In breve
- Esenzioni: per reddito ed età, per condizione economica, per patologia o invalidità.
- Esenzione non spettante: ticket da restituire e sanzione, contestabile con la L. 689/1981.
- Liste d'attesa: oltre il tempo massimo, prestazione in intramoenia o privato accreditato pagando solo il ticket.
- Cure nell'UE: rimborsabili nei limiti dei LEA; per alcune serve l'autorizzazione preventiva.
- Tutela: URP e difensore civico, poi giudice ordinario per il diritto alla salute.
Le esenzioni dal ticket
| Esenzione | Chi ne ha diritto | Norma |
|---|---|---|
| Età e reddito | Minori di 6 anni e over 65 con reddito del nucleo familiare fino a 36.151,98 euro | Art. 8, c. 16, L. 537/1993 |
| Disoccupati | Disoccupati e familiari a carico con reddito del nucleo sotto 8.263,31 euro, 11.362,05 con il coniuge, più 516,46 per ogni figlio | Art. 8, c. 16, L. 537/1993 |
| Pensionati | Titolari di pensione sociale e familiari a carico; titolari di pensione al minimo oltre i 60 anni con gli stessi limiti di reddito dei disoccupati | Art. 8, c. 16, L. 537/1993 |
| Patologia | Malattie croniche e invalidanti, malattie rare, tumori, invalidità, secondo i livelli essenziali di assistenza | LEA; certificazione dell'ASL |
Le esenzioni per reddito si chiedono con un'autocertificazione, poi controllata incrociando i dati fiscali e contributivi attraverso il sistema Tessera sanitaria. Se l'esenzione risulta non spettante, l'ASL chiede il ticket non pagato e applica la sanzione amministrativa prevista per chi ottiene indebitamente erogazioni pubbliche con dichiarazioni non vere: da circa 5.164 a 25.822 euro, ma mai oltre il triplo del beneficio ottenuto (art. 316-ter, c. 2, c.p.). Il procedimento è quello delle sanzioni amministrative: scritti difensivi entro trenta giorni, pagamento in misura ridotta entro sessanta, opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Per le esenzioni legate all'invalidità si veda anche la pagina sull'invalidità civile.
Le liste d'attesa
La ricetta indica una classe di priorità, e a ciascuna corrisponde un tempo massimo di attesa fissato dal Piano nazionale di governo delle liste d'attesa. Le prenotazioni passano per un CUP unico regionale o infraregionale, che deve anche ricordare l'appuntamento e permettere la disdetta almeno due giorni lavorativi prima (art. 3 DL 73/2024). Quando i tempi massimi non possono essere rispettati, la legge prevede due garanzie:
- l'assistito può chiedere che la prestazione sia resa in libera professione intramuraria, pagando solo il ticket, con la differenza a carico delle aziende sanitarie (art. 3, c. 13, D.Lgs. 124/1998);
- le aziende devono garantire la prestazione tramite intramoenia, prestazioni aggiuntive o strutture private accreditate, senza oneri per il paziente oltre alla quota di partecipazione (art. 3, c. 10 e 10-bis, DL 73/2024, convertito dalla L. 107/2024).
Le modalità pratiche sono fissate dalle regioni: di solito serve una richiesta scritta all'ASL o all'ufficio relazioni con il pubblico, con la ricetta e la prova della prenotazione che supera i tempi.
Le cure all'estero
«L'autorizzazione preventiva è negata nei seguenti casi: [...] d) l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.»
Chi è assicurato in Italia può curarsi in un altro Stato dell'Unione e ottenere il rimborso delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nei limiti di quanto previsto in Italia (art. 8 D.Lgs. 38/2014). L'autorizzazione preventiva serve solo per le cure che comportano almeno una notte di ricovero o l'uso di apparecchiature altamente specializzate e costose, per quelle rischiose e per i prestatori che suscitano gravi preoccupazioni di qualità (art. 9, c. 2). La domanda va presentata all'ASL di residenza, che decide entro trenta giorni, quindici nei casi di particolare urgenza; il diniego deve essere motivato con uno dei casi previsti dalla legge (art. 10, c. 7-8). Per le cure programmate esiste anche l'autorizzazione prevista dal regolamento (CE) 883/2004. Sul rimborso delle cure presso centri di altissima specializzazione all'estero, anche quando l'autorizzazione è stata negata, le Sezioni unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario, perché è in gioco il diritto alla salute (Cass. SU 4847/2025).
Come farsi valere
Il primo passo è sempre scritto: una segnalazione o un reclamo all'ufficio relazioni con il pubblico dell'ASL, con i documenti. Dove la regione lo ha previsto, il difensore civico svolge la funzione di garante per il diritto alla salute: si può adire gratuitamente, anche tramite un delegato, e interviene se la segnalazione è fondata (art. 2 L. 24/2017). Se l'ASL non risponde si può usare l'azione contro il silenzio, e per conoscere gli atti l'accesso agli atti; per la scelta tra giudice ordinario e TAR si veda la pagina sulla giurisdizione.
- Conservare ricette, prenotazioni e comunicazioni dell'ASL.
- Verificare la classe di priorità e i tempi massimi.
- Chiedere per iscritto la prestazione in intramoenia o nel privato accreditato quando i tempi sono superati.
- Per le cure all'estero, presentare prima la domanda all'ASL di residenza.
- Contestare nei termini sanzioni e dinieghi, anche tramite il difensore civico.
Domande frequenti
La visita che mi serve ha un'attesa di sei mesi: che cosa posso fare?
Mi è arrivata una sanzione dell'ASL per un'esenzione dal ticket non spettante: posso contestarla?
Mi posso curare in un altro Paese dell'Unione europea e farmi rimborsare?
Contro il diniego del rimborso delle cure all'estero a quale giudice mi rivolgo?
Fonti normative
- Art. 8, c. 16, L. 537/1993 — Esenzioni per reddito ed età
- Art. 3, c. 13, D.Lgs. 124/1998 — Prestazione in intramoenia oltre i tempi massimi
- Art. 3 DL 73/2024 — CUP, liste d'attesa, garanzia dei tempi
- Artt. 8-10 D.Lgs. 38/2014 — Assistenza sanitaria transfrontaliera
- Art. 316-ter c.p. — Indebita percezione di erogazioni pubbliche (c. 2, sanzione amministrativa)
- Art. 2 L. 24/2017 — Difensore civico garante per il diritto alla salute
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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