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GuidaDiritto amministrativo · Sanità, scuola e servizi pubblici

Ore di sostegno negate o ridotte: il ricorso

Le ore di sostegno scritte nel PEI sono un diritto: assegnarne meno, per carenza di organico o di bilancio, è una discriminazione indiretta che il tribunale civile fa cessare in poche settimane con il rito antidiscriminatorio, anche senza avvocato, ordinando alla scuola di garantire le ore e risarcendo il danno. Il TAR resta per gli atti a monte: il rifiuto del sostegno, il PEI mancante, l'organico.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Le ore del PEI sono un diritto: proposte dal GLO e richieste dal dirigente all'USR (artt. 7 e 10 D.Lgs. 66/2017), l'amministrazione non può ridurle per organico o bilancio (Cass. SU 25011/2014).
  • Ore ridotte o non attuate = discriminazione indiretta (L. 67/2006): ricorso al tribunale civile del domicilio con il rito semplificato (art. 28 D.Lgs. 150/2011), anche senza avvocato, con cautelare in settimane, ordine di attuazione, penale e risarcimento.
  • Atti a monte (sostegno negato, PEI non redatto, organico): TAR entro 60 giorni con sospensiva.
  • Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e trasporto: a carico di Comune o Provincia, con le stesse azioni.
  • Vale anche per le scuole paritarie; associazioni legittimate; gratuito patrocinio.

Come nascono le ore e perché sono un diritto

Art. 10, commi 1-2, D.Lgs. 66/2017 — Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno

«Il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia […] degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno».

PassaggioChiChe cosa produce
Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione (art. 5 D.Lgs. 66/2017)Famiglia con certificato ASL; INPS entro 30 giorni; commissione con pediatra o neuropsichiatraVerbale con eventuale gravità (art. 3, c. 3, L. 104)
Profilo di funzionamento (art. 5)Unità di valutazione multidisciplinare ASL con la famigliaDescrizione ICF di barriere e facilitatori; base del PEI
PEI (art. 7; modello D.I. 182/2020)Gruppo di lavoro operativo: docenti, genitori, specialisti, studente, ente localeObiettivi, modalità del sostegno, proposta del numero di ore alla classe e delle risorse di assistenza; approvato entro il 31 ottobre, verificato e aggiornato
Richiesta delle risorse (art. 10)Dirigente scolastico all'USR (sostegno) e agli enti locali (assistenza)Richiesta complessiva basata sui PEI
AssegnazioneUSR nell'organico dell'autonomia, con posti in deroga per i casi gravi; Comune o Provincia per gli assistentiOre effettive all'alunno
AttuazioneScuola, docente di sostegno, assistentiSe inferiore al PEI: discriminazione

Il sostegno non è una concessione: la legge 104 (art. 13) e il decreto sull'inclusione (art. 3 D.Lgs. 66/2017) impongono allo Stato di assegnare i docenti di sostegno e agli enti locali di fornire assistenza, trasporto e ausili, in attuazione del diritto all'istruzione e della Convenzione ONU. Il punto di svolta è il PEI: da quando il gruppo di lavoro operativo, con i genitori, ha quantificato le ore necessarie, la giurisprudenza considera esaurita la discrezionalità dell'amministrazione, e le Sezioni Unite (Cass. 25011/2014) hanno stabilito che assegnare meno ore di quelle del PEI è una discriminazione indiretta ai sensi della L. 67/2006, di competenza del giudice ordinario, perché mette l'alunno in una posizione di svantaggio rispetto ai compagni nel godimento del servizio scolastico; le ragioni di organico e di bilancio non sono una giustificazione. Il modello nazionale di PEI del D.I. 182/2020, annullato dal TAR Lazio e poi ripristinato dal Consiglio di Stato (sent. 3196/2022) e corretto nel 2023, prevede la proposta delle ore nella sezione dedicata e il «debito di funzionamento» a cui commisurarle: per questo il verbale del GLO e la proposta scritta sono i documenti decisivi in ogni ricorso.

Il ricorso: dove, come, che cosa si ottiene

Art. 28, commi 1-3 e 5, D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di discriminazione

«Le controversie in materia di discriminazione […] di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 […] sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. […] Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti».

