al termine delle attività per quell'anno (art. 12, c. 4, OM 27/2026).
Contro un concorso scuola a chi si ricorre?
Al giudice amministrativo, perché le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni gli sono riservate (art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001): ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120. Dopo l'assunzione, le liti sul rapporto di lavoro vanno invece al giudice del lavoro (art. 63, c. 1).
Che cosa succede se sbaglio giudice?
Se il giudice dichiara di non avere giurisdizione indica quello competente, e riproponendo la causa davanti a lui entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione si conservano gli effetti della domanda originaria, ferme però le decadenze già maturate (art. 11 c.p.a.). Nei casi dubbi si può anche chiedere alle Sezioni Unite il regolamento preventivo di giurisdizione (si veda la pagina su TAR o giudice ordinario).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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