In breve
- Prima del diniego: l'ente deve comunicare i motivi; si risponde entro dieci giorni.
- Annullamento: solo per atti illegittimi, con interesse pubblico, entro sei mesi.
- Revoca per inadempimento: si contesta davanti al giudice ordinario.
- Diniego e annullamento: si contestano al TAR, di regola entro sessanta giorni.
- Dichiarazioni false: decadenza, restituzione, stop di due anni ai contributi e reato.
Prima del diniego: il preavviso di rigetto
Nei procedimenti a istanza di parte, prima di respingere formalmente la domanda l'ente deve comunicare i motivi che ostano all'accoglimento, e il richiedente ha dieci giorni per presentare osservazioni e documenti (art. 10-bis L. 241/1990; si veda la pagina sul preavviso di rigetto). È il momento per correggere un errore materiale, integrare un documento, dimostrare un requisito; se l'ente non accoglie le osservazioni deve spiegarne il motivo nel diniego. Il preavviso non è previsto per le procedure concorsuali e per le prestazioni previdenziali e assistenziali gestite dagli enti previdenziali. Le irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità vanno segnalate all'interessato, che deve regolarizzare la dichiarazione (art. 71, c. 3, D.P.R. 445/2000).
Revoca, annullamento, decadenza: che cosa cambia
Dietro la parola «revoca» si nascondono provvedimenti diversi, con regole diverse.
| Motivo del ritiro | Regole | Giudice |
|---|---|---|
| Il beneficiario non ha rispettato gli impegni o ha usato i fondi per altro | Revoca o risoluzione per inadempimento; si discute se l'inadempimento c'è | Ordinario |
| Contributo previsto direttamente dalla legge, senza discrezionalità | L'ente verifica solo i requisiti | Ordinario |
| La concessione era illegittima fin dall'inizio | Annullamento d'ufficio: interesse pubblico, affidamento, massimo sei mesi | TAR |
| Sopravvenuti motivi di interesse pubblico | Revoca con indennizzo; non per nuova valutazione dell'interesse originario | TAR |
| Dichiarazione non veritiera scoperta con i controlli | Decadenza, restituzione, divieto di contributi per due anni | Secondo il caso |
La ripartizione del giudice segue la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014: la giurisdizione è del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e quando la lite riguarda l'erogazione o la restituzione per inadempimento del beneficiario o sviamento dei fondi, anche se l'atto si chiama revoca o decadenza; è del giudice amministrativo per la fase che precede la concessione discrezionale e quando il beneficio è annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con l'interesse pubblico (si veda la pagina su TAR o giudice ordinario).
«Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati [...].»
Oltre i sei mesi l'annullamento è possibile solo se il beneficio è stato ottenuto con false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato (art. 21-nonies, c. 2-bis). La revoca per sopravvenuti motivi obbliga l'ente a indennizzare il pregiudizio, e per i vantaggi economici non può fondarsi su una semplice nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (art. 21-quinquies; si veda la pagina su annullamento e revoca).
Dichiarazioni non veritiere: decadenza e reati
Le amministrazioni controllano le autocertificazioni anche dopo l'erogazione (art. 71 D.P.R. 445/2000). Se la dichiarazione risulta non veritiera, il dichiarante decade dal beneficio, deve restituire quanto ricevuto e per due anni non può accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni, salvi gli interventi a favore dei minori e delle situazioni familiari e sociali di particolare disagio (art. 75). Chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito secondo il codice penale con pena aumentata da un terzo alla metà (art. 76). Chi ottiene contributi con dichiarazioni o documenti falsi, o omettendo informazioni dovute, rischia la reclusione da sei mesi a tre anni; se la somma non supera 3.999,96 euro si applica solo una sanzione amministrativa, non superiore al triplo del beneficio (art. 316-ter c.p.; si veda la pagina su malversazione e indebita percezione). Nei casi con artifizi e raggiri si applica la truffa aggravata per erogazioni pubbliche.
- Leggere il provvedimento: qual è il motivo del ritiro o del diniego.
- Chiedere l'accesso agli atti istruttori e ai controlli.
- Rispondere al preavviso o alla contestazione con documenti.
- Individuare il giudice: TAR per diniego e annullamento, tribunale per l'inadempimento.
- Rispettare il termine: sessanta giorni per il TAR, anche se si chiede il riesame.
Domande frequenti
Il contributo mi è stato revocato perché, secondo l'ente, non ho rispettato gli impegni: a quale giudice mi rivolgo?
L'ente può annullare un contributo concesso anni fa?
Che cosa rischio se nella domanda c'era un dato sbagliato?
La domanda è stata respinta: posso ancora fare qualcosa prima del ricorso?
Fonti normative
- Art. 10-bis L. 241/1990 — Preavviso di rigetto
- Art. 21-quinquies L. 241/1990 — Revoca del provvedimento
- Art. 21-nonies L. 241/1990 — Annullamento d'ufficio
- Art. 71 D.P.R. 445/2000 — Controlli sulle dichiarazioni
- Art. 75 D.P.R. 445/2000 — Decadenza dai benefici
- Art. 316-ter c.p. — Indebita percezione di erogazioni pubbliche
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoIl preavviso di rigetto: come rispondereIl preavviso di rigetto: 10 giorni per le osservazioni, sospensione dei termini, obbligo di rispondere nel diniego, divieto di motivi nuovi.
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- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
- Reati contro la pubblica amministrazioneMalversazione e indebita percezione di erogazioni pubblicheArtt. 316-bis e 316-ter c.p.: contributi distratti o ottenuti con falsi, pene, soglia di 3.999,96 euro, bonus edilizi, differenza con la truffa aggravata.
- Reati contro il patrimonioLa truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)Art. 640-bis c.p.: da 2 a 7 anni, d'ufficio; differenza con il 316-ter (soglia 3.999,96 euro), bonus edilizi e crediti d'imposta, confisca per equivalente, società.
- Imposte e situazioni particolariCrediti d'imposta e bonus edilizi: recuperi, cessioni contestate, responsabilitàCrediti non spettanti o inesistenti: recupero in 5 o 8 anni, sanzioni 25% e 70%, cessionario responsabile solo per dolo o colpa grave (art. 121 DL 34/2020), reati.