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Esenzioni, liste d'attesa, cure all'estero: come far valere i propri diritti con l'ASL

Nel rapporto con il servizio sanitario le liti più frequenti riguardano tre cose: le esenzioni dal ticket, le liste d'attesa troppo lunghe e il rimborso delle cure fatte all'estero. Per ciascuna esistono regole precise e strumenti di tutela spesso poco conosciuti: se i tempi massimi non sono rispettati si può ottenere la prestazione in libera professione pagando solo il ticket; le cure in un altro Stato dell'Unione possono essere rimborsate; chi riceve una sanzione per un'esenzione non spettante può difendersi. Questa pagina spiega le regole e le strade, dal difensore civico al giudice.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Esenzioni: per reddito ed età, per condizione economica, per patologia o invalidità.
  • Esenzione non spettante: ticket da restituire e sanzione, contestabile con la L. 689/1981.
  • Liste d'attesa: oltre il tempo massimo, prestazione in intramoenia o privato accreditato pagando solo il ticket.
  • Cure nell'UE: rimborsabili nei limiti dei LEA; per alcune serve l'autorizzazione preventiva.
  • Tutela: URP e difensore civico, poi giudice ordinario per il diritto alla salute.

Le esenzioni dal ticket

EsenzioneChi ne ha dirittoNorma
Età e redditoMinori di 6 anni e over 65 con reddito del nucleo familiare fino a 36.151,98 euroArt. 8, c. 16, L. 537/1993
DisoccupatiDisoccupati e familiari a carico con reddito del nucleo sotto 8.263,31 euro, 11.362,05 con il coniuge, più 516,46 per ogni figlioArt. 8, c. 16, L. 537/1993
PensionatiTitolari di pensione sociale e familiari a carico; titolari di pensione al minimo oltre i 60 anni con gli stessi limiti di reddito dei disoccupatiArt. 8, c. 16, L. 537/1993
PatologiaMalattie croniche e invalidanti, malattie rare, tumori, invalidità, secondo i livelli essenziali di assistenzaLEA; certificazione dell'ASL

Le esenzioni per reddito si chiedono con un'autocertificazione, poi controllata incrociando i dati fiscali e contributivi attraverso il sistema Tessera sanitaria. Se l'esenzione risulta non spettante, l'ASL chiede il ticket non pagato e applica la sanzione amministrativa prevista per chi ottiene indebitamente erogazioni pubbliche con dichiarazioni non vere: da circa 5.164 a 25.822 euro, ma mai oltre il triplo del beneficio ottenuto (art. 316-ter, c. 2, c.p.). Il procedimento è quello delle sanzioni amministrative: scritti difensivi entro trenta giorni, pagamento in misura ridotta entro sessanta, opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Per le esenzioni legate all'invalidità si veda anche la pagina sull'invalidità civile.

Le liste d'attesa

La ricetta indica una classe di priorità, e a ciascuna corrisponde un tempo massimo di attesa fissato dal Piano nazionale di governo delle liste d'attesa. Le prenotazioni passano per un CUP unico regionale o infraregionale, che deve anche ricordare l'appuntamento e permettere la disdetta almeno due giorni lavorativi prima (art. 3 DL 73/2024). Quando i tempi massimi non possono essere rispettati, la legge prevede due garanzie:

  • l'assistito può chiedere che la prestazione sia resa in libera professione intramuraria, pagando solo il ticket, con la differenza a carico delle aziende sanitarie (art. 3, c. 13, D.Lgs. 124/1998);
  • le aziende devono garantire la prestazione tramite intramoenia, prestazioni aggiuntive o strutture private accreditate, senza oneri per il paziente oltre alla quota di partecipazione (art. 3, c. 10 e 10-bis, DL 73/2024, convertito dalla L. 107/2024).

Le modalità pratiche sono fissate dalle regioni: di solito serve una richiesta scritta all'ASL o all'ufficio relazioni con il pubblico, con la ricetta e la prova della prenotazione che supera i tempi.

Le cure all'estero

Art. 9, c. 6, lett. d, D.Lgs. 38/2014

«L'autorizzazione preventiva è negata nei seguenti casi: [...] d) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.»

