In breve
- Regole: requisiti e punteggi sono fissati dalle leggi regionali e dai bandi comunali.
- Graduatoria: opposizione all'ente, poi ricorso al TAR entro sessanta giorni.
- Dopo l'assegnazione: decadenza e rapporto con l'ente vanno al giudice ordinario.
- Decadenza: reddito oltre il limite, alloggio non abitato, subaffitto, morosità.
- Occupazione abusiva: niente residenza né allacci, esclusione per cinque anni, reato.
Come si ottiene una casa popolare
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono regolati soprattutto dalle leggi regionali, che fissano i requisiti (di solito limiti di reddito o di ISEE, residenza o attività lavorativa nel territorio, assenza di altre abitazioni adeguate), i punteggi per le condizioni del nucleo familiare, il canone legato al reddito e i casi di decadenza. Il Comune o l'ente gestore pubblica il bando, raccoglie le domande, forma una graduatoria provvisoria contro cui si può presentare opposizione, poi la graduatoria definitiva, e assegna gli alloggi secondo l'ordine. Poiché le regole cambiano da regione a regione, il primo documento da leggere è il bando, con la legge regionale che richiama. Se la domanda sta per essere respinta, l'ente deve comunicare i motivi prima del diniego, e si possono presentare osservazioni (si veda la pagina sul preavviso di rigetto).
Quale giudice decide
La giurisdizione dipende dal momento in cui nasce la lite. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 34502 del 2024) hanno ribadito il criterio: fino all'assegnazione il procedimento è pubblicistico e le controversie spettano al giudice amministrativo; dopo l'assegnazione il rapporto tra ente e assegnatario è paritetico e le controversie spettano al giudice ordinario. Già con la sentenza n. 4366 del 2021 le Sezioni Unite avevano attribuito al giudice ordinario la lite sulla decadenza per superamento dei limiti di reddito.
| Lite | Giudice | Riferimento |
|---|---|---|
| Bando, esclusione, punteggio, graduatoria | TAR, entro sessanta giorni | Cass. SU 34502/2024; art. 29 c.p.a. |
| Decadenza per reddito e altre vicende del rapporto dopo l'assegnazione | Giudice ordinario | Cass. SU 4366/2021 e 34502/2024 |
| Canone, conguagli, morosità | Giudice ordinario | Cass. SU 34502/2024 (rapporto paritetico) |
Per il quadro generale si veda la pagina su TAR o giudice ordinario; per il ricorso al TAR il termine è di sessanta giorni (art. 29 c.p.a.). Prima di agire conviene chiedere l'accesso agli atti: domanda, verbali della commissione, calcolo del punteggio o del reddito.
La decadenza e il rilascio dell'alloggio
I casi di decadenza sono fissati dalle leggi regionali e di solito comprendono il superamento dei limiti di reddito per la permanenza, la mancata occupazione stabile dell'alloggio, la sublocazione o la cessione a terzi, la morosità oltre la soglia prevista, l'uso improprio e le gravi violazioni del regolamento. Il procedimento si apre di regola con una comunicazione che consente di presentare deduzioni e documenti, e si chiude con un provvedimento che fissa il termine per il rilascio. Diverso è l'annullamento dell'assegnazione per la mancanza originaria dei requisiti, che riguarda la fase pubblicistica (si veda la pagina su annullamento e revoca). Chi resta nell'alloggio dopo la perdita del titolo può essere chiamato a pagare un'indennità di occupazione (si veda la pagina sull'occupazione senza titolo).
Le occupazioni abusive
«I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.»
Chi occupa un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a luce, gas, acqua e telefono per quell'immobile, e gli atti emessi in violazione del divieto sono nulli; il sindaco può derogare in presenza di minori o di persone meritevoli di tutela, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie (art. 5, c. 1 e 1-quater). Sul piano penale, l'invasione di edifici pubblici per occuparli è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa (art. 633 c.p.), e l'occupazione con violenza o minaccia di un immobile destinato a domicilio altrui con la reclusione da due a sette anni (art. 634-bis c.p.); per gli edifici pubblici si procede d'ufficio (art. 639-bis c.p.; si veda la pagina sull'invasione di edifici).
- Leggere il bando e la legge regionale richiamata.
- Presentare domanda completa e documentata nei termini.
- Controllare la graduatoria provvisoria e fare opposizione se serve.
- Chiedere l'accesso agli atti in caso di esclusione o di decadenza.
- Rivolgersi al giudice giusto: TAR prima dell'assegnazione, tribunale dopo.
Domande frequenti
Sono escluso dalla graduatoria delle case popolari: a chi mi rivolgo?
Il Comune mi ha dichiarato decaduto perché il mio reddito è salito: posso oppormi?
Chi occupa una casa popolare senza titolo può restarci?
Alla morte dell'assegnatario i familiari possono restare nell'alloggio?
Fonti normative
- Art. 5 D.L. 47/2014 — Lotta all'occupazione abusiva di immobili
- Art. 633 c.p. — Invasione di terreni o edifici
- Art. 634-bis c.p. — Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
- Art. 639-bis c.p. — Procedibilità d'ufficio per gli edifici pubblici
- Art. 29 c.p.a. — Azione di annullamento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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