  1. Documenti: verbale di accertamento con l'eventuale gravità, profilo di funzionamento, PEI con la proposta delle ore, verbali del GLO, comunicazioni della scuola sulle ore assegnate, orario del docente di sostegno, richieste già fatte; l'accesso agli atti alla scuola e all'USR serve a conoscere la richiesta del dirigente e l'assegnazione.
  2. Richiesta e diffida: lettera al dirigente e all'USR (e all'ente locale per gli assistenti) che chiede l'attuazione del PEI entro un termine breve, richiamando l'art. 10 D.Lgs. 66/2017 e la L. 67/2006; spesso basta, soprattutto se l'associazione dei genitori la sostiene.
  3. Tribunale civile (art. 28 D.Lgs. 150/2011): ricorso al tribunale del domicilio dell'alunno, con rito semplificato, anche senza avvocato, contro il Ministero (per le ore di sostegno) o l'ente locale (per l'assistenza) e la scuola; istanza cautelare per l'anno in corso; prova agevolata: bastano elementi da cui presumere la discriminazione, e tocca all'amministrazione provare che non c'è; decisione che ordina di garantire le ore, con eventuale piano di rimozione e penale per ogni giorno di ritardo, e risarcimento del danno anche non patrimoniale.
  4. TAR: per il diniego del sostegno, il PEI non redatto o redatto senza la famiglia, gli atti sull'organico e le graduatorie, il silenzio dell'amministrazione; ricorso entro 60 giorni con sospensiva, o azione contro il silenzio; i due giudici non si escludono, e la scelta dipende da quale atto manca.
  5. Dopo la decisione: l'amministrazione deve eseguire, nominando il docente anche in deroga all'organico; in caso di inerzia, ottemperanza al TAR o esecuzione civile con la penale; le ore perdute si recuperano per quanto possibile e si risarciscono; per gli anni successivi il PEI va aggiornato e la richiesta ripetuta.

In pratica, il calendario conta: il PEI provvisorio per i nuovi iscritti entro giugno, il PEI definitivo entro il 31 ottobre, la richiesta del dirigente in primavera per l'anno successivo; la famiglia che partecipa al GLO, fa mettere a verbale la proposta delle ore e chiede copia degli atti arriva a settembre con tutto ciò che serve per il ricorso, che i tribunali decidono in poche settimane. Le stesse regole valgono per l'assistente all'autonomia e alla comunicazione a carico di Comune e Provincia, per il trasporto e per le scuole paritarie; per gli alunni con DSA e altri bisogni educativi speciali gli strumenti sono il piano didattico personalizzato della L. 170/2010 e le misure compensative, con tutela analoga.

Domande frequenti

Il PEI prevede 25 ore di sostegno, la scuola ne ha date 12 «per mancanza di organico»: che cosa faccio?

Chiede per iscritto alla scuola e all'ufficio scolastico regionale l'attuazione integrale del PEI, e se non arriva presenta ricorso al tribunale civile del suo domicilio con il rito antidiscriminatorio (art. 28 D.Lgs. 150/2011, L. 67/2006), anche senza avvocato, con istanza cautelare: per le Sezioni Unite (Cass. 25011/2014) l'amministrazione, una volta proposte le ore nel PEI, non ha discrezionalità, e ridurle per ragioni di organico o di bilancio è una discriminazione indiretta. Il giudice ordina di garantire le ore per l'anno in corso, di regola in poche settimane, e può liquidare il danno; l'ordine si esegue anche con una penale per ogni giorno di ritardo. Servono il PEI firmato, il verbale del GLO e la comunicazione delle ore effettivamente assegnate.

La scuola non ha ancora fatto il PEI, o dice che non spetta il sostegno: TAR o tribunale?

Se manca l'atto (il PEI non è stato redatto, il sostegno è negato in radice, l'USR non ha assegnato il posto) si tratta di provvedimenti o di inerzia amministrativa: il ricorso è al TAR entro 60 giorni, con la cautelare, o contro il silenzio; la giurisprudenza più recente ammette però anche l'azione antidiscriminatoria davanti al giudice ordinario quando l'omissione produce un trattamento deteriore rispetto agli altri alunni. Se invece il PEI c'è e non viene attuato, il giudice è quello civile. In entrambi i casi il primo passo è il verbale del GLO e la richiesta scritta di ore e assistenza, che fissa il termine di riferimento.

Chi deve pagare l'assistente all'autonomia e alla comunicazione e il trasporto?