Chi è assicurato in Italia può curarsi in un altro Stato dell'Unione e ottenere il rimborso delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti di quanto previsto in Italia (art. 8 D.Lgs. 38/2014). L'autorizzazione preventiva serve solo per le cure che comportano almeno una notte di ricovero o l'uso di apparecchiature altamente specializzate e costose, per quelle rischiose e per i prestatori che suscitano gravi preoccupazioni di qualità (art. 9, c. 2). La domanda va presentata all'ASL di residenza, che decide entro trenta giorni, quindici nei casi di particolare urgenza; il diniego deve essere motivato con uno dei casi previsti dalla legge (art. 10, c. 7-8). Per le cure programmate esiste anche l'autorizzazione prevista dal regolamento (CE) 883/2004. Sul rimborso delle cure presso centri di altissima specializzazione all'estero, anche quando l'autorizzazione è stata negata, le Sezioni unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario, perché è in gioco il diritto alla salute (Cass. SU 4847/2025).

Come farsi valere

Il primo passo è sempre scritto: una segnalazione o un reclamo all'ufficio relazioni con il pubblico dell'ASL, con i documenti. Dove la regione lo ha previsto, il difensore civico svolge la funzione di garante per il diritto alla salute: si può adire gratuitamente, anche tramite un delegato, e interviene se la segnalazione è fondata (art. 2 L. 24/2017). Se l'ASL non risponde si può usare l'azione contro il silenzio, e per conoscere gli atti l'accesso agli atti; per la scelta tra giudice ordinario e TAR si veda la pagina sulla giurisdizione.

  1. Conservare ricette, prenotazioni e comunicazioni dell'ASL.
  2. Verificare la classe di priorità e i tempi massimi.
  3. Chiedere per iscritto la prestazione in intramoenia o nel privato accreditato quando i tempi sono superati.
  4. Per le cure all'estero, presentare prima la domanda all'ASL di residenza.
  5. Contestare nei termini sanzioni e dinieghi, anche tramite il difensore civico.

Domande frequenti

La visita che mi serve ha un'attesa di sei mesi: che cosa posso fare?
Controllare la classe di priorità indicata sulla ricetta, che fissa il tempo massimo di attesa. Se l'ASL non riesce a rispettarlo, deve garantire la prestazione tramite la libera professione intramuraria, prestazioni aggiuntive o strutture private accreditate, senza costi aggiuntivi per il paziente oltre al ticket (art. 3, c. 10 e 10-bis, DL 73/2024); la legge prevede anche che l'assistito possa chiedere la prestazione in intramoenia pagando solo il ticket (art. 3, c. 13, D.Lgs. 124/1998). Conviene presentare una richiesta scritta all'ASL o all'ufficio relazioni con il pubblico, secondo la procedura regionale, conservando la prova della prenotazione.
Mi è arrivata una sanzione dell'ASL per un'esenzione dal ticket non spettante: posso contestarla?
Sì. Le esenzioni per reddito si basano su un'autocertificazione che viene poi controllata con i dati fiscali; se risulta non spettante, l'ASL chiede il ticket non pagato e applica la sanzione amministrativa prevista per l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, che non può superare il triplo del beneficio (art. 316-ter, c. 2, c.p.). Il procedimento segue la L. 689/1981: si possono presentare scritti difensivi entro trenta giorni, pagare in misura ridotta entro sessanta, o fare opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conviene verificare il reddito del nucleo dell'anno di riferimento e i dati della prestazione.
Mi posso curare in un altro Paese dell'Unione europea e farmi rimborsare?
Sì, per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti di quanto costerebbero in Italia (art. 8 D.Lgs. 38/2014). Per i ricoveri di almeno una notte, le cure che richiedono apparecchiature altamente specializzate e costose e quelle rischiose serve l'autorizzazione preventiva dell'ASL, che decide entro trenta giorni, quindici nei casi urgenti, e può negarla solo per i motivi di legge, tra cui la possibilità di ricevere la cura in Italia in tempi clinicamente giustificabili (artt. 9-10). In alternativa si può chiedere l'autorizzazione alle cure programmate prevista dal regolamento (CE) 883/2004.
Contro il diniego del rimborso delle cure all'estero a quale giudice mi rivolgo?
Le Sezioni unite della Cassazione hanno ribadito che le controversie sul rimborso delle spese per cure presso centri di altissima specializzazione all'estero, anche quando l'autorizzazione è stata negata, spettano al giudice ordinario, perché è in gioco il diritto alla salute (Cass. SU 4847/2025). Prima della causa si può chiedere il riesame all'ASL e rivolgersi al difensore civico regionale, che dove la regione lo ha previsto svolge la funzione di garante per il diritto alla salute (art. 2 L. 24/2017).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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