Gli enti locali: il Comune per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la Provincia o la Città metropolitana per le superiori (art. 3 D.Lgs. 66/2017), sulla base della richiesta che il dirigente trasmette con i PEI (art. 10); lo Stato garantisce il docente di sostegno e il personale ATA per l'assistenza di base. Anche qui la mancata erogazione delle ore di assistenza previste dal PEI è discriminazione e si contesta al tribunale civile contro l'ente locale, che non può opporre la carenza di fondi. Il trasporto scolastico gratuito e la mensa seguono la stessa logica del diritto allo studio.

Mio figlio frequenta una scuola paritaria: valgono le stesse regole?

Sì: le scuole paritarie sono tenute ad accogliere gli alunni con disabilità e ad attuare il PEI con il sostegno, e la Cassazione ha riconosciuto anche contro di esse l'azione antidiscriminatoria per le ore ridotte; il contributo statale per il sostegno nelle paritarie non esaurisce l'obbligo. Per le università valgono la L. 17/1999 e i servizi disabilità degli atenei. Le associazioni riconosciute possono agire in giudizio a tutela degli alunni, e il gratuito patrocinio copre chi ha reddito sotto la soglia.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Pensioni, INPS e INAILInvalidità civile e indennità di accompagnamento: requisiti e ricorsoChi è invalido civile (art. 2 L. 118/1971: riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo; minori con difficoltà persistenti; ultrasessantacinquenni con difficoltà nelle funzioni dell'età, solo per accompagnamento e assistenza; esclusi invalidi di guerra, lavoro, servizio, ciechi e sordi che hanno leggi proprie), la scala delle percentuali (tabelle del D.M. 5 febbraio 1992; 33% qualifica; 46% collocamento mirato; 51% congedo per cure; 67% esenzione ticket e altri benefici; 74% assegno mensile; 100% pensione di inabilità; accompagnamento per chi non deambula o non compie gli atti quotidiani senza assistenza continua), le prestazioni e gli importi 2026 (pensione di inabilità: 340,71 euro per 13 mensilità con reddito personale fino a 20.029,55 euro, maggiorazione al milione entro 9.727,77 euro; assegno mensile 18-64 anni: 340,71 euro con reddito fino a 5.852,21 euro e senza attività lavorativa, autocertificata ogni anno, art. 13; indennità di accompagnamento: 551,53 euro per 12 mensilità, senza limiti di reddito e di età, compatibile con il lavoro, non reversibile, esclusa in caso di ricovero gratuito, artt. 1 L. 18/1980 e L. 508/1988; indennità di frequenza per i minori; dal 67° anno la pensione diventa assegno sociale sostitutivo), la domanda (certificato medico introduttivo del medico curante trasmesso all'INPS, domanda entro 90 giorni tramite patronato o SPID, visita della commissione ASL integrata dal medico INPS o, nelle 60 province in sperimentazione, unica visita INPS con il certificato che vale già come domanda; verbale con percentuale e giudizio; decorrenza dal mese successivo alla domanda; modello AP70 per i dati reddituali), la riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024: valutazione di base unica presso l'INPS con classificazioni ICD e ICF, che assorbe invalidità, handicap L. 104 e disabilità per il lavoro; sperimentazione 2025-2026 estesa a 60 province; regola per tutta Italia dal 1° gennaio 2027), il ricorso (nessun ricorso amministrativo: ricorso al tribunale del lavoro entro sei mesi dalla comunicazione del verbale, a pena di decadenza, art. 42 D.L. 269/2003; accertamento tecnico preventivo obbligatorio, art. 445-bis c.p.c.: CTU medico-legale con l'assistenza del medico INPS, 30 giorni per contestare la relazione, decreto di omologa non impugnabile oppure giudizio di merito entro 30 giorni; spese e gratuito patrocinio), aggravamento e revisione (nuova domanda per aggravamento non pendente un ricorso; visite di revisione e conservazione della prestazione fino al nuovo verbale; verifiche straordinarie), il rapporto con l'assegno ordinario e la pensione di inabilità INPS (L. 222/1984, per chi ha contributi) e con la L. 104.
  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
  • TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamPresupposti (periculum e fumus), tipi di misure (sospensione, ordine di fare, ingiunzione di pagamento), collegiale in camera di consiglio (20+10 giorni), monocratica per estrema urgenza, ante causam, cauzione, motivazione, udienza di merito ravvicinata e sentenza in forma semplificata, revoca e riproposizione, appello al Consiglio di Stato in 30 giorni, spese, riti abbreviati (appalti).
  • TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.